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classi di pericolosità olio cer 130208
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Oli esausti
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classi di pericolosità olio cer 130208
salve...
ho sentito dire che per il codice cer 130208 le classi di pericolosità sono solo H05 e H07... anzichè h04 h05 h07 h14...
potete confermarmelo???non vorrei iniziare la registrazione sistri sbagliando...
grazie
ho sentito dire che per il codice cer 130208 le classi di pericolosità sono solo H05 e H07... anzichè h04 h05 h07 h14...
potete confermarmelo???non vorrei iniziare la registrazione sistri sbagliando...
grazie
jaja- Nuovo Utente
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
A mio parere l'attribuzione della classe di pericolo va fatta a seguito di un'attività analitica. Potresti tutt'al più farla conoscendo la classe di pericolo delle sostanze che hanno generato il rifiuto, ponendoti nella condizione più cautelativa nel caso in cui tu ti trovassi la stessa classe per più sostanze.
S2- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
io ho H4, H5 , H14.
MA DEVI CHIEDERE A CHI TI PRENDE L'OLIO....
MA DEVI CHIEDERE A CHI TI PRENDE L'OLIO....
michelina- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
io per il 130205 ho come classi h4 h13 h14....(questo è quello che mi scrive sul formulario il recuperatore) a<nche se ieri con l'ultimo carico di olio che si è fatto ha segnato solo h4 e h14....cmq io NON faccio e NON farò MAI analizzare i rifiuti...il mio consulente (e nesseuno nei controlli ha mai detto nulla) sul registro cartaceo dove c'è la voce Classi di pericolosità mi fa mettere una bella barra!!! Ripeto NESSUN controllore mi ha mai detto nulla a riguardo...
fabiocra- Membro della community
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Qual è il senso di scrivere gli H sul formulario e non sul registro?fabiocra ha scritto:io per il 130205 ho come classi h4 h13 h14....(questo è quello che mi scrive sul formulario il recuperatore) a<nche se ieri con l'ultimo carico di olio che si è fatto ha segnato solo h4 e h14....cmq io NON faccio e NON farò MAI analizzare i rifiuti...il mio consulente (e nesseuno nei controlli ha mai detto nulla) sul registro cartaceo dove c'è la voce Classi di pericolosità mi fa mettere una bella barra!!! Ripeto NESSUN controllore mi ha mai detto nulla a riguardo...
Intanto, c’è difformità di informazioni tra i due documenti, e poi non è che cambia qualcosa se gli H li scrive il recuperatore o il primo che passa per strada: la responsabilità di classificare il rifiuto è del produttore.
Peraltro, non capisco che ti cambia mettere gli H sul registro: viaggiano con formulario dove sono chiaramente indicati, li pagherai come smaltimento….non è che scrivendo i codici di pericolosità, il registro comincia a scottare…….
ales- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
fabiocra ha scritto:...il mio consulente (e nesseuno nei controlli ha mai detto nulla) sul registro cartaceo dove c'è la voce Classi di pericolosità mi fa mettere una bella barra!!! Ripeto NESSUN controllore mi ha mai detto nulla a riguardo...
e fa davverro una bella C......A
Ricardo- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
ales ha scritto:Qual è il senso di scrivere gli H sul formulario e non sul registro?fabiocra ha scritto:io per il 130205 ho come classi h4 h13 h14....(questo è quello che mi scrive sul formulario il recuperatore) a<nche se ieri con l'ultimo carico di olio che si è fatto ha segnato solo h4 e h14....cmq io NON faccio e NON farò MAI analizzare i rifiuti...il mio consulente (e nesseuno nei controlli ha mai detto nulla) sul registro cartaceo dove c'è la voce Classi di pericolosità mi fa mettere una bella barra!!! Ripeto NESSUN controllore mi ha mai detto nulla a riguardo...
Intanto, c’è difformità di informazioni tra i due documenti, e poi non è che cambia qualcosa se gli H li scrive il recuperatore o il primo che passa per strada: la responsabilità di classificare il rifiuto è del produttore.
