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terre e rocce - novità gennaio 2012
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terre e rocce - novità gennaio 2012
Decreto Legge 2 del 25 Gennaio 2012
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
RAGAZZI PREVEDO CASINI INCREDIBILI
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
RAGAZZI PREVEDO CASINI INCREDIBILI
geofranz67- Partner
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
questa cosa, che se Clini si decide a tirar fuori uno straccio di decreto anche semplice dove si dica che se lo togli e lo rimetti allo stesso posto è un sottoprodotto altrimenti no e se lo vai a mettere da un'altra parte occorre verificare solo la compatibilità geopoedologica con il posto di allocazione finale, da un lato (se ben applicata e correttamente recepita) ci consentirà una oggettiva semplificazione e dall'altro lato (se non correttamente gestita) di fatto consentirà una simpatica distribuzione di schifezze contaminate urbi et orbi.
A me, non torna comodo perchè una bella fetta del mio attuale fatturato consiste in "piani di gestione delle terre da scavo" di un mio ottimo cliente, e il suo committente richiede anche una discreta quantità di analisi: ma magari posso rendermi utile negli stessi cantieri in altro e più incisivo modo, secondo me.
A me, non torna comodo perchè una bella fetta del mio attuale fatturato consiste in "piani di gestione delle terre da scavo" di un mio ottimo cliente, e il suo committente richiede anche una discreta quantità di analisi: ma magari posso rendermi utile negli stessi cantieri in altro e più incisivo modo, secondo me.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Il problema è: come definiamo il Riporto.
Io per questo ho posto quesito:
ecco il testo:
Spett ENTI
Loro Sedi
Oggetto: Quesito su Decreto Legge n° 2 del 25 Gennaio 2012-01-26
Il Sottoscritto Dr Geol Nicolodi Francesco Amedeo Alberto, Geologo Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia con il n° 1161, Amministratore unico della soc. Foldtani Srl.
PREMESSO CHE
La società con cui opero fornisce consulenza per le pratiche ambientali e pertanto deve fornire ai propri clienti informazioni il più possibile corrette e corrispondenti alle norme di legge.
DATO CHE
In data 25 Gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008).
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’Art. 3 “Materiali di riporto” recita:
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’ Art. 4 “Entrata in vigore” recita:
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
DATO CHE
Il comma 2 dell’art. 3 del citato decreto rimanda ad apposito decreto non ancora emanato per definire i criteri del “riporto” come “sottoprodotto”.
AL FINE DI
Poter operare con chiarezza, evitando violazioni della legge
CHIEDE
; Di definire, in via provvisoria, i criteri di “Riporto” (caratteristiche, granulometria, percentuale di materiali estranei presenti accettabili, ecc.);
Di chiarire se tale definizione si applica solo ai “Terreni di Riporto” (fatti solo da terra-suolo, prodotto dall’attività di scavo/riporto antropico) oppure ai “Riporti” (Contenenti anche macerie, scorie di fonderia, ecc.);
; Di chiarire se le Bonifiche dei Terreni contaminati si applicano, a questo punto, anche al “Riporto” (fin d’ora considerato Rifiuto e gestito senza ricadere nelle Bonifiche, ma con la semplice Rimozione Rifiuti);
; Di chiarire se il Piano Gestione Terre da Scavo ex art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. è applicabile al “Riporto”;
; Di chiarire se, alla luce del punto sopra indicato, gli impianti di trattamento rifiuti che attualmente ritirano il “Riporto” come Rifiuto (CER 170504 o CER 170904), siano ancora abilitati a farlo.
Si resta a disposizione
Io per questo ho posto quesito:
ecco il testo:
Spett ENTI
Loro Sedi
Oggetto: Quesito su Decreto Legge n° 2 del 25 Gennaio 2012-01-26
Il Sottoscritto Dr Geol Nicolodi Francesco Amedeo Alberto, Geologo Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia con il n° 1161, Amministratore unico della soc. Foldtani Srl.
