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doppio contenitore per rifiuti sanitari

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sanitari - doppio contenitore per rifiuti sanitari - Pagina 3 Empty doppio contenitore per rifiuti sanitari

Messaggio  zesec Gio Gen 13, 2011 5:15 pm

Promemoria primo messaggio :

Ho una domanda secca (e credo semplice) per gli esperti di rifiuti sanitari (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). In effetti la domanda sorge proprio dopo un sopralluogo ad un centro estetico (materia che conosco poco).
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso Pinocchio , fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.
E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?

E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?
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Messaggio  Maverick Mer Apr 27, 2011 1:17 pm

zesec ha scritto:L'interpretazione è dei giudici, degli autori, degli operatori, delle province o della PG?
Perché come ho già scritto, io sono felice di questa interpretazione (che aiuta molto la gestione), ma ripeto: da questa interpretazione discende che se io non chiudo il contenitore posso tenere quel materiale di scarto pericoloso (che non sarebbe ancora rifiuto) per l'eternità.
Come era emerso su qualche post precedente, mi sembrava invece sensata la differenziazione tra grandi produttori di rifiuti sanitari (es. ospedali) che hanno un ciclo continuo di produzione e per i quali si conviene che la produzione del rifiuto sia fatta coincidere con la chiusura del contenitore (cosa che calza con il buon senso e l'interpretazione della norma) e gli altri piccoli produttoriper i quali questa convenzione non dovrebbe operare. Così come analoghe convenzioni operano per l'indviduazione del momento della produzione del rifiuto nelle grandi realtà produttive che operano a ciclo continuo, ma non operano per il piccolo artigiano che continua a riempire ogni giorno il secchio con il rifiuto da limatura e deve (dovrebbe!) tenerne conto per le registrazioni ogni 10 giorni lavorativi (e qundi anche per il deposito temporaneo).
Però se hai interpretazioni ufficiali, sparale pure, che sarei felice di togliermi questo dubbio.

Concordo con te relativamente alla differenza esistente tra grandi e piccoli produttori, ma visto e considerato che la norma non viene in aiuto per dirimere la questione e ne le province, ne la PG, ne altri sono in grado o ritengono di non fornire interpretazionI......compromettenti penso che anche il piccolo produttore possa comportarsi seguendo regole di buon senso. E' quindi ovvio che non dovranno tenere in eterno i contenitori aperti, però se giornalmente i contenitori per pungenti e taglienti (di piccola capacità) vengono chiusi in modo definitivo ed inseriti di volta in volta nei contenitori esterni che vengono smaltiti settimanalmente penso che nessuno possa ragionevolmente contestare tale procedura.
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Messaggio  zesec Mer Apr 27, 2011 1:44 pm

Su questo non ci sono dubbi.
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Messaggio  valey80 Mer Apr 27, 2011 8:42 pm

Embarassed
scusate l'ignoranza...che cos'è "la scheda di sicurezza in 16 punti" e come si usa??
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Messaggio  Maverick Mer Apr 27, 2011 9:43 pm

valey80 ha scritto: Embarassed
scusate l'ignoranza...che cos'è "la scheda di sicurezza in 16 punti" e come si usa??

Non ti preoccupare ignorante e solamente colui o colei che ignora, nulla di cui preoccuparsi!! Ti invio il link dove potrai trovare la spiegazione.
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_sicurezza

Ciao, Mave Wink
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Messaggio  nicola Lun Mag 09, 2011 8:14 am


Sono daccordo con voi. soprattutto con Maverrick quando afferma che " la norma non viene in aiuto per dirimere la questione e nè le province, nè la PG, nè altri sono in grado o ritengono di non fornire interpretazionI......compromettenti", e sarei anche daccordo sulle regole di buon senso giustamente invocate, quando si afferma "che non si dovranno tenere in eterno i contenitori aperti". Ma nella cruda realtà, il buon senso aiuta fino ad un certo punto. Guardia medica di "XXXXX". Produzione irrilevante giornaliera di 180103* , in genere qualche garza o similari....il contenitore resta aperto ben oltre i 30 giorni, e ciò è legittimato. a mio avviso, a fronte della vacatio della legge che non disciplina nulla se non in presenza di deposito temporaneo con tutto ciò che l'art 8 del DPR 254 sancisce.
ciao. Nicola




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Messaggio  inagg Ven Lug 01, 2011 4:06 pm

Ciao a Tutti,
apprezzo molto tutti i vostri cortesissimi e puntuali interventi.


Dalla mia esperienza nel settore dei rifiuti sanitari penso che sia bene fare molta attenzione anche in riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La mia procedura generale è la seguente: se non è troppo complicato da applicare intraprendo la gestione con la maggiore precauzione possibile!

