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Pile e accumulatori, si complica la gestione dei rifiuti
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Pile e accumulatori, si complica la gestione dei rifiuti
A cura della dott.ssa Anna Simone Link da www.tekneco.it Doveva servire a fare chiarezza nel mercato e invece sembra abbia provocato solo complicazioni. Stiamo parlando del decreto legislativo entrato in vigore a fine marzo, relativo alla gestione di pile, accumulatori di energia e relativi rifiuti. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di garantire una corretta gestione del ciclo dei rifiuti connesso al “fine vita” di batterie e accumulatori, e in secondo luogo di raggiungere la soglia del 25 per cento di raccolta separata di pile e accumulatori portatili, già fissata in precedenza. L’obiettivo del nuovo Decreto Legislativo «Lo scopo del Decreto detto anche “correttivo” nel gergo degli operatori del settore - come afferma Marco Ottaviani della Fiamm, Azienda produttrice di batterie e accumulatori – è quello di eliminare alcune imprecisioni ed errori presenti nel D.Lgs 188/2008», migliorare il coordinamento delle norme in esso previste e adeguare maggiormente il contenuto della normativa nazionale, ai più recenti dettami dell’Ue (Direttive 2008/103/Ce e 2009/603/Ce). Il D.Lgs. 21/2011 regolamenta, dunque, l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la gestione di un elevato livello di raccolta e di riciclaggio dei relativi rifiuti. Le pile e gli accumulatori per veicoli entrano nel ciclo della raccolta separata Tra le modifiche, da segnalare la riformulazione dell’art. 7, raccolta separata di pile e di accumulatori industriali e per veicoli, perché il precedente D.Lgs. non faceva riferimento alla raccolta di pile e di accumulatori per veicoli, appunto. Secondo il Decreto, per pila o accumulatore si intende “una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili)”. Nei veicoli le batterie e gli accumulatori, servono per “l’avviamento, illuminazione e l’accensione”. «Nell’art. 7 del D.Lgs 188/2008 era stata fatta confusione e non erano stati ben identificati gli oneri relativi alle batterie auto – ci conferma Marco Ottaviani – i produttori avevano sempre l’obbligo di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata, su tutto il territorio nazionale, di accumulatori industriali e per veicoli ma non era molto chiaro. Si riportava, ad esempio, la responsabilità degli accumulatori per autoveicoli sotto i produttori di accumulatori industriali. Il nuovo testo quindi, così come è stato corretto, ha chiarito quali sono gli oneri da questo punto di vista». I produttori devono, dunque, garantire la gestione dei “sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale”. Tali sistemi devono permettere agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti nei punti di raccolta, senza oneri e senza obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori. Ai produttori rimane «l’onere di istituire e finanziare dei sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio degli accumulatori messi in commercio. Possono organizzare direttamente la raccolta dei propri accumulatori oppure posso affidare questo incarico a dei Consorzi, cosa che avviene al 99% – chiarisce Ottaviani- i quali, a loro volta, devono fare accordi con trasportatori e riciclatori per garantire raccolta e riciclaggio». I produttori dal 30 marzo 2011 se decidono di avvalersi delle strutture pubbliche di raccolta differenziata, in cui devono comunque provvedere a ritirare i rifiuti raccolti, sono obbligati a stipulare una convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). «Questa possibilità di fare accordi di programma con l’Anci può essere uno strumento in più per avere una raccolta più capillare -afferma Marco Ottaviani- anche se i produttori di batterie e pile sostengono da sempre che, come per i Raee, l’onere di finanziare il sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio dovrebbe iniziare dal Centro di raccolta, e non dalla Casa produttrice». Una nuova mansione per il Centro di Coordinamento Nell’art. 13 si specifica che deve essere il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, Ccnpa (Consorzio con personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano produttori di pile e accumulatori sia individualmente che in forma collettiva), a definire le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio. Vanno considerati fattori essenziali come la tipologia delle pile e degli accumulatori, l’ubicazione sul territorio dei punti di raccolta, la relativa percentuale di raccolta separata prodotta, i ricavi ottenuti dalla vendita dei metalli derivanti dalle specifiche operazioni di trattamento e riciclaggio. Il Centro di Coordinamento, come si legge nello Statuto, ha per oggetto l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi, collettivi o individuali, dei produttori di pile e accumulatori, a garanzia di omogenee e uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile accumulatori. Come afferma Danilo Bonato del Consorzio Re.Media: «La revisione del D.Lgs 1882008 rafforza il ruolo del Centro di Coordinamento, rendendo più efficace lo sviluppo del nuovo sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Di contro, però, essa introduce nuovi vincoli relativi a futuri accordi con l’associazione dei Comuni, che potrebbero vanificare tali benefici». Camere di Commercio e pagamenti L’art. 15 introduce i sistemi collettivi di raccolta, istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, che sono obbligati con il D.Lgs. 21/2011 a iscriversi presso le Camere di commercio, dietro pagamento di un corrispettivo, in conformità a quanto previsto dall’allegato III, parte B. A queste ultime i produttori devono, invece, comunicare annualmente entro il 31 marzo i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi per tipologia. Le Camere di commercio a loro volta comunicheranno all’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l’elenco dei sistemi collettivi e gli aggiornamenti. L’Ispra, a cui è affidata l’attività di monitoraggio della gestione della filiera di rifiuti di pile e accumulatori, dovrà infine trasmettere tutti i dati al Ministero dell’Ambiente. Un sistema con vari passaggi in più, che secondo la Normativa nazionale, dovrebbe garantire una conoscenza esatta dei quantitativi di batterie e accumulatori immessi sul mercato e una corretta gestione del ciclo di rifiuti per evitare di disperdere nell’ambiente sostanze chimico-tossiche come piombo, nichel, cadmio, mercurio, litio, zinco. Marco Ottaviani ci specifica che: «Rimane ai produttori l’onere di «controllare e verificare che le batterie vengano inviate in centri di riciclaggio che abbiano le capacità tecniche di raggiungere determinati requisiti di riciclaggio». Entro il 26 settembre 2011, bisogna conseguire i seguenti tassi di riciclaggio dei materiali: -almeno il 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile; -almeno il 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile; -almeno il 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori. Buchi normativi «Alcuni aspetti tecnici rimango poco chiari ma esulano dallo schema del Decreto - sottolinea Marco Ottaviani - penso al calcolo della percentuale di efficienza del riciclaggio che è ancora un argomento aperto. Ci sarebbe bisogno di strumenti chiari per calcolare tali percentuali, ad esempio il 65% nel caso delle batterie al piombo, e la formula di calcolo dell’efficienza di riciclaggio dovrebbe essere condivisa tra produttori di batterie, riciclatori e Legislatore». |
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