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impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
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impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Salve!
L'impianto di recupero del quale mi occupo deve richiedere obbligatoriamente le analisi (D.M. 186/2006) al produttore del rifiuto. Il decreto pone altresì a carico dell'impianto l'obbligo di verifica della conformità ovvero eseguire nuove analisi in contraddittorio...
Insomma mi chiedevo se l'impianto potesse far eseguire le analisi presso un laboratorio abilitato ponendo le spese a carico del conferitore.
Un altro problema sarebbe poi quello di capire come fare se il conferitore/contraente non è il produttore ma il trasportatore...
Aiuto...
L'impianto di recupero del quale mi occupo deve richiedere obbligatoriamente le analisi (D.M. 186/2006) al produttore del rifiuto. Il decreto pone altresì a carico dell'impianto l'obbligo di verifica della conformità ovvero eseguire nuove analisi in contraddittorio...
Insomma mi chiedevo se l'impianto potesse far eseguire le analisi presso un laboratorio abilitato ponendo le spese a carico del conferitore.
Un altro problema sarebbe poi quello di capire come fare se il conferitore/contraente non è il produttore ma il trasportatore...
Aiuto...
asterisco- Nuovo Utente
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Salve,
anche io ho alcuni quesiti in merito alla procedura semplificata di rifiuti non pericolosi.
1) In procedura semplificata si possono accettare solo 10 ton al giorno, se viene a scaricare un mezzo che magari trasporta 11 ton e sul formulario barra la casella peso da verificarsi a destino in quanto non hanno una pesa sul luogo di carico, io impianto di recupero come mi devo comportare??
2) A prescindere che ogni cliente che conferisce rifiuti presso il nostro impianto deve esibire le analisi sullo stesso, noi siamo tenuti a ripetere le analisi su ogni rifiuto conferito oppure dobbiamo fare analisi a campione ogni tot di tempo??
3) Un cliente mi riferisce che in alternativa alle analisi sul rifiuto, e quando si tratta di piccole quantità, le analisi possono essere sostituite da un'autocertificazione da parte del produttore?
4) Sempre in procedura semplificata avendo la messa in riserva R13 e il recupero R5 posso accettare sempre e solo 10 ton a giorno oppure 10 ton per la messa in riserva e 10 per il recupero?
In attesa di chiarimenti porgo cordiali saluti
anche io ho alcuni quesiti in merito alla procedura semplificata di rifiuti non pericolosi.
1) In procedura semplificata si possono accettare solo 10 ton al giorno, se viene a scaricare un mezzo che magari trasporta 11 ton e sul formulario barra la casella peso da verificarsi a destino in quanto non hanno una pesa sul luogo di carico, io impianto di recupero come mi devo comportare??
2) A prescindere che ogni cliente che conferisce rifiuti presso il nostro impianto deve esibire le analisi sullo stesso, noi siamo tenuti a ripetere le analisi su ogni rifiuto conferito oppure dobbiamo fare analisi a campione ogni tot di tempo??
3) Un cliente mi riferisce che in alternativa alle analisi sul rifiuto, e quando si tratta di piccole quantità, le analisi possono essere sostituite da un'autocertificazione da parte del produttore?
4) Sempre in procedura semplificata avendo la messa in riserva R13 e il recupero R5 posso accettare sempre e solo 10 ton a giorno oppure 10 ton per la messa in riserva e 10 per il recupero?
In attesa di chiarimenti porgo cordiali saluti
grandepuffo80- Membro della community
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
scusa ma sull'autorizzazione non c'è scritto nulla???
isamonfroni- Moderatrice
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
perchè 10 tonnellate/giorno?
ce l'hai scritto da qualche parte?
non è che se le superi devi fare la verifica di assoggettabilità alla VIA?
ce l'hai scritto da qualche parte?
non è che se le superi devi fare la verifica di assoggettabilità alla VIA?
