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Messaggio  Sconsul Mar Mar 23, 2010 3:55 pm

Chi ha fatto bonifiche di beni contenenti amianto (iscr. cat. 10A albo gestori - rimozione lastre eternit) li dichiara come prodotti presso la sede legale o deve fare un mud x ogni cantiere ??

Tra l'altro x questa tipologia di attività si deve anche fare, entro il 28/02, la comunicazione ad ASS e regione, relativa all'attività svolta nell'anno precedente ............. altro bell'inutile doppione ideato dai nostri magnifici legislatori Evil or Very Mad
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Messaggio  mapi68 Mar Mar 23, 2010 4:36 pm

Ciao!
Torno a citare l'ormai solita Guida pratica alla compilazione del MUD gentilmente fornitami dalla CCIAA..
non vi sarà più il modulo RE per indicare la provenienza dei rifiuti prodotti in attività esterne, conseguentemente:
- i rifiuti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considereranno prodotti nella sede di riferimento (unità locale) del soggetto che ha svolto tali attività
- per i rifiuti prodotti da operazioni di bonifica (di cui al titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dovrà essere presentata una dichiarazione per ogni sito di intervento.
Temo che sia una gran brutta novità ..
In bocca al lupo per il MUD
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Messaggio  giovannacibelli Mar Mar 23, 2010 6:47 pm

anch'io ho la bonifica di eternit con la tua risposta vuoi dire che dovrò fare circa 100 dichiarazioni? E scommetto che dovrò pagare per 100...... Evil or Very Mad Twisted Evil No
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Messaggio  Sconsul Mer Mar 24, 2010 7:54 am

mapi68 ha scritto:Ciao!
Torno a citare l'ormai solita Guida pratica alla compilazione del MUD gentilmente fornitami dalla CCIAA..
non vi sarà più il modulo RE per indicare la provenienza dei rifiuti prodotti in attività esterne, conseguentemente:
- i rifiuti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considereranno prodotti nella sede di riferimento (unità locale) del soggetto che ha svolto tali attività
- per i rifiuti prodotti da operazioni di bonifica (di cui al titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006) dovrà essere presentata una dichiarazione per ogni sito di intervento.
Temo che sia una gran brutta novità ..
In bocca al lupo per il MUD

che il modulo RE fosse stato soppresso è cosa nota Sad .......... e da lì infatti prende origine la mia domanda; ma la risposta non credo sia esaustiva, infatti il modulo RE era previsto per i rifiuti prodotti da attività di manutenzione, bonifica, ma anche di DEMOLIZIONE, svolte esternamente alla propria sede. L'attività per cui sono a chiedervi lumi non credo rientri fra quelle di cui al titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006, bensì si configuri come una produzione di rifiuti pericolosi derivanti da attività di demolizione fuori dalla propria sede............ e quindi come ci si deve comportare ??
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Messaggio  giovannacibelli Mer Mar 24, 2010 2:12 pm

Secondo me hai ragione....la rimozione di una copertura in eternit è una demolizione. Però mi sorge un dubbio e spero tu possa aiutarmi. Al momento dell'iscrizione devo mettere come U.L. la sede dove c'è il capannone in quanto non so dove saranno ubicati i cantieri e su questo non ci piove.... Il mio dubbio è questo: poiché i mie cantieri durano da poche ore a qualche giorno teoricamente non avrei l'obbligo di iscriverli come U.L. e qui sorge il problema in quanto se non sbaglio nella scheda SISTRI non sarebbe indicato l'indirizzo del cantiere ma quello dell'unità locale (sede) e questo è un grande problema anche a livello di ASL (trasmissione FIR). Se penso che nel 2009 ho operato su circa 85 cantieri mi viene da piangere....Ma l'informatica non doveva semplificare il tutto????? Sad affraid confused
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Messaggio  mapi68 Mer Mar 24, 2010 4:33 pm

Anche in cantieri dove si eseguono demolizioni, nel momento in cui si devono smaltire eternit ed amianto (materiali cancerogeni) si esegue una bonifica, con relative autorizzazioni (abilitazione, stesura piano smaltimento e richiesta all'ASL).
Per quanto riguarda l'amianto qui funziona così, ma so che la normativa varia da regione a regione e vi consiglio di informarvi presso la regione e la ASL di competenza.
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Messaggio  mapi68 Mar Mar 30, 2010 4:00 pm

Ho partecipato stamattina ad un seminario su MUD e SISTRI presso la CCIAA.
La relatrice ha detto che i siti di bonifica di amianto non rientrano nelle lettere m,o,p del comma 1 dell'art.240 del TUA e quindi non vanno calcolati come unità locali.. i rifiuti sono considerati come prodotti in sede ed il MUD è unico ...
Ma non posso garantire che ciò sia corretto
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Messaggio  alberto tilli Mar Mar 30, 2010 6:15 pm

mapi68 ha scritto:Ho partecipato stamattina ad un seminario su MUD e SISTRI presso la CCIAA.
La relatrice ha detto che i siti di bonifica di amianto non rientrano nelle lettere m,o,p del comma 1 dell'art.240 del TUA e quindi non vanno calcolati come unità locali.. i rifiuti sono considerati come prodotti in sede ed il MUD è unico ...
Ma non posso garantire che ciò sia corretto

