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mud 2011 - sanzioni
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mud 2011 - sanzioni
salve, le sanzioni relative al mud sono rimaste invariate rispetta allo scorso anno? ed in particolare è ancora possibile presentarlo entro i 60 giorni successivi alla scadenza con sanzioni ridotte ?
grazie
grazie
Sconsul- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
Anche per il MUD vale il discorso, più volte affrontato, del vuoto legislativo determinato dal mancato raccordo delle disposizioni interne al D.Lgs 205/2010.
L'art. 258, c. 5 ter, infatti, parla solo di "sindaco del Comune".
A parere di autorevoli giuristi, tuttavia, sarebbe comunque da applicarsi il previgente regime sanzionatorio.
L'art. 258, c. 5 ter, infatti, parla solo di "sindaco del Comune".
A parere di autorevoli giuristi, tuttavia, sarebbe comunque da applicarsi il previgente regime sanzionatorio.
Admin- Amministratore
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Re: mud 2011 - sanzioni
grazie........ quindi, tanto per cambiare, non ci sono certezze ...... si naviga nelle nebbie normative, sperando di non cozzare contro uno scoglio sanzionatorio
Sconsul- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
Chissirivede!! Sconsul!
Anche tu esci allo scoperto in periodo di mud? ti capisco... bè buon lavoro!
Anche tu esci allo scoperto in periodo di mud? ti capisco... bè buon lavoro!
mastro.ralf- Moderatore
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Re: mud 2011 - sanzioni
ciao ......... non credevo qualcuno si ricordasse ancora di me ........ forse è merito dell'avatar , sono stato latitante per lunghi mesi causa nausea da normative ambientali ........ ma purtroppo in qualche modo la pagnotta bisogna pur guadagnarsela !!
Sconsul- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
certo che ci ricordiamo di te.....
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sueli- Moderatrice
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Re: mud 2011 - sanzioni
perchè risulterebbe abrogato il 5-bis????:Admin ha scritto:Anche per il MUD vale il discorso, più volte affrontato, del vuoto legislativo determinato dal mancato raccordo delle disposizioni interne al D.Lgs 205/2010.
L'art. 258, c. 5 ter, infatti, parla solo di "sindaco del Comune".
A parere di autorevoli giuristi, tuttavia, sarebbe comunque da applicarsi il previgente regime sanzionatorio.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacin-quecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro
a mio avviso è ancora efficace....
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
PiazzaPulita ha scritto:perchè risulterebbe abrogato il 5-bis????:Admin ha scritto:Anche per il MUD vale il discorso, più volte affrontato, del vuoto legislativo determinato dal mancato raccordo delle disposizioni interne al D.Lgs 205/2010.
L'art. 258, c. 5 ter, infatti, parla solo di "sindaco del Comune".
A parere di autorevoli giuristi, tuttavia, sarebbe comunque da applicarsi il previgente regime sanzionatorio.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacin-quecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro
a mio avviso è ancora efficace....
E' probabile che mi sbaglio, ma leggendolo mi sembra che il comma 5 bis dell'art. 258 si riferisce al comma 2 dell'art. 220 e quindi si riferisce agli "imballaggi".
Sbaglio?
Saluti
Stefano
Articolo 220
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria.
Articolo 258
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
REPRINTER- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
Non sbagli.
Alcune dichiarazioni sopravviveranno al Sistri; tra queste, quella relativa agli imballaggi.
Alcune dichiarazioni sopravviveranno al Sistri; tra queste, quella relativa agli imballaggi.
Admin- Amministratore
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Re: mud 2011 - sanzioni
...touché!!!
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
.. non vorrei andare in ot.. ma non posso trattenermi dal dare un bentornato al nostro Sconsul
ci siamo più volte chiesti dove fossi sparito...
è sempre un piacere rivedere la bella addormentata
Buona giornata!
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mapi68- Moderatrice
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Re: mud 2011 - sanzioni
......... eeehhhhhhh........crisi esistenziali di mezz'età
Sconsul- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
.. capisco..
spero che sia tutto risolto e che tu possa passare più spesso in forum..
