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Messaggio  Maurizio Ven Mar 26, 2010 5:50 pm

Ora con il sistema SISTRI mi sorgono dubbi interpretativi ad es.: sulla effettiva identificazione e responsabilità del cosiddetto soggetti oblbigati tra cui “il produttore INIZIALE di rifiuti” in  quanto nell’ipotesi in particolare di un tipico rifiuto pericoloso come ad es. le lampade fluorescenti/vapori da sostituire, che rappresentano probabilmente il caso più ricorrente sta nelle manutenzioni di impianti/edifici in modo particolare, chi nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, si trovi nelle condizioni di dover ricorrere poi allo smaltimento del prodotto residuale vecchio che esaurito o oblsoleto èsi configura come rifiuto es. di lampade fluorescenti esaurite, o di accumulatori/batterie o di schede e apparecchi elettronici ecc..
Nel caso di un privato in ambito di rifiuti urbani il problema non c’è e si risolve facilmente in quanto lo stesso fruitore del materiale che decide di sostituire perchè esaurito, conferisce il “nuovo” rifiuto presso la ecostazione di zona (tuttavia contrariamente all’intento del Sistri ciò non significa comunque poterne tracciare/identificare la provenienza se non a livello del tracciato (ecostazioone-ecocentro -> smaltitore).
Mentre nel caso di un “Cliente ” che ricorre ad servizio di una ditta/artigiano per far esegire la manutenzione su un edificio/impianti se nel caso specifico esegue la rimozione e sostituzuione delle lampade fluorescenti esauste presso l’impianto del Cliente, l’artigiano/azienda si dovrà far carico degli ulteriori oneri indiretti (imposti dal Sistri) per gestire lo smaltimento attraverso il sisterma informatizzato, V a da sè che l’esecutore dell’intervento di manutenzione poi gira il costo al Cliente.
Ma sopratutto si deve chiarire chi sia il vero produttore di rifiuto INIZIALE, a mio avviso non è sempre di chi svolge la sostituzione ” l’esecutore dell’intervento”, ma chi, utilizzando un prodotto/materiale/bene ne causi il suo consumo/deterioramento  o danneggiamento modifcandone le caratteristiche iniziali, quelle dichiarate dal produttore/costruttore al momento della immissisone nel mercato. Una volta che il prodotto/materiale/bene diviene definitivamente inutilizzabile o oblsoleto può solo che essere considerato soggettivamente un rifiuto.
Pertanto l’installatore/manutentore o chi esegue la rimozione del materiale da smaltire non può essere considerato il “produttore iniziale di rifiuto” ma eventaualmente colui che determina il momento in cui un materiale da uno stato di utilità muta allo stato di inutilità per essere considerato solo da quel momento un rifiuto. Quindi solamente l’utilizzo da parte del terzo soggetto (cliente) è la responsabilità oggettiva di mutare lo stato del materiale usandolo o richiedendone la sua sostituzione e quindi divine il produttore Iniziale del rifiuto. E anche vero che il detentore/possessore del materiale, utilizzandolo, possa mutare le caratteritiche iniziali o la natura e qunbdi la finalità (scarti,  obsolescienza, usura) per i propri fini.
Infatti non sempre l’istallatore che operando per ragioni di manutenzione può determinare il mutamento intrinseco del materiale da nuovo a rifiuto, ma è colui che utilizzandolo o volendolo sotistuire, per ragioni varie, ne decreta la fine dell’utilità rendendolo di fatto un rifiuto ed assumendo il ruolo di Produttore Iniziale.
Questo almeno per tutti i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni/impianti esistenti già prima in uso.
Nel caso di lavori per la realizzazione di nuovi impianti, quando dalle lavorazioni vengono rilasciati scarti / sfridi, inutilizzzabili allora il produttore iniziale diventa l’installatore.
Maurizio
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Ven Mar 26, 2010 8:01 pm