CJM- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Dieci tonn al giorno è la media per l'anno, da noi la semplificata è per 3000 tonn l'anno
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
? boh proprio non capisco
Da noi in semplificata posso fare le t/onnellate all'anno che voglio basta non superare il limite quantitativo massimo del DM 186/2006
se però tratto più di 10 tonn al giorno cado in verifica di assoggettabilità
Da noi in semplificata posso fare le t/onnellate all'anno che voglio basta non superare il limite quantitativo massimo del DM 186/2006
se però tratto più di 10 tonn al giorno cado in verifica di assoggettabilità
CJM- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
CJM ha scritto:? boh proprio non capisco
Da noi in semplificata posso fare le t/onnellate all'anno che voglio basta non superare il limite quantitativo massimo del DM 186/2006
se però tratto più di 10 tonn al giorno cado in verifica di assoggettabilità
Non ricordo il DM, comunque quando devi trattare piu di 10 tonn giorno la procedura non è piu la semplificata, pertanto l'iter autorizzativo è molto piu pesante
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
nell'autorizzazione è espressamente indicato il limite massimo consentito di 10 ton al giorno. Per cui se all'atto della verifica della tara mi risultano scaricati più di 10 ton di rifiuti che faccio????
grandepuffo80- Membro della community
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
grandepuffo80 ha scritto:nell'autorizzazione è espressamente indicato il limite massimo consentito di 10 ton al giorno. Per cui se all'atto della verifica della tara mi risultano scaricati più di 10 ton di rifiuti che faccio????
Presumo e spero che questo limite sia relativo ad una media annuale, ovvero che voglia identificare un "piccolo" impianto giustappunto per evitare il VIA e ulteriori procedure autorizzative più pesanti.
Detto ciò è evidente che nel programmare i conferimenti si dovrà fare attenzione a programmare conferimennti "piccoli" cioè inferiori alle 10 ton.
In ogni caso credo proprio che se oggi scarichi per esempio 11,5 ton perchè hai scaricato un camion completo, domani dovrai badare di ritirarne soltanto 8 - 8,5 al max in modo da non sforare complessivamente il limite.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
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Non ricordo il DM, comunque quando devi trattare piu di 10 tonn giorno la procedura non è piu la semplificata, pertanto l'iter autorizzativo è molto piu pesante[/quote]
Mi dispiace doverti contraddire ma stai fornendo un'informazione errata, il "limite" delle 10 tonn/giorno non é riferito all'eventualità di dovesi attenere al regime autorizzatorio della procedura semplificata/procedura ordinaria, bensì alla verifica di assogettabilità a VIA.
Non ricordo il DM, comunque quando devi trattare piu di 10 tonn giorno la procedura non è piu la semplificata, pertanto l'iter autorizzativo è molto piu pesante[/quote]
Mi dispiace doverti contraddire ma stai fornendo un'informazione errata, il "limite" delle 10 tonn/giorno non é riferito all'eventualità di dovesi attenere al regime autorizzatorio della procedura semplificata/procedura ordinaria, bensì alla verifica di assogettabilità a VIA.
giovanni gatti- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
giovanni gatti ha scritto:
Non ricordo il DM, comunque quando devi trattare piu di 10 tonn giorno la procedura non è piu la semplificata, pertanto l'iter autorizzativo è molto piu pesante[/quote]
Mi dispiace doverti contraddire ma stai fornendo un'informazione errata, il "limite" delle 10 tonn/giorno non é riferito all'eventualità di dovesi attenere al regime autorizzatorio della procedura semplificata/procedura ordinaria, bensì alla verifica di assogettabilità a VIA.[/quote][/quote]
quoto
CJM- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
allora... il limite delle 10 ton/giorno per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi riguarda la soglia al disotto della quale è esclusa la prpocedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, a prescindere dal fatto che l'impianto sia autorizzato in semplificata o in ordinaria.
La previsione normativa si rinviene nel D.lgs. 152/2006 e smi allegato IV alla parte II, punto 7, lettera z.b.