PREMESSO CHE
La società con cui opero fornisce consulenza per le pratiche ambientali e pertanto deve fornire ai propri clienti informazioni il più possibile corrette e corrispondenti alle norme di legge.
DATO CHE
In data 25 Gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008).
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’Art. 3 “Materiali di riporto” recita:
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’ Art. 4 “Entrata in vigore” recita:
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
DATO CHE
Il comma 2 dell’art. 3 del citato decreto rimanda ad apposito decreto non ancora emanato per definire i criteri del “riporto” come “sottoprodotto”.
AL FINE DI
Poter operare con chiarezza, evitando violazioni della legge
CHIEDE
; Di definire, in via provvisoria, i criteri di “Riporto” (caratteristiche, granulometria, percentuale di materiali estranei presenti accettabili, ecc.);
Di chiarire se tale definizione si applica solo ai “Terreni di Riporto” (fatti solo da terra-suolo, prodotto dall’attività di scavo/riporto antropico) oppure ai “Riporti” (Contenenti anche macerie, scorie di fonderia, ecc.);
; Di chiarire se le Bonifiche dei Terreni contaminati si applicano, a questo punto, anche al “Riporto” (fin d’ora considerato Rifiuto e gestito senza ricadere nelle Bonifiche, ma con la semplice Rimozione Rifiuti);
; Di chiarire se il Piano Gestione Terre da Scavo ex art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. è applicabile al “Riporto”;
; Di chiarire se, alla luce del punto sopra indicato, gli impianti di trattamento rifiuti che attualmente ritirano il “Riporto” come Rifiuto (CER 170504 o CER 170904), siano ancora abilitati a farlo.
Si resta a disposizione
geofranz67- Partner
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
geofranz67 ha scritto:Il problema è: come definiamo il Riporto.
Io per questo ho posto quesito:
Non ho quotato la tua (molto pertinente) richiesta di chiarimenti per motivi di spazio. Ho avuto modo di discutere nel merito con un funzionario della Provincia, il quale ha confermato la poca chiarezza che "permea" le nuove disposizioni contenute nel decreto legge citato.
Sempre nel merito, ho trovato in rete questo articolo:
http://www.fiscal-focus.info/attualita/i-materiali-di-riporto-non-sono-rifiuti,3,5529
I materiali di riporto non sono rifiuti
Non sono rifiuti neanche il terreno non scavato e il suolo contaminato e non sono perciò soggetti alla disciplina sui rifiuti. Le novità nel dl n. 2/12
Il decreto legge n. 2 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio scorso e recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, modifica la disciplina prevista nel Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, in tema di materiali di riporto, intendendo per tali la miscela tra materiali naturali e artificiali, sedimentati nel terreno.
Materiali di riporto - Secondo il nuovo dl n. 2 del 2012, questi materiali seguono lo stesso regime giuridico ambientale del suolo, potendo essere gestiti fuori dalla disciplina dei rifiuti, esulano quindi dal regime tradizionale dei rifiuti.
Il suolo – In base a una interpretazione fondata sull’autenticità, il nuovo dl 2/2012 sancisce che la nozione di “suolo”, così come introdotta dall'articolo 185 del Codice ambientale, si riferisce anche alle c.d. “matrici materiali di riporto”, che altri non sono che miscele eterogenee di materiali di origine antropica e terreno naturale, che tradizionalmente sono utilizzate per riempire e livellare il terreno, fino ad una totale integrazione con il suolo.
I non rifiuti - Viene così estesa la nozione di suolo, ai materiali di riporto e la conseguenza più evidente è la riformulazione del concetto di rifiuto e di quello di non rifiuto, così come era previsto già nel Codice dell’ambiente, il decreto legislativo n. 152 del 2006. Finiscono nei non rifiuti, il terreno non scavato, anche se contiene materiali di riporto, il suolo contaminato non scavato, anche se contenente materiali di riporto, il suolo non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, purché riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito a fini di costruzione, anche qui se contenente materiali di riporto. Il parametro di riferimento allora è la presenza o meno di materiale di riporto.