Andiamo per ordine:
1) tempistiche: una cosa è la produzione del rifiuto in sè e un'altra cosa è il conferimento nel deposito temporaneo.
Quando produco un rifiuto (nella fattispecie sanitario a rischio infettivo) ho 5 giorni di tempo per fare la registrazione di carico, per cui, indipendentemente dalla dimensione ziendale la posso benissimo fare ad esempio ogni venerdì. Per i piccolissimi produttori che dovrebbero segnalare pochi grammi dal punto di vista pratico, va fatta ugualmente (fare una registrazione è semplice ed è gratis). Questo serve anche a dimostrare la serietà e la buona volonta agli organi di polizia giudiziaria.
Quando chiudo il contnitore il rifiuto lo mando via entro 5 gg o entro un mese (<200 litri)

In ogni caso il rifiuto lo mando via entro un anno dalla registrazione più vecchia da scaricare.
Qualcuno potrebbe obiettare e dire: produco pochissimo ed un pack/box lo riempio e lo mando via ogni 2 anni. Questo secondo me viola lo spirito del deposito temporaneo (può creare controversie interpretative e poi l'onere della prova spetta sempre al produttore).

2) contenitori rifiuti sanitari
Andando oltre l'interpretazione del testo e tenendosi all'interno della precauzione massima consiglio di conferire, movimentare e depositare i rifiuti sanitari a rischio infettivo nell'alibox o alipack contenuti in un secondo imballaggo rigido predisposto per essere carrellato.

a) trasportatori
Il contenitore rigido è uno sconosciuto per molti, e in genere non sono rispettate le normali misure di prevenzione sulla sicurezza (guandi idonei, mascherine etc.). Dopo un po si adeguano, specialmente se si chiede loro di mettere per iscritto qualcosa

b) struttura sanitaria o equipollenti:
in genere il contenitore (rigido per i taglienti o a perdere) è trattato con una certa superficialità da parte degli operatori.
Prassi: Per quel che vedo dai miei clienti e negli ospedali/cliniche, gli operatori dopo aver effettuato la loro prestazione (es. una puntura) prendono il rifiuto sanitario prodotto e lo portano (a mano o con il carrello delle medicazioni) in un altra stanza dove si trova il loro naturale contenitore.

Nei sistemi di gestione dei rifiuti sanitari che ho sviluppato obbligo, con tanto di procedure scritte e di responsabilità a vari livelli, a tutti gli operatori di avere a portata di mano un contenitore di rifiuti danitari a rischio infettivo carrellato. Questo sistema abbatte drasticamente la produzione degli incidenti di tipo biologico.

Tengo a precisare che se un infermiere si punge con un ago ne risponde in prima istanza il preposto (d lgs 81/08)!!!



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Messaggio  Mirkoconsulenza Ven Lug 01, 2011 4:29 pm

inagg ha scritto:Ciao a Tutti,
apprezzo molto tutti i vostri cortesissimi e puntuali interventi.


Dalla mia esperienza nel settore dei rifiuti sanitari penso che sia bene fare molta attenzione anche in riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La mia procedura generale è la seguente: se non è troppo complicato da applicare intraprendo la gestione con la maggiore precauzione possibile!

Andiamo per ordine:
1) tempistiche: una cosa è la produzione del rifiuto in sè e un'altra cosa è il conferimento nel deposito temporaneo.
Quando produco un rifiuto (nella fattispecie sanitario a rischio infettivo) ho 5 giorni di tempo per fare la registrazione di carico, per cui, indipendentemente dalla dimensione ziendale la posso benissimo fare ad esempio ogni venerdì. Per i piccolissimi produttori che dovrebbero segnalare pochi grammi dal punto di vista pratico, va fatta ugualmente (fare una registrazione è semplice ed è gratis). Questo serve anche a dimostrare la serietà e la buona volonta agli organi di polizia giudiziaria.
Quando chiudo il contnitore il rifiuto lo mando via entro 5 gg o entro un mese (<200 litri)

In ogni caso il rifiuto lo mando via entro un anno dalla registrazione più vecchia da scaricare.
Qualcuno potrebbe obiettare e dire: produco pochissimo ed un pack/box lo riempio e lo mando via ogni 2 anni. Questo secondo me viola lo spirito del deposito temporaneo (può creare controversie interpretative e poi l'onere della prova spetta sempre al produttore).

2) contenitori rifiuti sanitari
Andando oltre l'interpretazione del testo e tenendosi all'interno della precauzione massima consiglio di conferire, movimentare e depositare i rifiuti sanitari a rischio infettivo nell'alibox o alipack contenuti in un secondo imballaggo rigido predisposto per essere carrellato.

a) trasportatori
Il contenitore rigido è uno sconosciuto per molti, e in genere non sono rispettate le normali misure di prevenzione sulla sicurezza (guandi idonei, mascherine etc.). Dopo un po si adeguano, specialmente se si chiede loro di mettere per iscritto qualcosa

b) struttura sanitaria o equipollenti:
in genere il contenitore (rigido per i taglienti o a perdere) è trattato con una certa superficialità da parte degli operatori.
Prassi: Per quel che vedo dai miei clienti e negli ospedali/cliniche, gli operatori dopo aver effettuato la loro prestazione (es. una puntura) prendono il rifiuto sanitario prodotto e lo portano (a mano o con il carrello delle medicazioni) in un altra stanza dove si trova il loro naturale contenitore.

