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Questione Raee- materiale presente ns uffici di ditte non più esistenti

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Messaggio  po1900 Mer Apr 13, 2011 12:05 pm

Buongiorno a tutti,
un quesito relativamente ad un problema verificatosi da noi.
Una ditta che ci forniva materiale raee in noleggio ha chiuso e non ha più ritirato il materiale di loro proprietà presso di noi.
Ora noi vorremmo smaltire il suddetto materiale poichè non lo usiamo e sta occupando spazio.
Il quesito è, il materiale non essendo nostro ed essendo alcuni rifiuti pericolosi con batterie che procedura bisogna adottare per poterli rimuovere dai ns uffici?

Grazie a tutti.
Dan
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 13, 2011 12:21 pm

Anche se il rifiuto non è vostro, la legge vi identifica come detentori del rifiuto e quindi ricadete in pieno nei casi previsti dal Testo Unico.

Sarebbe opportuno verificare prima se il noleggiatore non vuole riprendersi le apparecchiature, che in questo caso sarebbero ancora identificate come beni, sollevandovi da obblighi tipo iscrizione al Sistri ecc. ecc.
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Messaggio  po1900 Mer Apr 13, 2011 12:32 pm

Buongiorno,
grazie mille per la chiarificazione.
La ditta purtroppo non esiste più ormai da alcuni anni essendo ormai chiusa da tempo, e le persone fisiche di contatto non hanno intenzione di ritirare il materiale non essendo ovviamente più assunte in tale ditta vista la chiusura.
Dovrò approfondire come funziona la legge che regolamenta i detentori di rifuti ma non proprietari.
Mi mettero a cercare la legge esatta.
Un favore, avete mica il riferimento della legge in questione?

Grazie 1000 per il chiarimento.

Dan
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 13, 2011 1:53 pm

La legge esatta è il Testo Unico Ambientale d.lgs. 152/2006 e succ parte IV.
I detentori non proprietari sono coloro che, come nel vs caso, detengono il rifiuto ma non lo hanno effettivamente prodotto con la loro attività.

Gli obblighi di legge per i detentori sono identici a quelli dei produttori, infatti la norma individua tutti gli oneri a carico dei produttori/detentori senza distinzione.
Quindi obbligo di iscrizione al SISTRI per i rifiuti pericolosi e per i non pericolosi da vedere in base ai casi di esenzione prevista, poi trasportatore autorizzato, impianto autorizzato ecc.

Solo un consiglio.....se ciò che dovete smaltire sono apparecchiature che dovete levarvi dai piedi, e invece la vostra reale attività (che non conosco) non produce rifiuti pericolosi, perchè non li smaltite subito, prima del 1/06/2011 che è la data in cui diventa obbligatorio l'uso del solo SISTRI?
In questo modo vi togliereste almeno 1 problema.
Ciao
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Messaggio  Admin Mer Apr 13, 2011 2:41 pm

Quoto in pieno il consiglio di Isa e ne approfitto per approfondire un aspetto sul quale mi piacerebbe aprire un confronto.
Oggi e fino al 31 maggio 2011 (salvo modifiche introdotte dall'imminente TU Sistri) vige il DM 17 dicembre 2009, a mente del quale devono iscriversi al Sistri:

"i produttori iniziali di rifiuti pericolosi"
e cioè, stando all'art. 183, c.1, lett. f) del TUA: "il soggetto la cui attivita' produce rifiuti"

Dal 1 giugno, giorno di entrata in vigore del nuovo art. 188-ter del TUA, devono iscriversi al Sistri:

"gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi"
e dunque, oltre ai produttori iniziali, anche "chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti", essendo sparita la parola "iniziali"

Se ci riferiamo, invece, alla nozione di "detentore" (art. 183, c.1, lett. h) del TUA):

"il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso"

se ne deduce che il detentore, quando produttore dei rifiuti (il soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti) è soggetto al Sistri. Non lo è invece quando si trovi nella condizione di detenere materialmente rifiuti pericolosi che non ha prodotto.