Dm ambiente – Sarà un prossimo e imminente decreto del Ministero dell’Ambiente, che detterà le nuove regole per gestire, in qualità di sottoprodotti delle terre e delle rocce da scavo, il suolo e il sottosuolo che siano derivanti da opere specifiche come sbancamenti, trivellamenti, escavazioni, demolizioni, realizzazione di costruzioni, lavorazioni materiali lapidei, con concentrazioni di sostanze inquinanti non superiori a determinati limiti massimi.
Dl liberalizzazione - A fomentare l'adozione del nuovo decreto ministeriale, è stato anche il recente decreto liberalizzazione, il dl n. 1 del 2012, che ha fissato come data ultima entro cui il ministero dell’Ambiente, dovrà adottare la nuova regolamentazione sui sottoprodotti, il prossimo marzo.
Decreto infrastrutture – Un ulteriore provvedimento, anche questo caratterizzato dall'urgenza, e in corso di approvazione, è il decreto infrastrutture, il quale prevede che, nell’attesa dell'emanazione del dm Ambiente in questione, le terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere possano essere riutilizzate nel corso dello stesso o di altro processo produttivo come sottoprodotti, senza perciò essere soggetti al regime giuridico dei rifiuti, anche se sottoposti a trattamenti preventivi.
Normale pratica industriale - L’unica condizione prevista è che questi trattamenti preventivi siano trattamenti non difformi dalla normale pratica industriale, intendendo per tale anche la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione a calce o a cemento, l'essiccamento, la biodegradazione naturale degli additivi condizionanti. Trattamenti preventivi la cui legittimità tra l’altro, coincidente con la normale pratica industriale per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in deroga alla disciplina sui rifiuti, trova un fondamento indiscutibile proprio nel Codice dell’ambiente, all’articolo 184-bis.
Mar23- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
sono molto preoccupato
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
geofranz67 ha scritto:sono molto preoccupato
Ed anche molto attivo sul "geoforum"!
Mar23- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Certo, sono geologo !!!!
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
E cerco di informare tutti i colleghi !!!!
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
geofranz67 ha scritto:Certo, sono geologo !!!!
E cerco di informare tutti i colleghi !!!!
E sono entrambe ottime cose!
Mar23- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
un momento, non fasciamoci la testa prima di essercela rotta.
L'articolo postato viene da un sito di argomento fiscale, ed a ben leggere si vede: non è certo il decreto legge 2/2012 a dire che il suolo "non scavato" non un rifiuto nemmeno in un sio contaminato, a quest c'era già arrivato l'art. 185 del bestio 152/06 nella versione post. d.lgs.205/10.
La novità consisterebbe nell' assimilare al suolo l'eventuale "riporto", quale che esso sia: ed in quest'ottica mi ci ritroverei anche, se non fosse che, per esempio, sono stati utilizzati anche rottami di eternit come riporto a parecchie strade ed autostrade, anche ancora in costruzione.
Premetto che, ambientalmente parlando, l'eternit o in genere l'amianto in matrice compatta sotto terra non dà e non darà fastidio nè pericolo a nessuno, sino a che non lo andiamo di nuovo a scavare da lì, ed anche in quel caso assai meno di quanto abbiano fatto le varie miniere di amianto nei decenni scorsi: tuttavia, giuridicamente parlando degli spezzoni di eternit -ragionevomente derivanti da una demolizione- sono rifiuti e per di più ancora pericolosi, e non si potevano certo mettere lì in quel modo.
Meno danni ambientali che non spertugiare per 23 km una motagna piena di tremolite per farci passare sotto un altro treno più veloce di quello che adesso attraversa la val susa, e su questo ritengo che crocidolite - con quel nick- non potrà ch e concordare, ma comunque comportamento illegittimo.
