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articolo sui RAEE sulla nota del 2 marzo 2011 della Lombardia
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articolo sui RAEE sulla nota del 2 marzo 2011 della Lombardia
Vorrei segnalare questo articolo che riporto integralmente. Voi che ne pensate in proposito?
La nota del 2 marzo 2011 della Regione Lombardia
Alla luce di quanto illustrato, una “mano” alla raccolta dei RAEE può venire, forse, da quanto indicato dalla Regione Lombardia con una nota del 2 marzo 2011, prot. n. 5911 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti, indirizzata a Province e Comuni lombardi.
La nota, infatti, chiarisce che i RAEE domestici, raccolti nell’ambito delle procedure di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (c.d. Decreto “uno contro uno”) possono essere conferiti presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs n. 151/2005 (Decreto RAEE), autorizzati sia ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. 13 maggio 2009), sia autorizzati in forma ordinaria o semplificata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che rispettino, per quanto riguarda i RAEE, nelle caratteristiche strutturali e nelle modalità gestionali, i requisiti fissati nell’Allegato 1 del DM 8 aprile 2008. In buona sostanza, secondo la D.G. Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti della Regione Lombardia, la possibilità di accogliere i RAEE domestici ricevuti dai distributori, dagli installatori e dai centri di assistenza di AEE deve essere riconosciuta a tutti i centri di raccolta comunque autorizzati.
Due parole sul ritiro “uno contro uno” e…
Come accennato, il c.d. “ritiro uno contro uno” introdotto dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 permette al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (cioè un’AEE) di lasciare al negoziante quella vecchia: i commercianti, dal canto loro, sono obbligatoriamente tenuti al ritiro della vecchia AEE (che a questo punto diventa un RAEE, e cioè un Rifiuto da Apparecchio Elettrico ed Elettronico) presso il loro punto vendita. La normativa prevede che i RAEE raccolti in tal modo dal rivenditore, vengano stoccati in un apposito sito per il tempo massimo o per un quantitativo massimo, raggiunto il quale, i RAEE dovranno essere conferiti presso un centro di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 151/2005.
… sui centri di raccolta
I centri di raccolta dei rifiuti (le c.d. eco-piazzole) possono essere sia privati sia comunali. In via generale, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs n. 152/2006, per “centro di raccolta” si intende una “area presidiata e allestita […] per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
La disciplina della gestione e della relativa autorizzazione dei centri di raccolta si rinviene nel citato D.M. 8 aprile 2008 (modificato dal D.M. 13 maggio 2009), mentre la disciplina del ritiro gratuito della vecchia apparecchiatura elettrica (per es. frigorifero, etc.) da parte del commerciante previo acquisto di quello nuovo è contenuta nel parimenti citato D.M. n. 65/2010 che ha introdotto un regime semplificato (sotto il profilo gestionale e amministrative) a favore del commerciante.
Da quanto detto, l’autorizzazione dei centri privati viene rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, mentre quella dei centri comunali (anche nell’ipotesi di un affidamento a terzi, cioè in pratica di una gestione da parte dei privati) viene data, in primo luogo, secondo le regole fissate dal D.M. 8 aprile 2008, ed in secondo luogo, a causa della confusione determinatasi per l’accavallarsi delle norme in materia, anche dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.
I chiarimenti della nota del 2 marzo 2011 della Regione Lombardia
Secondo quanto si legge nella nota regionale in commento, la disposizione di cui all’art. 8 del D.M. n. 65/2010, “pur essendo intesa a ribadire che i nuovi centri di raccolta RAEE sono realizzati e gestiti sulla base della disciplina agevolativa, non esclude la compresenza sul territorio di centri di raccolta RAEE autorizzati sulla base di altre discipline ritenute legittime dall’ordinamento giuridico”. Infatti, l’art. 8 del D.M. n. 65/2010 rinvia, per quanto riguarda le modalità di realizzazione e gestione dei centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 151/2005, ai contenuti del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e da ciò discende che tali centri di raccolta sono oggetto di una disciplina agevolata per la loro realizzazione e funzionamento: orbene, “Tale disciplina, dettata a livello primario dalla definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/06, coesiste attualmente con la disciplina di autorizzazione ordinaria applicabile agli impianti di gestione dei rifiuti, tra i quali si annoverano certamente anche i centri di stoccaggio di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06, e con tutte le altre discipline di settore applicabili ai rifiuti”. Sotto tale profilo, si rileva nella nota, “L’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.lgs. 152/06 garantisce una tutela ambientale che viene ritenuta piena dal legislatore nazionale e, in molti casi, presuppone la rispondenza a requisiti che garantiscono una protezione dell’ambiente ancor più elevata rispetto alle modalità semplificate consentite dal DM 8 aprile 2008.”
