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Invio campione analisi rifiuto pericoloso: serve il formulario?

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Messaggio  angelafattori Lun Gen 30, 2012 5:09 pm

Buongiorno, faccio parte di un'azienda che produce, trasporta e recupera rifiuti pericolosi e non. Dobbiamo inviare un campione di circa 100 cc di un liquido considerato rifiuto pericoloso ad un'altra azienda analoga alla nostra, per analizzarlo e conoscere la concentrazione di alcune sostanze. Vorrei sapere se:
- il campione deve essere accompagnato da formulario o se è sufficiente un ddt;
- la quantità dei 100 cc deve essere riportata nel nostro registro carico/scarico.
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 30, 2012 5:16 pm

Ciao, benevenuta sul forum
1) no, i campioni viaggiano senza formulario ovviamente nel DDT deve essere scritto che si tratta di campioni in analisi (ma l'altra azienda ha il laboratorio chimico?)
2) direi proprio di no. 100 cc sono poco più di un bicchiere da tavola, che differenza vuoi che faccia sul registro?
3) sei sicura che 100 cc siano sufficienti per un'analisi? che dovete cercare?

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Messaggio  homer Lun Gen 30, 2012 5:25 pm

E' già stato detto:
i campioni di rifiuti (per analisi o altro) NON sono rifiuti: infatti non sono destinati all'abbandono, ti servono per fare le analisi!
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analisi chimica - Invio campione analisi rifiuto pericoloso: serve il formulario? Empty Grazie

Messaggio  angelafattori Lun Gen 30, 2012 5:41 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao, benevenuta sul forum
1) no, i campioni viaggiano senza formulario ovviamente nel DDT deve essere scritto che si tratta di campioni in analisi (ma l'altra azienda ha il laboratorio chimico?)
2) direi proprio di no. 100 cc sono poco più di un bicchiere da tavola, che differenza vuoi che faccia sul registro?
3) sei sicura che 100 cc siano sufficienti per un'analisi? che dovete cercare?

Grazie mille per la risposta tempestiva. Seguirò le indicazioni. Inviamo questo tipo di rifiuti ad un'azienda dotata di laboratorio per verificare la presenza o meno di metalli preziosi. Grazie ancora!
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Messaggio  angelafattori Lun Gen 30, 2012 5:43 pm

homer ha scritto:E' già stato detto:
i campioni di rifiuti (per analisi o altro) NON sono rifiuti: infatti non sono destinati all'abbandono, ti servono per fare le analisi!

Grazie. Avevo cercato l'argomento sul forum, ma non ero riuscita a trovare niente in proposito. Si vede che non sono stata una brava ricercatrice!
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Gen 30, 2012 6:31 pm

homer ha scritto:
i campioni di rifiuti (per analisi o altro) NON sono rifiuti: infatti non sono destinati all'abbandono, ti servono per fare le analisi!
okkio che per l'invio ad un lab estero sono rifiuti ... infatti è previsto l'all. VII del Reg. 1013/06 ... poi valuta l'ADR (gruppo imballaggio più restrittivo !) .... le q.tà sembrano pochine anche a me anche per fare una ricerca con GFAA o ICP Crying or Very sad
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Messaggio  Tigerblake Mer Apr 10, 2013 5:16 pm

homer ha scritto:E' già stato detto:
i campioni di rifiuti (per analisi o altro) NON sono rifiuti: infatti non sono destinati all'abbandono, ti servono per fare le analisi!
chiedo a te ed in generale a chi ne è a conoscenza...
qual'è il riferimento legislativo che mi asserisce quanto sovraesposto?
Cioè assunto che io dimostri che lavoro per un ente che mi ha richiesto di effettuare un campionamento e poi di inviare questo campione ad un determinato laboratorio di analisi come posso convincere un controllore (nel caso di specie carabinieri) che non sto effettuando un trasporto illecito di rifiuti ma sto trasportando "campioni di analisi"?
Ricordo che il campione in sè è costituito da rifiuti e consta di circa 5 kg di materiale.
Grazie a chi riuscisse a darmi un indicazione.
Scusate se ho uppato una vecchia discussione.
Spero non ne esistano di più recenti.
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Messaggio  cirillo Mer Apr 10, 2013 5:51 pm

