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Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
3 partecipanti
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Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
Sono io che prendo un abbaglio o leggendo l'Articolo 188-ter - Comma 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) - lettera e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania - non è obbligatoria l'iscrizione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani?
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
Chimera- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 04.02.10
Re: Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
Stando a questa vecchia FAQ non sono soggetti: http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=7%3Asoggetti-destinatari-e-categorie-di-iscrizione&id=69%3A207-centri-di-raccolta-e-piattaforme-comunali&option=com_quickfaq&Itemid=86
Qui parliamo dei centri di raccolta approvati ai sensi del DM 8 aprile 2008. Diverso è il caso delle strutture autorizzate ex art. 208 TUA.
Qui parliamo dei centri di raccolta approvati ai sensi del DM 8 aprile 2008. Diverso è il caso delle strutture autorizzate ex art. 208 TUA.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
Anzitutto grazie per la risposta.Admin ha scritto:Qui parliamo dei centri di raccolta approvati ai sensi del DM 8 aprile 2008. Diverso è il caso delle strutture autorizzate ex art. 208 TUA.
Effettivamente considerando la lettera e) dell'art. 188-ter sono tenuti ad aderire al SISTRI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti. Tra questi rientrano gli che effettuano, in regime di autorizzazione, le operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15.
Chimera- Utente Attivo
- Messaggi : 100
Data d'iscrizione : 04.02.10
Re: Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
oppps ti è rimasto un sostantivo nella penna ... GLI ??? COSA ? centri di racc ? impianti? enti?Chimera ha scritto:Anzitutto grazie per la risposta.Admin ha scritto:Qui parliamo dei centri di raccolta approvati ai sensi del DM 8 aprile 2008. Diverso è il caso delle strutture autorizzate ex art. 208 TUA.
Effettivamente considerando la lettera e) dell'art. 188-ter sono tenuti ad aderire al SISTRI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti. Tra questi rientrano gli (? ? ?) che effettuano, in regime di autorizzazione, le operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
qs articolo fa venire il mal di testa. :cyclops:Chimera ha scritto:Sono io che prendo un abbaglio o leggendo l'Articolo 188-ter - Comma 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) - lettera e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania - non è obbligatoria l'iscrizione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani?
secondo voi l'esonero è inteso per i centri di raccolta dei rif urbani e per le imprese di racc & trasp degli urbani (= Cat. 1 dell'albo?)
oppure in maniera moooolto più estesa
per TUTTI i centri di raccolta speciali e/o urbani e per le imprese di racc & trasp degli urbani (= Cat. 1 dell'albo + Cat. 2 quando trasporta rif da Raccolta Differenz con CER 20.xx.xx?)
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
Chiedo scusa!
Effettivamente considerando la lettera e) dell'art. 188-ter sono tenuti ad aderire al SISTRI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti. Tra questi rientrano gli impianti che effettuano, in regime di autorizzazione, le operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15.
Mentre i centri di raccolta in semplificata (DM 8 aprile 2008) sono esonerati in quanto le operazioni effettuate sono considerate come una fase della raccolta e non stoccaggio come per quelli in ordinaria.
Quindi, secondo me, l'esonero è da intendersi solo per i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008.
Effettivamente considerando la lettera e) dell'art. 188-ter sono tenuti ad aderire al SISTRI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti. Tra questi rientrano gli impianti che effettuano, in regime di autorizzazione, le operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15.
Mentre i centri di raccolta in semplificata (DM 8 aprile 2008) sono esonerati in quanto le operazioni effettuate sono considerate come una fase della raccolta e non stoccaggio come per quelli in ordinaria.
Quindi, secondo me, l'esonero è da intendersi solo per i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008.
Chimera- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 04.02.10
Re: Sistri e centri di raccolta dopo il 205/2010
e la seconda parte del comma e) dell'art. 2 cioè la parte relativa al non obbligo per le imprese di racc e trasporto dei rif urbani .... (vedi mio mssg 2 post precedenti ) :cyclops:Chimera ha scritto:...Quindi, secondo me, l'esonero è da intendersi solo per i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
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