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Messaggio  isamonfroni Mar Giu 21, 2011 2:54 pm

Promemoria primo messaggio :

Generalità
L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato Nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento mentre le sezioni regionali e provinciali provvedono all’ordinaria gestione delle singole pratiche di iscrizione e variazione.
Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Categorie e altre tipologie di iscrizione
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati - -Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 – ALLEGATO "A"
Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati)
Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 ALLEGATO "B" Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
L'iscrizione per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati è valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi.
Altre attività incluse nella Categoria 1 Attività di spazzamento meccanizzato - gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani
Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)
Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. 152/2006, ABROGATA
Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. 152/2006, ABROGATA
Categoria 8: attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Categoria 9: bonifica di siti
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto
Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali contenenti amianto in matrice friabile

Altre tipologie di iscrizione
Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006. Sono tenuti ad iscriversi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Gestione semplificata RAEE ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 - Sono tenuti ad iscriversi:
- Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE.
- Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di AEE incaricati dai produttori di tali apparecchiature.
Iscrizioni per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs 152/2006. Sono tenute ad iscriversi le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano.
Iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 12, del D. Lgs 152/2006.
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. NON ATTIVA

Classi
Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita
A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti
Categorie da 2 a 8: suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
Categorie 9 e 10: suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili
A. oltre € 7.746.853,49
B. fino a € 7.746.853,49
C. fino a € 1.549.370,70
D. fino a € 413.165,52
E. fino a € 51.645,69

Dove ci si iscrive
La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa.
Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo é presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio é istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

Procedura di iscrizione ordinaria
La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06. Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 6 del D.Lgs 152/06, la domanda di rinnovo deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza.

Procedura di iscrizione semplificata
L'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.
Tale procedura era stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98. Considerato che le disposizioni relative all'istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, non è più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione.
Sono fatte salve le iscrizioni in essere fino a scadenza e le eventuali successive variazioni.
Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.

Altre procedure di iscrizione
Le altre procedure di iscrizione previste dal decreto legislativo 152/2006 (così come modificato dal d. lgs 4/2008 e dal d. lgs 205/2010) sono previste per:
• Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212, comma 8. ).
Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie.
• Aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267: l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione territorialmente competente.
• Centri di raccolta: l'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta costituisce una della fasi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. Le imprese devono soddisfare i requisiti già fissati per l'iscrizione nella categoria 1 nonché quelli definiti con la Delibera del comitato n. 2 del 20 luglio 2009.
Ai fini dell'iscrizione l'impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale.
• Imprese con sede legale all'estero e con sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano o intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano. Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie. (articolo 194, comma 3 D.lgs 152/2006 come modificato dall'articolo 17 del D.lgs 205/2010).

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto modalità di iscrizione semplificate per i soggetti che effettuano attività di gestione dei RAEE.

Riguarda i:
• distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento trasporto dei RAEE domestici e professionali;
• trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;
• installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.

Requisiti soggettivi comuni a tutte le categorie di iscrizione
Le imprese sono iscritte all'Albo:
1. nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
2. nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
3. nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui sopra:

1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al legislazione straniera;
4. non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
6. non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
7. non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.

Requisiti dell’impresa
L'impresa che chiede l'iscrizione deve:
1. essere iscritta al Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza;
2. non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
4. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
5. avere nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi di cui alle lettere d, e, f, g del paragrafo precedente.

Idoneità finanziaria
La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui all`articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell`impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull`attività svolta. Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.

In particolare, per le imprese di trasporto dei rifiuti il requisito di capacità finanziaria per l`iscrizione, si intende soddisfatto con un importo di 50.000,00 Euro per il primo veicolo e di 2.500,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo nel caso vengano utilizzati veicoli di massa massima superiore a 6 tonnellate, ovvero con portata superiore a 3,5 tonnellate.

Per le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di 25.000,00 Euro per il primo veicolo e di 2.500,00 Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell`iscrizione all`Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche e che esercitano l`autotrasporto di cose per conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell`iscrizione a tale Albo.

Idoneità tecnica
I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:
1. nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;
2. nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;
3. in un'adeguata dotazione di personale;
4. nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale é richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

I requisiti di idoneità tecnica vengono definiti dal Comitato nazionale per ciascuna categoria e classe di iscrizione.

