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Pozzi neri e bagni mobili

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Messaggio  sueli Lun Mar 07, 2011 10:03 am

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie
La speciale disciplina introdotta con la riforma del 5° comma dell’art. 230 del T.U.A. non vale per i rifiuti da pozzi neri e da bagni mobili
L’art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269) ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del
D.Lgs. 152/2006 (il c.d. Testo Unico Ambientale – T.U.A.), che ora recita:

“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti.”.

Viene introdotto un regime particolare per questa tipologia di rifiuti, ed in particolare:

- viene prevista la fictio juris per cui tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva;

- i rifiuti indicati, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, possono essere “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dello stesso soggetto che li ha prelevati (si tratta, in buona sostanza, di ipotesi particolare di stoccaggio in deroga al regime ordinario che impone, invece, un’apposita autorizzazione).

Si tratta di peculiarità di non poco conto.

Considerare produttore il soggetto che svolge la pulizia manutentiva (il c.d. “autospurghista”) rende particolarmente agevole le operazioni di tracciamento dei rifiuti medesimi col SISTRI, poichè tale soggetto non dovrà più dipendere dall’intervento (cartaceo/elettronico) del committente, ma curerà per intero le movimentazioni.

Il vantaggio è anche (forse soprattutto) per i soggetti gestori delle reti fognarie che, pertanto, hanno scampato il pericolo di aprire, giornalmente, numerosissime movimentazioni elettroniche nel SISTRI e di curarne il corretto e definitivo epilogo – perchè ogni intervento di pulizia manutentiva, anche urgente, sarebbe dovuto essere preceduto dalla necessitata transazione elettronica.

Va anche detto che l’intervento legislativo appare lodevole perchè, pur creando delle eccezioni particolarissime, ha comunque fatto salva l’esigenza di tracciabilità, tant’è che viene espressamente richiesta l’adesione al SISTRI per i soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Probabilmente, sarebbe stato il caso di estendere questo particolare regime anche ad altre tipologie di rifiuti, la cui tracciabilità (soprattutto se elettronica) presenta particolari criticità. Ma così non è stato e sarebbe consigliabile, per gli operatori che non hanno beneficiato di quest’eccezione, interpretare la norma per quella che è, senza forzarne l’applicazione in via analogica (e qui i consulenti e le associazioni di categoria dovrebbero fare la loro parte, così da preservare i propri assistiti da spiacevoli conseguenze in caso di controlli).

Innanzitutto, occorre dire che la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature va assicurata sempre (ed obbligatoriamente col SISTRI, a partire dal 1° giugno 2011), dal punto di prelievo in poi. Sia che i rifiuti siano trasportati presso l’impianto di smaltimento o recupero e sia che vengano “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dell’autospurghista.

Ciò è pacifico, intanto perchè la stessa norma ha espressamen te previsto l’adesione al SISTRI di tali soggetti. Ma non solo: se il legislatore avesse voluto consentire, per l’ipotesi di trasporto presso la sede legale/unità locale dell’autospurghista, la non tracciabilità di tali rifiuti, avrebbe fatto un rinvio, formale o materiale, all’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che prevede espressamente che i rifiuti “si considerano prodotti presso la sede o il domicilio” del soggetto che svolge attività manutentiva. Al contrario, non è stata fatta – e non per caso – alcuna assimilazione con i rifiuti da attività manutentiva vera e propria, ex art. 266 citato.

Peraltro, l’eventuale mancanza di tracciabilità sin dall’esatto punto della rete fognaria oggetto dell’attività di pulizia manutentiva, comprometterebbe l’applicabilità del divieto di smaltimento fuori ambito, così come stabilito dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature (codice CER 20.03.06), di cui alla lett. c) del comma 3, art. 110 citato, verrebbero fatti viaggiare senza alcuna tracciabilità (nè cartacea, nè SISTRI) dalle varie fognature sino alla sede dello spurghista; poi, da qui, verrebbe fatta da quest’ultimo una movimentazione SISTRI (ove non si evincerebbero mai i punti di prelievo dei rifiuti) sino all’impianto di depurazione.