Tigerblake ha scritto:
homer ha scritto:E' già stato detto:
i campioni di rifiuti (per analisi o altro) NON sono rifiuti: infatti non sono destinati all'abbandono, ti servono per fare le analisi!
chiedo a te ed in generale a chi ne è a conoscenza...
qual'è il riferimento legislativo che mi asserisce quanto sovraesposto?
Cioè assunto che io dimostri che lavoro per un ente che mi ha richiesto di effettuare un campionamento e poi di inviare questo campione ad un determinato laboratorio di analisi come posso convincere un controllore (nel caso di specie carabinieri) che non sto effettuando un trasporto illecito di rifiuti ma sto trasportando "campioni di analisi"?
Ricordo che il campione in sè è costituito da rifiuti e consta di circa 5 kg di materiale.
Grazie a chi riuscisse a darmi un indicazione.
Scusate se ho uppato una vecchia discussione.
Spero non ne esistano di più recenti.
Un DDT con scritto: "campione di rifiuti da sottoporre ad analisi" il tutto sarà accompagnato dal verbale/scheda di prelievo sottoscritti dal tecnico e dal rappresentante della ditta.
Si dà il caso che "non essendo destinato all'abbandono" ma distinato ad un laboratorio di analisi, non possa essere qualificato come rifiuto e quindi, non essendo rifiuto niente FIR.
In alternativa te li metti sotto il sedile dell'auto...

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Messaggio  Aurora Brancia Mer Apr 10, 2013 6:34 pm

Tigerblake ha scritto:
Cioè assunto che io dimostri che lavoro per un ente che mi ha richiesto di effettuare un campionamento e poi di inviare questo campione ad un determinato laboratorio di analisi come posso convincere un controllore (nel caso di specie carabinieri) che non sto effettuando un trasporto illecito di rifiuti ma sto trasportando "campioni di analisi"?
Ricordo che il campione in sè è costituito da rifiuti
Dici in particolare i carabinieri perchè li ritieni più stupidi di altri, o per quale motivo ? Guarda che le migliori barzellette sui carabinieri le raccontano proprio loro, e chi sa ridere di se stesso non è mica tanto sciocco...
Poi, il tuo errore sta nel dire che "il campione è costituito da rifiuto", come ho sollineato. Il campione non è costituito da rifiuti: è un campione, per definizione. Ed è costituito da materiale che si analizzerà presso il laboratorio di destino per poter caratterizzare il rifiuto di cui quel materiale costituisce campione. Al limite, alla fine delle analisi ciò che residuerà di quel materiale diventerà rifiuto, ma del laboratorio, sempre che il lab non lo restituisca al produttore insieme al certificato: da quel momento, ridiventa un rifiuto.

Non mi pare che ci sia necessità di riferimento normativo particolare, ci si rifà a quanto previsto in d.lgs. 152/06 art. 183:
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
Tu sei il detentore di quel campione, dopo che lo hai prelevatohai intenzione di disfartene? No, tutt'altro, perchè lo vuoi/devi consegnare al laboratorio, il quale a sua volta ne diventerà detentore ma non ha nessuna intenzione di disfarsene, perchè solo facendoci le analisine poi potrà emettere il rapportino di prova in base al quale emettere anche la fatturina e beccarsi gli eurini di compenso.
P.S.: se invece hai citato i carabinieri perchè c'è già stata contestazione di una cosa del genere e non hai saputo come rispondere - oppure peggio mi dici stai facendo una consulenza su questo argomento, bene hanno fatto a farvi vedere i sorci verdi a righe perchè non saper rispondere a simili assurdità equivale a confessare di non capire un saciccio di normativa ambientale.
Se la maestra ti chiede "quanto fa 3 x 3?" e alla tua corretta risposta "fa 9" ti dice che sbagli tu che fai, ti correggi? e se ti correggi, che le rispondi ? Uno che conosce le tabelline dice "signora maestra, con tutto il bene e la stima, le posso assicurare che 3 x 3 = 9, e adesso glielo dimostro... prendiamo questi gessetti/pastelli/pezzettini di carta ..."


