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Rifiuti da demolizioni edili non pericolosi

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Mara Tofani
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Rifiuti da demolizioni edili non pericolosi Empty Rifiuti da demolizioni edili non pericolosi

Messaggio  Zertex Lun Mar 22, 2010 3:20 pm

Scusate ma e' il mio primo post. Ho letto molte discussioni ma sfortunatamente non ho trovato la risposta che cercavo e sicuramente ho cercato male. Una impresa edile, diciamo una srl che produce rifiuti da demolizioni edili non pericolosi ( es. 170107-170904 ) e li trasporta in conto proprio essendo iscritta all'Albo Gestori Ambientali art. 212 comma 8 D.lgs 152/06 conferendoli presso un soggetto privato che svolge attivita' di recupero R5-R13 ai sensi art. 216 come deve comportarsi ?
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Messaggio  Admin Lun Mar 22, 2010 3:23 pm

Benvenuto Very Happy

http://sistri.forumattivo.com/faq-f15/imprese-edili-t475.htm Wink

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Messaggio  Zertex Lun Mar 22, 2010 3:47 pm

Grazie della risposta. Non essendo tenute all'iscrizione continueranno ad operare con l'iscrizione art. 212 e usando il formulario ?
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Messaggio  Mara Tofani Lun Mar 22, 2010 4:35 pm

si!!
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Messaggio  Zertex Lun Mar 22, 2010 4:42 pm

Ultima ( forse ) considerazione. Il destinatario come gestira' i formulari ? Doppio regime SISTRI e vecchio registro carico e scarico ?
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Messaggio  greselin Lun Mar 22, 2010 5:39 pm

purtroppo SI.
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Messaggio  greselin Lun Mar 22, 2010 5:41 pm

No scusa mi correggo....
Il registro di carico e scarico no è sostituito dal SISTRI. Solo deve conservare la terza copia del formulario e provvedere a compilare la 4 copia che andrà restituita al produttore.
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Messaggio  Zertex Mar Mar 23, 2010 8:21 am

Grazie delle precisazioni
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Messaggio  Zertex Gio Mar 25, 2010 8:52 am

greselin ha scritto:No scusa mi correggo....
Il registro di carico e scarico no è sostituito dal SISTRI. Solo deve conservare la terza copia del formulario e provvedere a compilare la 4 copia che andrà restituita al produttore.

Scusate ma ho un dubbio. Nel caso da me riportato il produttore/trasportatore in conto proprio di rifiuti da demolizioni non pericolosi non e' tenuto all'iscrizione al SISTRI. Quindi parte per il tragitto cantiere/destinatario col suo formulario. Arriva a destinazione e gli viene accettato il formulario. Ora in che senso il registro di carico e scarico e' sostituito dal SISTRI per il destinatario ? Il produttore/trasportatore avra' solo il suo formulario e nessuna chiavetta.
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Messaggio  greselin Gio Mar 25, 2010 10:12 am

Dunque....riassumiamo un po' la questione....
il produttore/trasportatore in conto proprio non è tenuto ad iscriversi al SISTRI perché produce solo rifiuti non pericolosi da demolizione e quindi non rientra nei soggetti obbligati di cui all'art. 1 del D.M. 17 dicembre 2009.
il destinatario di certo dovrà iscriversi al SISTRI come soggetto del primo gruppo ai sensi del medesimo articolo.
e fin qui tutto ok.

Il produttore/trasportatore deve assolvere agli obblighi di tenuta registro c/s per i suoi rifiuti non pericolosi solo se ha più di 10 dipendenti. Inoltre dovrà accompagnare i rifiuti che trasporta con formulario ai sensi dell'. art. 193 D.Lgs 152/2006 (l'unica eccezione in questo caso si può ravvedere nel comma 4 del medesimo articolo il quale esenta da formulario: " il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri").

Orbene, il destinatario iscritto al SISTRI si ritroverà comunque a dover gestire rapporti con chi iscritto al SISTRI non è. Quindi in questi casi, il destinatario dovrà provvedere sia ad assolvere ai propri obblighi SISTRI (chiavetta e obblighi collegati come il registro cronologico che di fatto sostituisce il suo registro di c/s) ed in più dovrà occuparsi di datare in arrivo e firmare le 3 copie del formulario restanti che hanno accompagnato il rifiuto nel trasporto. Di queste 3 copie la seconda e la quarta rimarranno al produttore/trasportatore mentre la terza dovrà comunque essere conservata dal destinatario medesimo.

Un po' prolissa come risposta, ma spero chiara..... Smile
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Messaggio  Zertex Gio Mar 25, 2010 10:21 am

Risposta chiara e perfetta ma non chiarisce il mio dubbio. In questo caso il destinatario come registrera' il formulario ricevuto ? Dovra' tenere un c/s per i formulari cartacei ricevuti fuori dal SISTRI ?
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Messaggio  greselin Gio Mar 25, 2010 10:57 am

No. Dovrà inserire il dato di carico nel registro cronologico SISTRI utilizzando la sua chiavetta. Il formulario lo archivierà a parte.
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Messaggio  Zertex Gio Mar 25, 2010 11:01 am

Perfetto ora e' chiarissimo. Grazie.
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Messaggio  Zertex Gio Mar 25, 2010 12:46 pm

greselin ha scritto:No. Dovrà inserire il dato di carico nel registro cronologico SISTRI utilizzando la sua chiavetta. Il formulario lo archivierà a parte.

