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ULTIME MODIFICHE AL SISTRI
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ULTIME MODIFICHE AL SISTRI
In vista della prossima pubblicazione di un dm che apporta modifiche al decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52, se ne anticipano alcuni contenuti.
11 Agosto 2011
- Al fine di facilitare l’operatività delle aziende, soprattutto di grandi dimensioni, è prevista la facoltà per gli operatori di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte. Gli ulteriori dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati a persone fisiche diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti, nonché il relativo costo, sono riportati in un allegato alla norma in via di pubblicazione. Possono inoltre essere richiesti i dispositivi per l’interoperabilità. Tutti gli ulteriori dispositivi, ivi compresi quelli dell’interoperabilità, sono consegnati direttamente agli operatori che ne hanno fatto richiesta.
- Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
- E’ attualmente prevista un procedura per il caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici. In tal caso la compilazione è effettuata per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Tuttavia, considerando che si possono verificare casi in cui il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari, viene introdotta una procedura ausiliaria in base alla quale uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni specificando gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. La procedura descritta è estesa anche a casi in cui l’operatore si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione ossia qualora la consegna non avvenga entro 30 giorni dopo il perfezionamento della prima fase di iscrizione.
- Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI. La procedura prevede che, qualora si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI che comportino, per ogni singola compilazione della rispettiva Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, attese superiori a tre minuti dall’accesso dell’operatore al SISTRI, gli operatori sono autorizzati alla compilazione delle schede SISTRI off-line. Detta compilazione avviene utilizzando un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI, da trasmettere, debitamente compilata e firmata, prima della movimentazione, tramite invio alla casella di posta certificata “schede.movimentazioni@pec.sistri.it” utilizzando la casella mail assegnata dal SISTRI ad ogni delegato. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio è concessa la facoltà, fino al 30 giugno 2012, che la trasmissione possa avvenire anche utilizzando altre caselle di posta elettronica certificata. Per l’inserimento successivo nel SISTRI delle informazioni relative alle movimentazioni effettuate, fino al 30 giugno 2012, l’inserimento può avvenire entro le settantadue ore successive alla trasmissione avvenuta secondo le modalità indicate. Dopo il 30 giugno 2012 l’inserimento deve avvenire entro le ventiquattro ore successive alla trasmissione al SISTRI avvenuta secondo le modalità indicate.
- Vengono introdotte modalità operative conseguenti al decreto 26 maggio 2011 che, prorogando la piena operatività del SISTRI, ha introdotto scaglioni temporali in forza dei quali, per le varie tipologie degli operatori, sono previste date diverse per l’avvio della piena operatività del SISTRI. La procedura introdotta si applica fino allo scadere di tutti i termini previsti dal decreto del 26 maggio 2011. Vengono distinte tre tipologie, ossia: (i) l’operatore che utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che non utilizza il SISTRI, (ii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto ad un operatore che non utilizza il SISTRI, (iii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che anch’esso non utilizza il SISTRI. La procedura prevede, in sintesi, che il soggetto che non opera ancora sotto regime SISTRI, non è obbligato a compilare la rispettive schede SISTRI e che tale compilazione sia demandata al soggetto che invece utilizza il SISTRI e che la compilazione avviene sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto non obbligato.
- Viene introdotta una specifica procedura di comunicazione al SISTRI in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi (quali, ad esempio, cessioni o affitti di azienda o rami d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori e fusioni). La procedura, finalizzata, ad evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, richiede ai soggetti interessati l’invio al SISTRI di copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti al Registro Imprese. Non è più richiesta la restituzione dei dispositivi; l’intestazione degli stessi può essere fatta via internet. Il SISTRI, successivamente provvederà a confrontare i dati comunicati con quelli del Registro Imprese e, nel caso si rilevasse una difformità per più di 60 giorni, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
- Viene introdotta una norma relativa al dispositivo USB per l’interoperabilità che abilita i sistemi gestionali utilizzati dalle aziende ad interoperare direttamente con il SISTRI. I dispositivi USB per l’interoperabilità possono essere richiesti al SISTRI da parte di operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate da soggetti che operano attraverso il software gestionale. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è consegnato direttamente al richiedente. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è il titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Il costo per ciascun dispositivo USB per l’interoperabilità è indicato in allegato al decreto. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati ed è reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
11 Agosto 2011
- Al fine di facilitare l’operatività delle aziende, soprattutto di grandi dimensioni, è prevista la facoltà per gli operatori di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte. Gli ulteriori dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati a persone fisiche diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti, nonché il relativo costo, sono riportati in un allegato alla norma in via di pubblicazione. Possono inoltre essere richiesti i dispositivi per l’interoperabilità. Tutti gli ulteriori dispositivi, ivi compresi quelli dell’interoperabilità, sono consegnati direttamente agli operatori che ne hanno fatto richiesta.
- Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
- E’ attualmente prevista un procedura per il caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici. In tal caso la compilazione è effettuata per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Tuttavia, considerando che si possono verificare casi in cui il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari, viene introdotta una procedura ausiliaria in base alla quale uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni specificando gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. La procedura descritta è estesa anche a casi in cui l’operatore si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione ossia qualora la consegna non avvenga entro 30 giorni dopo il perfezionamento della prima fase di iscrizione.
- Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI. La procedura prevede che, qualora si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI che comportino, per ogni singola compilazione della rispettiva Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, attese superiori a tre minuti dall’accesso dell’operatore al SISTRI, gli operatori sono autorizzati alla compilazione delle schede SISTRI off-line. Detta compilazione avviene utilizzando un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI, da trasmettere, debitamente compilata e firmata, prima della movimentazione, tramite invio alla casella di posta certificata “schede.movimentazioni@pec.sistri.it” utilizzando la casella mail assegnata dal SISTRI ad ogni delegato. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio è concessa la facoltà, fino al 30 giugno 2012, che la trasmissione possa avvenire anche utilizzando altre caselle di posta elettronica certificata. Per l’inserimento successivo nel SISTRI delle informazioni relative alle movimentazioni effettuate, fino al 30 giugno 2012, l’inserimento può avvenire entro le settantadue ore successive alla trasmissione avvenuta secondo le modalità indicate. Dopo il 30 giugno 2012 l’inserimento deve avvenire entro le ventiquattro ore successive alla trasmissione al SISTRI avvenuta secondo le modalità indicate.
- Vengono introdotte modalità operative conseguenti al decreto 26 maggio 2011 che, prorogando la piena operatività del SISTRI, ha introdotto scaglioni temporali in forza dei quali, per le varie tipologie degli operatori, sono previste date diverse per l’avvio della piena operatività del SISTRI. La procedura introdotta si applica fino allo scadere di tutti i termini previsti dal decreto del 26 maggio 2011. Vengono distinte tre tipologie, ossia: (i) l’operatore che utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che non utilizza il SISTRI, (ii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto ad un operatore che non utilizza il SISTRI, (iii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che anch’esso non utilizza il SISTRI. La procedura prevede, in sintesi, che il soggetto che non opera ancora sotto regime SISTRI, non è obbligato a compilare la rispettive schede SISTRI e che tale compilazione sia demandata al soggetto che invece utilizza il SISTRI e che la compilazione avviene sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto non obbligato.
- Viene introdotta una specifica procedura di comunicazione al SISTRI in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi (quali, ad esempio, cessioni o affitti di azienda o rami d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori e fusioni). La procedura, finalizzata, ad evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, richiede ai soggetti interessati l’invio al SISTRI di copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti al Registro Imprese. Non è più richiesta la restituzione dei dispositivi; l’intestazione degli stessi può essere fatta via internet. Il SISTRI, successivamente provvederà a confrontare i dati comunicati con quelli del Registro Imprese e, nel caso si rilevasse una difformità per più di 60 giorni, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
- Viene introdotta una norma relativa al dispositivo USB per l’interoperabilità che abilita i sistemi gestionali utilizzati dalle aziende ad interoperare direttamente con il SISTRI. I dispositivi USB per l’interoperabilità possono essere richiesti al SISTRI da parte di operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate da soggetti che operano attraverso il software gestionale. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è consegnato direttamente al richiedente. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è il titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Il costo per ciascun dispositivo USB per l’interoperabilità è indicato in allegato al decreto. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati ed è reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
kajetano- Utente Attivo
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Re: ULTIME MODIFICHE AL SISTRI
e cosa aspettano a introdurre le modifiche? Il 30 di agosto? Veramente credono che le aziende il primo settembre saranno pronte ad agire con il sistri considerando che le notizie arrivano in maniera misteriosa in rete e non a tutte le aziende e che comunque il sistri è un "qualcosa" promosso dal ministero e che tra la settimana di ferie e l'ultima che rimane del mese tutti possano adeguarsi?
Ma vogliamo prenderci in giro in maniera spudorata? Tanto valeva dire vogliamo sanzionarvi e ci siamo inventati un modo semplice affinchè nessuno possa scansarsela.