Il caso in esame sembrerebbe ricadere in questa fattispecie e dovrebbe essere gestito fuori Sistri anche quando il sistema partirà, se partirà.
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Messaggio  zesec Mer Apr 13, 2011 3:23 pm

Facciamo lo setsso discorso anche per MUD e registri.
L'art. 189 comma 3 TUA parla di produttori obbligati al MUD.
L'art. 190 comma 1 TUA richiama i soggetti di cui all'art. 189 comma 3 ed aggiunge anche gli altri soggetti "che producono" rifiuti non pericolosi.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 13, 2011 4:07 pm

Admin ha scritto:se ne deduce che il detentore, quando produttore dei rifiuti (il soggetto la cui attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti) è soggetto al Sistri. Non lo è invece quando si trovi nella condizione di detenere materialmente rifiuti pericolosi che non ha prodotto.

Il caso in esame sembrerebbe ricadere in questa fattispecie e dovrebbe essere gestito fuori Sistri anche quando il sistema partirà, se partirà.

Lettura interessante...
Se così fosse al detentore ricadrebbe l'onere della prova di dimostrare che non c'entra nulla con la produzione del rifiuto.
Le autofficine che sono nominate dal Tribunale come custodi di autovetture sequestrate e che in un secondo momento (possono passare anche anni) il giudice decide di rottamarle sono quindi esentate dall'iscrizione Sistri (ovviamente limitata al CER 160104 in loro custodia)
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 13, 2011 4:24 pm

cari admin, zesec e supremoanziano..... vi adoro perchè come me leggete le norme fin nelle virgole e nei puntini di sospensione......
La lettura è assolutamente interessante, da praticona però vi dico questo.......
noi siamo iscritti con 7 società come produttori sia iniziali perchè i rifiuti li produciamo con le attività di bonifica, sia, per le aziende che hanno impianti, come produttori dei rifiuti derivanti dalle attività di recuupero o smaltimento.
Ebbene i registri sistri e i vari riepiloghi prodotti dal sistri stesso ci attribuiscono la categoria produttori/detentori.

Il che mi suona come un "mettere le mani avanti"
kiss
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Messaggio  zesec Mer Apr 13, 2011 6:12 pm

D'accordo con te Isa. Ma talvolta è interssante anche andare al budello della norma e fare dei ragionamenti di scuola sulle singole parole ed espressioni. In fondo siamo su di un forum e ogni tanto possiamo spingere sull'acceleratore anche a rischio di dire qualche castroneria. Ci sarà pure concesso, visto che qui non abbiamo un cliente o un datore di lavoro che ci paga...
Io non ho mai approfondito la questione specifica della differenza produttore/detentore sotto questo punto di vista, ma prima che Admin facesse il suo intervento, era venuto anche a me lo stesso pensiero e leggendo la norma mi sono chiesto perchè ho invece sempre pensato che anche il detentore avesse gli stessi obblighi. E su due piedi non sono riuscito a risalire al ragionamento (se c'è mai stato) che era alla base della mia convinzione. Poi quando ho visto l'intervento di Admin ho subito rincarato la dose...
Poi magari qualcuno ti riporta con i piedi per terra citando qualche sentenza, qualche contributo di autori seri, o semplicemente facendo un ragionamento semplice semplice che ti fa arrossire per le panzane che hai scritto. Pazienza...anzi, meglio!
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Messaggio  zesec Mer Apr 13, 2011 6:16 pm

[quote="Supremoanziano"]
Admin ha scritto:Lettura interessante...
Se così fosse al detentore ricadrebbe l'onere della prova di dimostrare che non c'entra nulla con la produzione del rifiuto.
Le autofficine che sono nominate dal Tribunale come custodi di autovetture sequestrate e che in un secondo momento (possono passare anche anni) il giudice decide di rottamarle sono quindi esentate dall'iscrizione Sistri (ovviamente limitata al CER 160104 in loro custodia)

E qui, visto che stiamo giocando, spingo ancora di più sull'acceleratore (sperando che quelli veramente bravi non mi leggano, altrimenti svengono...).
La provocazione è: di chi è la decisione di rottamarle?
Hi hi hi
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Messaggio  Admin Mer Apr 13, 2011 6:30 pm