Perizia giurata
La perizia giurata del mezzo di trasporto deve essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale.
L'attestazione dovrà dimostrare l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g, del D.M. 406/98 i contenuti della perizia sono fissati con delibera dal Comitato Nazionale (del. N. 4 del 27 settembre 2000).

Diritti di segreteria
L’avvio e l’accettazione di ogni pratica presso l’Albo Gestori è subordinato al versamento dei diritti di segreteteria.
Tali diritti sono stabiliti in € 120 per le pratiche di iscrizione ed in € 50 per pratiche di modifica di iscrizioni esistenti (DM 17 giugno 2010).

Tassa di concessione governativa
Le imprese che si iscrivono all’Albo Gestori ambientali sono tenute a versare, all’atto dell’iscrizione la Tassa di Concessione Governativa, pari ad .€ 168,00.
Il versamento dovuto per ciascuna categoria nella quale l’impresa si iscrive andrà ripetuto all’atto del rinnovo dell’iscrizione.

Diritti annuali
Le imprese iscritte all’Albo Gestori ambientali sono tenute a versare entro il 30 aprile di ogni anno il relativo diritto annuale di iscrizione.
Gli importi dei diriti annuali di iscrizione per ciascuna categoria e classe, nonché le modalità di versamento sono definite nel DM 324/91.
Il mancato versamento degli importi annuali costituisce causa di sospensione dell’iscrizione, l’esercizio di una delle attività soggette con iscrizione sospesa, integra il reato di “gestione non autorizzata di rifiuti”

Fidejussioni
Per l’iscrizione nelle categorie 1,5,8,9 e 10 è richiesta la presentazione di garanzie finanziarie a favore dello stato.
Gli importi di tali garanzie sono fissati per decreto e si differenziano in base alle categorie ed alle classi di iscrizione.
Le garanzie possono essere prestate mediante fidejussione bancaria o assicurativa che il contraente stipula con beneficiario il Ministero dell’Ambiente.
La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell’iscrizione, maggiorata di ulteriori 2 anni.
Le modifiche introdotte al TUA dal d.lgs. 205/2010 hanno abolito l’obbligo di prestare garanzie finanziarie per la gestione di rifiuti non pericolosi, pertanto dalla data di entrata in vigore di tale disposizione è stato possibile richiedere lo svincolo anticipato delle fidejussioni prestate per le imprese già iscritte, relativamente alle attività di gestione di rifiuti NP. Pertanto, per la categoria 1 la garanzia finanziaria occorre solo se l'impresa iscritta è autorizzata anche per urbani pericolosi, altrimenti può essere revocata (nel caso di iscrizioni già in essere) o non più prestata (nel caso di nuove iscrizioni).

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Messaggio  isamonfroni Mar Mag 28, 2013 4:06 pm

giovannam ha scritto:Buonasera,
E' da un po' che non scrivo piu' sul forum, ma Vi seguo sempre!
Ho un problema e spero che qualcuno sia piu' informato di me, siamo un'azienda autorizzata al recupero di rifiuti non pericolosi (scarti agroalimentari), un autista mi ha detto che per trasportare rifiuti non pericolosi al ns. impianto va bene anche la cat.5, ma finora io ho sempre controllato che i trasportatori fossero autorizzati in cat.4, c'è qualche nuova normativa in proposito?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.

Beh, direi di sì, c'è il d.lgs. 205/2010, in vigore dal 25/12/2010, che ha un po' rivoluzionate la struttura dell'Albo

http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/080-Circ240_09.02.2011.pdf

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Messaggio  giovannam Mar Mag 28, 2013 4:16 pm

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Messaggio  Dario83 Mer Giu 05, 2013 1:27 pm

