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cdr e iscrizione sistri

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Messaggio  srossino Gio Giu 02, 2011 12:51 pm

vorrei che qualcuno di voi mi aiutasse a chiarirmi le idee perchè ho un pò di confusione.
un centro di raccolta, autorizzato con dm 8/08 e gestito da un soggetto terzo con affidamento del comune, non è tenuto ad iscriversi al sistri come da indicazione sul portale sistri.
ora però ho visto sempre dal portale questa faq:

Domanda:

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani chi inserisce i dati nel SISTRI?

Risposta:

Il caso è regolato dettagliatamente dall’art. 23 del DM 18/2/2011, n. 52, che si riporta integralmente.

I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento.

2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 6.

3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI – Area Movimentazione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede SISTRI – Area Movimentazione, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.

5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilità del produttore dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.


Però mi chiedo, se i rifiuti conferibili al cdr da soggetti privati sono assimilabili agli urbani (quindi non più speciali), ne dovrebbero seguire le regolamentazioni, quindi, essendo comunque urbani, perchè il centro si deve iscrivere? e poi, deve seguire tutti gli adempimenti solo per questa tipologia di rifiuti mentre per gli urbani niente? nel momento in cui questi rifiuti, unitamente agli urbani, vengono affidati a un soggetto terzo per il trasporto a impianti di smaltimento/recupero, che ne è del sistri? se invece il trasporto è effettuato direttamente dal gestore del servizio di raccolta urbana, non ci dovrebbe essere il fir e quindi neanche il sitri, corretto? ma se alcuni rifiuti entrano col sistri, come fanno ad uscire senza???
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Messaggio  Admin Mar Giu 07, 2011 12:09 am

Limitando l'analisi alle regioni diverse dalla Campania, la procedura illustrata e' applicabile, di fatto, unicamente al conferimento di rifiuti speciali a piattaforme autorizzate ex art. 208 TUA, previa convenzione col gestore perche' i cdr approvati ex DM 8 aprile 2008, come rilevi correttamente, non sono aperti al circuito dei rifiuti non assimilati.
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