Logicamente poi tale previsione deve essere recepita nella legge regionale specifica, dato che la VIA è di competenza regionale.
Isa
La previsione normativa si rinviene nel D.lgs. 152/2006 e smi allegato IV alla parte II, punto 7, lettera z.b.
Logicamente poi tale previsione deve essere recepita nella legge regionale specifica, dato che la VIA è di competenza regionale.
Isa
isamonfroni- Moderatrice
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
giovanni gatti ha scritto:
Mi dispiace doverti contraddire ma stai fornendo un'informazione errata, il "limite" delle 10 tonn/giorno non é riferito all'eventualità di dovesi attenere al regime autorizzatorio della procedura semplificata/procedura ordinaria, bensì alla verifica di assogettabilità a VIA.[/quote]
Chiedo scusa per l'informazione errata che ho inserito nel forum,ben vengano le correzioni,c'è sempre da imparare è cosa giusta e utile la discussione, credo sia lo scopo de forum ,detto questo,ne approfitto per approfondire l'argomento in quanto ho una piattaforma per il recupero e il riciclaggio di rifiuti inerti, dunque!! se sono autorizz in semplificata non devo superare le 10 tonn gg, ora, se alla fine dell'anno sforo le quantità che devo fare? sono sanzionabile? o in automatico vado alla verifica di assogettabilità a VIA ?
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Vediamo:
se tu nella Determina che ti autorizza a svolgere l'attività di recupero hai scritto un determinato quantitativo da poter trattare nell'arco dell'anno, ti consiglio vivamente di non sforare perché in tal modo rischi di incorrere in sanzioni anche piuttosto pesanti.
La questione dell'assoggettabilità a VIA non é automatica, nel senche che se tu dovessi decidere, per motivi di mercato, di incrementare iltuo potenziale produttivo, ti poi muovere su due binari.
1. presentare istanza alla Provincia di competenza allegando la documentazione tecnica che attesti che l'aumento di potenziale non va a variare in maniera significativa gli indicatori ambientali senza dover passare necessariamente attraverso la procedura di attivazione di un "nuovo impianto" ai sensi del 214-216 (se lo accettano ti levi già un po' di rogne e tanta carta);
2. contestualmente dovrai presentare la richiesta di verifica a VIA. Ma non farti spaventare dal termine, é solo carta, magari ti fai dare una mano da un tecnico per alcune parti specifiche, ma probabilmente gran parte delle cose potresti sbrigartele da solo.
Tieni presente che il punto 2 blocca il punto 1, pertanto sino a che no hai concluso la procedura di assogettabilità non ti si sblocca l'aumento di potenziale. Solitamente sono necessari dai 90 ai 180 giorno per arrivarci in fondo.
se tu nella Determina che ti autorizza a svolgere l'attività di recupero hai scritto un determinato quantitativo da poter trattare nell'arco dell'anno, ti consiglio vivamente di non sforare perché in tal modo rischi di incorrere in sanzioni anche piuttosto pesanti.
La questione dell'assoggettabilità a VIA non é automatica, nel senche che se tu dovessi decidere, per motivi di mercato, di incrementare iltuo potenziale produttivo, ti poi muovere su due binari.
1. presentare istanza alla Provincia di competenza allegando la documentazione tecnica che attesti che l'aumento di potenziale non va a variare in maniera significativa gli indicatori ambientali senza dover passare necessariamente attraverso la procedura di attivazione di un "nuovo impianto" ai sensi del 214-216 (se lo accettano ti levi già un po' di rogne e tanta carta);
2. contestualmente dovrai presentare la richiesta di verifica a VIA. Ma non farti spaventare dal termine, é solo carta, magari ti fai dare una mano da un tecnico per alcune parti specifiche, ma probabilmente gran parte delle cose potresti sbrigartele da solo.
