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Messaggio  WOLF Sab Feb 19, 2011 2:09 pm

Buongiorno a tutti. . .
Chiedo un vostro parere in merito ad una casistica che sto affrontando.
Un deposito giudiziario riceve ordine dalla Procura della Repubblica o dalla Prefettura, di procedere alla radiazione di autovetture colpite da provvedimento di confisca e successiva demolizione.
Il titolare del deposito consegna le autovetture ad un centro di raccolta (impianto identificato dall’Ente che ha emesso il provvedimento), per trasportare il rifiuto presso un impianto autorizzato rilasciando al Deposito giudiziario il previsto documento di trasporto “ FIR e scheda SISTRI Area Movimentazione” individuandolo quale Produttore/detentore del rifiuto.
Il deposito giudiziari, in questa particolare forma di gestione rifiuti, ha l’obbligo di iscriversi al SISTRI?
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Messaggio  Admin Lun Feb 21, 2011 11:29 am

A mio parere, no.
Non si tratta di produttore iniziale di rifiuti.
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Messaggio  silvia Lun Feb 21, 2011 11:31 am

mi par di ricordare (se serve approfondisco) una diatriba in cui si era concluso che le auto sottoposte a sequestro giudiziario non sono nemmeno RIFIUTI ma CORPI DI REATO anche se in attesa di demolizione. se può servire, approfondisco.
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Messaggio  WOLF Lun Feb 21, 2011 3:32 pm

L’art. 3, comma 2 del D.Lgs 209/2003, cita “ Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b); L’art. 3 comma 2 lettera c“ del medesimo dispositivo di legge : “ a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria” .
Quindi, da quanto si legge dal dettato normativo, le autovetture poste in sequestro sia amministrativo che giudiziario una volta che l’Autorità ha emesso specifico provvedimento, diventano a tutti gli effetti dei rifiuti.
Concludendo, l’autovettura in sequestro diventa un rifiuto solo dopo che l’Autorità ha emesso il provvedimento di confisca e distruzione, trasportata dal centro di custodia al centro di raccolta con mezzo autorizzato accompagnato, per il trasporto, con FIR e/o Scheda movimentazione SISTRI. Nel riquadro del predetto FIR, inoltre, il custode diverrà detentore del rifiuto.
L’art. 183 comma 1 lett. H del D.lgs 152/2006 e s.m.i. individua quale detentore “ Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”. Quindi, il custode giudiziario delle autovetture poste in sequestro dopo l’emanazione del provvedimento dell’autorità, diventa di fatto il detentore del rifiuto in questione.
Preciso che il termine produttore iniziale di rifiuto, descritto all’art. 1 del D.M. 17 dicembre 2009 (istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), non trova riscontro nell’art. 188-ter del D.lgs 152/2006. All’uopo, non appare superfluo evidenziare che il D.M. che ha istituito il Sistri (nell'ordinamento italiano, è un atto amministrativo (cd. di alta amministrazione) emesso da un ministro nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero, non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Mentre con la specifica locuzione decreto legislativo o decreto delegato si intende, in particolare nel diritto costituzionale italiano un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo per delega espressa e formale del potere legislativo. Per quanto sopra, bisogna far riferimento al D.Lgs 152/2006, e non al D.M. 17 dicembre 2009.
Secondo la mia interpretazione, il soggetto che detiene tali rifiuti deve iscriversi al Sistri e con esso assolvere a tutti gli adempimenti del caso.
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Messaggio  Admin Lun Feb 21, 2011 4:15 pm

Vero.
Nel recepire il Sistri all'interno del TUA, è sparito il riferimento ai produttori iniziali (e si tratta di una differenza di non poco conto).
Tuttavia l'art. 188-ter non è ancora entrato in vigore. Entrerà in vigore il 1 giugno 2011 salvo proroghe.
Ad oggi non sei ancora tenuto a gestire tali rifiuti col Sistri.
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