Nei sistemi di gestione dei rifiuti sanitari che ho sviluppato obbligo, con tanto di procedure scritte e di responsabilità a vari livelli, a tutti gli operatori di avere a portata di mano un contenitore di rifiuti danitari a rischio infettivo carrellato. Questo sistema abbatte drasticamente la produzione degli incidenti di tipo biologico.

Tengo a precisare che se un infermiere si punge con un ago ne risponde in prima istanza il preposto (d lgs 81/08)!!!



Scusa, mi parli di registrazioni da fare ogni venerdì.
Io però dal dpr 254 03 non leggo 5 giorni lavorativi, ma leggo 5 giorni il che significherebbe comunque che sonon 5 giorni reali.
Nella procedura generale del dlgs 152 06 si parla se non erro esplicitamente di 10 giorni lavorativi e quindi posso pensare a 14... ma in questo caso non penso
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Messaggio  inagg Ven Lug 01, 2011 4:43 pm

@mirkoconsulenze: ops. pscusa sarò più chiaro nei numeri. Nelle strutture che lavorano 5 giorni a settimana (parrucchieri, estetiste, centri di analisi) le annotazioni per i rifiuti consiglio di farle l'ultimo giorno lavorativo (venerdì o sabato). Le cliniche, RSA che operano 7 giorni su 7 ogni 5 giorni tassativi!
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Messaggio  Maverick Ven Lug 01, 2011 6:40 pm

inagg ha scritto:Ciao a Tutti,
apprezzo molto tutti i vostri cortesissimi e puntuali interventi.


Dalla mia esperienza nel settore dei rifiuti sanitari penso che sia bene fare molta attenzione anche in riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La mia procedura generale è la seguente: se non è troppo complicato da applicare intraprendo la gestione con la maggiore precauzione possibile!

Andiamo per ordine:
1) tempistiche: una cosa è la produzione del rifiuto in sè e un'altra cosa è il conferimento nel deposito temporaneo.
Quando produco un rifiuto (nella fattispecie sanitario a rischio infettivo) ho 5 giorni di tempo per fare la registrazione di carico, per cui, indipendentemente dalla dimensione ziendale la posso benissimo fare ad esempio ogni venerdì. Per i piccolissimi produttori che dovrebbero segnalare pochi grammi dal punto di vista pratico, va fatta ugualmente (fare una registrazione è semplice ed è gratis). Questo serve anche a dimostrare la serietà e la buona volonta agli organi di polizia giudiziaria.
Quando chiudo il contnitore il rifiuto lo mando via entro 5 gg o entro un mese (<200 litri)

In ogni caso il rifiuto lo mando via entro un anno dalla registrazione più vecchia da scaricare.
Qualcuno potrebbe obiettare e dire: produco pochissimo ed un pack/box lo riempio e lo mando via ogni 2 anni. Questo secondo me viola lo spirito del deposito temporaneo (può creare controversie interpretative e poi l'onere della prova spetta sempre al produttore).

2) contenitori rifiuti sanitari
Andando oltre l'interpretazione del testo e tenendosi all'interno della precauzione massima consiglio di conferire, movimentare e depositare i rifiuti sanitari a rischio infettivo nell'alibox o alipack contenuti in un secondo imballaggo rigido predisposto per essere carrellato.

a) trasportatori
Il contenitore rigido è uno sconosciuto per molti, e in genere non sono rispettate le normali misure di prevenzione sulla sicurezza (guandi idonei, mascherine etc.). Dopo un po si adeguano, specialmente se si chiede loro di mettere per iscritto qualcosa

b) struttura sanitaria o equipollenti:
in genere il contenitore (rigido per i taglienti o a perdere) è trattato con una certa superficialità da parte degli operatori.
Prassi: Per quel che vedo dai miei clienti e negli ospedali/cliniche, gli operatori dopo aver effettuato la loro prestazione (es. una puntura) prendono il rifiuto sanitario prodotto e lo portano (a mano o con il carrello delle medicazioni) in un altra stanza dove si trova il loro naturale contenitore.

Nei sistemi di gestione dei rifiuti sanitari che ho sviluppato obbligo, con tanto di procedure scritte e di responsabilità a vari livelli, a tutti gli operatori di avere a portata di mano un contenitore di rifiuti danitari a rischio infettivo carrellato. Questo sistema abbatte drasticamente la produzione degli incidenti di tipo biologico.

Tengo a precisare che se un infermiere si punge con un ago ne risponde in prima istanza il preposto (d lgs 81/08)!!!




Ciao, facendo riferimento al punto 2 B) da te espresso non concordo con alcune tue decisioni in merito alle procedure.
Il contenitore per taglienti e/o pungenti (di diversa capacità 1, 2, 3 litri etc) utilizzato dall'operatore sanitario nei reparti, come sicuramente sai, è provvisto di doppio sistema di chiusura (temporaneo e definitivo).
Questo dispositivo, appositamente realizzato, consente di manipolare il contenitore in condizioni di sicurezza per trasportarlo a mano o con il carrello medicazione presso il contenitore esterno (normalmente da 35 o 60 litri) in plastica o cartone o in altro materiale in possesso dell'omologazione al trasporto. (UN 3291)
Utilizzando la procedura da te predisposta sarebbe necessario, in ospedali di grandi dimensioni, avere contenitori carrellati ovunque!!
Peraltro le statistiche relative ad infortuni con esposizione del lavoratore al rischio biologico, sono nella stragrande maggioranza dei casi legati ad attività precedenti il conferimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e solo in misura non significativa legati all'errato utilizzo dei contenitori per taglienti e/o pungenti.
Avendo anche esperienza significativa in materia di sicurezza sul lavoro ritengo che il principio sacrosanto "di massima precauzione" non debba comunque causare ulteriori complicazioni in attività di per sè già a rischio.
Solitamente si dice che la soluzione più intelligente è molto spesso la più semplice!
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Messaggio  Mirkoconsulenza Gio Lug 14, 2011 7:09 pm