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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Tigerblake Gio Apr 11, 2013 9:04 am

Buongiorno,
grazie ad entrambi per la sollecita risposta.
Spero di non aver offeso nessuno dato il tono piccato delle vostre risposte.
Non sono un consulente ed evidentemente non conosco a menadito la normativa ambientale anche perchè altrimenti non avrei posto su un forum di esperti una domanda.
Citavo i carabinieri perchè è un caso realmente successo.
Sono al corrente che un rifiuto è tale se vi è l'obbligo o l'intenzione di disfarsene.
La mia domanda verteva sul fatto se esistesse un riferimento che mi asserisse che il prelievo di un aliquota di rifiuto cessi di qualificare come tale lo stesso dato che la nuova destinazione dell'aliquota sarà l'analisi.
Se entrambi asserite che è sufficiente provare di essere incaricati da una azienda terza per prelevare un campione da un produttore di rifiuti ed inviarlo ad un laboratorio (eventualmente documentando un contratto in essere) sia sufficiente a far decadere dal prelevato la qualifica di rifiuto non ho problemi a credervi ed anzi rinnovo i ringraziamenti.
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Messaggio  cirillo Gio Apr 11, 2013 9:12 am

Tigerblake ha scritto:Buongiorno,
grazie ad entrambi per la sollecita risposta.
Spero di non aver offeso nessuno dato il tono piccato delle vostre risposte.
cirillo ha scritto:In alternativa te li metti sotto il sedile dell'auto...
Non scambiare una battuta (perchè tale voleva essere) con un tono piccato. In questo forum se uno desidera rispondere lo fa, altrimenti non ne è obbligato, pertanto nessun "tono piccato" che sono ben altri e semmai riservati a chi fa il consulente a spese del forum... Very Happy
(non sono il suo avvocato ma credo di poter parlare anche a nome di Aurora)

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Messaggio  Tigerblake Gio Apr 11, 2013 9:27 am

Sicuramente avrò frainteso, dato che in forma scritta i toni non sono sempre di facile interpretazione (in questo aiutano le faccine).
D'altra parte immagino che debba scontare il mio essere un novellino del forum e che possano essere sgraditi personaggi che intervengano con richieste salvo non dare contributi (a maggior ragione se si fanno poi pagare).
Dato che spesso tale normativa è ugualmente ostica ad alcuni organi statali che non effettuano precipuamente attività nel settore (letto spesso anche su questo forum) "speravo" nell'esistenza di un codicillo che mi enucleasse un concetto che posso condividere sia lapalissiano ma può risultare in prima istanza di difficile trasferimento soprattutto in un dialogo fra non esperti.
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Messaggio  zorba Gio Apr 11, 2013 9:57 am

Tigerblake ha scritto:Dato che spesso tale normativa è ugualmente ostica ad alcuni organi statali che non effettuano precipuamente attività nel settore (letto spesso anche su questo forum) "speravo" nell'esistenza di un codicillo che mi enucleasse un concetto che posso condividere sia lapalissiano ma può risultare in prima istanza di difficile trasferimento soprattutto in un dialogo fra non esperti.
Se cerchi una disposizione normativa che dica espressamente in due parole - nero su bianco - quello che il ragionamento di chi mi ha preceduto ha cercato di esprimere, purtroppo non esiste.

Per convincere eventuali organi di controllo "inesperti", oltre a quello che ti hanno suggerito potresti dire anche così: quando i tecnici dell'ARPA e dell'ASL eseguono il campionamento di sostanze che sono sicuramente "rifiuti" e trasportano i campioni in sede per le successive analisi di laboratorio, non utilizzano il formulario. Eppure, in quanto "ente", se effettuassero il trasporto di rifiuti sarebbero anche loro un soggetto obbligato... Wink
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 11, 2013 12:31 pm

@tigerblake

Ti riporto da un sito di commentatori giuridici una risposta ad un quesito che fa prio al caso tuo e che riprende pari pari quanto già detto da aurora

reteambiente ha scritto:
Risponde Claudio Rispoli

Il campione di rifiuto non è un rifiuto, infatti, proprio perché deve essere analizzato, nessuno se ne vuole disfare; quindi, non soddisfa la definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, punto a) , Dlgs 152/2006; è quindi fuori dal regime giuridico inerente i rifiuti. Diventerà rifiuto dopo essere stato sottoposto ad analisi e una volta terminato l'eventuale periodo di conservazione del campione stesso per una revisione dell'analisi stessa. Giova ricordare che il trasporto dei campioni potrebbe invece essere soggetto alle norme Adr; il capitolo 2.1.4 detta specifiche disposizioni in merito, alcune tipologie sono anche nominalmente menzionate (ad esempio: n. ONU 3315 " campione chimico tossico" ). In base alla classificazione Adr attribuita anche provvisoriamente, potranno essere individuate le condizioni per l'esenzione parziale (1.1.3.6) o totale (3.4) dalle disposizioni Adr.