Tieni presente che il punto 2 blocca il punto 1, pertanto sino a che no hai concluso la procedura di assogettabilità non ti si sblocca l'aumento di potenziale. Solitamente sono necessari dai 90 ai 180 giorno per arrivarci in fondo.
giovanni gatti- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Domanda : quando si parla di tonn gg con le quali si inquadra la capacità di un impianto di recupero cioè da 0 a10 tonn gg o da10 a 100 tonn gg, cosa vuol dire ? devo moltiplicare i 10 o le 100 tonn per 365 ? in pratica un impianto autorizzato per 100 tonn gg può ricevere 36500 tonn all'anno ?
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
No li devi moltiplicare per i gg lavorativi (circa 250/anno) a meno che il tuo impianto non sia a ciclo continuo 7gg su 7 (ma ne dubito).
isamonfroni- Moderatrice
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
isamonfroni ha scritto:No li devi moltiplicare per i gg lavorativi (circa 250/anno) a meno che il tuo impianto non sia a ciclo continuo 7gg su 7 (ma ne dubito).
Ok, grazie ! dunque la quantita massima lavorabile nell'impianto 100tonngg è 25000 tonn all'anno ??? maa ?tutto questo è sott'inteso ? o esiste un art. di legge ,che tu sappia ? scusa se sono un pò insistente
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
No, esiste l'aritmetica............
100 ton/gg X 250 gg= 25.000 ton
100 ton/gg X 250 gg= 25.000 ton
isamonfroni- Moderatrice
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Ho capito se li supero posso dire che ho lavorato anche il sabato e pure qualche domenica
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Allora,
i quantitativi trattabili vengono normalmente definiti dall'ente autorizzante a seguito dell'esame del progetto presentato.
Dalla mia esperienza i progetti che noi presentiamo riportano bilanci di massa (e di inquinanti) medi e massimi espressi in ton/giorno e tonn/anno.
Di solito nei decreti vengono riportati uno o entrambi i dati: è quello scritto nel decreto che DEVE essere rispettato pena sanzione (penale per impianti AIA).
Ho anche un caso di potenzialità giornaliera e nulla annuale, quindi in questo caso non posso ritirare più di quella quantità.
Ho avuto anche un caso di potenzialità giornaliera avviata a trattamento: in quel caso potevo ritirarne di più ma trattarne (era un impianto D8-D9 dotato di misuratori di portata in ingresso) solo la quantità autorizzata.
i quantitativi trattabili vengono normalmente definiti dall'ente autorizzante a seguito dell'esame del progetto presentato.
Dalla mia esperienza i progetti che noi presentiamo riportano bilanci di massa (e di inquinanti) medi e massimi espressi in ton/giorno e tonn/anno.
Di solito nei decreti vengono riportati uno o entrambi i dati: è quello scritto nel decreto che DEVE essere rispettato pena sanzione (penale per impianti AIA).
Ho anche un caso di potenzialità giornaliera e nulla annuale, quindi in questo caso non posso ritirare più di quella quantità.
Ho avuto anche un caso di potenzialità giornaliera avviata a trattamento: in quel caso potevo ritirarne di più ma trattarne (era un impianto D8-D9 dotato di misuratori di portata in ingresso) solo la quantità autorizzata.
marcosperandio- Moderatore
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Ma nella semplificata le quantità che vuoi trattare le inserisci in base a delle tabelle, se ti autorizzano in base a quello dichiari quello è o sto dicendo cavolate ? voglio dire io adesso lavoro con una determina suap 10 tonn gg, voglio aumentare a 100 tonn gg, non devo fare il VIA ? se mi autorizzano ,lo fanno con un decreto ?