Maverick ha scritto:
inagg ha scritto:Ciao a Tutti,
apprezzo molto tutti i vostri cortesissimi e puntuali interventi.


Dalla mia esperienza nel settore dei rifiuti sanitari penso che sia bene fare molta attenzione anche in riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La mia procedura generale è la seguente: se non è troppo complicato da applicare intraprendo la gestione con la maggiore precauzione possibile!

Andiamo per ordine:
1) tempistiche: una cosa è la produzione del rifiuto in sè e un'altra cosa è il conferimento nel deposito temporaneo.
Quando produco un rifiuto (nella fattispecie sanitario a rischio infettivo) ho 5 giorni di tempo per fare la registrazione di carico, per cui, indipendentemente dalla dimensione ziendale la posso benissimo fare ad esempio ogni venerdì. Per i piccolissimi produttori che dovrebbero segnalare pochi grammi dal punto di vista pratico, va fatta ugualmente (fare una registrazione è semplice ed è gratis). Questo serve anche a dimostrare la serietà e la buona volonta agli organi di polizia giudiziaria.
Quando chiudo il contnitore il rifiuto lo mando via entro 5 gg o entro un mese (<200 litri)

In ogni caso il rifiuto lo mando via entro un anno dalla registrazione più vecchia da scaricare.
Qualcuno potrebbe obiettare e dire: produco pochissimo ed un pack/box lo riempio e lo mando via ogni 2 anni. Questo secondo me viola lo spirito del deposito temporaneo (può creare controversie interpretative e poi l'onere della prova spetta sempre al produttore).

2) contenitori rifiuti sanitari
Andando oltre l'interpretazione del testo e tenendosi all'interno della precauzione massima consiglio di conferire, movimentare e depositare i rifiuti sanitari a rischio infettivo nell'alibox o alipack contenuti in un secondo imballaggo rigido predisposto per essere carrellato.

a) trasportatori
Il contenitore rigido è uno sconosciuto per molti, e in genere non sono rispettate le normali misure di prevenzione sulla sicurezza (guandi idonei, mascherine etc.). Dopo un po si adeguano, specialmente se si chiede loro di mettere per iscritto qualcosa

b) struttura sanitaria o equipollenti:
in genere il contenitore (rigido per i taglienti o a perdere) è trattato con una certa superficialità da parte degli operatori.
Prassi: Per quel che vedo dai miei clienti e negli ospedali/cliniche, gli operatori dopo aver effettuato la loro prestazione (es. una puntura) prendono il rifiuto sanitario prodotto e lo portano (a mano o con il carrello delle medicazioni) in un altra stanza dove si trova il loro naturale contenitore.

Nei sistemi di gestione dei rifiuti sanitari che ho sviluppato obbligo, con tanto di procedure scritte e di responsabilità a vari livelli, a tutti gli operatori di avere a portata di mano un contenitore di rifiuti danitari a rischio infettivo carrellato. Questo sistema abbatte drasticamente la produzione degli incidenti di tipo biologico.

Tengo a precisare che se un infermiere si punge con un ago ne risponde in prima istanza il preposto (d lgs 81/08)!!!




Ciao, facendo riferimento al punto 2 B) da te espresso non concordo con alcune tue decisioni in merito alle procedure.
Il contenitore per taglienti e/o pungenti (di diversa capacità 1, 2, 3 litri etc) utilizzato dall'operatore sanitario nei reparti, come sicuramente sai, è provvisto di doppio sistema di chiusura (temporaneo e definitivo).
Questo dispositivo, appositamente realizzato, consente di manipolare il contenitore in condizioni di sicurezza per trasportarlo a mano o con il carrello medicazione presso il contenitore esterno (normalmente da 35 o 60 litri) in plastica o cartone o in altro materiale in possesso dell'omologazione al trasporto. (UN 3291)
Utilizzando la procedura da te predisposta sarebbe necessario, in ospedali di grandi dimensioni, avere contenitori carrellati ovunque!!
Peraltro le statistiche relative ad infortuni con esposizione del lavoratore al rischio biologico, sono nella stragrande maggioranza dei casi legati ad attività precedenti il conferimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e solo in misura non significativa legati all'errato utilizzo dei contenitori per taglienti e/o pungenti.
Avendo anche esperienza significativa in materia di sicurezza sul lavoro ritengo che il principio sacrosanto "di massima precauzione" non debba comunque causare ulteriori complicazioni in attività di per sè già a rischio.
Solitamente si dice che la soluzione più intelligente è molto spesso la più semplice!
Scusate domanda banale ma voglio la sicurezza.
Rifiuto sanitario 18 01 03 pericolosità H9. In un caso aghi, in un altro garze, bende sporche di sangue.
Li posso registrare insieme ogni 5 giorni giusto?
Cioè peso un contenitore, peso l'altro e sommo?
grazie e scusate per la domanda banale
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Messaggio  Maverick Gio Lug 14, 2011 10:46 pm

Mirkoconsulenza ha scritto:
Maverick ha scritto:
inagg ha scritto:Ciao a Tutti,
apprezzo molto tutti i vostri cortesissimi e puntuali interventi.