Secondo l’ufficio regionale lombardo, nella disposizione di cui all’art. 2, comma 7, del D.M. 8 aprile 2008 – la quale esclude, per i centri di raccolta operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali che siano conformi alle disposizioni tecnico gestionali previste dall’Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008, il rilascio di una nuova autorizzazione comunale – “è possibile ravvisare l’intenzione di assimilare, sussistendo le condizioni citate, i centri di raccolta già autorizzati come impianti o operazioni gestionali ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008”.
Come anticipato, la nota in parola suggerisce in definitiva il riconoscimento “a tutti i centri di raccolta, comunque autorizzati in base a qualunque normativa, la possibilità di ospitare i RAEE provenienti da nuclei domestici raccolti anche da parte dei distributori e degli installatori di AEE nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”: secondo la Regione Lombardia, “Tale conclusione, oltre ad apparire atta ad offrire una soluzione gestionale funzionale, risulta anche idonea sia ad evitare conseguenze dannose in termini di tutela ambientale, sia al fine di incentivare il conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs.151/05”. In tema di centri di raccolta, infine, si segnala la recente pronuncia della S.C. (Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 17864 del 9 maggio 2011) che ha confermato l’interpretazione di chi sosteneva che nel caso in cui i centri di raccolta comunali rispettino le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008, non è necessaria anche l'autorizzazione regionale..
Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti, nota 2 marzo 2011 n. 5911, Regime autorizzativo impianti di conferimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici.
Voi cosa pensate in proposito?
Ed è corretto presumere che quando nell'articolo si parla di Centro di Raccolta si vuole continuare ad intendere una struttura comunale che funge da "isola ecologica" per i rifiuti urbani?
La nota del 2 marzo 2011 della Regione Lombardia
Alla luce di quanto illustrato, una “mano” alla raccolta dei RAEE può venire, forse, da quanto indicato dalla Regione Lombardia con una nota del 2 marzo 2011, prot. n. 5911 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti, indirizzata a Province e Comuni lombardi.
La nota, infatti, chiarisce che i RAEE domestici, raccolti nell’ambito delle procedure di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (c.d. Decreto “uno contro uno”) possono essere conferiti presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs n. 151/2005 (Decreto RAEE), autorizzati sia ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 (come modificato dal D.M. 13 maggio 2009), sia autorizzati in forma ordinaria o semplificata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che rispettino, per quanto riguarda i RAEE, nelle caratteristiche strutturali e nelle modalità gestionali, i requisiti fissati nell’Allegato 1 del DM 8 aprile 2008. In buona sostanza, secondo la D.G. Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti della Regione Lombardia, la possibilità di accogliere i RAEE domestici ricevuti dai distributori, dagli installatori e dai centri di assistenza di AEE deve essere riconosciuta a tutti i centri di raccolta comunque autorizzati.
Due parole sul ritiro “uno contro uno” e…
Come accennato, il c.d. “ritiro uno contro uno” introdotto dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 permette al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (cioè un’AEE) di lasciare al negoziante quella vecchia: i commercianti, dal canto loro, sono obbligatoriamente tenuti al ritiro della vecchia AEE (che a questo punto diventa un RAEE, e cioè un Rifiuto da Apparecchio Elettrico ed Elettronico) presso il loro punto vendita. La normativa prevede che i RAEE raccolti in tal modo dal rivenditore, vengano stoccati in un apposito sito per il tempo massimo o per un quantitativo massimo, raggiunto il quale, i RAEE dovranno essere conferiti presso un centro di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 151/2005.
… sui centri di raccolta
I centri di raccolta dei rifiuti (le c.d. eco-piazzole) possono essere sia privati sia comunali. In via generale, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs n. 152/2006, per “centro di raccolta” si intende una “area presidiata e allestita […] per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.
La disciplina della gestione e della relativa autorizzazione dei centri di raccolta si rinviene nel citato D.M. 8 aprile 2008 (modificato dal D.M. 13 maggio 2009), mentre la disciplina del ritiro gratuito della vecchia apparecchiatura elettrica (per es. frigorifero, etc.) da parte del commerciante previo acquisto di quello nuovo è contenuta nel parimenti citato D.M. n. 65/2010 che ha introdotto un regime semplificato (sotto il profilo gestionale e amministrative) a favore del commerciante.
Da quanto detto, l’autorizzazione dei centri privati viene rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, mentre quella dei centri comunali (anche nell’ipotesi di un affidamento a terzi, cioè in pratica di una gestione da parte dei privati) viene data, in primo luogo, secondo le regole fissate dal D.M. 8 aprile 2008, ed in secondo luogo, a causa della confusione determinatasi per l’accavallarsi delle norme in materia, anche dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.
