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REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

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REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE  Empty REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Messaggio  dana78 Ven Set 09, 2011 10:33 am

Circolare Regionale del 4 agosto 2011 n. 10 recante: "Indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 - Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26."

1. Premessa
Il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (di seguito rego-
lamento) disciplina lo smaltimento delle acque di prima piog-
gia e di lavaggio delle aree esterne (di seguito acque di prima
pioggia), prescrivendo la separazione e il trattamento di tali ac-
que qualora provengano dalle superfici scolanti espressamente
individuate.
L’art. 13 del regolamento detta specifiche disposizioni per le
«superfici scolanti a ridotto impatto inquinante».
Sull’applicazione del predetto articolo sono pervenute richie-
ste di chiarimento da parte degli Enti responsabili dell’ATO, rife-
rite in particolare alla possibilità di recapitare le acque prove-
nienti da tali superfici nella rete fognaria che convoglia acque
meteoriche di dilavamento (acque bianche).
In coerenza con il citato art. 13 e al fine di facilitarne l’applica-
zione, sono formulate le considerazioni e le indicazioni di seguito
riportate.
2. Acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti
a ridotto impatto ambientale e contenuti dell’autorizzazione

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento, i soggetti responsabili
delle attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) possono
presentare motivata richiesta di non essere assoggettati alle di-
sposizioni del regolamento stesso che disciplinano la separazio-
ne e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio,
qualora dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesi-
me non derivano pericoli di contaminazione delle relative su-
perfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle
predette acque.
L’Autorità competente, nel caso ritenga valida la richiesta, ri-
lascia l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia
senza prescriverne la separazione e il trattamento, nel rispetto
delle condizioni e delle procedure previste.
L’autorizzazione può prevedere prescrizioni, anche riferite agli
apprestamenti e agli accorgimenti operativi predisposti o che si
intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione
delle superfici scolanti e alla verific a dell’assenz a d i contami-
nazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte,
quale la realizzazione di un pozzetto per il prelievo dei campioni.
Tale autorizzazione, non sostituibile da atti di natura diversa,
presenta profili peculiari, che la differenziano da quella previ-
sta in generale dal regolamento per lo scarico delle acque di
prima pioggia, essendo sostanzialmente finalizzata a prevenire
l’inquinamento delle superfici scolanti e a verificare che le ac-
que di prima pioggia mantengano nel tempo le caratteristiche
di non contaminazione.
Dall’esame delle condizioni richieste per il rilascio della pre-
detta autorizzazione e dei profili della stessa emerge che le ac-
que di prima pioggia sono da considerare, nel caso specifico,
come facenti parte del complesso delle acque meteoriche di
dilavamento non contaminate provenienti dalle superfici sco-
lanti a ridotto impatto ambientale, non presentando caratteri-
stiche di contaminazione atte a una sostanziale differenziazione.
Nella fattispecie non è pertanto applicabile l’art. 7, comma 1
del regolamento, che definisce i recapiti delle acque di prima
pioggia nel caso generale e detta un ordine preferenziale per la
scelta degli stessi.
In conseguenza di quanto sopra, le acque in argomento pos-
sono, in particolare, essere recapitate nella rete fognaria che
convoglia «acque bianche».
3. Competenze in materia di autorizzazione
Occorre preliminarmente precisare che, anche nella partico-
lare situazione disciplinata dall’art. 13 del regolamento, l’Autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione è individuata in base
al recapito delle acque di prima pioggia.
Ai sensi della legge regionale 26/2003 e successive modifi-
cazioni, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo
scarico delle acque di prima pioggia nella rete fognaria è l’Ente
responsabile dell’ATO.
La disposizione della legge regionale non prevede alcuna di-
stinzione tra diverse tipologie di reti fognarie, non consentendo
pertanto di accedere a interpretazioni basate su considerazio-
ni che, pur rilevanti sotto altri profili, non possono essere ritenute
pertinenti nella fattispecie.
L’Ente responsabile dell’ATO è pertanto il soggetto preposto
al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque di prima
pioggia provenienti dalle superfici scolanti a ridotto impatto am-
bientale, nel caso tali acque siano recapitate nella rete fogna-
ria che convoglia acque meteoriche di dilavamento (acque
bianche).
In proposito, è opportuno rilevare che, ai sensi dell’art. 27,
comma 1 del regolamento regionale 3/2006, gli scarichi di tali
reti sono soggetti a autorizzazione.
L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del richiamato regolamen-
to, è rilasciata dalla provincia, su domanda del gestore del servi-
zio idrico integrato.
Tale autorizzazione può contenere prescrizioni sulle modalità
di recapito delle acque meteoriche di dilavamento, tese a ga-
rantire la compatibilità delle portate conferite con la situazione
della rete fognaria, con conseguenti adempimenti a carico dei
responsabili delle attività di cui al punto 2.

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