Un abbraccio
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Un abbraccio
mapi68- Moderatrice
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Re: mud 2011 - sanzioni
Riprendendo la risposta data da Ecocerved sulle sanzioni per la ritardata presentazione del MUD e che riporto:
ciao a tutti
FAQ Ecocerved 28/03/2001
Argomento:
Sanzioni per la ritardata presentazione
Domanda:
Sono previste sanzioni per la ritardata presentazione della Dichiarazione SISTRI MUD?
Risposta:
I commi 1 e 5 dell’art. 258, del D.Lgs. 152/2006 che prevedevano le ipotesi di ritardata comunicazione o errore formale sono stati abrogati .
L’art. 258, commi 5 e 5bis del D.Lgs. 152/2006, sanziona espressamente solo due ipotesi:
- Mancata comunicazione della dichiarazione imballaggi da parte dei soggetti tenuti
- Mancata comunicazione della dichiarazione da parte dei Comuni.
Per questi casi prevede ipotesi di sanzioni ridotte per il ritardo della comunicazione effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine.
Qualora la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Non viene prevista l'ipotesi di errore formale.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 3 marzo 2010 che stabilisce che la presentazione della dichiarazione SISTRI può avvenire in alternativa in via telematica al SISTRI o trasmettendo alla Camera di commercio competente con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1, non richiama le sanzioni.
Ricordiamo però che l’art 260bis (sanzioni ricollegate al sistema Sistri) che prevede al comma 5, “al di fuori di quanto espressamente previsto i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila”.
Dal mio punto di vista:
- le sanzioni di cui all’art. 260bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (ricordato da Ecocerved) si applicano dal giorno successivo dell'entrata in vigore del SISTRI (art. 39, comma 1, del d.lgs. 205/2010), pertanto per la ritardata presentazione del MUD non vi sono sanzioni fino al giorno prima dell'entrata in vigore del SISTRI stesso (entrata in vigore scaglionata dal DM 26 maggio 2011 del Ministero dell'Ambiente); infatti in materia di sanzioni amministrative «vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1, legge 689/81) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (Consiglio di Stato, Sez. VI del 3 giugno 2010, n. 3497) e nel caso le sanzioni previste per la ritardata, omessa, incompleta presentazione del MUD la loro entrata in vigore sarà scaglionata dal 1° settembre 2011 al 2 gennaio 2012;
- le uniche sanzioni relative al MUD che restano, fino a tali date, sono quelle previste dall'art. 258, commi 5bis e 5ter, del d.lgs. 152/2006.
Argomento:
Sanzioni per la ritardata presentazione
Domanda:
Sono previste sanzioni per la ritardata presentazione della Dichiarazione SISTRI MUD?
Risposta:
I commi 1 e 5 dell’art. 258, del D.Lgs. 152/2006 che prevedevano le ipotesi di ritardata comunicazione o errore formale sono stati abrogati .
L’art. 258, commi 5 e 5bis del D.Lgs. 152/2006, sanziona espressamente solo due ipotesi:
- Mancata comunicazione della dichiarazione imballaggi da parte dei soggetti tenuti
- Mancata comunicazione della dichiarazione da parte dei Comuni.
Per questi casi prevede ipotesi di sanzioni ridotte per il ritardo della comunicazione effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine.
Qualora la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Non viene prevista l'ipotesi di errore formale.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 3 marzo 2010 che stabilisce che la presentazione della dichiarazione SISTRI può avvenire in alternativa in via telematica al SISTRI o trasmettendo alla Camera di commercio competente con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1, non richiama le sanzioni.
Ricordiamo però che l’art 260bis (sanzioni ricollegate al sistema Sistri) che prevede al comma 5, “al di fuori di quanto espressamente previsto i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila”.
