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Il toner è una polvere finissima utilizzata in apparecchiature per la stampa (stampanti, fotocopiatrici, fax). Con il termine toner si indica, nel linguaggio comune, anche la cartuccia che generalmente lo contiene. Il toner nero è composto sostanzialmente da: 1. Una parte di Resina 70-90% 2. Una parte di Ossido di ferro o altro elemento “magnetizzabile” 1-10% 3. Una parte di Pigmento, Carbon Black 1-10% Esistono anche toner la stampa a colori nei colori fondamentali giallo, magenta e ciano. Normalmente 1 gr di polvere toner serve per la stampa di 10-20 pagine. Quindi le cartucce che stampano 4.000 pagine hanno in media 200 gr di toner su un peso di 700-900 gr totali. (Parametro riferito alle cartucce per stampanti). Al termine della vita utile il residuo di toner ammonta a 5-20 gr sui 700 gr della cartuccia stessa. CLASSIFICAZIONE Ai fini della classificazione del rifiuto puo' essere sufficiente la sola scheda tecnica del prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose e l'autodichiarazione del produttore di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto. Purtroppo, nel caso di cartucce rigenerate o non originali, non è sempre disponibile la scheda di sicurezza del prodotto. In questi casi sul produttore incombe l'onere di classificare il rifiuto ricorrendo ad analisi chimiche per avere la certezza che nel toner non siano state utilizzate o siano presenti sostanze pericolose. In base al contenuto, il toner puo' essere classificato come rifiuto pericoloso (CER 08 03 17* "toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose") oppure come rifiuto non pericoloso (CER 08 03 18 "toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17"). Poiche' il toner e' generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi, o del Regolamento (CE) n. 1278/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolosi, allora il toner esausto potra' essere classificato come rifiuto non pericoloso. Nel caso in cui il toner sia classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce tonr esaurite devono essere classificate come pericolose (CER 16 02 15*) mentre nel caso in cui il toner risulti essere non pericoloso il CER più pertinente da attribuire è il 16 02 16. Nel caso delle cartucce di toner le schede di sicurezza devono escludere la presenza di sostanze pericolose (es. ftalati) anche nella parte in plastica. Tali CER si ritengono congrui anche nei casi in cui le cartucce toner siano state rimosse da apparecchiature elettroniche ancora in uso. CODIFICA CER In sintesi, le possibili codifiche sono le seguenti: - gruppi cartuccia esauriti, contenenti toner residuo, nero o colorato: CER 16 02 15* o 16 02 16; - barattoli, contenitori vuoti (contenenti in origine il toner nuovo, dopo svuotamento per gravita' nella fotocopiatrice): CER 15 01 10* o 15 01 02; - toner in polvere esaurito, contenuto nei serbatoi di raccolta delle fotocopiatrici, che vengono allontanati tal quali: CER 08 03 17* o 08 03 18; - imballaggi cartacei o plastici (contenenti in origine i ricambi nuovi sostituiti) ove vengono racchiuse le cartucce esaurite: CER 15 01 01, 15 01 02. RIGENERAZIONE DEI TONER La rigenerazione di cartucce e toner esausti è un'attivita' di recupero rifiuti che può essere esercitata in forma agevolata secondo il punto 13.20 All.1 Sub.1 del DM 5 febbraio 1998: "13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [080318] [160216] . 13.20.1 Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività produttive o di servizio. 13.20.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostrato. 13.20.3 Attività di recupero: verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o del nastro inchiostrato [R5]. 13.20.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al Dm 28/1/92". MODALITA' OPERATIVE SEMPLIFICATE Il DM 22 ottobre 2008, di difficile applicazione, introduce modalità operative semplificate per la raccolta ed il trasporto di toner per stampa esauriti, a patto che siano verificate una serie di condizioni: "1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi. 3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cmtimes 35cmtimes 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg. 4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008". Bozza da sviluppare |
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