Dalla mia esperienza nel settore dei rifiuti sanitari penso che sia bene fare molta attenzione anche in riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La mia procedura generale è la seguente: se non è troppo complicato da applicare intraprendo la gestione con la maggiore precauzione possibile!

Andiamo per ordine:
1) tempistiche: una cosa è la produzione del rifiuto in sè e un'altra cosa è il conferimento nel deposito temporaneo.
Quando produco un rifiuto (nella fattispecie sanitario a rischio infettivo) ho 5 giorni di tempo per fare la registrazione di carico, per cui, indipendentemente dalla dimensione ziendale la posso benissimo fare ad esempio ogni venerdì. Per i piccolissimi produttori che dovrebbero segnalare pochi grammi dal punto di vista pratico, va fatta ugualmente (fare una registrazione è semplice ed è gratis). Questo serve anche a dimostrare la serietà e la buona volonta agli organi di polizia giudiziaria.
Quando chiudo il contnitore il rifiuto lo mando via entro 5 gg o entro un mese (<200 litri)

In ogni caso il rifiuto lo mando via entro un anno dalla registrazione più vecchia da scaricare.
Qualcuno potrebbe obiettare e dire: produco pochissimo ed un pack/box lo riempio e lo mando via ogni 2 anni. Questo secondo me viola lo spirito del deposito temporaneo (può creare controversie interpretative e poi l'onere della prova spetta sempre al produttore).

2) contenitori rifiuti sanitari
Andando oltre l'interpretazione del testo e tenendosi all'interno della precauzione massima consiglio di conferire, movimentare e depositare i rifiuti sanitari a rischio infettivo nell'alibox o alipack contenuti in un secondo imballaggo rigido predisposto per essere carrellato.

a) trasportatori
Il contenitore rigido è uno sconosciuto per molti, e in genere non sono rispettate le normali misure di prevenzione sulla sicurezza (guandi idonei, mascherine etc.). Dopo un po si adeguano, specialmente se si chiede loro di mettere per iscritto qualcosa

b) struttura sanitaria o equipollenti:
in genere il contenitore (rigido per i taglienti o a perdere) è trattato con una certa superficialità da parte degli operatori.
Prassi: Per quel che vedo dai miei clienti e negli ospedali/cliniche, gli operatori dopo aver effettuato la loro prestazione (es. una puntura) prendono il rifiuto sanitario prodotto e lo portano (a mano o con il carrello delle medicazioni) in un altra stanza dove si trova il loro naturale contenitore.

Nei sistemi di gestione dei rifiuti sanitari che ho sviluppato obbligo, con tanto di procedure scritte e di responsabilità a vari livelli, a tutti gli operatori di avere a portata di mano un contenitore di rifiuti danitari a rischio infettivo carrellato. Questo sistema abbatte drasticamente la produzione degli incidenti di tipo biologico.

Tengo a precisare che se un infermiere si punge con un ago ne risponde in prima istanza il preposto (d lgs 81/08)!!!




Ciao, facendo riferimento al punto 2 B) da te espresso non concordo con alcune tue decisioni in merito alle procedure.
Il contenitore per taglienti e/o pungenti (di diversa capacità 1, 2, 3 litri etc) utilizzato dall'operatore sanitario nei reparti, come sicuramente sai, è provvisto di doppio sistema di chiusura (temporaneo e definitivo).
Questo dispositivo, appositamente realizzato, consente di manipolare il contenitore in condizioni di sicurezza per trasportarlo a mano o con il carrello medicazione presso il contenitore esterno (normalmente da 35 o 60 litri) in plastica o cartone o in altro materiale in possesso dell'omologazione al trasporto. (UN 3291)
Utilizzando la procedura da te predisposta sarebbe necessario, in ospedali di grandi dimensioni, avere contenitori carrellati ovunque!!
Peraltro le statistiche relative ad infortuni con esposizione del lavoratore al rischio biologico, sono nella stragrande maggioranza dei casi legati ad attività precedenti il conferimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e solo in misura non significativa legati all'errato utilizzo dei contenitori per taglienti e/o pungenti.
Avendo anche esperienza significativa in materia di sicurezza sul lavoro ritengo che il principio sacrosanto "di massima precauzione" non debba comunque causare ulteriori complicazioni in attività di per sè già a rischio.
Solitamente si dice che la soluzione più intelligente è molto spesso la più semplice!
Scusate domanda banale ma voglio la sicurezza.
Rifiuto sanitario 18 01 03 pericolosità H9. In un caso aghi, in un altro garze, bende sporche di sangue.
Li posso registrare insieme ogni 5 giorni giusto?
Cioè peso un contenitore, peso l'altro e sommo?
grazie e scusate per la domanda banale