(tratto da "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa" n. 138 — 3/07)

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Messaggio  Tigerblake Ven Apr 12, 2013 2:35 pm

Grazie mille per la citazione.
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Messaggio  King Louie Dom Ott 06, 2013 6:26 pm

reteambiente ha scritto:
Risponde Claudio Rispoli

... Giova ricordare che il trasporto dei campioni potrebbe invece essere soggetto alle norme Adr; il capitolo 2.1.4 detta specifiche disposizioni in merito, alcune tipologie sono anche nominalmente menzionate (ad esempio: n. ONU 3315 " campione chimico tossico" ). ...

(tratto da "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa" n. 138 — 3/07)
Tanto per evitare malintesi: La rubrica UN 3315 “campione chimico tossico” non è una rubrica generica per il trasporto di campioni di rifiuti. UN 3315 è riservato per campioni di armi chimiche da trasportare solo con autorizzazione dedicata di un'autorità competente o dal Direttore generale dell'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche (disposizione speciale 250).
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Ott 07, 2013 2:02 pm

King Louie ha scritto:
reteambiente ha scritto:
Risponde Claudio Rispoli

... Giova ricordare che il trasporto dei campioni potrebbe invece essere soggetto alle norme Adr; il capitolo 2.1.4 detta specifiche disposizioni in merito, alcune tipologie sono anche nominalmente menzionate (ad esempio: n. ONU 3315 " campione chimico tossico" ). ...

(tratto da "Rifiuti — Bollettino di informazione normativa" n. 138 — 3/07)
Tanto per evitare malintesi: La rubrica UN 3315 “campione chimico tossico” non è una rubrica generica per il trasporto di campioni di rifiuti. UN 3315 è riservato per campioni di armi chimiche da trasportare solo con autorizzazione dedicata di un'autorità competente o dal Direttore generale dell'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche (disposizione speciale 250).
wow se il Re Rapper King Louis è King Claudius (e col senno di poi un pò si somigliano) abbiamo fatto bingo (e a qs punto anche bongo)  Razz Cool Razz
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Messaggio  danytore Mar Feb 06, 2018 12:47 pm

Buongiorno a tutti,

riapro questa discussione per un dubbio avuto a seguito di una consulenza fornita da un esperto in materia ADR.

Il tema dell'approfondimento riguarda la classificazione dei campioni in conformità al paragrafo 2.1.4.1. ADR ed in particolare l'attribuzione del gruppo di imballaggio una volta individuata la classe e il numero ONU che meglio identificano il campione.

Deve essere obbligatoriamente individuato il gruppo di imballaggio più restrittivo o è possibile, in funzione della conoscenza che ha lo speditore del campione (processo produttivo SDS delle materie prime etc etc...) assegnarne un altro meno restrittivo?

Grazie mille a tutti
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Messaggio  danytore Mer Mar 14, 2018 3:58 pm

Buongiorno a tutti,
secondo Voi quale sarebbe la corretta interpretazione della normativa ADR per il seguente quesito?

Dovendo gestire il trasporto di campioni di rifiuti pericolosi per l’ambiente secondo 2.1.4 (UN 3077/3082), per cui si applica la disposizione speciale 375, è corretto che i campioni non siano soggetti ad alcuna altra disposizione dell’ADR, ed in particolare non debbano essere rispettate le condizioni dell’2.1.4.2.?

In questo caso prevarrebbe, quindi, la disposizione speciale?
Grazie
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Messaggio  tfrab Mer Mar 14, 2018 5:43 pm

danytore ha scritto:Buongiorno a tutti,
secondo Voi quale sarebbe la corretta interpretazione della normativa ADR per il seguente quesito?

