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Autorizzazione art. 208 - Capacità totale

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Messaggio  IngDarioDocimo Lun Set 19, 2011 6:12 pm

Salve
ho presentato domanda di autorizzazione per un impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art.208 per i limiti che sono specificati in basso. La mia provincia ha comunicato al cliente che il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA poiché, pur rispettando i limiti per ogni tipologia di operazione, considerano la capacità totale dell’impianto 100 ton/gg (20+40+40) e quindi assoggettabile alla procedura di VIA.
Il riferimento legislativo della 152, a differenza della provincia, lo interpreto come limite per ogni attività; cioè non vado a VIA (oppure assogettabilità per ragionamento analogo) se richiedo 1 ton/gg al di sotto del limite normativo, per ogni attività.
Spero voglia darmi qualche chiarimento e/o suggerimenti in merito.

La quantità complessiva di rifiuti da recuperare/smaltire è la seguente:

Attività di Smaltimento (operazioni D13):
codice CER 19.08.01 vaglio
Quantità massima da autorizzare 20 ton/gg - 6.200 ton/anno
Limite Max e Rif. Normativo 20 ton/gg
p.to 7 let. r All. IV Parte II D.Lgs 152/06

Attività di Smaltimento (operazioni D15):
codice CER 19.07.03 percolato di discarica;16.10.02 soluzioni acquose di scarto...;19.08.01 vaglio
Quantità massima da autorizzare 40 ton/gg - 12.400 ton/anno
Limite Max e Rif. Normativo 40 ton/gg
p.to 7 let. t All. IV Parte II D.Lgs 152/06

Attività di Recupero (operazioni R13):
codice CER 20.01.08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense; 20.02.01 rifiuti biodegradabili; 20.03.02 rifiuti dei mercati; 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Quantità massima da autorizzare 40 ton/gg - 12.400 ton/anno
Limite Max e Rif. Normativo 40 ton/gg
p.to 7 let. z.b All. IV Parte II D.Lgs 152/06
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 19, 2011 6:54 pm

Prima di tutto ciao e benvenuto nel forum.
Per quanto riguarda il tuo quesito, sarebbe senz'altro importante vedere la normativa regionale specifica in materia di VIA della Regione di competenza, in quanto tra una regine e l'altra ci sono lievi differenze negli allegati tecnici alla normativa del VIA circa le attività soggette o meno.
Mantenendosi nel solco del TUA e degli allegati alla parte seconda ti posso riferirire che quanto da te citato in calce al tuo messaggio non è del tutto esatto. Infatti a stretto rigore di allegati alla parte II del TUA l'attività R13 di rifiuti non pericolosi non ricade tra quelle soggette a preventiva verifica di assoggettabilità.
Sarebbe importante capire con esattezza che cosa la provincia ha richiesto al tuo cliente.
La situazione da te prospettata, a mio parere, NON configura l'obbligo della procedura di VIA, perchè tale obbligo per i rifiuti non pericolosi scatta oltre la soglia di 200 ton/giorno (allegato III lettera o e letter q).
Diverso è il discorso della verifica di assoggettabilità.......le quantità da te indicate sono esattamente quelle di soglia, pertanto è assai probabile che in un'interpretazione restrittiva della norma la provincia sia portata, a scopo cautelativo, ad applicare la situazione di maggior tutela.
Va, inoltre, detto che 100 ton/giorno, ancorchè di rifiuti non pericolosi, rappresentano un quantitativo piuttosto rilevante da movimentare e non si può immaginare (nel contesto di una corretta gestione ambientale e non di obblighi e disposti normativi) che ciò avvenga senza provocare il benchè minimo impatto sull'ambiente circostante (basti pensare al traffico, al rumore ecc...).
In tal senso potrebbe essere orientata la provincia, considerando il quantitativo globale gestito.
Consiglierei di cercare un incontro tecnico con la provincia nel quale definire i limiti ed i confini di un eventuale studio di screening preliminare, che è una procedura che se ben impostata e condotta non è particolarmente gravosa.

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Messaggio  IngDarioDocimo Lun Set 19, 2011 7:23 pm

Grazie per la prontezza della risposta.
La Legge Regionale calabrese sulla VIA non dà nessun riferimento particolare, l'incontro tecnico con la provincia (che volutamente non cito per rispetto ai colleghi) c'è già stato, e sorvoliamo sulla parte "tecnica" dell'incontro....
Ho fatto tesoro della tua risposta, però non capisco "l'orientamento" che può avere la provincia, nel senso che normativamente può "scegliere" se sommare o no i quantitativi? Questo è il problema.
Io penso che ogni linea di attività (e quindi di operazione) è studiata, e di conseguenza legiferata, con dei limiti ben precisi per quel tipo di attività. Quindi se mi tengo al di sotto anche di una ton/gg non dovrei andare neanche in assoggettabilità, esempio Operaz D13 19 ton/gg; Operaz. D15 39 ton/gg.
Purtroppo la provincia tenta a non assumersi responsabilità (e quidi lavoro) di nessun tipo, per cui l'indicazione è mandare la pratica alla regione...in questo limbo ci sono io che cerco di tutelare i miei clienti, ma non entriamo in argomento.
Grazie e a presto.
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Messaggio  isamonfroni Lun Set 19, 2011 9:26 pm

Hai centrato il problema........circa la tendenza degli enti "tecnici", come le Provincie, ad assumersi la minore delle responsabilità possibili.
Qui in forum troverai tanti colleghi che sono molto più bravi di me sugli aspetti giuridici della questione. Personalmente io ho una visione un po' più tecnico/pratica (non sempre condivisa) dell'attività e cerco di guardare alla ratio della norma (sembra strano ma in realtà c'è).
Effettivamente ogni categoria di attività ha le sue soglie per la assoggettabilità o meno a determinati regimi,però è anche vero che tutte queste soglie sono definite nell'ipotesi di 1 attività.
Svolgendo 3 o più attività, ciascuna alla massima potenzialità consentita sotto soglia è innegabile che materialmente vadano e vengano dall'impianto 100 ton al giorno che, sono comunque un bel quantitativo al quale si deve necessariamente associare un impatto ben diverso da un impiantino che muove 20 o 30 ton giorno.
Non è scritto da nessuna parte in modo pedissequo che in caso di più attività si sommino i quantitativi ma è prassi interpretativa abbastanza consolidata.
Tra l'altro la parte II del TUA (VIA, VAS, IPPC) riserva parecchia discrezionalità alla PA.
Io penso, anche a tutela dei tuoi clienti, che nell'ambito della relazione tecnica, a supporto dell'istanza ex art.208, possa e debba essere fatto un piccolo studio, ancorchè preliminare e con un modesto livello di approfondimento, relativo alle principali linee di impatto generate dall'attività ed alle opere di mitigazione previste.

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