Peraltro, non capisco che ti cambia mettere gli H sul registro: viaggiano con formulario dove sono chiaramente indicati, li pagherai come smaltimento….non è che scrivendo i codici di pericolosità, il registro comincia a scottare…….
A me non cambia assolutamente nulla scriverli sul registro carico/scarico...ma perchè colui che gestisce i miei registri ed il mud (ufficio ambiente confartigianato) mi ha chiaramente detto che non serve riportare sul registro la classe di pericolosità? Poi all'ultimo corso sul Sistri ci ha chiaramente detto a noi partecipanti:" VOI NON siete tenuti a conoscere le classi di pericolosità dei rifiuti pertanto nel momento che li caricate sul SISTRI buttate dentro tutte le classi di pericolosità nella colonna di destra!" queste sono sue parole testuali....
Se invece c'è una norma che dice il contrario "che ovviamente è valida pure per il registro cartaceo" sarei felicissimo di averla così da"sbattergliela"sulla scrivania la prossima volta...
fabiocra- Membro della community
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Non sarai (saremo, vale anche per me) tenuti a conoscere gli H, ma tocca comunque al produttore, cioè è sua responsabilità, attribuire i codici di pericolosità.
A quanto ne so, l'unica dato che spetta allo smaltitore è se va a recupero o smaltimento e può variare volta per volta, motivo per cui non si indica se il rifiuto è destinato a R o D sul movimento di carico, ma solo su quello di scarico.
A quanto ne so, l'unica dato che spetta allo smaltitore è se va a recupero o smaltimento e può variare volta per volta, motivo per cui non si indica se il rifiuto è destinato a R o D sul movimento di carico, ma solo su quello di scarico.
ales- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 07.10.10
Re: classi di pericolosità olio cer 130208
secondo voi per5 fusti da 200 lt contenenti olio cer 130208 oltre alle classi di pericolo H4-H5-H14 per il trasporto adr quali n°onu attribuire???
volvo85- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
a proposito di 130208* .... la mitika Regione Veneto nei suoi provvedimenti (AIA ecc) cita una "memoria tecnica" del COOU dd 20.01.2009 a sostegno del fatto che DOPO miscelazione gli oli debbano essere identificati con 130208* piuttosto che con 19.xx.yy :cyclops:
qualcuno (par esempio se nel forum ghe xé qualche tosatto veneto, ciò) ha il link alla suddetta memoria ?
qualcuno (par esempio se nel forum ghe xé qualche tosatto veneto, ciò) ha il link alla suddetta memoria ?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Ciao Vaghe, io non sto nel veneto, non ho cercato e non ho il link a nessuna memoria tecnica.
Ti posso però dire, per esperienza diretta visto che mi sono occupata di un impianto di rigenerazione di oli esausti, che il COOU è invitato alle conferenze dei servizi che riguardano il rilascio di autorizzazioni (AIA) agli impianti che trattano oli esausti e non può essere diversamente visto che gli impianti di trattamento degli oli (dallo stoccaggio in avanti) fanno parte del consorzio.
Nella fase istruttoria tutti i partecipanti redigono memorie tecniche che fanno parte della documentazione inerente il processo istruttorio, pertanto è possibile che questa memoria sia stata fatta espressamente per l'impianto che era in discussione in quel momento.
Peraltro, a puro e semplice lume di naso, gli oli rigenerabili devono venire miscelati nei depositi, altrimenti il depositario dovrebbe avere una marea di serbatoi che non potrebbe materialmente gestire. Tra l'altro il processo di rigenerazione comincia proprio con la miscelazione e decantazione, quindi dentro la raffineria si miscelano senza creare alcun danno.
Va anche detto che lo stesso art. 187 consente la deroga alla miscelazione se questa è funzionale al recupero dei rifiuti (e quale miglior recupero che rigenerare i lubrificanti?).
