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Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Vagoni ferroviari dismessi
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Vagoni ferroviari dismessi
Desidero vostri pareri e, forse conforto.........
Il caso:
impresa A che intende partecipare ad una gara delle Ferrovie dello Stato che intendono dismettere un certo numero di obsoleti vagoni merci. Tale impresa A non è autorizzata al recupero/smaltimento, nè in forma semplificata nè in forma ordinaria, però il bando di gara permette anche la partecipazione di ATI (associazione temporanea di imprese) di cui almeno una sia autorizzata; per cui A decide di costituire una ATI con una impresa B che sia autorizzata e poter partecipare alla gara.
Dato che A, non autorizzata, ha un'impianto nei pressi di uno scalo ferroviario, dove arriverebbero i vagoni da demolire, nel frattempo che questi arriveranno (si parla di almeno 8-10 mesi) realizzerà l'impianto di recupero secondo quanto previsto dal DM 98 e smi e si farà autorizzare, visto che il costo del trasporto dei singoli vagoni presso l'impianto di B sarebbe esorbitante. Praticamente, useranno l'autorizzazione di B per poter partecipare e sperare di vincere la gara.
A questo punto mi chiedo: visto che l'autorizzazione richiesta sarà la "semplificata" e che il punto 5.2 dell'allegato 1 al DM 98 prevede che la tipologia di rifiuti ammessi sono "parti di mezzi mobili rotabili.........." e che la provenienza ammessa, sempre dalla voce 5.2, è da impianti autorizzati (se contengono amianto, anche ai sensi dellla legge 257/92):
1 - che codice cer ha il vagone ferroviario intero?
2 - come fa il vagone a viaggiare intero su rotaia se è un rifiuto?
3 - il dm 98 (all. 1, punto 5.2) prevede che il vagone-rifiuto giunga all'impianto di recupero già smantellato. Concordate?
Avrei altri dubbi, ma per ora può bastare.....
Qualcuno ha esperienza di tale operazione?
Il caso:
impresa A che intende partecipare ad una gara delle Ferrovie dello Stato che intendono dismettere un certo numero di obsoleti vagoni merci. Tale impresa A non è autorizzata al recupero/smaltimento, nè in forma semplificata nè in forma ordinaria, però il bando di gara permette anche la partecipazione di ATI (associazione temporanea di imprese) di cui almeno una sia autorizzata; per cui A decide di costituire una ATI con una impresa B che sia autorizzata e poter partecipare alla gara.
Dato che A, non autorizzata, ha un'impianto nei pressi di uno scalo ferroviario, dove arriverebbero i vagoni da demolire, nel frattempo che questi arriveranno (si parla di almeno 8-10 mesi) realizzerà l'impianto di recupero secondo quanto previsto dal DM 98 e smi e si farà autorizzare, visto che il costo del trasporto dei singoli vagoni presso l'impianto di B sarebbe esorbitante. Praticamente, useranno l'autorizzazione di B per poter partecipare e sperare di vincere la gara.
A questo punto mi chiedo: visto che l'autorizzazione richiesta sarà la "semplificata" e che il punto 5.2 dell'allegato 1 al DM 98 prevede che la tipologia di rifiuti ammessi sono "parti di mezzi mobili rotabili.........." e che la provenienza ammessa, sempre dalla voce 5.2, è da impianti autorizzati (se contengono amianto, anche ai sensi dellla legge 257/92):
1 - che codice cer ha il vagone ferroviario intero?
2 - come fa il vagone a viaggiare intero su rotaia se è un rifiuto?
3 - il dm 98 (all. 1, punto 5.2) prevede che il vagone-rifiuto giunga all'impianto di recupero già smantellato. Concordate?
Avrei altri dubbi, ma per ora può bastare.....
Qualcuno ha esperienza di tale operazione?
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
caro Pastore ti mando in MP un quesito risolto di reteambiente che ha attinenza con la tua domanda (ovviamente con i dovuti aggiornamenti, dato che è un po' datato.
Da quanto leggo parrebbe di poter concludere che nel caso da te esposto l'impresa B (autorizzata) potrebbe effettuare lo smontaggio grossolano in cantiere avviando le varie porzioni all'impianto dell'impresa A.
Per quanto riguarda il trasporto, non credo che possa viaggiare da solo su rotaia essendo un rifiuto.....penso sia necessario procedere per lo meno con lo smantellamento del carrello e far viaggiare separatamente i carrelli e il corpo del carro mediante trasporto su gomma.
Ciao
Isa
Da quanto leggo parrebbe di poter concludere che nel caso da te esposto l'impresa B (autorizzata) potrebbe effettuare lo smontaggio grossolano in cantiere avviando le varie porzioni all'impianto dell'impresa A.