Salve, sono nuovo del forum, avrei bisogno di alcune delucidazioni riguardo l'iscrizione della mia associazione ambientale all'albo gestori ambientali.
Vi spiego la situazione:
Sono il Presidente dell'Associazione EcoLogica, in occasione del rinnovo dell'amministrazione locale ho intenzione di presentare un progetto al Comune concernente un percorso di sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti ed un'innovativa gestione dell'isola ecologica attualmente chiusa proponendo appunto un progetto pilota innovativo a costo di personale pari a zero in quanto basato sui volontari dell'associazione stessa. Suppongo che per presentare un progetto simile l'associazione debba comunque avere l'iscrizione all'albo gestori ambientali categoria 1-gestione centri di raccolta (nel mio caso classe D).
Ecco i miei quesiti:
1. A parer vostro occorre l'iscrizione all'albo gestori ambientali per poter gestire l'isola ecologica comunale?
2. la capacità finanziaria deve essere dimostrata anche se nel centro di raccolta non vengono gestiti rifiuti pericolosi? Se si, la capacità finanziaria può consistere anche in una fideiussione assicurativa?
2. La figura del R.T. può essere ricoperta per la Categoria 1 - Classe D anche da un Biologo/Chimico iscritto all'albo o oltre a ciò è richiesta anche l'esperienza di un determinato numero di anni?
3. L'iscrizione all'albo completa della documentazione può essere inoltrata alla sede provinciale settore ambiente?

Grazie per le risposte
Dario83
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 05, 2013 1:42 pm

Dario83 ha scritto:Ecco i miei quesiti:
1. A parer vostro occorre l'iscrizione all'albo gestori ambientali per poter gestire l'isola ecologica comunale?
2. la capacità finanziaria deve essere dimostrata anche se nel centro di raccolta non vengono gestiti rifiuti pericolosi? Se si, la capacità finanziaria può consistere anche in una fideiussione assicurativa?
2. La figura del R.T. può essere ricoperta per la Categoria 1 - Classe D anche da un Biologo/Chimico iscritto all'albo o oltre a ciò è richiesta anche l'esperienza di un determinato numero di anni?
3. L'iscrizione all'albo completa della documentazione può essere inoltrata alla sede provinciale settore ambiente?

Grazie per le risposte

1) non a parere nostro ma a parere delle leggi vigenti
2) sì. La capacità finanziaria si dimostra con un fido bancario oppure con una relazione al bilancio da parte di un revisore dei conti, che dimostri che avete soldi a fufficienza.

per tutto il resto...oltre a MasterCard..... c'è il sito www.albogestoririfiuti.it
che è chiarissimo e riporta tutte le informazioni necessarie, oltre ad avere una completa raccolta della normativa (leggi, delibere e circolari) che sarebbe opportuno conoscere.

Prego

PS, non credo sia possibile che il comune affidi la raccolta ad un soggetto e la gestione dell'Isola ad un altro, però su questo ti devi informare presso il comune.

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Messaggio  Dario83 Mer Giu 05, 2013 3:22 pm

Capisco. Ho letto la normativa ed effettivamente la trovo molto chiara; mi son sorti dei dubbi perchè leggendo un tuo post del 2011 scrivi "Quindi quando è il momento di approvare il nominativo di un RT ciascuna provincia si regola un po' come vuole........alcune Provincie usano i requisiti definiti nella delibera che ti ho citato ma soltanto come vademecum, altre provincie esaminano il curriculum e privilegiano l'esperienza dimostrabile mediante autocertificazioni o dichiarazioni di precedenti Datori di Lavoro. In genere per chi ha una laurea tecnica di quelle standard (ingegneria, geologia, chimica,ecc....) e magari l'iscrizione nell'Ordine professionale il problema non si pone mai. "
Da questo la mia domanda...riguardo invece gli aspetti concernenti la capacità finanziaria, avendo partecipato a diverse gare d'appalto, pensavo che la si potesse dimostrare anche con fideiussione assicurativa/bancaria.
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 06, 2013 10:38 am

Dario83 ha scritto: mi son sorti dei dubbi perchè leggendo un tuo post del 2011 scrivi "Quindi quando è il momento di approvare il nominativo di un RT ciascuna provincia si regola un po' come vuole........alcune Provincie usano i requisiti definiti nella delibera che ti ho citato ma soltanto come vademecum, altre provincie esaminano il curriculum e privilegiano l'esperienza dimostrabile mediante autocertificazioni o dichiarazioni di precedenti Datori di Lavoro. In genere per chi ha una laurea tecnica di quelle standard (ingegneria, geologia, chimica,ecc....) e magari l'iscrizione nell'Ordine professionale il problema non si pone mai. "

Che però riguardava una questione completamente diversa Rolling Eyes ovvero come verificare i requisiti del RT di un impianto di gestione rifiuti autorizzato in AIA, Art. 208, o procedure semplificate, di competenza delle Provincie

Per l'albo Gestori la competenza è della sez. Regionale dell'Albo (che non ha niente a che vedere con la Provincia) ed i requisiti per fare il RT (per l'iscrizione all'Albo) sono dettagliatamente descritti, per ciascuna categoria, nelle pertinenti delibere.