Sul fatto di attribuire il 13.02.08 anzichè il 19.xxxx, personalmente lo trovo giusto anch'io, ma non ti dico il perchè, perchè a te non piacerebbe, dato che è una spiegazione di razionale buon senso e di corretta interpretazione del vero spirito con il quale è stato inventato 20 anni fa il CER, che invece oggi, soprattutto da parte di molti pubblici funzionari è diventato una sorta di Moloch intoccabile che equivale ad identificarlo in una sorta di "analisi chimica dei rifiuti". La posizione del COOU è identica e non manca di sostenerla in tutte le sedi in cui viene invitato a partecipare, considerando inoltre la fortissima posizione economica rivestita dal COOU e il pesante carico di oltre 260.000 ton/anno di oli effettivamente ed oggettivamente raccolti ed avviati al recupero, appare chiaro ed evidente come la stessa risulti praticamente sempre vincente.
Ti posso però dire, per esperienza diretta visto che mi sono occupata di un impianto di rigenerazione di oli esausti, che il COOU è invitato alle conferenze dei servizi che riguardano il rilascio di autorizzazioni (AIA) agli impianti che trattano oli esausti e non può essere diversamente visto che gli impianti di trattamento degli oli (dallo stoccaggio in avanti) fanno parte del consorzio.
Nella fase istruttoria tutti i partecipanti redigono memorie tecniche che fanno parte della documentazione inerente il processo istruttorio, pertanto è possibile che questa memoria sia stata fatta espressamente per l'impianto che era in discussione in quel momento.
Peraltro, a puro e semplice lume di naso, gli oli rigenerabili devono venire miscelati nei depositi, altrimenti il depositario dovrebbe avere una marea di serbatoi che non potrebbe materialmente gestire. Tra l'altro il processo di rigenerazione comincia proprio con la miscelazione e decantazione, quindi dentro la raffineria si miscelano senza creare alcun danno.
Va anche detto che lo stesso art. 187 consente la deroga alla miscelazione se questa è funzionale al recupero dei rifiuti (e quale miglior recupero che rigenerare i lubrificanti?).
Sul fatto di attribuire il 13.02.08 anzichè il 19.xxxx, personalmente lo trovo giusto anch'io, ma non ti dico il perchè, perchè a te non piacerebbe, dato che è una spiegazione di razionale buon senso e di corretta interpretazione del vero spirito con il quale è stato inventato 20 anni fa il CER, che invece oggi, soprattutto da parte di molti pubblici funzionari è diventato una sorta di Moloch intoccabile che equivale ad identificarlo in una sorta di "analisi chimica dei rifiuti". La posizione del COOU è identica e non manca di sostenerla in tutte le sedi in cui viene invitato a partecipare, considerando inoltre la fortissima posizione economica rivestita dal COOU e il pesante carico di oltre 260.000 ton/anno di oli effettivamente ed oggettivamente raccolti ed avviati al recupero, appare chiaro ed evidente come la stessa risulti praticamente sempre vincente.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Scusatemi, non vorrei sembrare (troppo) ignorante, magari lo sono. Io attribuisco il 13.02.08 all'olio usato fin dal momento della produzione (es. cambio olio in officina). Il 19.XX.XX manco mi sarebbe mai passato per la testa a meno che non si tratti di olio derivante dalla separazione di liquidi emulsionati o comunque contenenti acqua, operazione da effettuare previa autorizzazione. Sbaglio qualcosa?
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
per definizione letta con i miei occhietti sulla norma "a monte", i codici 19 sono attribuiti dopo un qualche trattamento di un rifiuto, cioè sono il rifiuto del rifiuto. Che io sappia... magari, sono ignorantissima anche io e dunque per ciò stesso lo ignoro!cirillo ha scritto:Scusatemi, non vorrei sembrare (troppo) ignorante, magari lo sono. Io attribuisco il 13.02.08 all'olio usato fin dal momento della produzione (es. cambio olio in officina). Il 19.XX.XX manco mi sarebbe mai passato per la testa a meno che non si tratti di olio derivante dalla separazione di liquidi emulsionati o comunque contenenti acqua, operazione da effettuare previa autorizzazione. Sbaglio qualcosa?