In poche parole, per fare un esempio concreto, uno spurghista che eserciti spurgo anche di fognature – qualora dovesse passare questa pericolosissima interpretazione -potrebbe andare a fare pulizie manutentive di fognature (o almeno così direbbe sempre, a prescindere dalla reale qualità dei rifiuti e dei punti di prelievo) in ogni parte d’Italia e poi trasportarli – senza alcuna tracciabilità – sino alla propria sede; da qui trasporterebbe poi tutti i rifiuti “stoccati” sino all’impianto di depurazione del nord Italia, accompagnando il carico con un unico formulario (dal 1° giugno 2011 un’unica movimentazione SISTRI), da cui il gestore dell’impianto non potrà mai verificare che in verità si tratta di rifiuti prelevati da tante altre fognature fuori ambito territoriale ottimale.

Chiarito, dunque, che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie vanno sempre e comunque tracciati, vediamo ora di individuare il reale (e corretto) confine di questa tipologia.

L’art. 74, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. 152/2006 fornisce queste definizioni:

dd) “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

L’art. 100, al primo comma, stabilisce poi l’obbligo della sussistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane per gli agglomerati con numero di abitanti equivalente superiore a 2000.

Tale regola può trovare eccezione, secondo il successivo comma 3, “Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi”.

Riepilogando: i rifiuti oggetto della particolare disciplina prevista dall’art. 230, comma 5, del T.U.A. sono solamente quelli derivanti dalla pulizia manutentiva di condotte per il convogliamento delle acque reflue urbane dai siti di produzione (civili abitazioni, opifici industriali ed artigianali, uffici pubblici, locali commerciali etc.) sino al corpo ricettore.

I rifiuti prelevati, invece, da fosse settiche e pozzi neri, in quanto insediamenti non connessi alle reti fognarie, non rientrano nella speciale disciplina.

Stessa cosa si deve dire per i rifiuti prelevati dai bagni mobili, che sono anch’essi degli insediamenti non connessi alle reti fognarie, ai quali non è applicabile il 5° comma dell’art. 230 del T.U.A.

Si noti che i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono notoriamente identificati con il codice C.E.R. (catologo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre
i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse imofh e bagni mobili, sono identificati con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).

Certo, sarebbe stato opportuno estendere la disciplina dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie anche ai rifiuti da insediamenti non connessi alle reti fognarie (fosse settiche, pozzi neri e serbatoi dei bagni mobili).

In definitiva, dopo l’ultima novella, l’autospurghista deve essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi), deve essere sempre iscritto al SISTRI (cfr. art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006), ma allorchè va ad effettuare pulizia manutentiva di fognature dovrà qualificarsi “produttore” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), mentre quando va ad effettuare lo spurgo di pozzi neri, fosse imofh o di bagni mobili, dovrà qualificarsi “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” ed i rifiuti dovranno essere identificati col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).


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Messaggio  marcosperandio Lun Mar 07, 2011 4:41 pm

Grazie.
Questa puntualizzazione scompiglierà ulteriormente il lavoro degli spurghisti che già in passato per il 200304 si mettevano come produttori e con il sistri qualcuno aveva continuato in questo modo.
PS: sueli ma non dovevi esserci al raduno? avevo capito che anche tu come me saresti arrivata in ritardo per impegni famigliari!

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Messaggio  Gimi Mar Mar 15, 2011 12:58 am

Non condivido parte dell'articolo né la conclusione.
A mo avviso ci sono alcuni punti da approfondire.

In primo luogo la definizione del comma 5 dell'art. 230 che riferisce a "rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati...", che quindi esula dalla limitazione alle reti pubbliche, di cui la definizione dell'art. 74, ed estende il concetto a tutto l'arco di possibile intervento manutentivo compresi pozzi neri, imhoff (asservite ad edifici privati) e bagni mobili (di qualsiasi tipologia).

La tracciabilità del luogo di produzione, per chi opera correttamente, è sempre individuabile dato che, sia sul formulario che con il sistri, il produttore rimane individuato nello spurghista ma il luogo di produzione è sempre esattamente identificabile "presso Tizio, via, città" nella apposita riga di formulario e nel campo annotazioni della scheda sistri.

