A cura dell’ing. Giovanni Maione Link da www.dirittoambiente.net
Con la pubblicazione del D.Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 si complica ulteriormente, se possibile, il quadro sanzionatorio delle violazioni relative al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Come noto, il DM 26 maggio 2011 ha introdotto un ennesimo rinvio dei termini di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. E’ doveroso aggiungere, peraltro, che la Legge 12 luglio 2011, n. 106 dispone che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individui, entro l’11 settembre 2011, un nuovo termine per la piena operatività del Sistri a favore delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti (ivi compresi i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti e sono iscritti all’Albo ex art. 212 c.8 ). Tale termine non potrà essere comunque antecedente al 1 giugno 2012. Allo stato attuale, dunque, si profilano le seguenti partenze scaglionate:
• 1 settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di recupero e smaltimento, per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate, per gli intermediari ed i commercianti, per i soggetti che hanno aderito volontariamente al sistema e per quelli non ricompresi negli scaglioni successivi; • 1 ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e per i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; • 2 novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; • 1 dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate; • Non prima del 1 giugno 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Tutto ciò premesso, andiamo ad analizzare, nel dettaglio, le novità in materia di regime sanzionatorio. Il comma 2 dell’art. 3 aggiunge due nuovi commi all’art. 260-bis del D.Lgs 152/06. Il primo di essi applica, con temperamenti, il regime del cumulo giuridico delle sanzioni prevedendo, quale tetto massimo, il doppio (anziché il triplo) della sanzione prevista per la violazione più grave. La ratio è da ricercarsi nella elevata probabilità di errori sistematici nell’utilizzo di un sistema informatico. Il secondo comma introduce la facoltà, per il trasgressore, di andare esente dalle sanzioni amministrative previste dall’art. 260-bis qualora adempia, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, agli obblighi previsti dalla normativa. E’ prevista, inoltre, la possibilità, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, di definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione previo adempimento degli obblighi connessi.
Il comma 3 dell’art. 3, rimediando ad un refuso, dispone che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si applica alla più grave fattispecie prevista dall’art. 260-bis, c.7. Il comma 2 dell’art. 4, andando a riformulare l’art. 39, c.2 del D.Lgs 205/2010, estende i benefici introdotti dalla norma (sanzioni ridotte per la mancata iscrizione o mancato pagamento del contributo) istituendo un collegamento dinamico del regime transitorio ai termini di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
Il medesimo comma 2 dell’art. 4 aggiunge tre nuovi commi all’art. 39, c.2 del D.Lgs 205/2010. I primi due stabiliscono il principio in base al quale fintanto che il Sistri coesisterà, in regime di doppio binario, con il sistema di tracciabilità tradizionale, non si applica il sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs 205/2010, bensì il regime sanzionatorio previgente. Il terzo comma, infine, introduce un sistema sanzionatorio ridotto relativo alle fattispecie previste dai commi 3, 4, 5, 7 e 9 dell’art. 260-bis, al fine di graduare la responsabilità nel primo anno di applicazione del Sistri.
Nelle tabelle che seguono abbiamo cercato di dare un ordine ed un senso a questo groviglio di rimandi normativi e rinvii temporali. Per non introdurre ulteriori elementi di confusione, ed in attesa del previsto decreto ministeriale, si è ipotizzata una partenza al 1 giugno 2012 per i piccoli produttori di rifiuti.
Soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti – Art. 39, c.2 D.Lgs. 205/2010
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione | Dal 1 settembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 (NON PERICOLOSI) da € 15.500 a € 93.000 (PERICOLOSI) | Dal 1 ottobre 2012: da € 2.600 a € 15.500 (NON PERICOLOSI) da € 15.500 a € 93.000 (PERICOLOSI) | Dal 2 novembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 (NON PERICOLOSI) da € 15.500 a € 93.000 (PERICOLOSI) | Dal 1 dicembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 (NON PERICOLOSI) da € 15.500 a € 93.000 (PERICOLOSI) | Dal 1 giugno 2013: da € 2.600 a € 15.500 (NON PERICOLOSI) da € 15.500 a € 93.000 (PERICOLOSI) |
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo di cui al comma 1, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento (RIFIUTI NON PERICOLOSI) – Art. 260 bis, c.3 D.Lgs 152/06
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 settembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 1 ottobre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 2 novembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 1 dicembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 1 giugno 2013: da € 2.600 a € 15.500 |
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo di cui al comma 1, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento (RIFIUTI PERICOLOSI) – Art. 260 bis, c.4 D.Lgs 152/06*
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 settembre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 1 ottobre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 2 novembre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 1 dicembre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 1 giugno 2013: da € 15.500 a € 93.000 |
*Sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
Soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi della normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) - (RIFIUTI NON PERICOLOSI) – Art. 260 bis, c.5 D.Lgs 152/06
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: da € 520 a € 3.100 | Dal 1 settembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 1 ottobre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 2 novembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 1 dicembre 2012: da € 2.600 a € 15.500 | Dal 1 giugno 2013: da € 2.600 a € 15.500 |
Soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi della normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) - (RIFIUTI PERICOLOSI) – Art. 260 bis, c.5 D.Lgs 152/06
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: da € 1.550 a € 9.300 | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: da € 3.100 a € 18.600 | Dal 1 settembre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 1 ottobre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 2 novembre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 1 dicembre 2012: da € 15.500 a € 93.000 | Dal 1 giugno 2013: da € 15.500 a € 93.000 |
Trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti – Art. 260 bis, c.7 D.Lgs 152/06*
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: da € 160 a € 930 | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: da € 160 a € 930 | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: da € 160 a € 930 | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: da € 160 a € 930 | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: da € 160 a € 930 | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: da € 320 a € 1.860 | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: da € 320 a € 1.860 | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: da € 320 a € 1.860 | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: da € 320 a € 1.860 | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: da € 320 a € 1.860 | Dal 1 settembre 2012: da € 1.600 a € 9.300 | Dal 1 ottobre 2012: da € 1.600 a € 9.300 | Dal 2 novembre 2012: da € 1.600 a € 9.300 | Dal 1 dicembre 2012: da € 1.600 a € 9.300 | Dal 1 giugno 2013: da € 1.600 a € 9.300 |
* Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti - Art. 260 bis, c.9 D.Lgs 152/06
a) Produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti; b) Impianti di recupero e smaltimento; c) Trasportatori con volume > 3000 tonnellate/anno; d) Intermediari e commercianti; e) Soggetti iscritti volontariamente Sistri; f) Altri | a) Produttori di rifiuti da 251 a 500 dipendenti; b) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania | a) Produttori di rifiuti da 51 a 250 dipendenti | a) Produttori di rifiuti da 11 a 50 dipendenti; b) Trasportatori con volume < 3000 tonnellate/anno | a) Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti | Fino al 31 agosto 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 settembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 1 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 30 novembre 2011: nessuna sanzione | Fino al 31 maggio 2012: nessuna sanzione | Dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012: da € 26 a € 155 | Dal 1 ottobre 2011 al 31 maggio 2012: da € 26 a € 155 | Dal 2 novembre 2011 al 1 luglio 2012: da € 26 a € 155 | Dal 1 dicembre 2011 al 30 luglio 2012: da € 26 a € 155 | Dal 1 giugno 2012 al 31 gennaio 2013: da € 26 a € 155 | Dal 1 maggio 2012 al 31 agosto 2012: da € 52 a € 310 | Dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012: da € 52 a € 310 | Dal 2 luglio 2012 al 1 novembre 2012: da € 52 a € 310 | Dal 1 agosto 2012 al 30 novembre 2012: da € 52 a € 310 | Dal 1 febbraio 2013 al 31 maggio 2013: da € 52 a € 310 | Dal 1 settembre 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 ottobre 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 2 novembre 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 dicembre 2012: da € 260 a € 1.550 | Dal 1 giugno 2013: da € 260 a € 1.550 |
Giovanni Maione 2 agosto 2011 |