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REGISTRAZIONE RIFIUTI PER PIATTAFORME OFFSHORE
2 partecipanti
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REGISTRAZIONE RIFIUTI PER PIATTAFORME OFFSHORE
GenLi Vis crivo per sapere se anche le piattaforme di metano che si trovano in offshore italiano dovranno attenersi alla procedura per la registrazione al sistri dei rifiuti speciali da smalitre quali olio, fango ecc. attualmente questi vengono trasportati tramite apposite navi presso i vari porti italiani dove appositi addetti si occupano poi di chiamare le rispettive ditte per lo smaltimento. La domanda precisa è se la procedura di carico dovrà essere registrata sul sistri in partenza dalla piattaforma oppure dovrà essere attuata solo nella parte finale del tragitto dal porto alla sede dell'azienda per lo smaltimento Se così fosse anche le navi dovranno essere dotate di black box. Attualmente lo sbarco dei rifiuti speciali viene registrato presso i normali formulari e relativo registro di carico/scarico
Grazie Saluti Luca
Grazie Saluti Luca
passoluca@gmail.com- Membro della community
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Re: REGISTRAZIONE RIFIUTI PER PIATTAFORME OFFSHORE
La necessità di dotare le navi di dispositivo black box è esclusa, in maniera implicita, dall'art. 5 c.11 del DM 17 dicembre 2009 che, nel disciplinare la tratta marittima, fa riferimento a una gestione esclusivamente cartacea.
Il punto è come debba intendersi il tragitto del rifiuto dalla piattaforma al porto di interscambio.
A meno che non si voglia far ricadere tale fattispecie tra quelle contemplate all'art. 230 del TUA (e non mi sembra ne ricorrano i presupposti) il luogo di produzione del rifiuto è la piattaforma offshore, topograficamente limitata.
Dunque il tratto in uscita dalla piattaforma stessa deve intendersi come trasporto propriamente detto e non come movimentazione.
Ai fini Sistri il trasporto marittimo dei rifiuti è citato, come detto all'art. 5 c.11 del decreto. In particolare:
"Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ..."
Poichè la norma dice "possono" se ne deduce che, quando tale facoltà non possa essere esercitata è l'armatore stesso che provvede agli adempimenti di legge.
Resterebbe da chiarire se a tali incombenze possa adempiere il concessionario del porto di arrivo.
Il tutto, naturalmente, salvo ulteriori chiarimenti da parte del Ministero che, purtroppo, è molto difficile ottenere.
Il punto è come debba intendersi il tragitto del rifiuto dalla piattaforma al porto di interscambio.
A meno che non si voglia far ricadere tale fattispecie tra quelle contemplate all'art. 230 del TUA (e non mi sembra ne ricorrano i presupposti) il luogo di produzione del rifiuto è la piattaforma offshore, topograficamente limitata.
Dunque il tratto in uscita dalla piattaforma stessa deve intendersi come trasporto propriamente detto e non come movimentazione.
Ai fini Sistri il trasporto marittimo dei rifiuti è citato, come detto all'art. 5 c.11 del decreto. In particolare:
"Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ..."
Poichè la norma dice "possono" se ne deduce che, quando tale facoltà non possa essere esercitata è l'armatore stesso che provvede agli adempimenti di legge.
Resterebbe da chiarire se a tali incombenze possa adempiere il concessionario del porto di arrivo.
Il tutto, naturalmente, salvo ulteriori chiarimenti da parte del Ministero che, purtroppo, è molto difficile ottenere.
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