Facciamo così: cominciamo a porci seriamente il problema quando avremo al conversione in legge definitiva.
Personalmente, io sto facendo uscire proprio di questi giorni una relazione su un piano di gestione terre che però è fatto come da contratto con la committenza del mio committente, vecchio di 3 anni: quindi, tutti i terreni scavati considerati rifiuti e mandati a discarica o a R13/R5/R10 (visto che il test di cessione lo consente) a pagamento, e poi per riempire il buco dopo averci lavorato altri soldi si devono spendere per acquistare "terreni per riempimenti e sottofondi stradali"...
Sono certa non vi meraviglierete di sapere che il committente è una enormissima società ex di stato, che tali costi del tutto idioti se li porta anche nel bilancio in base al quale potrà scaricarli addosso ai propri clienti. E, chi direttamente e chi no, siamo tutti suoi clienti: tranne gli amish, che però in italia non ci sono... Eppure, io avevo iniziato a dirglielo già dall'anno scorso che bastava fare una variante progettuale scrivendoci "da lì li tolgo ma sempre lì li rimetto, hanno una destinazione certissima e non eventuale quindi questi terreni da scavo non sono soggetti alla normativa rifiuti".
L'articolo postato viene da un sito di argomento fiscale, ed a ben leggere si vede: non è certo il decreto legge 2/2012 a dire che il suolo "non scavato" non un rifiuto nemmeno in un sio contaminato, a quest c'era già arrivato l'art. 185 del bestio 152/06 nella versione post. d.lgs.205/10.
La novità consisterebbe nell' assimilare al suolo l'eventuale "riporto", quale che esso sia: ed in quest'ottica mi ci ritroverei anche, se non fosse che, per esempio, sono stati utilizzati anche rottami di eternit come riporto a parecchie strade ed autostrade, anche ancora in costruzione.
Premetto che, ambientalmente parlando, l'eternit o in genere l'amianto in matrice compatta sotto terra non dà e non darà fastidio nè pericolo a nessuno, sino a che non lo andiamo di nuovo a scavare da lì, ed anche in quel caso assai meno di quanto abbiano fatto le varie miniere di amianto nei decenni scorsi: tuttavia, giuridicamente parlando degli spezzoni di eternit -ragionevomente derivanti da una demolizione- sono rifiuti e per di più ancora pericolosi, e non si potevano certo mettere lì in quel modo.
Meno danni ambientali che non spertugiare per 23 km una motagna piena di tremolite per farci passare sotto un altro treno più veloce di quello che adesso attraversa la val susa, e su questo ritengo che crocidolite - con quel nick- non potrà ch e concordare, ma comunque comportamento illegittimo.
Facciamo così: cominciamo a porci seriamente il problema quando avremo al conversione in legge definitiva.
Personalmente, io sto facendo uscire proprio di questi giorni una relazione su un piano di gestione terre che però è fatto come da contratto con la committenza del mio committente, vecchio di 3 anni: quindi, tutti i terreni scavati considerati rifiuti e mandati a discarica o a R13/R5/R10 (visto che il test di cessione lo consente) a pagamento, e poi per riempire il buco dopo averci lavorato altri soldi si devono spendere per acquistare "terreni per riempimenti e sottofondi stradali"...
Sono certa non vi meraviglierete di sapere che il committente è una enormissima società ex di stato, che tali costi del tutto idioti se li porta anche nel bilancio in base al quale potrà scaricarli addosso ai propri clienti. E, chi direttamente e chi no, siamo tutti suoi clienti: tranne gli amish, che però in italia non ci sono... Eppure, io avevo iniziato a dirglielo già dall'anno scorso che bastava fare una variante progettuale scrivendoci "da lì li tolgo ma sempre lì li rimetto, hanno una destinazione certissima e non eventuale quindi questi terreni da scavo non sono soggetti alla normativa rifiuti".
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Io sono preoccupato per le linee interpretative attuali, che sottendono ad un decreto futuro.