La pesata può essere effettuata complessivamente per ogni CER considerato.
Stai attento che il contenitore per aghi e taglienti solitamente non è omologato per il trasporto, ma va introdotto in un contenitore più grande (normalmente plastica o cartone) da 35 o 60 litri omologato al trasporto.
All'interno di questo tipo di contenitori che contengono un sacco in politene puoi introdurre anche una mescolanza di rifiuti (ad esempio contenitori per aghi e taglienti, garze e bende intrise di sangue), l'importante è che abbiano caratteristiche H9.

Il termine dei 5 giorni riguarda il periodo massimi di deposito temporaneo presso l'attività sanitaria per quantitativi di rifiuti 18.01.03* classe pericolo H9 dal momento che chiudi e apponi la data al contenitore esterno destinato al trasporto.
Spero di essere stato utile.
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sanitari - doppio contenitore per rifiuti sanitari - Pagina 3 Empty Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari

Messaggio  Mirkoconsulenza Ven Lug 15, 2011 12:48 am

Tutto chiaro. Io però per i 5 giorni non intendevo il periodo in cui si può tenere il prodotto in deposito temporaneo, ma bensì parlavo di registrazioni di carico. Quelle da quando ho capito dal dibattito nel forum, andrebbero fatte ogni 5 giorni dal momento in cui il rifiuto è inserito in contenitore.
E' un grosso appesantimento soprattutto per i centri estetici, ma tanto è (o almeno spero) e così dirò ai miei clienti sperando di non sbagliare
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Messaggio  fantalele 4.0 Ven Lug 15, 2011 10:15 am

Mirkoconsulenza ha scritto:Tutto chiaro. Io però per i 5 giorni non intendevo il periodo in cui si può tenere il prodotto in deposito temporaneo, ma bensì parlavo di registrazioni di carico. Quelle da quando ho capito dal dibattito nel forum, andrebbero fatte ogni 5 giorni dal momento in cui il rifiuto è inserito in contenitore.
E' un grosso appesantimento soprattutto per i centri estetici, ma tanto è (o almeno spero) e così dirò ai miei clienti sperando di non sbagliare

Confermo, la registrazione CER 18.01.03* deve essere fatta ogni 5 giorni dalla produzione del rifiuto, questo in base alle disposizioni vigenti. Non c'entra niente la chiusura del contenitore e questo vale anche per le estetiste, che che ne dicano loro o chi per esse.
PS. Per chi non lo sa io ho gisto un centro estetico.........
Ma faccio notare che in questo topic si parla del doppio contenitore dove tenere i contenitori e anche qui le estetiste non sono esentate (e non si intende per il trasporto).
Spero di esserti stato utile.
Ciao

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Messaggio  marco66 Ven Lug 15, 2011 11:30 am

il doppio imballaggio riguarda i rifiuti sanitari a rischio infettivo cer 180103 (es . n. onu 3291 ), normalmente il primo imballaggio è costituito da un sacchetto di plastica senza particolari prescrizioni mentre il secondo deve corrispondere alle vigenti normative ADR etc
i contenitori per i "taglienti" devono avere particolari requisiti relativi alla sicurezza del lavoratore ma non riguardo lo smaltimento rifiuti (es. omologazione un etc.), quindi una volta chiuso deve essere inserito nel doppio imballaggio per rifiuti a rischio infettivo.
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Messaggio  fantalele 4.0 Ven Lug 15, 2011 11:55 am

Ciao Marco, belin quanto tempo che non ci si sente...., come ampliamene discusso il doppio contenitore si deve usare ancora prima di chiudere il contenitore primario.
Questo è un requisito essenziale sulla base del regolamento per il deposito temporaneo (il quale parte, comunque, dalla produzione del rifiuto stesso) deve essere in materiale monouso o facilmente disinfettabile e con adeguata segnalazione.
Versione ufficializzata dall'ufficio ASL di competetenza con il rimando alla normativa vigente...
Quindi; contenitore grande (riutilizzabile dopo opportuna disinfezione) dove all'interno vi sono la scatola da 20 lt circa in cartone con sacco interno e agobox ancora aperti (CER 18.01.03*), faccio notare che questa soluzione è tipica per i piccoli centri estetici, perciò con una produzione limitata di rifiuti speciali pericolosi.
Per le casistiche più in grande, bisogna pensare più in grande.........

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Messaggio  marco66 Ven Lug 15, 2011 1:15 pm

onestamente l'omologazione degli imballaggi in cartone per i rifiuti a rischio infettivo mi lascia molto perplesso......meglio la plastica se riciclabile dopo idonea sanificazione/disenfezione ancora meglio.....
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Messaggio  fantalele 4.0 Ven Lug 15, 2011 1:35 pm

marco66 ha scritto:onestamente l'omologazione degli imballaggi in cartone per i rifiuti a rischio infettivo mi lascia molto perplesso......meglio la plastica se riciclabile dopo idonea sanificazione/disenfezione ancora meglio.....