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Messaggio  erusservice Gio Dic 19, 2013 5:00 pm

buongiorno a tutti...domanda alla vostra esperienza...il 30 gennaio mi scadono le categorie 1 e 5.
Ho già ricevuto la lettera per presentare le nuove fidejussioni. è datata 09/12, ma dato che non vorrei anticipare troppo i tempi ho chiesto all' assicuratore di farmi avere la fidejussione per il 10 di gennaio che poi la consegno subito in cciaa...ora mi sorge un dubbio ...la cciaa di milano fa poi in tempo a farmi il rinnovo???
grazie a tutti
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Messaggio  gianfranco bardella Gio Dic 19, 2013 5:15 pm

Fermo restando che per la cat. 1 è prevista la fidejussione solo se comprende dei cer pericolosi e, in tal caso, solo per
i quantitativi dichiarati nel foglio notizie relativo; le fidejussioni presentate sono vagliate ed accettate dalla prima commissione utile.
Portarle dopo il 10 gennaio, considerando anche la chiusura della pratica del funzionario che le ha ricevute, hanno solo, bene che vada, una commissione possibile
entro il 30 gennaio; a questo punto, consiglio di sincerarsi dei tempi e della data della prima commissione di gennaio (non ci sono problemi a chiedere anche agli sportelli).








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Messaggio  erusservice Gio Dic 19, 2013 5:26 pm

gianfranco bardella ha scritto:Fermo restando che per la cat. 1 è prevista la fidejussione solo se comprende dei cer pericolosi e, in tal caso, solo per
i quantitativi dichiarati nel foglio notizie relativo; le fidejussioni presentate sono vagliate ed accettate dalla prima commissione utile.
Portarle dopo il 10 gennaio, considerando anche la chiusura della pratica del funzionario che le ha ricevute, hanno solo, bene che vada, una commissione possibile
entro il 30 gennaio; a questo punto, consiglio di sincerarsi dei tempi e della data della prima commissione di gennaio (non ci sono problemi a chiedere anche agli sportelli).
sentito lo sportello e dice che quando si portano le fidejussioni non devono essere sottoposte alla commissione, vengono verificate e nel giro di pochi giorni si viene chiamati a ritirare il nuovo provvedimento....boh....







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Messaggio  gianfranco bardella Gio Dic 19, 2013 5:37 pm

mi sono espressso male. Devono, comunque, passare nella prima commissione utile e la nuova autorizzazione,
preso atto dell'esistenza della polizza, deve essere firmata dal presidente della commissione, successivamente
si può ritirare l'atto. (quindi, come tempo minimo, il giorno successivo, senza aspettare la comunicazione ma presentandosi allo
sportello con un sorriso a 64 denti).
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Messaggio  magonero Gio Dic 19, 2013 8:44 pm

consiglio anche l'art. 209 nel caso...  Very Happy  Very Happy
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Messaggio  erusservice Ven Gen 17, 2014 12:15 pm

gianfranco bardella ha scritto:Fermo restando che per la cat. 1 è prevista la fidejussione solo se comprende dei cer pericolosi e, in tal caso, solo per
i quantitativi dichiarati nel foglio notizie relativo; le fidejussioni presentate sono vagliate ed accettate dalla prima commissione utile.
Portarle dopo il 10 gennaio, considerando anche la chiusura della pratica del funzionario che le ha ricevute, hanno solo, bene che vada, una commissione possibile
entro il 30 gennaio; a questo punto, consiglio di sincerarsi dei tempi e della data della prima commissione di gennaio (non ci sono problemi a chiedere anche agli sportelli).
Dopo aver sentito consulente, assicuratore e cciaa...ho deciso di rischiare: fidejussione fatta il 02/01/2014, fattaci avere il 08/01/2014, consegnata in cciaa il 10/01/2014, mercoledi 15/01 ho controllato sul sito ed era già stato fatto il rinnovo con data 14, oggi ho ricevuto mail di andarla a ritirare entro 15 gg. E devo anche dire che quando sono andata a consegnare le fidejussioni, il signore allo sportello ha detto di stare tranquilla che entro la scadenza sicuro che emettevano il rinnovo (forse gli sono sembrata un po agitata).. Very Happy 
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Messaggio  Cupertinoetneo Mer Dic 02, 2015 6:54 am

