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Mud e mudino: guida agli adempimenti
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Mud e mudino: guida agli adempimenti
A cura dell’ing. Giovanni Maione Link da www.dirittoambiente.net Una delle conseguenze legate all'introduzione, ancorché formale, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è il venir meno, per gli enti e le imprese assoggettate al sistema, della necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis1, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al SISTRI. Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti (attualmente prevista per il 2 aprile 2012), il DM 52 del 18 febbraio 2011 ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di compilare e trasmettere una dichiarazione semplificata, sulla scorta dei dati registrati sui supporti cartacei. Poiché, in questa fase transitoria, tale obbligo si intende assolto anche tramite la presentazione del “vecchio” MUD, si è ingenerata negli operatori del settore una qual certa confusione circa la vigenza dell’obbligo della dichiarazione MUD, attualmente riservato ad una ristretta categoria di soggetti, accresciuta invero anche dal proliferare di terminologie giornalistiche (“mudino”, “minimud”, “scheda Sistri”) sconosciute al legislatore nazionale. Lo scopo del presente contributo è di fare il punto sullo stato dell’arte, all’indomani delle proroghe disposte dal decreto ministeriale 12 novembre 20112 e dal decreto legge del 29 dicembre 2011, n. 2163. Soggetti obbligati al MUD In base alla normativa vigente sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui alla legge 70/94, cosiddetto “MUD”: a) Comuni, consorzi di comuni e comunità montane Tale obbligo discende dall'art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 205/20104. b) Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI Tale obbligo discende dal già citato art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, comma 45 e comma 56, a decorrere dall'entrata a regime del SISTRI (attualmente prevista per il 2 aprile 2012) i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d). c) Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo Tale obbligo discende dall’art. 220, comma 27, del decreto legislativo n. 152 del 2006. d) Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso Tale obbligo discende dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 2098. Si noti che tali soggetti sono tenuti alla presentazione del MUD anche per i dati relativi al 2011, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del DPCM 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) del citato articolo 264 bis, risulta superata dall’entrata in vigore del DPCM 23 dicembre 2011, che ha ripristinato il capitolo relativo alla suddetta comunicazione. e) Soggetti di cui all'articolo 13, commi 69 e 710, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo Tale obbligo discende dal combinato disposto dell’art. 13, comma 811, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e dell’art. 612 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185. Soggetti obbligati alla dichiarazione Sistri In base alla normativa vigente e nelle more della piena operatività del Sistri, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al DM 52/2011, cosiddetta “dichiarazione Sistri” o “mudino”: a) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti b) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro c) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti Per tutti i soggetti citati in precedenza, tale obbligo discende dalla lettura congiunta dell’art. 28, comma 113, del DM 52 del 18 febbraio 2011 e dell’art. 189, c. 314 vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/10. Soggetti esonerati dalla dichiarazione Non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione, in quanto non previsto da disposizioni legislative: a) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti b) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione c) Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati Termini per la presentazione a) MUD riferito all’anno 2011: il termine per la presentazione è fissato al 30 aprile 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 70/9415. b) Dichiarazione Sistri riferita all’anno 2011: il termine per la presentazione è fissato al 30 aprile 2012, ai sensi del combinato disposto dell’art. 28, comma 1, del DM 52 del 18 febbraio 2011 e della parte vigente dell’art. 12, comma 116 del DM 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 117 del DM 12 novembre 2011. c) Dichiarazione Sistri riferita all’anno 2012: ferma restando l’attuale data prevista per la piena operatività del Sistri, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Sistri relativa al periodo di riferimento 1 gennaio – 2 aprile 2012 è fissata al 2 ottobre 2012. Modalità di presentazione Il modello da utilizzare per le dichiarazioni MUD da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011 è quello allegato al DPCM 23 dicembre 201118, articolato in quattro sezioni (rifiuti urbani ed assimilati in convenzione, imballaggi, RAEE e veicoli fuori uso). Per quanto riguarda la dichiarazione Sistri relativa all’anno 2011, valgono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 6774 del 2 marzo 2011, ed in particolare: “In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010. La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato: • Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure • Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.” Pertanto, l’obbligo di comunicazione Sistri si intende assolto tramite la presentazione del MUD. Il riferimento al modello di cui al DPCM 27 aprile 2010 è confermato dal comunicato pubblicato, in data 23 dicembre 2011, sul sito internet di Ecocerved. Si rileva, a margine, che, alla data in cui scriviamo, non sono stati resi disponibili, sul portale www.sistri.it, i citati modelli per la dichiarazione telematica. Sanzioni Si riporta, di seguito, il regime sanzionatorio per le violazioni relative alla omessa, ritardata, incompleta o inesatta dichiarazione. Comuni, consorzi di comuni e comunità montane “Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”19. Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo “I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”20. Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro”21. Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000” 22. In tema di sanzioni relative alla cosiddetta dichiarazione Sistri, vige un regime di equiparazione a quello previsto per il MUD, ai sensi dell’art. 39, comma 2-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, introdotto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121: “Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati”. E per memoria, l’art. 189, c.1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs 205/2010 recita: “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”. Schema di riepilogo
1 “All’Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capitolo 1 – Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” è abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”; b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011”. 2 “Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»”. (GU n. 298 del 23-12-2011 ). 3 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. (GU n. 302 del 29-12-2011). 4 “I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti”. 5 “Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all’ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 6 “Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a)”. 7 “Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia”. 8 “I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. 9 “I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente decreto”. 10 “I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3”. 11 “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative”. 12 “1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. 2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo: a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti”. 13 “Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza”. 14 “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”. 15 “Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico”. 16 “Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012”. 17 “All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.». 18 GU n. 303 del 30-12-2011 - Suppl. Ordinario n.283. 19 Art. 258, c. 5-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 20 Art. 258, c. 5-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 21 Art. 13, c. 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003. 22 Art. 16, c. 8 del decreto legislativo n. 151 del 2005. |
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