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Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
produttore/smaltitore?
2 partecipanti
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produttore/smaltitore?
Buongiorno a tutti,
L’impianto per cui lavoro è un impianto di depurazione di acque reflue urbane che, ai sensi del terzo comma dell’art. 110 del d.lgs 152/2006, nei limiti della capacità residua di trattamento, provvede anche, per alcune tipologie particolari di rifiuti, i rifiuti prodotti all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale in cui è situato l’impianto che, allo stesso tempo, rispettino i limiti di scarico in fognatura, alle operazioni di smaltimento. L’impianto ha in totale 39 dipendenti ed ha provveduto a trattare, nell’anno 2009, circa 70.000 tonnellate di rifiuti.
In merito alla prossima entrata in funzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti vorrei porre alla vostra attenzione i quesiti di seguito specificati:
D1: smaltimento di rifiuti derivati dalle operazioni di pulizia dei collettori fognari: la società di gestione dell’impianto gestisce, attraverso un rapporto convenzionale, anche i collettori fognari industriali. Fino allo stato attuale i rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia e lavaggio dei collettori fognari, secondo i dettami dell’art. 110, sono stati smaltiti all’interno dell’impianto. Con l’entrata in funzione del SISTRI per questa particolare tipologia di rifiuti la società di gestione dell’impianto risulterebbe produttrice e smaltitrice. E’ corretta una interpretazione di questo genere?
D2: smaltimento dei fanghi di depurazione: l’impianto, pur essendo di dimensioni considerevoli, potenzialità superiore ai 2 milioni di abitanti equivalenti, non effettua al proprio interno i trattamenti relativi alla linea i fanghi. I fanghi prodotti sono infatti pompati ancora liquidi (circa 3% di sostanza secca) ad un impianto vicino attraverso un collegamento via tubazione. Presso questo secondo impianto i fanghi vengono prima disidratati, poi essiccati ed in seguito combusti. Il liquido chiarificato risultante dalla operazione di disidratazione ritorna, sempre attraverso una tubazione, al nostro impianto per essere reimmesso all’interno del processo depurativo. Per questo specifico flusso, di fanghi ispessiti in andata e di un refluo chiarificato in ritorno, che avviene esclusivamente attraverso un collegamento via tubazione, ipotizzeremmo di non dover prevedere alcun adempimento relativo al SISTRI. E’ corretta una interpretazione di questo genere?
D3: importo dovuto al SISTRI. Stiamo ipotizzando di provvedere ad iscrivere l’impianto sia in qualità di impianto di recupero/smaltimento sia in qualità di impianto di produzione rifiuti. I rifiuti prodotti dall’impianto sono quasi esclusivamente non pericolosi. Gli unici rifiuti pericolosi prodotti sono costituiti dai reagenti esausti di laboratorio che, tuttavia, rappresentano un quantitativo irrisorio, meno di una tonnellata annua. Le nostre valutazioni ci porterebbero a determinare il contributo a nostro carico nei seguenti termini:
impianto di produzione rifiuti speciali con dipendenti compresi tra 11 e50: 90 €
imp. di trattamento (D8, D9) con potenzialità compresa tra 50 e 70.000 ton/anno: 900
per un totale di 990 €
la determinazione degli importi è corretta?
Grazie
L’impianto per cui lavoro è un impianto di depurazione di acque reflue urbane che, ai sensi del terzo comma dell’art. 110 del d.lgs 152/2006, nei limiti della capacità residua di trattamento, provvede anche, per alcune tipologie particolari di rifiuti, i rifiuti prodotti all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale in cui è situato l’impianto che, allo stesso tempo, rispettino i limiti di scarico in fognatura, alle operazioni di smaltimento. L’impianto ha in totale 39 dipendenti ed ha provveduto a trattare, nell’anno 2009, circa 70.000 tonnellate di rifiuti.
In merito alla prossima entrata in funzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti vorrei porre alla vostra attenzione i quesiti di seguito specificati:
D1: smaltimento di rifiuti derivati dalle operazioni di pulizia dei collettori fognari: la società di gestione dell’impianto gestisce, attraverso un rapporto convenzionale, anche i collettori fognari industriali. Fino allo stato attuale i rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia e lavaggio dei collettori fognari, secondo i dettami dell’art. 110, sono stati smaltiti all’interno dell’impianto. Con l’entrata in funzione del SISTRI per questa particolare tipologia di rifiuti la società di gestione dell’impianto risulterebbe produttrice e smaltitrice. E’ corretta una interpretazione di questo genere?
D2: smaltimento dei fanghi di depurazione: l’impianto, pur essendo di dimensioni considerevoli, potenzialità superiore ai 2 milioni di abitanti equivalenti, non effettua al proprio interno i trattamenti relativi alla linea i fanghi. I fanghi prodotti sono infatti pompati ancora liquidi (circa 3% di sostanza secca) ad un impianto vicino attraverso un collegamento via tubazione. Presso questo secondo impianto i fanghi vengono prima disidratati, poi essiccati ed in seguito combusti. Il liquido chiarificato risultante dalla operazione di disidratazione ritorna, sempre attraverso una tubazione, al nostro impianto per essere reimmesso all’interno del processo depurativo. Per questo specifico flusso, di fanghi ispessiti in andata e di un refluo chiarificato in ritorno, che avviene esclusivamente attraverso un collegamento via tubazione, ipotizzeremmo di non dover prevedere alcun adempimento relativo al SISTRI. E’ corretta una interpretazione di questo genere?
D3: importo dovuto al SISTRI. Stiamo ipotizzando di provvedere ad iscrivere l’impianto sia in qualità di impianto di recupero/smaltimento sia in qualità di impianto di produzione rifiuti. I rifiuti prodotti dall’impianto sono quasi esclusivamente non pericolosi. Gli unici rifiuti pericolosi prodotti sono costituiti dai reagenti esausti di laboratorio che, tuttavia, rappresentano un quantitativo irrisorio, meno di una tonnellata annua. Le nostre valutazioni ci porterebbero a determinare il contributo a nostro carico nei seguenti termini:
impianto di produzione rifiuti speciali con dipendenti compresi tra 11 e50: 90 €
imp. di trattamento (D8, D9) con potenzialità compresa tra 50 e 70.000 ton/anno: 900
per un totale di 990 €
la determinazione degli importi è corretta?
Grazie
ilaria- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 24.02.10
Re: produttore/smaltitore?
Sulle prime due questioni direi che siete soggetti, anche se non vi è trasporto di rifiuti per cui gli adempimenti si ridurrebbero alla compilazione dell'Area - Registro cronologico. Ne abbiamo parlato in altri topic.
Per chiarezza, però: oggi come vi regolate con i registri?
Per gli importi, ok.
Per chiarezza, però: oggi come vi regolate con i registri?
Per gli importi, ok.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
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