Maw- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
scusami ma mi sembri veramente in confusione
nel mondo dei rifiuti ci sono due tipi i regime autorizzativo : quello ordinario e quello semplificato
il regime semplificato è dettato dagli art 214/216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.
fra le integrazioni del 5 febbario c'è il D.M. 186/2006 che limita a dei quantitativi massimi le tipologie (non tutte) elencate nel 5 febbraio stesso
per il regime semplificato è necessario compilare una comunicazione alla provincia (che è l'ente competente a riguardo)
la quale dopo 90 giorni (mi sembra) iscrive la ditta ad un registro provinciale delle attività che eseguono il recupero di rifiuti non pericolosi.
il regime ordinario è dettato dall'art 208 del D.Lgs. 152/2006, di solito l'ente competente : la provincia o la regione (si possono dividere non logicamente le competenze), chiede una domanda in carta bollata corredata da relazione tecnica e/o altra documentazione specifica su cui non mi dilungo perchè ogni ente ha la sua
quando l'ente ti autorizza in mano hai un decreto di autorizzazione
il regime ordinario non ha limiti di trattamento annuali il regime semplificato si
il regime semplificato lo possono fare solamente le attività descritte nell'Allegato 4 al DM 5 febbraio 98 e s.m.i.
Se, con la tua attività di gestione rifiuti, ricadi nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i devi richiedere un'Autorizzaizone Integrata Ambientale - A.I.A.
ma non mi sembra il tuo caso
questa è una parte
La parte riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. o
la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
è una seconda "pratica" e ricade nella parte II del D.Lgs. 152/2006
Se gestisci rifiuti non pericolosi e se superi le 10 ton/giorno cadi in verifica di assoggettabilità
se gestisci rifiuti pericolosi cadi in verifica di assoggettabilità alla VIA
sono comunque indicate nella legge anche le attività di Recupero (lettera R) e smaltimento (lettera D) per cui hai questi obblighi
supponiamo :
Sei uno che fa produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile
tipologia 8.4 tetto massimo dato dall'Allegato 4 DM 5 febbraio : 4000 t/anno
tu ne tratti 9 al giorno
9x250 = 2250 ton/anno (indicate nell'iscrizione provinciale)
domani vedi che sfori
decidi di farne 12 giorno (12x 250 = 3000 ton anno < 4000)
presenti la verifica di assoggettabilità alla VIA ottenere il giuizio di compatibilità ambientale e aggiorni la tua iscrizione in semplificata
vuoi ingrandirti e "fare il passo" decidi di farne 20 al giorno (20x250 = 5000 ton anno > 4000)
devi presentare la verifica di assoggettabilità alla VIA, ottenere il giudizio di compatibilità ambientale e presentare la domanda per il regime ordinario
spero di essere stata chiara
se ci sono delle cose non esatte chi è più afferrato di me mi corregga
nel mondo dei rifiuti ci sono due tipi i regime autorizzativo : quello ordinario e quello semplificato
il regime semplificato è dettato dagli art 214/216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.
fra le integrazioni del 5 febbario c'è il D.M. 186/2006 che limita a dei quantitativi massimi le tipologie (non tutte) elencate nel 5 febbraio stesso
per il regime semplificato è necessario compilare una comunicazione alla provincia (che è l'ente competente a riguardo)
la quale dopo 90 giorni (mi sembra) iscrive la ditta ad un registro provinciale delle attività che eseguono il recupero di rifiuti non pericolosi.
il regime ordinario è dettato dall'art 208 del D.Lgs. 152/2006, di solito l'ente competente : la provincia o la regione (si possono dividere non logicamente le competenze), chiede una domanda in carta bollata corredata da relazione tecnica e/o altra documentazione specifica su cui non mi dilungo perchè ogni ente ha la sua
quando l'ente ti autorizza in mano hai un decreto di autorizzazione
il regime ordinario non ha limiti di trattamento annuali il regime semplificato si
il regime semplificato lo possono fare solamente le attività descritte nell'Allegato 4 al DM 5 febbraio 98 e s.m.i.