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
niente paura .... nessun è ignorante ! solo che data l'ora tarda nn vi siete accorti (Tu e @cirillo) che stiamo parlando di oli DOPO un "trattamento" di miscelazione (per esempio dopo -rectius durante- il portaaporta di una cisterna tascabile presso le officine) oppure più semplicemente una miscelazione per ottimizzare gli stoccaggi ad evitare (come ricordava @isa) un'inutile moltiplicazione di fusti, fustini e GIRAurora Brancia ha scritto:per definizione letta con i miei occhietti sulla norma "a monte", i codici 19 sono attribuiti dopo un qualche trattamento di un rifiuto, cioè sono il rifiuto del rifiuto. Che io sappia... magari, sono ignorantissima anche io e dunque per ciò stesso lo ignoro!cirillo ha scritto:Scusatemi, non vorrei sembrare (troppo) ignorante, magari lo sono. Io attribuisco il 13.02.08 all'olio usato fin dal momento della produzione (es. cambio olio in officina). Il 19.XX.XX manco mi sarebbe mai passato per la testa a meno che non si tratti di olio derivante dalla separazione di liquidi emulsionati o comunque contenenti acqua, operazione da effettuare previa autorizzazione. Sbaglio qualcosa?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Adesso son sveglio e, se sbaglio allora è vero: "son ignorante".vaghestelledellorsa ha scritto:niente paura .... nessun è ignorante ! solo che data l'ora tarda nn vi siete accorti (Tu e @cirillo) che stiamo parlando di oli DOPO un "trattamento" di miscelazione (per esempio dopo -rectius durante- il portaaporta di una cisterna tascabile presso le officine) oppure più semplicemente una miscelazione per ottimizzare gli stoccaggi ad evitare (come ricordava @isa) un'inutile moltiplicazione di fusti, fustini e GIR
Sulla questione la penso così:
qualora in un centro di recupero, previa autorizzazione (sempre di rifiuti periscolosi si parla), avvenga miscelazione di diversi olii, quanto ottenuto rimane sempre 13.02.08.
In caso di "trattamento", invece al "residuo" ottenuto (come direbbe Aurora o'rifiut do'rifiut - pardon pere la pronuncia) attribuisco il 19.XX.XX.
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cirillo- Moderatore
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Io prima delle 10 e almeno del 4° caffè molto sveglia non sono mai, specie con questo calore, e però una miscelazione di più unità di uno stesso tipo di rifiuto non è un trattamento del rifiuto, come un trattamento di sola miscelazione di più rifiuti diversi è proibitissimo se non rientra specificamente (e quindi come tale specificamente autorizzato) nel processo di modificazione fisico/chimica degli stessi che è parte del trattamento vero e completo, che porterà o ad una MPS - quindi niente CER- ovvero ad un rifiuto meno pericoloso che avrà il suo bravo cer di famiglia 19.vaghestelledellorsa ha scritto: stiamo parlando di oli DOPO un "trattamento" di miscelazione (per esempio dopo -rectius durante- il portaaporta di una cisterna tascabile presso le officine) oppure più semplicemente una miscelazione per ottimizzare gli stoccaggi ad evitare (come ricordava @isa) un'inutile moltiplicazione di fusti, fustini e GIR
Secondo te, se io abbanco in un piazzale 10 camion di rifiuti da costruzione/demolizione provenienti da 10 cantieri diversi sto miscelando? e il montone avrà/avrebbe un codice 19 e non il suo bravo 17 09 04? NO, di certo.
Adesso, come ti viene che tanti 13 08 02 che sono solo messi insieme in un bottino possano all'interno del bottino stesso autosottoporsi ad un trattamento che dia origine ad un 19 ? Quale dei 19, poi?
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Momento..........
Macchine ferme per tutti!
La questione della miscelazione di cui si parla in questa discussione riguarda rigorosamente gli oli usati. Nella vecchia stesura dell'art. 187 quando il divieto di miscelazione era per categorie omogenee, nessuno ha mai fatto un fiato visto che gli oli usati avevano una loro categoria nella quale ci finivano tutti a prescindere dal CER attribuito dal produttore.
