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mud 2011
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mud 2011
sarà vero?
InformARS - MUD e Dichiarazione SISTRI
Cari lettori,
Con riferimento ai dati del 2010, ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 , così come modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) compilando il capitolo 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 , esclusivamente su supporto magnetico, dai seguenti soggetti:
Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane.
Soggetti che effettuano il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 209/2003 che devono presentare il MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso).
Inoltre:
Soggetti di cui all'articolo 13 commi 6 e 7 del D.Lgs. 151/05 , iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 collegandosi per via telematica al sito www.registroaee.it .
Per quanto riguarda invece la "Dichiarazione SISTRI" con riferimento al periodo dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, la circolare firmata il 2 marzo 2011 dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative. I soggetti tenuti alla dichiarazione sono quelli individuati dal SISTRI, ed esattamente:
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
[size=18]soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione; saranno tenuti alla presentazione della dichiarazione SISTRI solo se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione.
I soggetti obbligati dovranno comunicare le seguenti informazioni:
il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza al 31 dicembre 2010.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 30 aprile 2011 con una delle due modalità previste:
compilando ed inviando via telematica al SISTRI i modelli pubblicati sul portale www.sistri.it , la cui Guida alla compilazione è pubblicata online. Ovviamente si accede all’area riservata SISTRI con la chiavetta USB del delegato dell’Unità Locale.
compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria, con le stesse modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla Legge n.70/94 (quindi le vecchie informazioni tramite le stesse tabelle) attraverso la precedente ed invariata modulistica prevista dal D.P.C.M. 2/12/2008 (modifica dei moduli di presentazione dei dati da comunicare). Sul sito di Ecocerved dallo scorso 18 marzo è disponibile il software che consente la compilazione guidata del MUD. Il file esportato “mud2010.001” può essere trasmesso direttamente attarverso il sito www.mudtelematico.it oppure spedito con raccomandata senza ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio su floppy o cd.
Le eventuali modifiche o integrazioni alle comunicazioni rifiuti inviate telematicamente saranno gestite in maniera analoga e dovranno essere effettuate secondo le procedure messe a disposizione nell'apposito sito.
SANZIONI:
La dichiarazione, se presentata oltre il termine di scadenza, è sottoposta alle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 258 comma 5 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni: "I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro."
Per la concreta applicabilità di queste sanzioni però occorre tenere presente l'art. 39 del D.lgs. 205/2010, che sposta l'inizio di decorrenza sanzionatoria alla data di avvio del Sistri; ciò significa che fino al 31 maggio non ci sono sanzioni per la dichiarazione MUD ma se il termine di presentazione della dichiarazione slittasse e il Sistri partisse, allora la sanzionabilità sarebbe in vigore.
Please do not Reply - per comunicazioni scrivere a info@arsedizioni.it
InformARS - MUD e Dichiarazione SISTRI
Cari lettori,
Con riferimento ai dati del 2010, ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 , così come modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) compilando il capitolo 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 , esclusivamente su supporto magnetico, dai seguenti soggetti:
Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane.
Soggetti che effettuano il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 209/2003 che devono presentare il MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso).
Inoltre:
Soggetti di cui all'articolo 13 commi 6 e 7 del D.Lgs. 151/05 , iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 collegandosi per via telematica al sito www.registroaee.it .
Per quanto riguarda invece la "Dichiarazione SISTRI" con riferimento al periodo dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, la circolare firmata il 2 marzo 2011 dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative. I soggetti tenuti alla dichiarazione sono quelli individuati dal SISTRI, ed esattamente:
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
[size=18]soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione; saranno tenuti alla presentazione della dichiarazione SISTRI solo se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione.
I soggetti obbligati dovranno comunicare le seguenti informazioni:
il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza al 31 dicembre 2010.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 30 aprile 2011 con una delle due modalità previste:
compilando ed inviando via telematica al SISTRI i modelli pubblicati sul portale www.sistri.it , la cui Guida alla compilazione è pubblicata online. Ovviamente si accede all’area riservata SISTRI con la chiavetta USB del delegato dell’Unità Locale.
compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria, con le stesse modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla Legge n.70/94 (quindi le vecchie informazioni tramite le stesse tabelle) attraverso la precedente ed invariata modulistica prevista dal D.P.C.M. 2/12/2008 (modifica dei moduli di presentazione dei dati da comunicare). Sul sito di Ecocerved dallo scorso 18 marzo è disponibile il software che consente la compilazione guidata del MUD. Il file esportato “mud2010.001” può essere trasmesso direttamente attarverso il sito www.mudtelematico.it oppure spedito con raccomandata senza ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio su floppy o cd.
Le eventuali modifiche o integrazioni alle comunicazioni rifiuti inviate telematicamente saranno gestite in maniera analoga e dovranno essere effettuate secondo le procedure messe a disposizione nell'apposito sito.
SANZIONI:
La dichiarazione, se presentata oltre il termine di scadenza, è sottoposta alle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 258 comma 5 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni: "I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro."
Per la concreta applicabilità di queste sanzioni però occorre tenere presente l'art. 39 del D.lgs. 205/2010, che sposta l'inizio di decorrenza sanzionatoria alla data di avvio del Sistri; ciò significa che fino al 31 maggio non ci sono sanzioni per la dichiarazione MUD ma se il termine di presentazione della dichiarazione slittasse e il Sistri partisse, allora la sanzionabilità sarebbe in vigore.
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cesare- Membro della community
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Re: mud 2011
cesare ha scritto:sarà vero?
InformARS - MUD e Dichiarazione SISTRI
Cari lettori,
Con riferimento ai dati del 2010, ai sensi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 , così come modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) compilando il capitolo 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 , esclusivamente su supporto magnetico, dai seguenti soggetti:
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Inoltre:
Soggetti di cui all'articolo 13 commi 6 e 7 del D.Lgs. 151/05 , iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 collegandosi per via telematica al sito www.registroaee.it .
Per quanto riguarda invece la "Dichiarazione SISTRI" con riferimento al periodo dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, la circolare firmata il 2 marzo 2011 dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative. I soggetti tenuti alla dichiarazione sono quelli individuati dal SISTRI, ed esattamente:
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
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SANZIONI:
La dichiarazione, se presentata oltre il termine di scadenza, è sottoposta alle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 258 comma 5 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni: "I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro."
Per la concreta applicabilità di queste sanzioni però occorre tenere presente l'art. 39 del D.lgs. 205/2010, che sposta l'inizio di decorrenza sanzionatoria alla data di avvio del Sistri; ciò significa che fino al 31 maggio non ci sono sanzioni per la dichiarazione MUD ma se il termine di presentazione della dichiarazione slittasse e il Sistri partisse, allora la sanzionabilità sarebbe in vigore.
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Quindi se ho capito bene è meglio presentare il MUD entro il 30/04 per evitare eventuali sanzioni, che presentare la dichiarazione Sistri.
Perchè io ho deciso di presentare per tutti i miei clienti il MUD.
La fenice- Membro della community
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