Maurizio ha scritto:Ora con il sistema SISTRI mi sorgono dubbi interpretativi ad es.: sulla effettiva identificazione e responsabilità del cosiddetto soggetti oblbigati tra cui “il produttore INIZIALE di rifiuti” in  quanto nell’ipotesi in particolare di un tipico rifiuto pericoloso come ad es. le lampade fluorescenti/vapori da sostituire, che rappresentano probabilmente il caso più ricorrente sta nelle manutenzioni di impianti/edifici in modo particolare, chi nel caso di manutenzione ordinaria/straordinaria, si trovi nelle condizioni di dover ricorrere poi allo smaltimento del prodotto residuale vecchio che esaurito o oblsoleto èsi configura come rifiuto es. di lampade fluorescenti esaurite, o di accumulatori/batterie o di schede e apparecchi elettronici ecc..
Nel caso di un privato in ambito di rifiuti urbani il problema non c’è e si risolve facilmente in quanto lo stesso fruitore del materiale che decide di sostituire perchè esaurito, conferisce il “nuovo” rifiuto presso la ecostazione di zona (tuttavia contrariamente all’intento del Sistri ciò non significa comunque poterne tracciare/identificare la provenienza se non a livello del tracciato (ecostazioone-ecocentro -> smaltitore).
Mentre nel caso di un “Cliente ” che ricorre ad servizio di una ditta/artigiano per far esegire la manutenzione su un edificio/impianti se nel caso specifico esegue la rimozione e sostituzuione delle lampade fluorescenti esauste presso l’impianto del Cliente, l’artigiano/azienda si dovrà far carico degli ulteriori oneri indiretti (imposti dal Sistri) per gestire lo smaltimento attraverso il sisterma informatizzato, V a da sè che l’esecutore dell’intervento di manutenzione poi gira il costo al Cliente.
Ma sopratutto si deve chiarire chi sia il vero produttore di rifiuto INIZIALE, a mio avviso non è sempre di chi svolge la sostituzione ” l’esecutore dell’intervento”, ma chi, utilizzando un prodotto/materiale/bene ne causi il suo consumo/deterioramento  o danneggiamento modifcandone le caratteristiche iniziali, quelle dichiarate dal produttore/costruttore al momento della immissisone nel mercato. Una volta che il prodotto/materiale/bene diviene definitivamente inutilizzabile o oblsoleto può solo che essere considerato soggettivamente un rifiuto.
Pertanto l’installatore/manutentore o chi esegue la rimozione del materiale da smaltire non può essere considerato il “produttore iniziale di rifiuto” ma eventaualmente colui che determina il momento in cui un materiale da uno stato di utilità muta allo stato di inutilità per essere considerato solo da quel momento un rifiuto. Quindi solamente l’utilizzo da parte del terzo soggetto (cliente) è la responsabilità oggettiva di mutare lo stato del materiale usandolo o richiedendone la sua sostituzione e quindi divine il produttore Iniziale del rifiuto. E anche vero che il detentore/possessore del materiale, utilizzandolo, possa mutare le caratteritiche iniziali o la natura e qunbdi la finalità (scarti,  obsolescienza, usura) per i propri fini.
Infatti non sempre l’istallatore che operando per ragioni di manutenzione può determinare il mutamento intrinseco del materiale da nuovo a rifiuto, ma è colui che utilizzandolo o volendolo sotistuire, per ragioni varie, ne decreta la fine dell’utilità rendendolo di fatto un rifiuto ed assumendo il ruolo di Produttore Iniziale.
Questo almeno per tutti i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni/impianti esistenti già prima in uso.
Nel caso di lavori per la realizzazione di nuovi impianti, quando dalle lavorazioni vengono rilasciati scarti / sfridi, inutilizzzabili allora il produttore iniziale diventa l’installatore.

Dipende dalle condizioni previste nel contratto di manutenzione.
Se viene ben charito che la manutenzione riguarda la sola sostituzione e non anche la fase di smaltimento del rifiuto allora il rifiuto viene lasciato presso il produttore che dovrà preoccuparsi di smaltirlo secondo legge.
Qualora ciò non sia chiarito allora il manutentore deve ritirare il rifiuto, deve iscriversi al SISTRI, e segue le disposizioni previste all'articolo 6 del decreto per i manutentori.
In quest'ultimo caso il manutentore è "DETENTORE" del rifiuto e non produttore.
LUIGI NAPODANO
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