Ancora nel merito della tracciabilità non si evince alcun vantaggio gestionale dal voler individuare separatamente il proprietario del pozzo nero/imhoff che, di norma, è un privato la cui produzione di rifiuti li farebbe ricadere negli urbani escludendoli dalla gestione sistri e perdendone ogni tracciatura.

Tale visione, oltre a complicare la vita dello spurghista senza alcun vantaggio gestionale, rischia dunque di cancellare la tracciabilità del rifiuto anziché garantirla.
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Messaggio  marcosperandio Mar Mar 15, 2011 10:59 pm

D'accordo con Gimi per la seconda parte dell'intervento.
Sulla prima molte perplessità.
è orribile doversi mettere a pensare a cosa volesse dire il legislatore tuttavia penso che tentare, a questo punto, di farci entrare imhoff e bagni chimici sia molto forzato.
Perchè avrebbe infatti specificato reti fognarie (pubbliche e private?).
Una Imhoff non è una conduttura così anche i bagni chimici.
Gimi mi spieghi il tuo ragionamento che ti porta a vederli inclusi?.
Ciao.
marco
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Messaggio  Gimi Mer Mar 16, 2011 6:05 pm

marcosperandio ha scritto:Gimi mi spieghi il tuo ragionamento che ti porta a vederli inclusi?
@marco,
neanch’io sono dell’avviso di andare a cercare cos’avesse in testa il legislatore quando ha scritto quel comma ma, necessariamente, il testo va interpretato per applicarlo correttamente e quindi cerco di ampliare il mio pensiero.

La prima parte disposto dell’art 230-5 dice che “…I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati…”;
- dalla prima indicazione “…I rifiuti…” si evince che si parla di rifiuti e non di acque;
- nello specificare la provenienza del rifiuto il testo dice “…provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia...” da cui ne estraggo una indicazione estensiva a ogni tipologia di reti fognarie con valenza di “reti fognarie comunque considerate”;
- a completamento della specifica di provenienza il testo dice “…sia pubbliche che asservite ad edifici privati…”, il che va letto, a mio avviso, a conferma del fatto che, ancorché si parli di rifiuti e non di acque, vanno incluse le reti fognarie “pubbliche” (fattispecie tipica della parte terza) ma anche “asservite ad edifici privati”, che non significa “reti fognarie private” ma “di servizio ad edifici privati”; e quali sono o possono essere le “reti fognarie, comunque considerate, di servizio ad edifici privati”?
- A mio avviso, possono esserlo solo le “reti comunque considerate” e quindi costituite anche da un’unica tubazione, asservita ad un edificio privato, che convoglia i liquami in un pozzo nero, fossa settica o imhoff;
- questi ultimi (indipendentemente dalla possibile differenziazione tecnologica) hanno un unico fattore in comune: la necessità di essere periodicamente manutenuti per garantire la continuità della loro funzione di parte integrante di un impianto igienico-sanitario;
- I bagni mobili-chimici meritano un discorso a parte in quanto sono strutture utilizzate per esigenze temporanee domestiche, in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, in occasione di lavori cantieristici ecc., ma che comprendono, nell’ambito della singola struttura, un intero impianto igienico-sanitario che convoglia il liquame in uno specifico contenitore (con o senza agenti chimici) che anch’esso, in modo equivalente a quanto detto per i pozzi neri ecc., deve essere soggetto a manutenzione, periodica o a fine d’uso, per poterne garantire la funzionalità d’impianto, da qui l'associazione ai pozzi neri.

Per contro, se consideriamo mantenibile l’aspetto di riferimento privatistico di pozzi neri ecc. e dei bagni mobili, faremmo ricadere l’intera attività (come detto nel mio post precedente) nell’ambito dei rifiuti urbani (senza alcun vantaggio di controllo, anzi) con l’aggravante dei bagni mobili perché, se dallo spurgo di un pozzo nero di un edificio o condominio riesci ad individuare un possibile produttore (ancorché privato cittadino, in ossequio alla la tesi che produttrice del rifiuto è "l’attività metabolica”), applicando lo stesso principio ai bagni mobili come fai ad individuare il singolo produttore? Con un DDT individuale da compilare x quantità e stato fisico (liquido, solido o sciropposo clap)?
Se fai riferimento, quale produttore del rifiuto di un bagno mobile, al proprietario, gestore o terzo dante causa (come molti fanno), fai una forzatura perché oggettivamente non individui, neanche lontanamente, l’attività che produce il rifiuto ma fai una assimilazione per comodità.