A che cosa ti riferisci?
a) la scatola in cartone con all'interno un sacchetto in pvc è a norma per la raccolta dei rifiuti CER 18.01.03*; nel caso specifico dicasi: tutti quei materiali contaminati da macchie di sangue esclusi i taglienti.
b) la plastica se riciclabile....... è solo il raccoglitore secondario.

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Messaggio  marco66 Ven Lug 15, 2011 2:09 pm

a norma perchè omologati......a leggere bene le specifiche gli imballaggi in cartone lasciano qualche perplessità (impermeabilità e tenuta ermetica), però a noi interessa la scritta
U/N 3H2/Y15/S/.......
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Messaggio  marco66 Ven Lug 15, 2011 2:11 pm

per gli imballaggi in plastica e rifiuti solidi
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Messaggio  Maverick Ven Lug 15, 2011 11:47 pm

fantalele ha scritto:Ciao Marco, belin quanto tempo che non ci si sente...., come ampliamene discusso il doppio contenitore si deve usare ancora prima di chiudere il contenitore primario.
Questo è un requisito essenziale sulla base del regolamento per il deposito temporaneo (il quale parte, comunque, dalla produzione del rifiuto stesso) deve essere in materiale monouso o facilmente disinfettabile e con adeguata segnalazione.
Versione ufficializzata dall'ufficio ASL di competetenza con il rimando alla normativa vigente...
Quindi; contenitore grande (riutilizzabile dopo opportuna disinfezione) dove all'interno vi sono la scatola da 20 lt circa in cartone con sacco interno e agobox ancora aperti (CER 18.01.03*), faccio notare che questa soluzione è tipica per i piccoli centri estetici, perciò con una produzione limitata di rifiuti speciali pericolosi.
Per le casistiche più in grande, bisogna pensare più in grande.........

Scusa ma forse l'ASL di Belinlandia non è troppo competente in materia......
Il contenitore che tu definisci agobox di norma possiede una chiusura temporanea ed una definitiva.
Tale contenitore può rimanere anche più giorni in uso fino a che ne venga decisa, per motivi di opportunità. la chiusura definitiva.
Il limite dei 5 giorni centra eccome!!! La normativa stabilisce che il rifiuto prodotto (è scusa se non lo inserisci in un contenitore esterno, omologato al trasporto, dopo averlo datato come faresti a stabilire la data di produzione del rifiuto?????)
deve essere smaltito entro 5 giorni solo se il volume dei contenitori da trasportare supera i 200 litri.
In caso contrario la norma stabilisce il tempo limite di 30 giorni!!!!
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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Lug 16, 2011 10:30 am

Maverick ha scritto:.......Scusa ma forse l'ASL di Belinlandia non è troppo competente in materia......
Il contenitore che tu definisci agobox di norma possiede una chiusura temporanea ed una definitiva.
Tale contenitore può rimanere anche più giorni in uso fino a che ne venga decisa, per motivi di opportunità. la chiusura definitiva.
Il limite dei 5 giorni centra eccome!!! La normativa stabilisce che il rifiuto prodotto (è scusa se non lo inserisci in un contenitore esterno, omologato al trasporto, dopo averlo datato come faresti a stabilire la data di produzione del rifiuto?????)
deve essere smaltito entro 5 giorni solo se il volume dei contenitori da trasportare supera i 200 litri.
In caso contrario la norma stabilisce il tempo limite di 30 giorni!!!!

Allora......... specifichiamo nel dettaglio.
Luogo: studio estetico con < 10 dip e con 8 kg di rifiuti speciali pericolosi
Rifiuto: CER 18.01.03* aghi, lamette, striscie per ceretta (materiale biologico)
Procedura: il rifiuto lo inserisco nell'agobox,(l'agobox e contenuto a sua volta in un'altro contenitore, rigido e riutilizzabile dopo appropriata sanificazione) entro 5 giorni viene registrato sul registro di c/s.
Una volta pieno (e non oltre un'anno) l'agobox viene chiuso e si hanno max 5 giorni per conferirlo al trasportatore, che nella fattispecie (dato che trattasi di microraccolta) la data viene definita a priori.
Smaltimento: arriva il trasportatore, prende l'agobox (chiuso) lo inserisce in un secondo contenitore per il trasporto consegna una copia del FIR e se ne va.
Sanificazione: il secondo contenitore, in plastica rigida, viene sanificato con appositi prodotti e alla fine vengono riposti al suo interno un nuovo agobox da riutilizzare fino al suo riempimento o fino alla prossima data prevista per il ritiro .
Ok, ci siamo?

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Messaggio  Maverick Sab Lug 16, 2011 11:05 am

fantalele ha scritto:
Maverick ha scritto:.......Scusa ma forse l'ASL di Belinlandia non è troppo competente in materia......
Il contenitore che tu definisci agobox di norma possiede una chiusura temporanea ed una definitiva.
Tale contenitore può rimanere anche più giorni in uso fino a che ne venga decisa, per motivi di opportunità. la chiusura definitiva.
Il limite dei 5 giorni centra eccome!!! La normativa stabilisce che il rifiuto prodotto (è scusa se non lo inserisci in un contenitore esterno, omologato al trasporto, dopo averlo datato come faresti a stabilire la data di produzione del rifiuto?????)
deve essere smaltito entro 5 giorni solo se il volume dei contenitori da trasportare supera i 200 litri.
In caso contrario la norma stabilisce il tempo limite di 30 giorni!!!!