Salve salve sono un nuovo iscritto, sto leggendo tutti i vostri post e li ritengo molto interessanti.vorrei porvi una domanda, causa dimissioni amministratore delegato della società di cui sono socio mi trovo in difficoltà a capire dei passaggi burocratici a cui fino ad oggi sono stato tenuto all'oscuro. La mia società é iscritta regolarmente all'albo gestione ambientale categoria 4 tipo ordinaria classe F. Vorrei sapere in pratica in messa in riserva devo mantenermi dentro le 3000 tonnellate annue?cosa devo fare per inserire un ulteriore veicolo? Posso passare la documentazione dei codici cer da un veicolo ad un'altro? Al momento ho mezzi che non supera 1,5t complessive,( panda van e fiorino), ma vorrei acquistare un furgone di Tipo daily ducato, Fiat ecc. Che non superi credo le 3,5t complessive posso farlo? O devo cambiare documentazione da presentare e se quale? Vi ringrazio anticipatamente per un eventuale risposta
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Messaggio  Supremoanziano Mer Dic 02, 2015 10:32 am

Cupertinoetneo ha scritto:Salve salve sono un nuovo iscritto, sto leggendo tutti i vostri post e li ritengo molto interessanti.vorrei porvi una domanda, causa dimissioni amministratore delegato della società di cui sono socio mi trovo in difficoltà a capire dei passaggi burocratici a cui fino ad oggi sono stato tenuto all'oscuro. La mia società é iscritta regolarmente all'albo gestione ambientale categoria 4 tipo ordinaria classe F. Vorrei sapere in pratica in messa in riserva devo mantenermi dentro le 3000 tonnellate annue?cosa devo fare per inserire un ulteriore veicolo? Posso passare la documentazione dei codici cer da un veicolo ad un'altro? Al momento ho mezzi che non supera 1,5t complessive,( panda van e fiorino), ma vorrei acquistare un furgone di Tipo daily ducato, Fiat ecc. Che non superi credo le 3,5t complessive posso farlo? O devo cambiare documentazione da presentare e se quale? Vi ringrazio anticipatamente per un eventuale risposta

Caro Cupertino, le domande che fai richiederebbero più di qualche minuto che i partecipanti di un forum ti possono dedicare.
Per prima cosa vedi di recuperare i documenti inerenti l'apertura del tuo sito in Provincia nonche l'autorizzazione provinciale e leggili molto bene. Da lì qualcosa dovresti capire.
Poi, per sapere come si fa ad inserire un nuovo mezzo all'Albo, ormai si fa tutto per via telematica e ti suggerisco di rivolgerti ad un consulente ambientale, il quale ti darà una mano (che reputo indispensabile nel tuo caso) a districarsi dai vari adempimenti.
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Messaggio  Cupertinoetneo Mer Dic 02, 2015 11:35 am

Grazie per avermi risposto...ovviamente stiamo provvedendo a recuperare tutta la documentazione e ad affidarci ai professionisti. Ovviamente la mia non è una richiesta di consulenza a voi, ma soltanto la richiesta di alcune dritte per muovermi "sapendo e non non sapendo". Chiedo un' altra info mi potete linkare dove guardare per la messa in riserva?sulla quantità che si può tenere in essa?grazie di cuore
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Dic 02, 2015 11:51 am

Cupertinoetneo ha scritto:Grazie  per avermi risposto...ovviamente stiamo provvedendo a recuperare tutta la documentazione e ad affidarci ai professionisti. Ovviamente la mia non è una richiesta di consulenza a voi, ma soltanto la richiesta di alcune dritte per muovermi "sapendo e non non sapendo". Chiedo un' altra info mi potete linkare  dove guardare per la messa in riserva?sulla quantità che si può tenere in essa?grazie di cuore