Dal mio punto di vista:
- le sanzioni di cui all’art. 260bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 (ricordato da Ecocerved) si applicano dal giorno successivo dell'entrata in vigore del SISTRI (art. 39, comma 1, del d.lgs. 205/2010), pertanto per la ritardata presentazione del MUD non vi sono sanzioni fino al giorno prima dell'entrata in vigore del SISTRI stesso (entrata in vigore scaglionata dal DM 26 maggio 2011 del Ministero dell'Ambiente); infatti in materia di sanzioni amministrative «vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1, legge 689/81) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (Consiglio di Stato, Sez. VI del 3 giugno 2010, n. 3497) e nel caso le sanzioni previste per la ritardata, omessa, incompleta presentazione del MUD la loro entrata in vigore sarà scaglionata dal 1° settembre 2011 al 2 gennaio 2012;
- le uniche sanzioni relative al MUD che restano, fino a tali date, sono quelle previste dall'art. 258, commi 5bis e 5ter, del d.lgs. 152/2006.
ciao a tutti
Bomezio- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
e per rendere più semplice il tutto, dopo tante dissertazioni legislative, riporto quanto inserito nella pagina dell'ufficio ambiente nel sito della CCIAA d Treviso:
Sanzioni
L'art. 258, commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
■per l'omessa dichiarazione o se la dichiarazione è incompleta o inesatta: da € 2.600,00 a € 15.500,00
■per le dichiarazioni presentate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza: da € 26,00 a € 160,00; per le dichiarazioni presentate oltre il sessantesimo giorno le sanzioni sono quelle previste per l'omessa presentazione
■qualora la dichiarazione sia solo formalmente incompleta o inesatta, ma sia possibile ricostruire le informazioni: da € 260,00 a € 1.550,00
Sanzioni
L'art. 258, commi 1 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
■per l'omessa dichiarazione o se la dichiarazione è incompleta o inesatta: da € 2.600,00 a € 15.500,00
■per le dichiarazioni presentate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza: da € 26,00 a € 160,00; per le dichiarazioni presentate oltre il sessantesimo giorno le sanzioni sono quelle previste per l'omessa presentazione
■qualora la dichiarazione sia solo formalmente incompleta o inesatta, ma sia possibile ricostruire le informazioni: da € 260,00 a € 1.550,00
mapi68- Moderatrice
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MINI MUD
Buongiorno, per quanto riguarda il mini mud da compilare entro il 31/05/2011, sapete per caso se la scadenza era obbligatoria o con la proroga del sistri anche l'adempimento del mini mud è stato rinviato?
Grazie mille
Grazie mille
tatino07- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
visto che la partenza del sistri è stata ormai rinviata, quasi certamente al 2012, perde ogni significato la parola minimud..
quindi entro il 30 aprile 2012 dovremo probabilmente presentare il solito vecchio MUD, a meno che non intervengano ulteriori modifiche anche nelle modalità di presentazione di tale dichiarazione ambientale
quindi entro il 30 aprile 2012 dovremo probabilmente presentare il solito vecchio MUD, a meno che non intervengano ulteriori modifiche anche nelle modalità di presentazione di tale dichiarazione ambientale
mapi68- Moderatrice
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consiglio
Ciao con questa confusione di sanzioni non so piu' nemmeno cosa consigliare ad alcuni miei clienti.
Ho un nuovo cliente che deve ancora fare il mud cosa mi consigliate? Lo faccio e la sanzione e da 26 a 160 oppure non si sa a che sanzione va incontro (da 5600 a 93 mila se non ricordo male ).?
Inoltre per un altro nuovo cliente ho presentato il mud il 31 maggio convinto che la sanzione fosse la solita (da 26 a 160) ma ora ho il dubbio se rischia una sanzione molto piu' pesante.
Un grazie a tutti
Ho un nuovo cliente che deve ancora fare il mud cosa mi consigliate? Lo faccio e la sanzione e da 26 a 160 oppure non si sa a che sanzione va incontro (da 5600 a 93 mila se non ricordo male ).?