I chiarimenti della nota del 2 marzo 2011 della Regione Lombardia
Secondo quanto si legge nella nota regionale in commento, la disposizione di cui all’art. 8 del D.M. n. 65/2010, “pur essendo intesa a ribadire che i nuovi centri di raccolta RAEE sono realizzati e gestiti sulla base della disciplina agevolativa, non esclude la compresenza sul territorio di centri di raccolta RAEE autorizzati sulla base di altre discipline ritenute legittime dall’ordinamento giuridico”. Infatti, l’art. 8 del D.M. n. 65/2010 rinvia, per quanto riguarda le modalità di realizzazione e gestione dei centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 151/2005, ai contenuti del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e da ciò discende che tali centri di raccolta sono oggetto di una disciplina agevolata per la loro realizzazione e funzionamento: orbene, “Tale disciplina, dettata a livello primario dalla definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/06, coesiste attualmente con la disciplina di autorizzazione ordinaria applicabile agli impianti di gestione dei rifiuti, tra i quali si annoverano certamente anche i centri di stoccaggio di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06, e con tutte le altre discipline di settore applicabili ai rifiuti”. Sotto tale profilo, si rileva nella nota, “L’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D.lgs. 152/06 garantisce una tutela ambientale che viene ritenuta piena dal legislatore nazionale e, in molti casi, presuppone la rispondenza a requisiti che garantiscono una protezione dell’ambiente ancor più elevata rispetto alle modalità semplificate consentite dal DM 8 aprile 2008.”
Secondo l’ufficio regionale lombardo, nella disposizione di cui all’art. 2, comma 7, del D.M. 8 aprile 2008 – la quale esclude, per i centri di raccolta operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali che siano conformi alle disposizioni tecnico gestionali previste dall’Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008, il rilascio di una nuova autorizzazione comunale – “è possibile ravvisare l’intenzione di assimilare, sussistendo le condizioni citate, i centri di raccolta già autorizzati come impianti o operazioni gestionali ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008”.
Come anticipato, la nota in parola suggerisce in definitiva il riconoscimento “a tutti i centri di raccolta, comunque autorizzati in base a qualunque normativa, la possibilità di ospitare i RAEE provenienti da nuclei domestici raccolti anche da parte dei distributori e degli installatori di AEE nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”: secondo la Regione Lombardia, “Tale conclusione, oltre ad apparire atta ad offrire una soluzione gestionale funzionale, risulta anche idonea sia ad evitare conseguenze dannose in termini di tutela ambientale, sia al fine di incentivare il conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs.151/05”. In tema di centri di raccolta, infine, si segnala la recente pronuncia della S.C. (Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 17864 del 9 maggio 2011) che ha confermato l’interpretazione di chi sosteneva che nel caso in cui i centri di raccolta comunali rispettino le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008, non è necessaria anche l'autorizzazione regionale..
Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Pianificazione dei Rifiuti, nota 2 marzo 2011 n. 5911, Regime autorizzativo impianti di conferimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici.
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Re: articolo sui RAEE sulla nota del 2 marzo 2011 della Lombardia
Ciao, io penso che ci sia una logica nella nota della Regione Lombardia.
Spesso i miei clienti si trovano in difficoltà perchè mancano CDR pubblici disponibili a ritirare i loro RAEE domestici.... e la normativa non è per nulla chiara sul cosa fare in questi casi. Il fatto di poter conferire con Allegato 2 agli impianti autorizzati dal 152 garantisce la tracciabilità ed il corretto recupero dei RAEE...pertanto ben venga questa interpretazione, che anzi mi auspico venga ufficializzata anche dalle altre regioni italiane....
Spesso i miei clienti si trovano in difficoltà perchè mancano CDR pubblici disponibili a ritirare i loro RAEE domestici.... e la normativa non è per nulla chiara sul cosa fare in questi casi. Il fatto di poter conferire con Allegato 2 agli impianti autorizzati dal 152 garantisce la tracciabilità ed il corretto recupero dei RAEE...pertanto ben venga questa interpretazione, che anzi mi auspico venga ufficializzata anche dalle altre regioni italiane....
ceresio18- Utente Attivo
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Re: articolo sui RAEE sulla nota del 2 marzo 2011 della Lombardia
A dire il vero io non sono sicuro che la nota della regione intenda proprio questo. Sono rimasto con il dubbio che faccia comunque riferimento a centri di raccolta comunali ma che estenda la possibilità di accettare RAEE domestici anche a Centri di Raccolta che siano autorizzati secondo quanto stabilito dalla 152/06. Però attendo che qualcuno più esperto sia in grado di dissipare questo dubbio.
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Re: articolo sui RAEE sulla nota del 2 marzo 2011 della Lombardia
Ciao Vdt, per caso hai sentito novità in materia?
Io ho intenzione di provare a contattare la Regione Lombardia per verificare l'interpretazione corretta della circolare......
Io ho intenzione di provare a contattare la Regione Lombardia per verificare l'interpretazione corretta della circolare......
ceresio18- Utente Attivo
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Re: articolo sui RAEE sulla nota del 2 marzo 2011 della Lombardia
no nessuna novità, ho anche mandato delle richieste alla regione lombardia ma non ho mai ricevuto risposta. Sarebbe carino capire come vogliono interpretare quel groviglio di parole.
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VdT- Moderatore
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