Per quanto riguarda il trasporto, non credo che possa viaggiare da solo su rotaia essendo un rifiuto.....penso sia necessario procedere per lo meno con lo smantellamento del carrello e far viaggiare separatamente i carrelli e il corpo del carro mediante trasporto su gomma.
Ciao
Isa
Ultima modifica di isamonfroni il Dom Giu 26, 2011 10:05 am - modificato 1 volta.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
Grazie Isa.
Dunque, la risposta della Ficco confermerebbe quanto contenuto nel DM98, e cioè che, essendo il riferimento all'art. 210 (ex 28 Ronchi), per fare questa attività è richiesta l'ordinaria (art. 208).
Se così fosse, dovendosi svolgere l'attività di demolizione presso il deposito temporaneo del produttore (FF.SS.), si tratterebbe della autorizzazione di un impianto mobile (art. 208 c. 15).
Però il comma 15, che riporto, contiene una esclusione che non so come leggere: se si effettua la sola riduzione volumetrica (tale è la demolizione di un vagone merci), da cosa sono esclusi gli impianti mobili?
Attualmente, dopo il periodo dell'Albo, gli impianti mobili li autorizza la provincia?
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Dunque, la risposta della Ficco confermerebbe quanto contenuto nel DM98, e cioè che, essendo il riferimento all'art. 210 (ex 28 Ronchi), per fare questa attività è richiesta l'ordinaria (art. 208).
Se così fosse, dovendosi svolgere l'attività di demolizione presso il deposito temporaneo del produttore (FF.SS.), si tratterebbe della autorizzazione di un impianto mobile (art. 208 c. 15).
Però il comma 15, che riporto, contiene una esclusione che non so come leggere: se si effettua la sola riduzione volumetrica (tale è la demolizione di un vagone merci), da cosa sono esclusi gli impianti mobili?
Attualmente, dopo il periodo dell'Albo, gli impianti mobili li autorizza la provincia?
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
Gli impianti mobili sono autorizzati dallo stesso Ente che autorizza gli impianti fissi (regione o Provincia in base all'ordinamento regionale che definisce le deleghe).
Comunque con la sola riduzione volumetrica non si richiede più l'autorizzazione.
Ti mando un altro quesito risolto che lo chiarisce.
Comunque con la sola riduzione volumetrica non si richiede più l'autorizzazione.
Ti mando un altro quesito risolto che lo chiarisce.
Ultima modifica di isamonfroni il Dom Giu 26, 2011 10:07 am - modificato 1 volta.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
.......e secondo te i rifiuti derivanti dalla riduzione volumetrica sono dei 19xxxx?
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
pastorenomade ha scritto:.......e secondo te i rifiuti derivanti dalla riduzione volumetrica sono dei 19xxxx?
Secondo me no, considerando che sono parti di mezzi mobili rotabili e che derivano da un operazione di smantellamento che, non richiedendo autorizzazione, non dovrebbe configurarsi come gestione dei rifiuti.
Bisognerà poi però sentire che ne pensano i controllori....che su questo argomento hanno spesso interpretazioni un tantino integraliste............
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
Grazie ancora Isa!
Però ancora non capisco una cosa..................magari fosse solo una! Diciamo una delle tante.
Il punto 5.2 dell'allegato al dm98 regolamenta l'attività di recupero dei rifiuti metallici derivanti dalla messa in sicurezza dei mezzi rotabili ed elenca i cer derivanti da tale operazione. La messa in sicurezza può essere svolta solo in impianti autorizzati in ordinaria.
Come è possibile che da un impianto di smantellamento vagoni soggetto all'ordinaria si generino cer che non sono 19xxxx ma 16xxxx?
Però ancora non capisco una cosa..................magari fosse solo una! Diciamo una delle tante.
Il punto 5.2 dell'allegato al dm98 regolamenta l'attività di recupero dei rifiuti metallici derivanti dalla messa in sicurezza dei mezzi rotabili ed elenca i cer derivanti da tale operazione. La messa in sicurezza può essere svolta solo in impianti autorizzati in ordinaria.
Come è possibile che da un impianto di smantellamento vagoni soggetto all'ordinaria si generino cer che non sono 19xxxx ma 16xxxx?
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Vagoni ferroviari dismessi
Se assimiliamo un vagone ad un veicolo fuori uso (CER 160104*) vediamo che il relativo MUD VEICOLI scheda AUT prevede una serie di rifiuti della famiglia dei 13xxxx (fluidi ) e 16xxxx, considerandoli a mio avviso come prodotti iniziali (di una messa in sicurezza)
I CER della famiglia 19xxxx non derivano da una produzione “iniziale” ma da un trattamento di altri rifiuti (come ad esempio un trattamento meccanico del rifiuto: 191212)
I CER della famiglia 19xxxx non derivano da una produzione “iniziale” ma da un trattamento di altri rifiuti (come ad esempio un trattamento meccanico del rifiuto: 191212)
Hope- Utente Attivo
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