L’identificazione univoca del produttore del rifiuto nello spurghista, quale manutentore (fatto reale), elimina ogni ulteriore questione.
Ciao
sunny
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Messaggio  marcosperandio Mer Mar 16, 2011 11:01 pm

Grazie Gimi.
Per quanto riguarda le reti private sono d'accordo, per le Imhoff concordo sull'ovvio bisogno di manutenzione ma tanto sicuro che rientrino non sono (se non fosse altro per una chiacchierata che diversi mesi fa ebbi con Ing. Mastacchini di sistri e anche per la famosa FAQ sul sito sistri).
sui bagni ho onestamente anche il dubbio che rientrino nel CER 200304, in passato ne ritiravo ogni tanto (non ricordo il CER) ma poi per problemi di biodegradabilità associata ai BIAS abbiamo sospeso.
Ovviamente concordo sul fatto che la tracciabilità sarebbe meglio garantita qualora il produttore sia lo spurghista.
Riporto qui la famosa FAQ:
Domanda:

Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?

Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?

Risposta:

Questa problematica è stata già affrontata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, laddove all’art. 6, comma 1, sono state stabilite regole ben precise per gli obblighi a carico del solo trasportatore.

Ed invero, in questa fattispecie dei reflui civili, il solo trasportatore è tenuto a compilare la scheda “SISTRI – Area Movimentazione”, indicando il condominio o la struttura pubblica ove verrà effettuato il servizio, con una approssimazione della quantità presunta di rifiuti da prelevare, la quale potrà essere eventualmente aggiornata nel campo annotazioni solo quando verrà eseguito lo spurgo.

Inoltre, sarà cura del trasportatore stampare due copie della scheda “SISTRI – Area Movimentazione”.

Una volta eseguito il servizio, il trasportatore indicherà, se necessario, la corretta quantità di rifiuto prodotto nel campo annotazioni, sia nella propria scheda, sia in quella che rimarrà al produttore; entrambe le schede dovranno essere sottoscritte, con la data e l’ora di presa in carico, dal conducente del mezzo e dall’amministratore del condominio o da parte del rappresentante dell’ente.

Ovviamente, l’amministratore del condominio o il rappresentante dell’ente dovranno conservare la propria copia della scheda “SISTRI – Area Movimentazione” per 5 anni.

Si segnala, infine, che nel caso in cui il trasportatore effettui nell’arco dello stesso viaggio più raccolte, dovrà indicare per ciascuna scheda “SISTRI – Area Movimentazione” il percorso effettivo, segnalando anche la pluralità di fermate che andrà ad eseguire

Ciao e Grazie
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Messaggio  Gimi Gio Mar 17, 2011 9:53 am

si Marco,
conosco la domanda e la risposta che pero' ha qualche punto critico:
- risale al 12/10/2010, ante 205/2010, e quindi ante nuovo comma 5 del 230;
- riferisce ad una modalita' operativa del manuale (indicata solo successivamente al punto 5.3.5, ancora oggi immodificato) che pero', fino a prova contraria, non e' ne' un testo di Legge ne' di Regolamento.

Cio' significa, almeno per me, che e' l'uso del sistri che deve rispondere a quanto prevede la legge e non viceversa;
e su questo fondamentale principio ritengo non si possa ne' si debba transigere.