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Re: ULTIME MODIFICHE AL SISTRI
Ma questo è un'estratto della bozza? Come hai fatto ad averla?
kajetano ha scritto:In vista della prossima pubblicazione di un dm che apporta modifiche al decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52, se ne anticipano alcuni contenuti.
11 Agosto 2011
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- Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
- E’ attualmente prevista un procedura per il caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici. In tal caso la compilazione è effettuata per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Tuttavia, considerando che si possono verificare casi in cui il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari, viene introdotta una procedura ausiliaria in base alla quale uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni specificando gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. La procedura descritta è estesa anche a casi in cui l’operatore si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione ossia qualora la consegna non avvenga entro 30 giorni dopo il perfezionamento della prima fase di iscrizione.
- Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI. La procedura prevede che, qualora si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI che comportino, per ogni singola compilazione della rispettiva Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, attese superiori a tre minuti dall’accesso dell’operatore al SISTRI, gli operatori sono autorizzati alla compilazione delle schede SISTRI off-line. Detta compilazione avviene utilizzando un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI, da trasmettere, debitamente compilata e firmata, prima della movimentazione, tramite invio alla casella di posta certificata “schede.movimentazioni@pec.sistri.it” utilizzando la casella mail assegnata dal SISTRI ad ogni delegato. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio è concessa la facoltà, fino al 30 giugno 2012, che la trasmissione possa avvenire anche utilizzando altre caselle di posta elettronica certificata. Per l’inserimento successivo nel SISTRI delle informazioni relative alle movimentazioni effettuate, fino al 30 giugno 2012, l’inserimento può avvenire entro le settantadue ore successive alla trasmissione avvenuta secondo le modalità indicate. Dopo il 30 giugno 2012 l’inserimento deve avvenire entro le ventiquattro ore successive alla trasmissione al SISTRI avvenuta secondo le modalità indicate.
- Vengono introdotte modalità operative conseguenti al decreto 26 maggio 2011 che, prorogando la piena operatività del SISTRI, ha introdotto scaglioni temporali in forza dei quali, per le varie tipologie degli operatori, sono previste date diverse per l’avvio della piena operatività del SISTRI. La procedura introdotta si applica fino allo scadere di tutti i termini previsti dal decreto del 26 maggio 2011. Vengono distinte tre tipologie, ossia: (i) l’operatore che utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che non utilizza il SISTRI, (ii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto ad un operatore che non utilizza il SISTRI, (iii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che anch’esso non utilizza il SISTRI. La procedura prevede, in sintesi, che il soggetto che non opera ancora sotto regime SISTRI, non è obbligato a compilare la rispettive schede SISTRI e che tale compilazione sia demandata al soggetto che invece utilizza il SISTRI e che la compilazione avviene sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto non obbligato.
- Viene introdotta una specifica procedura di comunicazione al SISTRI in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi (quali, ad esempio, cessioni o affitti di azienda o rami d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori e fusioni). La procedura, finalizzata, ad evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, richiede ai soggetti interessati l’invio al SISTRI di copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti al Registro Imprese. Non è più richiesta la restituzione dei dispositivi; l’intestazione degli stessi può essere fatta via internet. Il SISTRI, successivamente provvederà a confrontare i dati comunicati con quelli del Registro Imprese e, nel caso si rilevasse una difformità per più di 60 giorni, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
- Viene introdotta una norma relativa al dispositivo USB per l’interoperabilità che abilita i sistemi gestionali utilizzati dalle aziende ad interoperare direttamente con il SISTRI. I dispositivi USB per l’interoperabilità possono essere richiesti al SISTRI da parte di operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate da soggetti che operano attraverso il software gestionale. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è consegnato direttamente al richiedente. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è il titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Il costo per ciascun dispositivo USB per l’interoperabilità è indicato in allegato al decreto. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati ed è reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
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Re: ULTIME MODIFICHE AL SISTRI
sul sito del sistri è stato aggiunto ieri
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Re: ULTIME MODIFICHE AL SISTRI
kajetano ha scritto:In vista della prossima pubblicazione di un dm che apporta modifiche al decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52, se ne anticipano alcuni contenuti.