DM 05/02/98 art. 6 comma 2
La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva"

cercando con Google "allegato 4 dm 05/02/1998" qualcosa si trova...
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Messaggio  Cupertinoetneo Mer Dic 02, 2015 11:52 am

Grazie di cuore
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Messaggio  beltrale Mer Dic 02, 2015 1:00 pm

e comunque se hai un impianto.. è nel tuo decreto autorizzativo

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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 03, 2015 10:19 am

Cupertinoetneo ha scritto:Salve salve sono un nuovo iscritto, sto leggendo tutti i vostri post e li ritengo molto interessanti.vorrei porvi una domanda, causa dimissioni amministratore delegato della società di cui sono socio mi trovo in difficoltà a capire dei passaggi burocratici a cui fino ad oggi sono stato tenuto all'oscuro.
Salve a te, stai facendo moltissime domande per questo non avertene a male se ti consigliamo un buon consulente ambientale, almeno nelle prime fasi dell'attività. Costui ti dovrebbe dare una mano almeno per i fondamentali.
Cupertinoetneo ha scritto:
La mia società é iscritta regolarmente all'albo gestione ambientale categoria 4 tipo ordinaria classe F.
Bene questa iscrizione ti autorizza a svolgere esclusivamente l'attività di trasporto di rifiuti non pericolosi al di sotto di 3000 ton/anno.
Una volta che avrete comunicato alla CCIAA la variazione dell'organo amministrativo (obbligatorio per legge), la competente sezione regionale provvederà autonomamente ad aggiornare l'iscrizione variando il nome dell'amministratore.
Cupertinoetneo ha scritto:
Vorrei sapere in pratica in messa in riserva devo mantenermi dentro le 3000 tonnellate annue?
In pratica la messa in riserva di rifiuti non c'entra assolutamente nulla con l'iscrizione all'Albo, visto che si tratta di un percorso amministrativo totalmente diverso.
La domanda è: ce l'hai un impianto di messa in riserva?  se non ce l'hai è inutile che pensi di poterla fare.   Se ce l'hai dovrebbe essere autorizzato dalla Provincia (se è in semplificata) oppure dalla Regione se è in ordinaria.  I quantitativi massimi che puoi gestire devono stare scritti sul decreto di autorizzazione.
Se stai facendo la messa in riserva e il decreto di autorizzazione non ce l'hai, vedi che stai facendo una gestione di rifiuti non autorizzata.

Cupertinoetneo ha scritto:
cosa devo fare per inserire un ulteriore veicolo?
1) avercelo
2) compilare la relativa modulistica dell'albo gestori con relativi allegati (libretto del mezzo ecc...)
3) presentare domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo
Cupertinoetneo ha scritto:
Posso passare la documentazione dei codici cer da un veicolo ad un'altro?
I codici CER che oggi sono autorizzati possono essere trasportati da tutti i mezzi che sono oggi autorizzati (a meno che sul decreto di iscrizione non stia scritta una cosa diversa).
Quando si iscrive un nuovo veicolo, è necessario dichiarare quali CER trasporterà.
E' ovvio che non puoi "passare" i codici CER su un veicolo non autorizzato.

Cupertinoetneo ha scritto:
Al momento ho mezzi che non supera 1,5t complessive,( panda van e fiorino), ma vorrei acquistare un furgone di Tipo daily ducato, Fiat ecc. Che non superi credo le 3,5t complessive posso farlo?

per farlo puoi farlo, però ricordati che quando usi veicoli >1,5 ton prima di tutto ti devi iscrivere all'Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi, devi fare l'accesso al mercato e ti devi iscrivere al REN, il tutto prima di iscrivere il mezzo all'albo gestori ambientali.
Questa è una pratica per la quale ti suggerisco di farti assistere da una agenzia di pratiche auto esperta di autotrasporto merci.
Cupertinoetneo ha scritto:
O devo cambiare documentazione da presentare e se quale?
 