Con l'avvento del nuovo 187 e di quella "bella idea" delle H, qualche spirito lieto di funzionario ARPA ha incominciato a dire che non si poteva più fare che il povero disgraziato depositario del COOU doveva avere un serbatoio per ogni H di ogni olio che ritirava da ogni distributore e altre amenità del genere, ma soprattutto ha cominciato a dire che una volta usciti dai depositi dei depositari COOU (che sono pur sempre degli R13/D15) l'olio doveva avere cer 19.xx.xx visto che veniva da un impianto di trattamento dei rifiuti.
Quale 19 si è guardato bene da dirlo (visto che un 19 adatto non c'è) invocando il fatto che tocca al produttore attribuirlo (tipico atteggiamento da funzionario/burocrate).
Ma il problema non è trovare un CER qualunque..........il problema è un attimo più complesso i CER 19 ovvero rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti non si possono rigenerare perchè non sono considerati oli rigenerabili .
Capite bene perchè il COOU è insorto con tutte le sue truppe cammellate, consideando che già oggi si ritrova con troppo poco olio rispetto alle capacità delle raffinerie.
Macchine ferme per tutti!
La questione della miscelazione di cui si parla in questa discussione riguarda rigorosamente gli oli usati. Nella vecchia stesura dell'art. 187 quando il divieto di miscelazione era per categorie omogenee, nessuno ha mai fatto un fiato visto che gli oli usati avevano una loro categoria nella quale ci finivano tutti a prescindere dal CER attribuito dal produttore.
Con l'avvento del nuovo 187 e di quella "bella idea" delle H, qualche spirito lieto di funzionario ARPA ha incominciato a dire che non si poteva più fare che il povero disgraziato depositario del COOU doveva avere un serbatoio per ogni H di ogni olio che ritirava da ogni distributore e altre amenità del genere, ma soprattutto ha cominciato a dire che una volta usciti dai depositi dei depositari COOU (che sono pur sempre degli R13/D15) l'olio doveva avere cer 19.xx.xx visto che veniva da un impianto di trattamento dei rifiuti.
Quale 19 si è guardato bene da dirlo (visto che un 19 adatto non c'è) invocando il fatto che tocca al produttore attribuirlo (tipico atteggiamento da funzionario/burocrate).
Ma il problema non è trovare un CER qualunque..........il problema è un attimo più complesso i CER 19 ovvero rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti non si possono rigenerare perchè non sono considerati oli rigenerabili .
Capite bene perchè il COOU è insorto con tutte le sue truppe cammellate, consideando che già oggi si ritrova con troppo poco olio rispetto alle capacità delle raffinerie.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Oh, isinadolcissima, capisco che tu voglia non imputare a vaghestelle scempiaggini non sue, di cui siamo comunque a conoscenza credo ahinoi un po' tutti, tuttavia ci tengo a ribadire a mia volta che il tenore della mia risposta deve essere letto in questo senso:
se una P.A. dice/scrive una sciocchezza, non per questo la cosa in questione smette di essere una sciocchezza.
Mi rendo conto che è pesante vivere che ogni giorno ti tocca mettere mano all'avvocato, ma purtroppo con la P.A. o meglio a dirsi con alcuni rappresentanti della P.A., sempre più spesso, occorre andar giù di diffide stragiudiziali, poi di ricorsi al TAR via via sino al consiglio di stato, e per farlo in maniera vincente non solo per sè ma per la comunità intera occorrono amministrativisti estremamente attributati. A volte, secondo me si deve purtroppo addirittura andarsi ad impelagare in denunce penali, in genere per falso e/o falso ideologico almeno, per fare le quali occorre comunque essere legittimati dal vedere leso un proprio diritto ma anche un proprio dovere.
Ciò premesso, e per scendere nel campo in cui giocano gli spiriti lieti di cui dice ISA visto che loro non sono in condizioni intellettive di salire nel campo di gioco reale, a parere mio non bisogna mai dimenticare che innanzi tutto per la classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi è cogente la L. 13/2009, che di dettaglio parla sull'attribuzione dell'H7, e che per il nostro ordinamento giuridico essendo norma tecnica specifica è prevalente sulla norma generale, anche se quest'ultima è di "pari grado" ma successiva. Insomma, nello scontro tra L.13/2009 e D.Lgs. 152/2006 come modificato dal 205/10 vince la L. 13/2009.