Il rischio è che ci facciano rientrare nel Riporto ogni genere di schifezza (naturalmebnte dopo ci prenderemmo la denuncia della comunità europea, ma tanto denuncia più denuncia meno.......).
A Sesto San Giovanni il riporto storico (dai primi del 900 agli anni 70) è dato da scorie di fonderia miste a terra.
Già parecchi anni fa qualcuno (purtroppo mio collega "anziano") aveva cercato di far uscire come terre le scorie. per fortuna fini con un fracco di sequestri e denunce.
Adesso ci si riprova !!!
E nessuno riuscirà a convincermi del contrario.
A pensar male si fa peccato, ma generalmente ci si azzecca !
Il rischio è che ci facciano rientrare nel Riporto ogni genere di schifezza (naturalmebnte dopo ci prenderemmo la denuncia della comunità europea, ma tanto denuncia più denuncia meno.......).
A Sesto San Giovanni il riporto storico (dai primi del 900 agli anni 70) è dato da scorie di fonderia miste a terra.
Già parecchi anni fa qualcuno (purtroppo mio collega "anziano") aveva cercato di far uscire come terre le scorie. per fortuna fini con un fracco di sequestri e denunce.
Adesso ci si riprova !!!
E nessuno riuscirà a convincermi del contrario.
A pensar male si fa peccato, ma generalmente ci si azzecca !
geofranz67- Partner
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
hihihihihihh.. guagliò, bbuò tirà? (=ragazzino, vuoi competere ?)geofranz67 ha scritto:
A Sesto San Giovanni il riporto storico (dai primi del 900 agli anni 70) è dato da scorie di fonderia miste a terra.
Modestamente, a napoli città (no provincia sperduta...) noi abbiamo mezzo quartiere di painura e un gran bel pezzo di tangenziale costruiti sulle loppe di fonderia dell'ex italsider e sugli scarti di produzione dell'eternit e della cementir, tutte insediate nella Bagnoli industriale di anteguerra. Ma sopra ormai c'è talmente tanto cemento e sotto ancora talmente tanto tufo che "chissà perchè" nessuno ci ha ancora fatto caso. Certo, gli è toccato fare i piloni più lunghi di oltre 15 metri rispetto al progetto, che non trovavano roccia coerente dove impizzarsi, ma a parte quello...
Non capirò MAI com'è possibile che il decreto del 1989 sulle linee guida per la bonifica di discariche ed installazioni a servizio dei vecchi siti industriali e la parte iniziale del dm 471/99 poi parzialmente copiaincollato negli allegati alla parte quinta del 152 me li so' letti praticamente solo io. E sarà fallito l'editore del libro, se ne ha venduto una sola copia, la mia...
Comunque, giusto per dar ragione al fatto che a pensar male etc. etc., io ho notato che anche coloro che sostengono/affermano/proclamano di predisporre e gestire caratterizzazione di siti contaminati alle volte ignorano a piè pari la storia dell'insediamento stesso, andando così a proporre elenchi di analisi da panico per il relativo costo, volendole eseguire ovviamente, ed ovviamente quelli del ministero o regione che sia più analisi gli dici che fai e più son contenti. C'è qualche mio collega analista che sostiene che quando esce un solo parametro saltato in mezzo a tanti altri normali fa migliore impressione... io dico invec che un solo parametro buono in mezzi a 30 altri comunque fatturati fa un'ottima impressione soprattutto al direttore della banca, quando arriva il bonifico.
Peccato che questa stessa ottica da talpa, quando applicata in sede di caratterizzazioni in terreni teoricamente mai antropizzati, impedisca di dire, ad esempio, "ho dei clorurati in falda, derivanti da degradazione della trielina, chi è che usava trielina da queste parti? Quelli lì? Bene, andiamo a chiedergli dove mettevano/mettono quella esaurita" Oppure anche "qui vicino non c'è nessuno? ok, e allora vediamo appresso ai clorurati che metalli ci sono in genere, così risaliamo a chi la usava per sgrassare cosa...".