Allora......... specifichiamo nel dettaglio.
Luogo: studio estetico con < 10 dip e con 8 kg di rifiuti speciali pericolosi
Rifiuto: CER 18.01.03* aghi, lamette, striscie per ceretta (materiale biologico)
Procedura: il rifiuto lo inserisco nell'agobox,(l'agobox e contenuto a sua volta in un'altro contenitore, rigido e riutilizzabile dopo appropriata sanificazione) entro 5 giorni viene registrato sul registro di c/s.
Una volta pieno (e non oltre un'anno) l'agobox viene chiuso e si hanno max 5 giorni per conferirlo al trasportatore, che nella fattispecie (dato che trattasi di microraccolta) la data viene definita a priori.
Smaltimento: arriva il trasportatore, prende l'agobox (chiuso) lo inserisce in un secondo contenitore per il trasporto consegna una copia del FIR e se ne va.
Sanificazione: il secondo contenitore, in plastica rigida, viene sanificato con appositi prodotti e alla fine vengono riposti al suo interno un nuovo agobox da riutilizzare fino al suo riempimento o fino alla prossima data prevista per il ritiro .
Ok, ci siamo?

No purtroppo non ci siamo, l'art. 8 del DPR 254/2003 che penso tu conosca benissimo mi pare sufficiente chiaro, ma lo riporto testualmente per ricchezza di tutti.

Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

1)Il mantenimento dell'agobox da 1, 2 3 o più litri di capacità sul banco dell'estetista o dell'ambulatorio medico NON PUO' essere considerato deposito temporaneo.
2)Si rende necessario inserire l'agobox in un secondo contenitore, anche riutilizzabile, semplicemente perchè l'agobox NON PUO' essere trasportato così com'è.
3)Dal momento in cui inserisci l'agobox CHIUSO CON CHIUSURA DEFINITIVA parte il conteggio dei 5 gg. per effettuare lo smaltimento se la quantità è superiore a 200 litri e 30 gg. se la quantità risulta inferiore.
Dal momento in cui l'agobox viene chiuso con chiusura definitiva scatta il limite di 5 gg. per la registrazione sul registro carico-scarico.
Spero che a questo punto punto l'argomento sia sufficientemente chiaro.

.......poi sai esiste ancora la libertà di pensiero e di opinione.....ma la norma è la norma!

Maverick


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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Lug 16, 2011 11:59 am

Ciao Maverick, mi sembra che le tue affermazioni confermino quello che ho scritto, sia sull'uso del doppio contenitore che per quanto riguarda i tempi........
L'unica questione da dirimere è sull'uso del temine "deposito temporaneo", il che (personalmente) a questo punto è puramente una questione interpretativa poichè ne ho sentite di ogni.
Penso che le procedure adottate (nel mio caso) siano conformi alla normativa, ed è questo quello che conta, o sbaglio?
E scusa la mia ottusaggine e incompetenza, ma se così non fosse allora dov'è l'errore ka

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Messaggio  Maverick Sab Lug 16, 2011 11:56 pm

fantalele ha scritto:Ciao Maverick, mi sembra che le tue affermazioni confermino quello che ho scritto, sia sull'uso del doppio contenitore che per quanto riguarda i tempi........
L'unica questione da dirimere è sull'uso del temine "deposito temporaneo", il che (personalmente) a questo punto è puramente una questione interpretativa poichè ne ho sentite di ogni.
Penso che le procedure adottate (nel mio caso) siano conformi alla normativa, ed è questo quello che conta, o sbaglio?
E scusa la mia ottusaggine e incompetenza, ma se così non fosse allora dov'è l'errore ka

Ciao Fantalele,
sono di diversa opinione, non mi pare di aver concordato con le tue affermazioni, anzi.....
ma non scrivo in questo forum per apparire "sapientino maestro" ma solo per dare un contributo per fare si che chi lavora in questo ambito (rifiuti) per scelta o per necessità possa avere gli strumenti corretti per districarsi in questa palude di mangrovie.
Penso inoltre che tu non sia ne ottuso ne incompetente, hai soltanto un'opinione ed un'interpretazione diversa dalla mia (che ovviamente è l'unica corretta !!!!!).....scherzo naturalmente!!
Spero che questa lunga discussione possa aver arricchito tutti e non averli spediti nell'antro della più profonda confusione.
Se fosse così mi scuso per primo.

Maverick

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Messaggio  Admin Mar Ago 23, 2011 2:58 pm

Aggiorno questa discussione "storica" con un videocontributo: https://www.youtube.com/watch?v=D-qHtC9m3dg

Naturalmente occorrerebbe conoscere gli atti, ma una prima lezione da trarre è che, quando si ha a che fare con gli organi di controllo, il principio di prudenza non guasta mai.
Purtroppo.
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