11 Agosto 2011
- Al fine di facilitare l’operatività delle aziende, soprattutto di grandi dimensioni, è prevista la facoltà per gli operatori di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte. Gli ulteriori dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati a persone fisiche diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti, nonché il relativo costo, sono riportati in un allegato alla norma in via di pubblicazione. Possono inoltre essere richiesti i dispositivi per l’interoperabilità. Tutti gli ulteriori dispositivi, ivi compresi quelli dell’interoperabilità, sono consegnati direttamente agli operatori che ne hanno fatto richiesta.
- Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
- E’ attualmente prevista un procedura per il caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici. In tal caso la compilazione è effettuata per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Tuttavia, considerando che si possono verificare casi in cui il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari, viene introdotta una procedura ausiliaria in base alla quale uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni specificando gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le settantadue ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. La procedura descritta è estesa anche a casi in cui l’operatore si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione ossia qualora la consegna non avvenga entro 30 giorni dopo il perfezionamento della prima fase di iscrizione.
- Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI. La procedura prevede che, qualora si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI che comportino, per ogni singola compilazione della rispettiva Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, attese superiori a tre minuti dall’accesso dell’operatore al SISTRI, gli operatori sono autorizzati alla compilazione delle schede SISTRI off-line. Detta compilazione avviene utilizzando un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI, da trasmettere, debitamente compilata e firmata, prima della movimentazione, tramite invio alla casella di posta certificata “schede.movimentazioni@pec.sistri.it” utilizzando la casella mail assegnata dal SISTRI ad ogni delegato. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio è concessa la facoltà, fino al 30 giugno 2012, che la trasmissione possa avvenire anche utilizzando altre caselle di posta elettronica certificata. Per l’inserimento successivo nel SISTRI delle informazioni relative alle movimentazioni effettuate, fino al 30 giugno 2012, l’inserimento può avvenire entro le settantadue ore successive alla trasmissione avvenuta secondo le modalità indicate. Dopo il 30 giugno 2012 l’inserimento deve avvenire entro le ventiquattro ore successive alla trasmissione al SISTRI avvenuta secondo le modalità indicate.
- Vengono introdotte modalità operative conseguenti al decreto 26 maggio 2011 che, prorogando la piena operatività del SISTRI, ha introdotto scaglioni temporali in forza dei quali, per le varie tipologie degli operatori, sono previste date diverse per l’avvio della piena operatività del SISTRI. La procedura introdotta si applica fino allo scadere di tutti i termini previsti dal decreto del 26 maggio 2011. Vengono distinte tre tipologie, ossia: (i) l’operatore che utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che non utilizza il SISTRI, (ii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto ad un operatore che non utilizza il SISTRI, (iii) l’operatore che non utilizza il SISTRI e consegna il rifiuto a un operatore che anch’esso non utilizza il SISTRI. La procedura prevede, in sintesi, che il soggetto che non opera ancora sotto regime SISTRI, non è obbligato a compilare la rispettive schede SISTRI e che tale compilazione sia demandata al soggetto che invece utilizza il SISTRI e che la compilazione avviene sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto non obbligato.
- Viene introdotta una specifica procedura di comunicazione al SISTRI in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi (quali, ad esempio, cessioni o affitti di azienda o rami d’azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori e fusioni). La procedura, finalizzata, ad evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, richiede ai soggetti interessati l’invio al SISTRI di copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti al Registro Imprese. Non è più richiesta la restituzione dei dispositivi; l’intestazione degli stessi può essere fatta via internet. Il SISTRI, successivamente provvederà a confrontare i dati comunicati con quelli del Registro Imprese e, nel caso si rilevasse una difformità per più di 60 giorni, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
- Viene introdotta una norma relativa al dispositivo USB per l’interoperabilità che abilita i sistemi gestionali utilizzati dalle aziende ad interoperare direttamente con il SISTRI. I dispositivi USB per l’interoperabilità possono essere richiesti al SISTRI da parte di operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate da soggetti che operano attraverso il software gestionale. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è consegnato direttamente al richiedente. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l’interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è il titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Il costo per ciascun dispositivo USB per l’interoperabilità è indicato in allegato al decreto. Il dispositivo USB per l’interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati ed è reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
Io davvero non ho parole......
Sono in ferie dal 06.08 al 21.08
I miei dipendenti rientrano il 29.08
Come "cavolo" possono pensare di mischiare le carte ogni volta........... ma credono che non abbiamo altro da fare??
E che i "sindacati" CNA-CONFARTIGIANATO-INDUSTRIALI-ecc ecc ................. pigliassero tutti "foco" .............
Vanno presi a calci in culo per "aver avvallato" questo scempio "legislativo".
SDR
REPRINTER- Utente Attivo
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