Solo un esempio, s'intende...
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Cara aurora devo quotarti.......
Approposito l'editore deve averne venduto almeno 2 copie..........
Approposito l'editore deve averne venduto almeno 2 copie..........
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Tre copie, ma la sostanza non cambia (e la papera non galleggia Non centra nulla ma mi pareva bello)
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
mi sento a casa... che bello!
però, con 3 copie, quello sarà fallito uguale.
SE solo avesse regalato i resi, anzichè bruciarli, chissà: forse, gomorra non avrebbe avuto il substrato giusto per il successo che ha invece avuto, magari saviano anzichè appassionarsi a quello si metteva a discettere su Kant, o Heidegger.
Sliding Doors...
però, con 3 copie, quello sarà fallito uguale.
SE solo avesse regalato i resi, anzichè bruciarli, chissà: forse, gomorra non avrebbe avuto il substrato giusto per il successo che ha invece avuto, magari saviano anzichè appassionarsi a quello si metteva a discettere su Kant, o Heidegger.
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
La miseriaccia.....
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Aurora Brancia ha scritto:La novità consisterebbe nell' assimilare al suolo l'eventuale "riporto", quale che esso sia: ed in quest'ottica mi ci ritroverei anche, se non fosse che, per esempio, sono stati utilizzati anche rottami di eternit come riporto a parecchie strade ed autostrade, anche ancora in costruzione.[/color]
Anche i riempimenti di ampi tratti antistanti alla vecchia linea di costa genovese non scherzano, da questo punto di vista! (vero Isa? )
Aurora Brancia ha scritto:Premetto che, ambientalmente parlando, l'eternit o in genere l'amianto in matrice compatta sotto terra non dà e non darà fastidio nè pericolo a nessuno, sino a che non lo andiamo di nuovo a scavare da lì, ed anche in quel caso assai meno di quanto abbiano fatto le varie miniere di amianto nei decenni scorsi: tuttavia, giuridicamente parlando degli spezzoni di eternit -ragionevomente derivanti da una demolizione- sono rifiuti e per di più ancora pericolosi, e non si potevano certo mettere lì in quel modo.
Meno danni ambientali che non spertugiare per 23 km una motagna piena di tremolite per farci passare sotto un altro treno più veloce di quello che adesso attraversa la val susa, e su questo ritengo che crocidolite - con quel nick- non potrà ch e concordare, ma comunque comportamento illegittimo.
Facciamo così: cominciamo a porci seriamente il problema quando avremo al conversione in legge definitiva.[/color]
La mia opinione personale in merito a questi nuove modificazioni è piuttosto banale nella sua semplicità: si è trovato un modo per rendere più agevole la gestione delle terre e rocce provenienti in primis dai cantieri legati, per l'appunto, alle grandi opere infrastrutturali (Val di Susa e terzo valico).
Chiaramente l'ambito di applicazione della nuova normativa può essere esteso ad ambiti meno faraonici, creando peraltro una connessione con la geologia delle aree urbane.
Mar23- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Già, questo è evidente.Mar23 ha scritto:
La mia opinione personale in merito a questi nuove modificazioni è piuttosto banale nella sua semplicità: si è trovato un modo per rendere più agevole la gestione delle terre e rocce provenienti in primis dai cantieri legati, per l'appunto, alle grandi opere infrastrutturali (Val di Susa e terzo valico).
Quello che ha -secondo me- una rilevanza di valutazione di rischio sito-specifica, e che avrebbe dovuto indirizzare verso l'opzione 0 in ambito di VIA per queste opere, non è la gestione come rifiuti o meno delle terre e rocce provenienti dallo sbucio in val di susa o lungo vari cantieri anche stradali, ma la gestione della diffusione atmosferica delle fibre di tremolite (uno dei vari tipi di amianto normati come cancerogeni) provenienti dallo smarino.