Se, con la tua attività di gestione rifiuti, ricadi nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i devi richiedere un'Autorizzaizone Integrata Ambientale - A.I.A.
ma non mi sembra il tuo caso
questa è una parte
La parte riguardante la Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. o
la verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
è una seconda "pratica" e ricade nella parte II del D.Lgs. 152/2006
Se gestisci rifiuti non pericolosi e se superi le 10 ton/giorno cadi in verifica di assoggettabilità
se gestisci rifiuti pericolosi cadi in verifica di assoggettabilità alla VIA
sono comunque indicate nella legge anche le attività di Recupero (lettera R) e smaltimento (lettera D) per cui hai questi obblighi
supponiamo :
Sei uno che fa produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile
tipologia 8.4 tetto massimo dato dall'Allegato 4 DM 5 febbraio : 4000 t/anno
tu ne tratti 9 al giorno
9x250 = 2250 ton/anno (indicate nell'iscrizione provinciale)
domani vedi che sfori
decidi di farne 12 giorno (12x 250 = 3000 ton anno < 4000)
presenti la verifica di assoggettabilità alla VIA ottenere il giuizio di compatibilità ambientale e aggiorni la tua iscrizione in semplificata
vuoi ingrandirti e "fare il passo" decidi di farne 20 al giorno (20x250 = 5000 ton anno > 4000)
devi presentare la verifica di assoggettabilità alla VIA, ottenere il giudizio di compatibilità ambientale e presentare la domanda per il regime ordinario
spero di essere stata chiara
se ci sono delle cose non esatte chi è più afferrato di me mi corregga
CJM- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Se nell'autorizzazione, sia essa in semplificata o in ordinaria c'è la prescrizione di 10 tons giorno, senza specificate espressamente anche 2500 tons/anno, e si supera tale quantità, si incorre nel reato penale di non ottemperanza a una prescrizione, e si incorre in sanzioni penali.
Le provincie, di norma, applicano il limite delle 10 tons giorno quando all'atto della richiesta di iscrizione/autorizzazione non ci si vuole assoggettarsi a procedura VIA, nel caso questa sia prevista
Ciao, Paolo
Le provincie, di norma, applicano il limite delle 10 tons giorno quando all'atto della richiesta di iscrizione/autorizzazione non ci si vuole assoggettarsi a procedura VIA, nel caso questa sia prevista
Ciao, Paolo
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
Un'aggiunta all'ottima cjm: nelle ordinarie spesso c'è il limite annuale.
marcosperandio- Moderatore
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Re: impianto di recupero in procedura semplicata: spese di analisi carico del conferitore?
@cjm sei stata perfetta però perdonami il particolare lessicale..........si dice ferrato non afferrato (scusami ma non riuscivo a resistere)
@marco nelle ordinarie il limite massimo annuale dovrebbe esserci sempre perchè, se non ricordo male, dovrebbe essere uno degli elementi obbligatori dell'autorizzazione, citati nell'art.208, la cui assenza rende l'atto amministrativo nullo. In genere viene richiesto dal proponente ed è calcolato moltiplicando la capacità oraria degli impianti di trattamento descritti nel progetto x le ore lavorative dell'impianto in un anno. L'ente poi lo può modificare (in più o in meno) durante l'istruttoria tecnica sulla base di opportune considerazioni tecniche (coerenza con le linee impiantistiche insediate, capacità di stoccaggio, viabilità ecc...).
@marco nelle ordinarie il limite massimo annuale dovrebbe esserci sempre perchè, se non ricordo male, dovrebbe essere uno degli elementi obbligatori dell'autorizzazione, citati nell'art.208, la cui assenza rende l'atto amministrativo nullo. In genere viene richiesto dal proponente ed è calcolato moltiplicando la capacità oraria degli impianti di trattamento descritti nel progetto x le ore lavorative dell'impianto in un anno. L'ente poi lo può modificare (in più o in meno) durante l'istruttoria tecnica sulla base di opportune considerazioni tecniche (coerenza con le linee impiantistiche insediate, capacità di stoccaggio, viabilità ecc...).
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