Quindi, atteso che sia H 7 sia H14 sono da attribuirsi secondo le più recenti disposizioni in merito, voglio proprio augurarmi che nessun signore ARPA possa negare che di certo tutti i tipi di olii minerali esausti hanno in comune almeno una carattteristica di pericolo, segnatamente H5, quindi non misceliamo affatto rifiuti con H diversi ma tutt'al più rifiiuti con il medesimo H e taluni con qualche altro H vicino. Il tutto in base alla evidenza scientifica che un olio minerale ingerito, prescindendo sia dalla sua raffinazione che dall'eventuale grado di inutilizzabilità per sopraggiunta degradazione funzionale, non può non risultare almeno nocivo ovvero comportare rischi per la salute di gravità limitata.
Poi, se troviamo il santo (perchè poi non proprio il COOU?) che si vada a prendere la briga di opporre questa banalissima riflessione e che ad essa si possa aggiungere che non si ha quindi per ciò stesso alcuna "diluizione" delle caratteristiche di pericolo atteso che il codice CER 13 08 02* è pericoloso per principio normativo (appunto, è almeno un H5) gliene saremo grati. Soprattutto, il richiamo stesso che l'art. 187 (oggettivamente scritto da picchiarli) fa all'art. 177 rende evidente che più contenitori con rifiuti pericolosi gestisco e più vado ad incrementare il rischio di sversamento.
Concluderei dicendo che sia il DM 27 settembre 2010 che il di poco successivo D.Lgs 205/2010 sono stati promulgati nell'inutile tentativo di non rimediare una procedura di infrazione dalla UE per non conforme adeguamento normativo alla Gestione dei Rifiuti come prevista dalle Direttive di competenza. Mo', dico io, con tutto il rispetto per le ARPA, vi pare mai che la Corte di giustizia Europea prende uno zarro e che il Verbo della gestione rifiuti in UE lo detiene qualche ARPA (nemmeno tutte) ? E ma su, smettiamola...
se una P.A. dice/scrive una sciocchezza, non per questo la cosa in questione smette di essere una sciocchezza.
Mi rendo conto che è pesante vivere che ogni giorno ti tocca mettere mano all'avvocato, ma purtroppo con la P.A. o meglio a dirsi con alcuni rappresentanti della P.A., sempre più spesso, occorre andar giù di diffide stragiudiziali, poi di ricorsi al TAR via via sino al consiglio di stato, e per farlo in maniera vincente non solo per sè ma per la comunità intera occorrono amministrativisti estremamente attributati. A volte, secondo me si deve purtroppo addirittura andarsi ad impelagare in denunce penali, in genere per falso e/o falso ideologico almeno, per fare le quali occorre comunque essere legittimati dal vedere leso un proprio diritto ma anche un proprio dovere.
Ciò premesso, e per scendere nel campo in cui giocano gli spiriti lieti di cui dice ISA visto che loro non sono in condizioni intellettive di salire nel campo di gioco reale, a parere mio non bisogna mai dimenticare che innanzi tutto per la classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi è cogente la L. 13/2009, che di dettaglio parla sull'attribuzione dell'H7, e che per il nostro ordinamento giuridico essendo norma tecnica specifica è prevalente sulla norma generale, anche se quest'ultima è di "pari grado" ma successiva. Insomma, nello scontro tra L.13/2009 e D.Lgs. 152/2006 come modificato dal 205/10 vince la L. 13/2009.
Quindi, atteso che sia H 7 sia H14 sono da attribuirsi secondo le più recenti disposizioni in merito, voglio proprio augurarmi che nessun signore ARPA possa negare che di certo tutti i tipi di olii minerali esausti hanno in comune almeno una carattteristica di pericolo, segnatamente H5, quindi non misceliamo affatto rifiuti con H diversi ma tutt'al più rifiiuti con il medesimo H e taluni con qualche altro H vicino. Il tutto in base alla evidenza scientifica che un olio minerale ingerito, prescindendo sia dalla sua raffinazione che dall'eventuale grado di inutilizzabilità per sopraggiunta degradazione funzionale, non può non risultare almeno nocivo ovvero comportare rischi per la salute di gravità limitata.