è ovvio, devi fare le pratiche di variazione.
Cupertinoetneo ha scritto:
Vi ringrazio anticipatamente per un eventuale risposta
Prego, non c'è di che[/quote]

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Messaggio  Rosa F. Mar Ago 29, 2017 10:30 am

Buongiorno, sono socia con mio padre nell'azienda di famiglia che si occupa di trasporti in conto terzi da quasi 40 anni. Siamo stati sempre concentrati nel trasporto di bancali di plastica per un'azienda che ci ha fatto lavorare esclusivamente da sempre, ma da qualche anno mio fratello ha seguito corsi e formazioni per poter indirizzare la nostra ditta nel mondo dei rifiuti, lui è responsabile tecnico da pochissimo. Ci piacerebbe iniziare questa nuova attività nel mondo dei trasporti dei rifiuti per la merce pericolosa e non, ma in sincerità sono un po' in confusione, stamani ho telefonato alla camera di commercio di Firenze, di nostra competenza e mi ha detto che l'iscrizione si fa in via telematica, anche se riguardando i siti mi è sembrato un po' difficile. Chiedo umilmente a lei un aiuto, se mi può indicare i passi da fare per iscriversi nel giusto modo, e le spese che si devono affrontare ( sia nell'iscrizione che nel corso del lavoro, tipo sistri, acquisti mezzi ecc), per poter fare trasporto di rifiuti nella categoria 4 e 5 merce classe F. Chiedo se avendo già in possesso mezzi pesanti per il lavoro che già svolgiamo, sono costretta a comprare un mezzo piccolo per la classe F, oppure si può iscrivere la ditta con quelli che abbiamo. Confermo di avere tutte le autorizzazioni per il lavoro in conto terzi e il REN .



Ringrazio molto e saluto.
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Messaggio  cirillo Mar Ago 29, 2017 12:25 pm

Rosa F. ha scritto:...Chiedo umilmente a lei un aiuto, se mi può indicare i passi da fare per iscriversi nel giusto modo, e le spese che si devono affrontare ( sia nell'iscrizione che nel corso del lavoro, tipo sistri, acquisti mezzi ecc), per poter fare trasporto di rifiuti nella categoria 4 e 5 merce classe F. Chiedo se avendo già in possesso mezzi pesanti per il lavoro che già svolgiamo, sono costretta a comprare un mezzo piccolo per la classe F, oppure si può iscrivere la ditta con quelli che abbiamo. Confermo di avere tutte le autorizzazioni per il lavoro in conto terzi e il REN .  
Ringrazio molto e saluto.
Quello che lei chiede, seppur umilmente, è una cosa praticamente impossibile da fare in un forum.
Le consiglio di rivolgersi a un Consulente Ambientale capace (e non a uno dei molti improvvisati che, purtroppo, troppo spesso rovinano il buon nome della Categoria").
Solo così potrà avere le corrette informazioni e la giusta impostazione della pratica per arrivare, in tempi brevi, al buon esito della stessa.
Ricordi che un consulente serio e preparato (in qualsiasi campo) saprà farle risparmiare molto più denaro di quanto possa pensare di risparmiare rivolgendosi a uno "solo perchè costa poco".

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Messaggio  Rosa F. Mar Ago 29, 2017 1:19 pm

La ringrazio ma non ho idea a chi rivolgermi. Mi può consigliare qualcuno? O dove posso trovare esperti nel settore. E che siamo preparati. Grazie mille.
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Messaggio  fullmetalpanic Mar Ago 29, 2017 5:05 pm

Rosa F. ha scritto:La ringrazio ma non ho idea a chi rivolgermi.  Mi può consigliare qualcuno?  O dove posso trovare esperti nel settore. E che siamo preparati. Grazie mille.

esistono associazioni professionali specifiche che raccolgono molti professionisti di settore, sia in ambito ingegneristico che in ambito tecnico-gestionale. Se fa una ricerca in rete dovrebbe trovare molte informazioni al riguardo, poi può contattare direttamente i singoli presidi locali (provinciali, regionali ecc..).
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Messaggio  Rosa F. Mar Ago 29, 2017 5:09 pm

Ringrazio molto.
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Messaggio  beltrale Mer Ago 30, 2017 4:52 pm

quoto quanto detto sopra.. chi sarà interessato ti avrà già scritto nella sezione messaggi..

in ogni caso sappi che servono delle garanzie finanziarie per trasportare i rifiuti pericolosi.. quindi non è tutto così liscio e veloce
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