Piccola curiosita' : il destinatario entro quanto deve fare questa operazione ? Immediata in modo che il registro sia consecutivo come orari e date oppure puo' inserirlo in un secondo tempo ?
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Messaggio  greselin Gio Mar 25, 2010 1:44 pm

Dunque...se ci basiamo sull'art. 5 c. 4 del D.M. 17.12.09 esso riferisce i termini di registrazione (nel registro cronologico SISTRI) per le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti: 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti ricevuti dall'estero. Nulla di specifico invece è riportato per rifiuti presi in carico non provenienti dall'estero.
Consiglio in questo caso di rifarsi all'art. 190 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 relativo ai registri di carico/scarico: qui alla lettera d) è chiarito lo stesso termine di due giorni lavorativi per i rifiuti presi in carico indipendentemente che vengano dall'estero o no.....
spero che questa interpretazioni sia corretta, in ogni caso, nel dubbio, io preferisco stare sul sicuro.....

:cyclops:
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Messaggio  SabriGa Mer Apr 21, 2010 11:00 pm

Nel caso l' impresa edile su cantiere produca rifiuti fuori dal capitolo 17. (quindi ad es. 150106) ma sempre non pericolosi, si considera che *comunque* l' attività di provenienza del rifiuto è C&D quindi non c'è iscrizione al SISTRI e si continuerà ad utilizzare il formulario (non il registro perché esenti)?
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Messaggio  geologoBG Gio Apr 22, 2010 12:15 am

Nel caso l' impresa edile su cantiere produca rifiuti fuori dal capitolo 17. (quindi ad es. 150106) ma sempre non pericolosi, si considera che *comunque* l' attività di provenienza del rifiuto è C&D quindi non c'è iscrizione al SISTRI e si continuerà ad utilizzare il formulario (non il registro perché esenti)?
Si.
Trovi conferma qui: http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=3%3AIscrizione+e+Operativit%C3%A0&id=92%3A124-rifiuti-prodotti-da-cantieri&option=com_quickfaq&Itemid=86
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Messaggio  giampy Gio Apr 22, 2010 5:40 pm

Admin ha scritto:Benvenuto Very Happy

http://sistri.forumattivo.com/faq-f15/imprese-edili-t475.htm Wink

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scusa Admin, ma l'Art. 6 recita:"Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore ai 6 mesi..."

Non parla di rifiuti pericolosi o non pericolosi, ma di RIFIUTI in genere.

Io lo interpreto che se l'impresa edile ha un cantiere superioe ai sei mesi è obbligata ad iscriversi.
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Messaggio  geologoBG Gio Apr 22, 2010 10:28 pm

giampy ha scritto:
Admin ha scritto:Benvenuto Very Happy

http://sistri.forumattivo.com/faq-f15/imprese-edili-t475.htm Wink

Lo Staff di SistriForum

scusa Admin, ma l'Art. 6 recita:"Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore ai 6 mesi..."

Non parla di rifiuti pericolosi o non pericolosi, ma di RIFIUTI in genere.

Io lo interpreto che se l'impresa edile ha un cantiere superioe ai sei mesi è obbligata ad iscriversi.

E' obbligata ad iscrivere il cantiere edile solo se si prevede di produrre rifiuti pericolosi.
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Messaggio  SabriGa Ven Apr 23, 2010 9:58 am

geologoBG ha scritto:Si.
Trovi conferma qui: http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=3%3AIscrizione+e+Operativit%C3%A0&id=92%3A124-rifiuti-prodotti-da-cantieri&option=com_quickfaq&Itemid=86

Grazie, mi sono persa questa faq.
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Messaggio  greselin Ven Apr 23, 2010 10:12 am

ciao a tutti,
mi aiutate a risolvere questi miei dubbi amletici?
Allora:
1) le demolizioni di soli intonaci operata da pittori edili possono rientrare nella categoria dei rifiuti da costruzione/demolizione?
2) i rifiuti da imballaggio non pericolosi dei pittori edili possono essere ricondotti alla categoria dei rifiuti da costruzione/demolizione?
3) i rifiuti pericolosi come i bidoni vuoti di pitture, se trasportati da cantiere ove si configura il deposito temporaneo fino alla propria sede, originano uno stoccaggio da autorizzare?
4) i rifiuti di pittori edili possono essere considerati rifiuti da manutenzione? (chiedo questo perché in effetti non c'é una chiara definizione di manutentori, né di rifiuti da costruzione/demolizione......)

Grazie per qualsiasi supporto....
greselin
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