Poi, se troviamo il santo (perchè poi non proprio il COOU?) che si vada a prendere la briga di opporre questa banalissima riflessione e che ad essa si possa aggiungere che non si ha quindi per ciò stesso alcuna "diluizione" delle caratteristiche di pericolo atteso che il codice CER 13 08 02* è pericoloso per principio normativo (appunto, è almeno un H5) gliene saremo grati. Soprattutto, il richiamo stesso che l'art. 187 (oggettivamente scritto da picchiarli) fa all'art. 177 rende evidente che più contenitori con rifiuti pericolosi gestisco e più vado ad incrementare il rischio di sversamento.
Concluderei dicendo che sia il DM 27 settembre 2010 che il di poco successivo D.Lgs 205/2010 sono stati promulgati nell'inutile tentativo di non rimediare una procedura di infrazione dalla UE per non conforme adeguamento normativo alla Gestione dei Rifiuti come prevista dalle Direttive di competenza. Mo', dico io, con tutto il rispetto per le ARPA, vi pare mai che la Corte di giustizia Europea prende uno zarro e che il Verbo della gestione rifiuti in UE lo detiene qualche ARPA (nemmeno tutte) ? E ma su, smettiamola...
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Esatto Aurora.
Restringendo assolutamente il campo agli oli esausti, e restringendolo ancor di più al povero tapino che si sta facendo autorizzare l'impianto, vedi bene che l'intervento del COOU (che nel caso degli oli usati è sempre presente) è proprio teso a dire quelle belle cosine lì che tu hai scritto, e a far capire agli spiriti lieti che separare tutte le H è una scemenza.
E di solito ci riesce, perchè il COOU è il COOU e in sede di Conferenza dei Servizi il suo peso si sente.
Restringendo assolutamente il campo agli oli esausti, e restringendolo ancor di più al povero tapino che si sta facendo autorizzare l'impianto, vedi bene che l'intervento del COOU (che nel caso degli oli usati è sempre presente) è proprio teso a dire quelle belle cosine lì che tu hai scritto, e a far capire agli spiriti lieti che separare tutte le H è una scemenza.
E di solito ci riesce, perchè il COOU è il COOU e in sede di Conferenza dei Servizi il suo peso si sente.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Lo voglio ben sperare !isamonfroni ha scritto:
E di solito ci riesce, perchè il COOU è il COOU e in sede di Conferenza dei Servizi il suo peso si sente.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
Forse non è un caso che il disegno di legge n. S.3162, approvato con modificazioni dal Senato il 9 maggio scorso e tornato alla Camera con il n. C.4240-B (dove, se non vado errato, sarebbe in corso di esame in commissione), preveda all’art. 5 che:
2. Il comma 2 dell’articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
zorba- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
zorba ha scritto:Forse non è un caso che il disegno di legge n. S.3162, approvato con modificazioni dal Senato il 9 maggio scorso e tornato alla Camera con il n. C.4240-B (dove, se non vado errato, sarebbe in corso di esame in commissione), preveda all’art. 5 che:2. Il comma 2 dell’articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze».
Bene bene, speriamo che lo approvino (meglio tardi che mai)
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
WOW, insultato da una donna e difeso da un'altra ... WOW meglio del wrestling nel fango ...Aurora Brancia ha scritto:Oh, isinadolcissima, capisco che tu voglia non imputare a vaghestelle scempiaggini non sue, ...
purtroppo olio caratterizzato con H5 (solo, soletto) non è miscelabile con olio caratterizzato da H05+HxxAurora Brancia ha scritto:.... tutti i tipi di olii minerali esausti hanno in comune almeno una carattteristica di pericolo, segnatamente H5 quindi non misceliamo affatto rifiuti con H diversi ma tutt'al più rifiiuti con il medesimo H e taluni con qualche altro H vicino....
ammmmmeno ke Tu non interpreti il comma 2 del 187 quando dice rif peric che non presentino LA STESSA (e guarda bene non LE STESSE ) caratteristica di peric come "che non presentino ALMENO UNA STESSA caratt di peric " ??