Dovendo gestire il trasporto di campioni di rifiuti pericolosi per l’ambiente secondo 2.1.4 (UN 3077/3082), per cui si applica la disposizione speciale 375, è corretto che i campioni non siano soggetti ad alcuna altra disposizione dell’ADR, ed in particolare non debbano essere rispettate le condizioni dell’2.1.4.2.?

In questo caso prevarrebbe, quindi, la disposizione speciale?
Grazie

2.1.4.2 parla di una disposizione provvisoria, in ogni caso secondo me se è esente, lo è da tutto l'ADR, quindi anche questo paragrafo
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Mar 15, 2018 9:05 am

danytore ha scritto:.... In questo caso prevarrebbe, quindi, la disposizione speciale?
il cap. 3.1.1 dell'ADR ti dice proprio : <<Quando una dispo generale contraddice una dispo speciale, quest'ultima prevale>> cheers  ...

anche se la contraddizione che hai individuato apre/aprirebbe le porte a dichiarare che poiché "la classe della materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove" (§2.1.4.1 ADR),  io -per non sapere né leggere né scrivere- la classifico sempre UN3077/3082 godendo automaticamente sempre dell'esenzione assoluta della DS 375 da Te richiamata Embarassed  beffando nella sostanza le buone intenzioni "precauzionali" che sottintendono all'ADR Sad Sad pirat
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Messaggio  benassaisergio Gio Mar 15, 2018 10:51 am

Ai sensi del paragrafo 2.1.4.1 dell’ADR un campione deve essere classificato “in conformità a quello che lo speditore conosce della materia”, assegnandolo ad una rubrica (con numero ONU e designazione ufficiale di trasporto).


Se, su tale base, il campione è classificato UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. o 3082  MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.,  allora si devono applicare le disposizioni relative a tali rubriche.
Tra queste disposizioni vi è la disposizione speciale 375, che recita:
Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra disposizione dell’ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

Poiché il paragrafo 3.1.1 dice che “Quando una disposizione generale contraddice una disposizione  speciale, quest'ultima prevale”, ne risulta che la disposizione speciale 375 prevale sulle disposizioni di cui al paragrafo 2.1.4.2.

Vorrei far notare che la disposizione speciale 375 si applica SOLO alle materie pericolose per l’ambiente (UN 3077 o 3082).
Quindi, per i campioni che NON sono classificati UN 3077 o 3082, si devono applicare le disposizioni del paragrafo 2.1.4.2.

NOTA: Mi sembra ovvio che non sia accettabile classificare un campione, che può ragionevolmente essere classificato come infiammabile, tossico, ecc., come UN 3077 o 3082 per poter usufruire della disposizione speciale 375.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Mar 15, 2018 11:27 am

benassaisergio ha scritto:NOTA: Mi sembra ovvio che non sia accettabile classificare un campione, che può ragionevolmente essere classificato come infiammabile, tossico, ecc., come UN 3077 o 3082 per poter usufruire della disposizione speciale 375.
eh già !  per la contradizion che nol consente ... "assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi ”,
ma proprio per questo scrissi :  "la contraddizione che hai individuato apre o aprirebbe ... " [ "forse tu non pensavi ch'io löico fossi" Razz Razz ]
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analisi chimica - Invio campione analisi rifiuto pericoloso: serve il formulario? Empty Re: Invio campione analisi rifiuto pericoloso: serve il formulario?

Messaggio  benassaisergio Gio Mar 15, 2018 11:47 am

x vaghestelledellorsa

Splendide citazioni !
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analisi chimica - Invio campione analisi rifiuto pericoloso: serve il formulario? Empty Re: Invio campione analisi rifiuto pericoloso: serve il formulario?

Messaggio  danytore Mar Apr 10, 2018 10:44 am

ringrazio tutti per i contributi,
il mio dubbio stava proprio nel capire cosa prevalesse tra la disposizione speciale e le disposizioni del 2.1.4.
Effettivamente il punto 3.1.1 è chiaro per cui deve prevalere la DS.

Rimane difficile da "digerire" che si possa classificare una materia in maniera provvisoria a determinate condizioni e che .... in base alla classificazione assegnata (supportata dalle conoscenze tecniche etc...) puoi ignorare le condizioni che ti permettevano la classificazione provvisoria... Very Happy
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