Ciao e buona domenica.
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Messaggio  marcosperandio Gio Mar 17, 2011 11:11 am

Ovviamente concordo in teoria, in pratica diffido molto di questi incompetenti che per spiegare un articolo di legge entrano in conflitto con esso.
Gli spurghisti che conferiscono da noi mi hanno riferito che la loro associazione (ASPI) ha consigliato loro di procedere con il CER 200304 come per il 200306 cioè conformemente a quanto tu dici, ciò in atetsa di una presunta modifica o chiarimento ministeriale sulla norma.
Sui bagni chimici invece sono più scettico.
Buona festa, purtroppo la domenica è lontana!!
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Messaggio  Gimi Gio Mar 17, 2011 11:54 am

marcosperandio ha scritto:Buona festa, purtroppo la domenica è lontana!!
E' vero; buona F sunny esta!!!
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Messaggio  billy Gio Mar 17, 2011 6:29 pm

io eseguo spurghi in provincia di bologna e anche gli impianti HERA ci accettano fir ,in cui noi spurghisti dobbiamo comparire come produttori sia per cer 200306 ,200304 e olii e grassi (anche quindi quando svuotiamo pozzetti).
Non riesco ancora a capire come funzionerà con sistri ! dovremo compilare la scheda movimentazione per produttore conto terzi quindi per noi stessi visto che non dobbiamo iscriverci come prpduttori ? (abbiamo meno di 10 dipendenti e non rientriamo tra i rifuti etcc...) e quindi avremo un solo registro cronologico come trasportatori? perchè qualora dovremo iscriverci anche come prdouttori servirebbe un'altro registro cronologico? e poi la stoaria dello stoccaggio presso l'unità locale non l'ho ancora capita!!! speriamo arrivino chirimenti per il settore degli autospurghi.
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Messaggio  Admin Lun Mar 21, 2011 8:48 pm

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Messaggio  marcosperandio Lun Mar 21, 2011 9:45 pm

Grazie Giovanni,
l'interpretazione va nel senso discusso sopra estendendo l'applicazione a tutte le reti fognarie anche quindi Imhoff.
Sull'ultima parte circa il respingimento mi sembra sinceramente un pò eccessivo.

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Messaggio  Gimi Lun Mar 21, 2011 10:00 pm

Admin ha scritto:Ulteriore contributo alla discussione: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
La posizione della Ficco (stimata da sempre) è nota ed immutata, a mio avviso proprio perciò, oggi non offre sufficiente copertura giuridica alla sua tesi.
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Pozzi neri e bagni mobili  Empty Spurgo fosse settiche di utenze domestiche: categoria 1 o 4 ? Forse sarebbe opportuno appoggiare l’iniziativa di ampliamento delle competenze della categoria 4.

Messaggio  oldwolf Mer Mag 18, 2011 1:18 pm

Ci sono opinioni discordanti circa la qualificabilità dei rifiuti prelevati dalle fosse settiche di utenze domestiche: alcuni dicono che sono rifiuti speciali, altri urbani.
Ciò che interessa gli operatori del settore è invece sapere se ci si deve iscrivere alla categoria 1 dell’Albo o alla categoria 4.
Sull’argomento è stato scritto un articolo in cui si sottolinea la difficoltà di usare la categoria 1, che è stata approntata per il servizio pubblico dei rifiuti urbani, e si propende per l’opportunità di ampliare le competenze della categoria 4, sino a ricomprendere la possibilità di raccogliere i rifiuti urbani non rientranti nella privativa pubblica e vi è pure la possibilità di compilare ed inviare al Ministero dell’Ambiente un’apposita proposta. Questo è il commento: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
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Pozzi neri e bagni mobili  Empty Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie

Messaggio  bios7776 Ven Mar 16, 2012 1:01 pm

Si riporta un articolo già pubblicato il 04/03/2012 sul Quotidiano Giuridico LeggiOggi:

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]




Fosse settiche e bagni mobili: regole diverse dalla pulizia manutentiva di reti fognarie

L’evoluzione della normativa sui rifiuti dopo l’approvazione del DDL 4240 da parte della Camera (il 16 febbraio scorso)