Bhè sarebbe geniale e te ne sarei grato se trovasse seguito nella mia ARPA
OT: mdf per togliere alcune -non tutte- le emoticons
Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mer Giu 20, 2012 4:58 pm - modificato 1 volta.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
@vaghestelle
wrestling nel fango a parte
non mi pare che qualcuno ti abbia insultato.
Sia io che aurora abbiamo detto, con diverse motivazioni che la vecchia querelle relativa agli oli esausti che non si potrebbero miscelare, è una insulsa scempiaggine.
Gli oli minerali esausti sono una preziosa risorsa, visto che si rigenerano benissimo (almeno tra il 50/60% dell'olio di partenza si trasforma in nuove basi vergini e con quel che avanza ci si fa il bitume).
Quelli che devono essere rigorosamente tenuti separati fin dalla raccolta sono:
* gli oli rigenerabili (che appunto si rigenerano)
* gli oli non rigenerabili (che sono destinati alla combustione con recupero energetico)
* gli oli contaminati (da PCB per esempio) che devono essere obbligatoriamente smaltiti per incenerimento
Lo so cosa dice l'art. 187 del TUA, ma non sarà mica la prima volta che chi scrive le norme sui rifiuti ha dimostrato di non averne mai visto davvero uno da vicino...?
Altrimenti non avrebbe modificato il "vecchio" testo del 187 che diceva così
Articolo 187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
e oggi non ci sarebbe bisogno di un disegno di legge che dimostri che gli oli usati sempre oli usati sono e che sopra non ci si può fare altro che rigenerarli e separarli per H e rigenerarne 2 o 3 litri per volta è un'emerita cavolata.
PS se proprio vuoi sentirti insultato, ti insulto per l'uso smodato di faccine e abbreviazioni che, come già sai, contravviene al regolamento del forum in materia di scrittura dei messaggi.
wrestling nel fango a parte
non mi pare che qualcuno ti abbia insultato.
Sia io che aurora abbiamo detto, con diverse motivazioni che la vecchia querelle relativa agli oli esausti che non si potrebbero miscelare, è una insulsa scempiaggine.
Gli oli minerali esausti sono una preziosa risorsa, visto che si rigenerano benissimo (almeno tra il 50/60% dell'olio di partenza si trasforma in nuove basi vergini e con quel che avanza ci si fa il bitume).
Quelli che devono essere rigorosamente tenuti separati fin dalla raccolta sono:
* gli oli rigenerabili (che appunto si rigenerano)
* gli oli non rigenerabili (che sono destinati alla combustione con recupero energetico)
* gli oli contaminati (da PCB per esempio) che devono essere obbligatoriamente smaltiti per incenerimento
Lo so cosa dice l'art. 187 del TUA, ma non sarà mica la prima volta che chi scrive le norme sui rifiuti ha dimostrato di non averne mai visto davvero uno da vicino...?
Altrimenti non avrebbe modificato il "vecchio" testo del 187 che diceva così
Articolo 187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
e oggi non ci sarebbe bisogno di un disegno di legge che dimostri che gli oli usati sempre oli usati sono e che sopra non ci si può fare altro che rigenerarli e separarli per H e rigenerarne 2 o 3 litri per volta è un'emerita cavolata.
PS se proprio vuoi sentirti insultato, ti insulto per l'uso smodato di faccine e abbreviazioni che, come già sai, contravviene al regolamento del forum in materia di scrittura dei messaggi.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: classi di pericolosità olio cer 130208
ma no, certo l'avevo ben capito ... e poi il forum è luogo serio, ma anche (e per quel pirla di @vaghe, soprattutto) faceto.isamonfroni ha scritto:non mi pare che qualcuno ti abbia insultato
touché, xé vero ! sono già stato kazziato cercherò di contenermi, ma ti raccomanderò a Cinecittà per un ruolo di Kapòisamonfroni ha scritto:PS se proprio vuoi sentirti insultato, ti insulto per l'uso smodato di faccine e abbreviazioni che, come già sai, contravviene al regolamento del forum in materia di scrittura dei messaggi.
PS: miiiii non ce la faccio a stare serio !
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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