Anche a mio parere per la messa in sicurezza di amianto non si applicano le norme del Titolo del TUA in quanto non si tratta di bonifica di siti contaminati ma di messa in sicurezza di materiali pericolosi, attività per di più regolata da specifiche leggi (vedi cosa dice l'art. 239 punto 2.b del TUA) . D'altra parte sarebbe assurdo che , ad esempio, per rimuovere un serbatoio da una soffitta o per smontare e smaltire una piccola tettoia, si debba (come qualcuno sostiene in messaggi precedenti su questo forum ) aprire un registro per ogni intervento e fare un Mud separato, e, con il Sistri, aprire una UL chiedendo la chiavetta (quanto si aspetterebbe per far l'intervento e, soprattutto, quanto dovremmo aggiungere di costi al cliente ??). Credo che vi sia l'interesse generale a favorire il corretto smaltimento dell'amianto, ogni ulteriore balzello significherebbe solo amianto abbandonato nei boschi o nei cassonetti.
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Messaggio  giovannacibelli Mar Mar 30, 2010 6:22 pm

Le vostre risposte mi rincuorano poiché dover aprire ad ogni cantiere una unità locale mi sembrava davvero assurdo... Ad ogni modo giovedì o venerdì vado alla ASL del mio distretto dal responsabile amianto che è persona preparattissima e chiedo anche a lui. Ciò che mi lascia perplessa è dove si evidenzierà l'indirizzo del cantiere. Se ho capito bene ad oggi non c'è possibilità di indicarlo.............
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Messaggio  Diego Armando Mer Mar 31, 2010 8:35 am

Per le bonifiche da amianto, mi risulta che il produttore risulta colui che effettua il lavoro (trasportatore), è la ragione per cui di tutte le bonifiche effetuate sul territorio non ho neanche un formulario.
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Messaggio  mapi68 Mer Mar 31, 2010 9:50 am

Attendiamo comunque di sapere se potremo utilizzare anche quest'anno il vecchio MUD (la CCIAA dice che entro venerdì dovrebbe essere emesso DPCM in materia) prima di fasciarci la testa ..
Poi avremo tempo per studiare il manuale operativo per il corretto uso del sistema SISTRI e vedremo, a breve, quali saranno le novità apportate al TUA.
Spero per tutti noi che la pasqua ci porti in regalo il vecchio MUD!
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Messaggio  Ororo Mer Mar 31, 2010 9:52 am

mapi68 ha scritto:Ho partecipato stamattina ad un seminario su MUD e SISTRI presso la CCIAA.
La relatrice ha detto che i siti di bonifica di amianto non rientrano nelle lettere m,o,p del comma 1 dell'art.240 del TUA e quindi non vanno calcolati come unità locali.. i rifiuti sono considerati come prodotti in sede ed il MUD è unico ...
Ma non posso garantire che ciò sia corretto

Salve mi sono iscritta oggi, luned' scorso il 29 sono andata al "convegno" sul MUD 2010 e l'esperta di Ecocerved ha detto che per le ditte che effettuano operazioni di bonfica amianto devono essere fatti tanti mud quanti sono stati i cantieri....
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Messaggio  Sconsul Mer Mar 31, 2010 10:12 am

Aurora ha scritto:
Salve mi sono iscritta oggi, luned' scorso il 29 sono andata al "convegno" sul MUD 2010 e l'esperta di Ecocerved ha detto che per le ditte che effettuano operazioni di bonfica amianto devono essere fatti tanti mud quanti sono stati i cantieri....

a me pare una follia partorita da chi non si è mai "sporcato" le mani con la realtà lavorativa, e se ne sta beato dietro una scrivania ............ spesso chi opera nella bonifica amianto ha a che fare con cantieri di piccolissime dimensioni, spesso si tratta di piccole tettoie o di mettere in sicurezza lastre di eternit già a terra in quanto rimosse abusivamente, queste tipologie di interventi possono essere alcune decine in un anno, mentre le rimozioni delle grandi coperture dei capannoni industriali, sempre nell'arco di un anno, si possono contare sulle dita di una mano...... mi sembra quindi molto più sensato e ragionevole aprire un'unità locale ed iscriverla al sitri solo per i cantieri che superano i 6 mesi, ma la ragionevolezza, evidentemente, in questo campo è solo un optional.
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Messaggio  giovannacibelli Mer Mar 31, 2010 10:45 am

Diego Armando ha scritto:Per le bonifiche da amianto, mi risulta che il produttore risulta colui che effettua il lavoro (trasportatore), è la ragione per cui di tutte le bonifiche effetuate sul territorio non ho neanche un formulario.

Scusa ma che stai dicendo? il produttore/detentore è colui che: è iscritto all'Albo gestori nella cat. 10, presenta il Piano di Lavoro e rimuove il materiale contenente amianto (i lavoratori devono essere abilitati tramite corsi appositi). Non sempre il produttore coincide con il trasportatore. Infatti noi chiamiamo trasportatori autorizzati. nel mio caso il formulario viene emesso dal trasportatore ma come produttore c'è la mia ditta. la 1^ copia mi viene rilasciata all'atto della presa in carico, la 4^ copia con il timbro e i kg. accettati dalla discarica mi viene spedita entro i termini di legge. Alla fine di tutto ciò ho l'obbligo di mandare una copia del Formulario con il timbro della discarica alla ASL a cui ho presentato il Piano di Lavoro. Io per abitudine do copia di tutta la documentazione anche al cliente presso il quale è stato eseguito il lavoro (nel mio caso parlo di rimozione di cemento amianto)
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