Nel precedente articolo pubblicato l’11 gennaio 2012 ci eravamo occupati del disegno di legge A.C. 4240, all’esame della Camera dei Deputati, e contenente, all’articolo 3, la riformulazione dell’articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), volta all’assimilazione dei rifiuti di fosse settiche e manufatti analoghi allo speciale regime ivi previsto per i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, ma contenente pure un pericoloso passaggio che avrebbe cancellato la tracciabilità dei rifiuti, laddove i rifiuti si consideravano prodotti presso la sede dell’autospurghista qualora non trasportati direttamente all’impianto di depurazione, ma “stoccati” in azienda.
Per buona fortuna, la Commissione Ambiente della Camera, in sede referente, nella seduta del 25 gennaio 2012 aveva approvato l’emendamento 3.1 che prevedeva la soppressione dell’articolo 3 (cfr. Allegato al resoconto sommario del 25 gennaio 2012). Allorchè detto disegno di legge è passato all’esame dell’Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell’Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012 ) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell’attuale comma 5 dell’articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell’autospurghista.
Tali emendamenti sono stati respinti (cfr. pag. VI del resoconto sommario della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del resoconto stenografico della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l’attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l’aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l’ambiente.
La netta presa di posizione del Sottosegretario all’Ambiente fa ben sperare sull’auspicata correzione del Manuale Operativo del Sistri (versione 2.4 del 26 aprile 2011), che, come già evidenziato nel precedente articolo pubblicato il 24 novembre 2011, contiene istruzioni errate (anche contra legem) che compromettono la tracciabilità dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie. Invero, in merito al citato Manuale Operativo, va detto che da qualche tempo, pur essendo menzionato nella sezione “Manuali e Guide” del sito del SISTRI, non è più cliccabile – il che potrebbe anche far pensare ad una sorta di sospensione di fatto, magari in attesa di un’eventuale verifica degli errori più volte sottolineati; ma se così fosse, allora è stato dimenticato di cancellare tale documento da un altro link, non raggiungibile dalle pagine del SISTRI, ma tuttora attivo.
Per concludere, ancora oggi, rimane in vigore l’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 205/2010, ove, per i soli rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è stato previsto (per fictio juris) che sia “considerato” produttore di tali rifiuti l’autospurghista, pur conservando l’obbligo di tracciabilità e l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi. Detta norma, come già scritto nell’articolo dello scorso 5 marzo 2011, non poteva e non può essere applicata ai rifiuti delle fosse settiche, nè ai rifiuti di bagni mobili – ciò, oggi, è assolutamente pacifico, visto che la Camera dei Deputati ha espressamente respinto emendamenti che prevedevano l’assimilazione di detti rifiuti a quelli della pulizia manutentiva delle reti fognarie.


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Pozzi neri e bagni mobili  Empty COME SI E' EVOLUTA LA DISCIPLINA DI QUESTO SPINOSO ARGOMENTO?

Messaggio  clodesse Mer Giu 18, 2014 10:21 am

Carissimi e gentilissimi esperti,

Vi sarei molto grato se proponeste una breve carrellata riguardante gli sviluppi normativi di questo argomento.
Mi occupo di contabilità ed ogni tanto ritrovo tra le fatture di un cliente "spurghino" una notevole mole di formulari di trasporto rifiuti. Lo stesso cliente si lamenta della pratica, ormai diventata prassi, di convogliare ogni qualvolta viene prelevato il rifiuto derivante dall'attività di pulitura fogne e bagni chimici al centro di raccolta convenzionato più vicino (distante parecchi km dalla sua unità operativa). E' ancora possibile stoccare presso la propria sede i rifiuti con codice 20 03 06? Se si quali caratteristiche dovrebbe avere il luogo in cui vengono stoccati tali rifiuti?

RingraziandoVi per la vostra disponibilità e competenza, porgo
cordiali saluti.
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Pozzi neri e bagni mobili  Empty Re: Pozzi neri e bagni mobili

Messaggio  jetax Ven Gen 08, 2016 4:43 pm

Buongiorno a tutti,
chiedo se ci sono stati modifiche alla normativa riguardo la pulizia dei bagni chimici.

Ricapitolando: La società gestore bagni pubblici può quindi pulire e portare, senza formulario e sistri, a "stoccaggio" nel proprio stabilimento il tutto e poi compilare un formulario (lui stesso produttore) e andare a recupero in impianto autorizzato.

Attendo conferme in merito.

Grazie mille
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Pozzi neri e bagni mobili  Empty Re: Pozzi neri e bagni mobili

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