Corriamo infatti il serissimo rischio, tra 15-20-30 anni, di avere uno, due, 10 nuovi casi "casalmonferrato".
Il mio standard di tremolite è un qualche grammo di tremolite pura, cristallina raccolta (e in parte appunto regalatami) da un collega igienista industriale - consulente storico di guariniello, tra l'altro- in val di susa durante le attività cantieristiche per le olimpiadi invernali di torino. Ho analizzato personalmente dei frammenti di smarino provenienti da una galleria in costruzione lungo la Salerno-Reggio Calabria, e sono "rocce verdi" ad altissimo tenore di materiali asbestosici "polimorfi", ossia sia di serpentino che di anfibolo (questo'ultimo appunto tremolite). La variante di valico della A1 passa esattamente nella zona con il maggior numero di cave di rocce verdi d'Italia...
serve altro su cui riflettere?
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Aurora Brancia ha scritto: La variante di valico della A1 passa esattamente nella zona con il maggior numero di cave di rocce verdi d'Italia...[/color]
Forse ti sei confusa con la Val di Susa e/o il tratto "ligure" del terzo valico?
La zona dell'Appennino (Barberino, Rioveggio, Sasso Marconi) interessata dai lavori per la variante di valico è caratterizzata da successioni di arenarie, torbiditi e sequenze argilloso-marnose: le grosse difficoltà che si sono dovute fronteggiare, nella fattispecie per realizzare le nuove gallerie, hanno una duplice natura: presenza di sacche di gas ed accentuata instabilità geomorfologica a causa di grossi accumuli di frana (e litologie in condizioni geomeccaniche scadenti).
Mar23- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
intendevo tratto ligure, dalle parti del barberino i problemi sono ben quelli che tu citi.
La val di susa è val di susa: non vedo che altro potrebbe essere
La val di susa è val di susa: non vedo che altro potrebbe essere
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
Aurora Brancia ha scritto:intendevo tratto ligure
Adesso ci siamo: intendevi la famigerata "Gronda di Ponente", ossia quella sorta di variante all'autostrada A10!
In effetti, tra le tante perplessità che suscita il progetto, quelle legate al pericolo di inquinamento da polveri amiantifere sono più che fondate...stesso discorso per l'altra grande opera infrastrutturale, ossia il terzo valico (fermo ancora ai fori pilota).
Mar23- Utente Attivo
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Re: terre e rocce - novità gennaio 2012
totalmente OT, ma magari solo per te interessante: lo sai che qualche tempo fa con la gaggero ce ne siamo andate su su per dietro il gruppo di voltri, mi ha portato su un torrentello in val di lemme (rio lemme mi pare proprio si chiamasse) dove ho raccolto un bellissimissimo ciottolo di minerale asbestosico "vivo" che poi è proprio quello che ho come avatar, visto in microscopia ottica in contrasto di fase? Se vuoi e ti fa piacere, ti mando in mp il tracciato all'IR, che negli stessi lavori ce li ho anche a paragone con altri scisti anfibolici calabresi di quando feci la caratterizzazione IR di un minerale senza dubbio di transizione.
E mi sono mangiata le mani che regalai ad un fidanzatino della mia bimba piccola (ormai nel senso di secondogenita e batsa, ha 32 anni...) tutta una serie di bellissime pietre verdi, per la precisione tra il verde e l'azzurro, raccolte nel greto del varenna. Si sono pure appiccicati, poi, e non poteve nemmeno chiedergliele in restituzione !
E mi sono mangiata le mani che regalai ad un fidanzatino della mia bimba piccola (ormai nel senso di secondogenita e batsa, ha 32 anni...) tutta una serie di bellissime pietre verdi, per la precisione tra il verde e l'azzurro, raccolte nel greto del varenna. Si sono pure appiccicati, poi, e non poteve nemmeno chiedergliele in restituzione !
Aurora Brancia- Moderatrice
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