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produtore e trasportatore conto proprio - Pagina 3 Empty produtore e trasportatore conto proprio

Messaggio  niconico Mar Mar 08, 2011 5:35 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno,
sono titolare di una ditta di scavi e demolizioni avente 2 operai, con iscrizione all'albo gestori ambiantali.
I rifiuti trasportati (macerie da me prodotte in cantiere) viaggiavano con regolare formulario di identificazione e i cambi olio e manutenzione registrati su un quaderno qualsiasi.
per il mud mi affidavo ad una ditta esterna che provvedeva a ritirare l'olio esausto e cartucce filtro annotandone quantità (litri e kg) e i formulari utilizzati, si occupava di redigere il MUD ed ero ok. ora l'iscrizione al sistri per me e' un grosso dilemma, ora vi spiego meglio la mia situazione.

Sono produttore di
-rifiuti preicolosi (oli esausti e cartucce filtri) relativi alla manutenzione dei mezzi.
-rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) materiali misiti di costruzione e demolizione (macerie per intenderci)

e sono trasportatore in conto proprio degli ultimi, cioe' dei rifiuti non pericolosi.

Ora le domande che mi sorgono sono molteplici ma le fondamentali sono queste:

1-era obbligatorio che mi iscrivessi per la questione del trasporto?
(la ditta che mi segue per quanto riguarda il mud mi dice che dovendo iscrivermi per la categoria di rifiuti pericolosi (olio/cartucce) devo per forza di cose iscrivermi anche per quanto i rifiuti non pericolosi (macerie)
2-non ho la minima idea di come devo procedere, cioe' non riesco a capire l'iter tipo che dovrei fare in caso di una demolizione con trasporto delle macerie da me prodotte.

io ora sono in possesso di:
N°1 chiavetta PRODUTTORE
N°1 chiavetta TRASPORTATORE
E N°2 chiavette per gli autocarri gia muniti di blackbox

grazie anticipatamente le delucidazioni.

Nicola


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produtore e trasportatore conto proprio - Pagina 3 Empty Re: produtore e trasportatore conto proprio

Messaggio  Active Mar Apr 05, 2011 6:19 pm

zesec ha scritto:1) e 2) - rifiuti speciali non pericolosi da attività di demolizione non obbligano a tenuta registro c/s (nemmeno se li trasporti in c/proprio).
3) - no, le macerie da demolizione non possono essere equiparate automaticamente ai rifiuti da manutenzione. Sarebbe meglio dire che i rifiuti da demolizione sono una tipologia di rifiuti classificata dall'art. 184 del TU ambiente; mentre i rifuti da attività di manutenzione non corrispondono ad una classificazione ex art. 184, e sono tutti e solo quei rifiuti (da attività artigianale, di demolizione, di servizi, ecc.) che sono prodotti a seguito di un vero e proprio intervento di manutenzione. Quindi se le macerie derivano da un intervento di manutenzione si applica l'art. 266 e si considerano prodotti presso la sede del manutentore; se non derivano da un intervento di manutenzione (es. cantiere edile per la costruzione di un edificio), no.
4) - se non si tratta di rifiuti da manutenzione (es. semplice demolizione in un cantiere edile), il deposito presso la sede legale del produttore deve essere autorizzato: messa in riserva se è propedeutico ad un'operazione di recupero, deposito preliminare se è propedeutico ad un'operazione di smaltimento. Se invece si tratta di rifiuti di manutenzione io ti dico sì, ma recente dottrina ha voluto dire di no (leggi: ha voluto inutilmente rompere i cabasisi) sostenendo che la fictio iuris dell'art. 266 opera solo per il luogo dove devono essere conservati i registri di c/s).

grazie molto
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