Inoltre per un altro nuovo cliente ho presentato il mud il 31 maggio convinto che la sanzione fosse la solita (da 26 a 160) ma ora ho il dubbio se rischia una sanzione molto piu' pesante.
Un grazie a tutti
angel- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
@ angel
ti consiglio di vedere l'ultimo post della pagina precedente di questo topic.. ci ho inserito le sanzioni che varrano fino al 29 giugno.. dopodichè si cade in mancata presentazione e le cifre si elevano decisamente
ti consiglio di vedere l'ultimo post della pagina precedente di questo topic.. ci ho inserito le sanzioni che varrano fino al 29 giugno.. dopodichè si cade in mancata presentazione e le cifre si elevano decisamente
mapi68- Moderatrice
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Re: mud 2011 - sanzioni
Grazie mille...Provvedero' a spedirlo subito...mapi68 ha scritto:@ angel
ti consiglio di vedere l'ultimo post della pagina precedente di questo topic.. ci ho inserito le sanzioni che varrano fino al 29 giugno.. dopodichè si cade in mancata presentazione e le cifre si elevano decisamente
angel- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
Guardate che a me ecocerved ha detto che da quest'anno non si può più inviare il MUD oltre il 30 aprile perchè il decreto del MUD sistri non lo prevedeva.. provate a contattare Ecocerved ..che magari non andate ad autodenunciarvi..
ciaooo
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beltrale- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
Ho un cliente che mi ha fornito dati sbagliati, dovrei quindi rifargli il MUD, ho contattato più volte la provincia (che è quella che poi eroga la sanzione per il ritardo) è mi ha detto che ad oggi non sa ancora come comportarsi, credo abbiano chiesto chiarimenti al ministero, ma non hanno avuto ancora risposte (poverelli, c'hanno troppo da lavorare ).....al momento però l'ipotesi più plausibile è l'applicazione della pesante sanzione generica (art.260 bis, comma 5 del T.U.: per tutto quello non previsto dalle precedenti sanzioni si applica la sanzione .........ecc. ecc.) prevista dalle norme sul sistri (in quanto quest'anno il MUD in realtà sostituiva la dichiarazione sistri).
Perciò: OCCHIO !!!!........io per il momento non rifaccio il mud e aspetto chiarimenti
Perciò: OCCHIO !!!!........io per il momento non rifaccio il mud e aspetto chiarimenti
Sconsul- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
Ma se le sanzioni del sisti non sono state prorogate sino all'entrata dello scaglione di appartenenza!!?? e quindi come fannoad applicare le sanzioni sistri?Sconsul ha scritto:Ho un cliente che mi ha fornito dati sbagliati, dovrei quindi rifargli il MUD, ho contattato più volte la provincia (che è quella che poi eroga la sanzione per il ritardo) è mi ha detto che ad oggi non sa ancora come comportarsi, credo abbiano chiesto chiarimenti al ministero, ma non hanno avuto ancora risposte (poverelli, c'hanno troppo da lavorare ).....al momento però l'ipotesi più plausibile è l'applicazione della pesante sanzione generica (art.260 bis, comma 5 del T.U.: per tutto quello non previsto dalle precedenti sanzioni si applica la sanzione .........ecc. ecc.) prevista dalle norme sul sistri (in quanto quest'anno il MUD in realtà sostituiva la dichiarazione sistri).
Perciò: OCCHIO !!!!........io per il momento non rifaccio il mud e aspetto chiarimenti
angel- Utente Attivo
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Re: mud 2011 - sanzioni
salve,fino all'anno scorso so che era possibile presentarlo fino a 60giorni dopo con una piccola sanzione sia per il rappresentante legale sia per l'impresa, da quest'anno invece da quanto ho appreso ad un convegno, non vi è piu la possibilità di presentarlo in ritardo (entro 60 giorni) ma si applica in maniera completa la sanzione.
D'altronde è l'ultimo anno (almeno dovrebbe essere) devono far piu soldi possibili
D'altronde è l'ultimo anno (almeno dovrebbe essere) devono far piu soldi possibili
matino88- Nuovo Utente
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