E dai, zesec.... Very Happy

Se proprio vogliamo dirle tutte, oltre alla decisione di disfarsi potrebbero anche presentarsi situazioni in cui il detentore, non produttore del rifiuto, abbia "l'obbligo di disfarsi".
Pensa all'acquirente di un fondo, su cui insistano già dei rifiuti, al quale giunga l'ingiunzione di rimozione.
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 13, 2011 7:13 pm

ragazzi....ho già detto che vi adoro? Laughing
Lo ridico!

kiss
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Messaggio  zesec Mer Apr 13, 2011 7:15 pm

Mi oppongo, Vostro Onore: abbandono di rifiuti su un fondo exa art. 192 TUA. Non c'è responsabilità del mio cliente, il povero proprietario. L'ingiunzione va fatta solo al responsabile, in questo caso a colui che ha abbandonato quei rifiuti.
Very Happy
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 13, 2011 7:20 pm

zesec ha scritto:Mi oppongo, Vostro Onore: abbandono di rifiuti su un fondo exa art. 192 TUA. Non c'è responsabilità del mio cliente, il povero proprietario. L'ingiunzione va fatta solo al responsabile, in questo caso a colui che ha abbandonato quei rifiuti.
Very Happy

zesec c'è una sentenza recente sull'argomento mo la cerco e te la posto
Ciao
Isa
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 13, 2011 7:33 pm

vediti questa zesec (se già non la conosci)
http://reteambiente.it/normativa/14505/sentenza-tar-toscana-21-gennaio-2011-n-137/

per la verità riguarda una curatela fallimentare ma il principio del proprietario incolpevole è già stato sancito anche in altre occasioni che poi, dopo il trasloco in sardegna vedrò di cercarti

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Messaggio  Supremoanziano Gio Apr 14, 2011 9:15 am

[quote="zesec"]
Supremoanziano ha scritto:
Admin ha scritto:Lettura interessante...
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Le autofficine che sono nominate dal Tribunale come custodi di autovetture sequestrate e che in un secondo momento (possono passare anche anni) il giudice decide di rottamarle sono quindi esentate dall'iscrizione Sistri (ovviamente limitata al CER 160104 in loro custodia)

E qui, visto che stiamo giocando, spingo ancora di più sull'acceleratore (sperando che quelli veramente bravi non mi leggano, altrimenti svengono...).
La provocazione è: di chi è la decisione di rottamarle?
Hi hi hi

Proprio in questo periodo ho visto un FIR con indicato, nello spazio riservato al produttore, l'Agenzia del Demanio.
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Messaggio  Admin Gio Apr 14, 2011 1:32 pm

Per dirla in diagrammi di Venn, io la vedo così:

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Messaggio  po1900 Ven Apr 15, 2011 10:55 am

Grazie a tutti per i preziosi chiarimenti.
Il dubbio che ora mi assale è il seguente.
La ditta per cui lavoro da questo anno si è dovuta iscrivere al sistri per la produzione di alcuni rifiuti.
Si tratta del materiale che ha sostituito quello in noleggio sopra menzionato.
Il dubbio è, ormai essendo la ditta iscritta, anche per il materiale non di nostra proprietà siamo comunque oramai forzati ad usare il sistri, o comunque da come è emerso nella lettura delle righe, non essendo produttori possiamo ancora semplicemente per quel materiale farlo smaltire a una ditta di terzi non essendo ancora il Sistri effettivamente partito?.
Ho vinto la pratica smaltimenti senza mai avere seguito il tutto e non vorrei commettere qualche errore.
(praticamente a parte la conoscenza delle chiavette usb dovuta all'assistenza informatica fatta a clienti la conoscenza delle normative e del resto è poca (sto recuperando però Smile )

Grazie 1000 a tutti per gli utili consigli.

Dan
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Messaggio  Admin Ven Apr 15, 2011 12:51 pm

Al di là degli interessanti approfondimenti che ne sono scaturiti resta il problema pratico e la considerazione, già emersa, che fino al 31 maggio il sistema sanzionatorio è sospeso.
Io mi affretterei a smaltire con cartaceo entro quel termine.
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