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Ancora su iscrizione e sanzioni
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Ancora su iscrizione e sanzioni
E' chiaro che i termini dell'iscrizione al sistema sono ormai scaduti al 30 marzo e al 29 aprile 2010.
E' invece prorogata al 30.06.2012 (sempre se convertito in legge il milleproroghe) l'operatività del sistema.
La mia domanda è questa. Chi ad oggi, seppure obbligato, non si è ancora iscritto, in quali sanzioni incorre?
La legge 205/2011 all'art. 39, comma 1, parla di sanzioni SISTRI applicabili a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, quindi, ad oggi, a partire dal 01.07.2012.
Nel comma 2 invece si parla di gradualità delle sanzioni in questi termini
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si
protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
Questo significa che:
Se io non mi sono iscritto dopo la scadenza ma entro il 31.05.2011 non sono sanzionabile
se io non mi sono iscritto entro maggio 2011 e alla data del 01.07.2012 un organo di controllo rileva l'infrazione mi può sanzionare (con la gradualità prevista nel comma 2 di cui sopra)? Per esempio se mi sono iscritto nel nov 2011, con il 50 % della sanzione prevista?
Se io mi iscrivo dopo il 31.12.2011 sono sanzionabile con le sanzioni di cui all'art 36 del 205/2011?
E' invece prorogata al 30.06.2012 (sempre se convertito in legge il milleproroghe) l'operatività del sistema.
La mia domanda è questa. Chi ad oggi, seppure obbligato, non si è ancora iscritto, in quali sanzioni incorre?
La legge 205/2011 all'art. 39, comma 1, parla di sanzioni SISTRI applicabili a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, quindi, ad oggi, a partire dal 01.07.2012.
Nel comma 2 invece si parla di gradualità delle sanzioni in questi termini
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si
protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
Questo significa che:
Se io non mi sono iscritto dopo la scadenza ma entro il 31.05.2011 non sono sanzionabile
se io non mi sono iscritto entro maggio 2011 e alla data del 01.07.2012 un organo di controllo rileva l'infrazione mi può sanzionare (con la gradualità prevista nel comma 2 di cui sopra)? Per esempio se mi sono iscritto nel nov 2011, con il 50 % della sanzione prevista?
Se io mi iscrivo dopo il 31.12.2011 sono sanzionabile con le sanzioni di cui all'art 36 del 205/2011?
areco- Membro della community
- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 10.02.10
Re: Ancora su iscrizione e sanzioni
le sanzioni si applicheranno solo dopo l'entrata in vigore del sistema.
con ciò chi non si è iscritto entro i termini previsti, SEPPURE NON SANZIONABILE, rimane inadempiente nei confronti della Normativa.
Citando il saggio SATO, il SISTRI è MORTO , e quando Clini e co. troveranno il modo di uscire elegantemente da questo macello, ne verrà sancita ufficialmente la dipartita, con conseguente annullamento della situazione di inadempienza di cui sopra.
D. Lgs 205/11, art 39
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla
scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati
all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini
previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento
del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se
l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
con ciò chi non si è iscritto entro i termini previsti, SEPPURE NON SANZIONABILE, rimane inadempiente nei confronti della Normativa.
Citando il saggio SATO, il SISTRI è MORTO , e quando Clini e co. troveranno il modo di uscire elegantemente da questo macello, ne verrà sancita ufficialmente la dipartita, con conseguente annullamento della situazione di inadempienza di cui sopra.
D. Lgs 205/11, art 39
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla
scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati
all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini
previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento
del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se
l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
Re: Ancora su iscrizione e sanzioni
Ho chiaro che si applicheranno dall'entrata in vigore, ma quindi se mi accertano il 5.7.12 che mi sono iscritto il 10.01.2012 possono farmi una multa da 2.600 a 15.500 o da 15.500 a 93.000 euri, se pericolosi?
Oppure se ormai sono iscritta (anche se in ritardo) non mi possono sanzionare perchè alla data del 01.07.12 io ero a posto?
Oppure se ormai sono iscritta (anche se in ritardo) non mi possono sanzionare perchè alla data del 01.07.12 io ero a posto?
areco- Membro della community
- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 10.02.10
Re: Ancora su iscrizione e sanzioni
carlabetta ha scritto:Ho chiaro che si applicheranno dall'entrata in vigore, ma quindi se mi accertano il 5.7.12 che mi sono iscritto il 10.01.2012 possono farmi una multa da 2.600 a 15.500 o da 15.500 a 93.000 euri, se pericolosi?
Oppure se ormai sono iscritta (anche se in ritardo) non mi possono sanzionare perchè alla data del 01.07.12 io ero a posto?
non ti possono sanzionare perchè le sanzioni ... al momento attuale non esistono.
esisteranno solo dal giorno di entrata in vigore del mostro, e non possono essere retroattive.
teoricamente tu ti puoi iscrivere il giorno prima dell'entrata in vigore ...
eguale situazione, per le aziende iscritte che non hanno pagato i diritti annuali
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
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