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doppio contenitore per rifiuti sanitari
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doppio contenitore per rifiuti sanitari
Promemoria primo messaggio :
Ho una domanda secca (e credo semplice) per gli esperti di rifiuti sanitari (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). In effetti la domanda sorge proprio dopo un sopralluogo ad un centro estetico (materia che conosco poco).
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso , fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.
E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?
E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?
Ho una domanda secca (e credo semplice) per gli esperti di rifiuti sanitari (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). In effetti la domanda sorge proprio dopo un sopralluogo ad un centro estetico (materia che conosco poco).
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso , fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.
E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?
E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?
zesec- Moderatore e Partner
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Il deposito tempodaneo dei rifiuti sanitari e' regolato dalla norma generale e dalla norma speciale che modifica e/o integra quanto indicato dalla norma generale.zesec ha scritto: No no, in questo caso non è che adatto il caso dei rifiuti sanitari ad altre tipologie: applico la disciplina generale dei rifiuti anche ai rifiuti sanitari, che è cosa ben diversa. Il rapporto tra norma speciale e norma generale ci dice che si applica la norma speciale se c'è contrasto tra le due. Non è mica che la norma generale non si applica più. La norma generale continua a disciplinare tutta la gestione dei rifiuti sanitari, eccezion fatta per i casi dove interviene la norma speciale. Altrimenti non trasporteresti nemmeno con il formulario, o non saresti sanzionabile per abbandono di rifiuti sanitari. E così via.
Ed infatti quella domanda non può avere altro che risposta negativa. Concordi?
L'art. 8, c.1 dice espressamente che il contenitore di aghi deve essere inserito nel doppio contenitore rigido.
La chiusura del contenitore rigido con l'apposizione della data sul margine, fissa l'inizio del deposito temporaneo.
Tu puoi anche gestire separatamente il deposito temporaneo dell'agobox che viene comunque azzerato quando lo inserisci nel contenitore idoneo al trasporto.
Nel merito dell'origine di un rifiuto e della conseguente gestione vale rilevare che il nostro ordinamento sanziona i fatti e non le intenzioni e quindi l'intenzione del disfarsi deve risultare palesata da un fatto.
Nel caso dei sanitari il fatto corrisponde alla chiusura del doppio contenitore rigido x il trasporto; per l'olio esausto dal suo travaso in un fusto separato dalla macchina in cui era usato, x altri rifiuti dalla chiusura in un sacco o in un altro contenitore ovvero al loro spostamento fisico, interno all'azienda, dal luogo di presa al luogo di deposito temporaneo e cosi' via.
Gimi- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Allora: 1) il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi a rischio infettivo può essere effettuato per 5 giorni dalla chiusura del doppio contenitore (può essere esteso fino a 30 giorni per quantitativi sotto i 200litri)
2) deve essere indicato nella procedura di gestione rifiuti aziendale un tempo massimo per cui il doppio contenitore può essere chiuso dopo tot giorni (questa cosa solitamente serve nel periodo estivo o in presenza di cattivi odori dai contenitori; si può anche procedere con la chiusura del sacco interno + nuovo sacco e chiusura del contenitore quando si raggiungono 3/4 del volume)
Per tutti i chiarimenti normativi e tecnici in merito ai rifiuti sanitari vi invito a scaricare le Linee Guida al seguente link: https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/seas/gestamb/Linee%20guida%202009/Forms/AllItems.aspx di cui sono coautore. Ciao a tutti.
2) deve essere indicato nella procedura di gestione rifiuti aziendale un tempo massimo per cui il doppio contenitore può essere chiuso dopo tot giorni (questa cosa solitamente serve nel periodo estivo o in presenza di cattivi odori dai contenitori; si può anche procedere con la chiusura del sacco interno + nuovo sacco e chiusura del contenitore quando si raggiungono 3/4 del volume)
Per tutti i chiarimenti normativi e tecnici in merito ai rifiuti sanitari vi invito a scaricare le Linee Guida al seguente link: https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/seas/gestamb/Linee%20guida%202009/Forms/AllItems.aspx di cui sono coautore. Ciao a tutti.
ecomanager- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Beh, c'è una differenza abissale. Ci provo ancora una volta.
Le linee guida di una grande azienda sanitaria che riguardano la gestione di ospedali e strutture di grandi e grandissime dimensioni, correttamente adattano la gestione della produzione di rifiuti a quella che è la produzione di rifiuti a ciclo continuo. Ed in effetti, per la struttura o unità locale nel suo complesso, è così. Non è possibile identificare il momento della produzione del singolo rifiuto se non condiderando convenzionalmente che il momento della produzione del rifiuto coincide con quello della chiusura del contenitore. Nulla da dire, ci mancherebbe. In un ospedale di grandi dimensioni avremmo migliaia di registri c/s, e migliaia di persone che li compilano ogni 5 giorni, se non fosse così (invece di una sola, o meglio, poche, che compilano un registro ogni 5 giorni).
Il problema che sto cercando di far capire è che questa è una convenzione (stra-corretta, si intende) per le strutture di grandi dimensioni che hanno una produzione di rifiuti che deve essere considerata a ciclo continuo. Come altre grandi produzioni industriali! Cambia poco da questo punto di vista.
Ma è, appunto, una convenzione che non può essere applicata al piccolo produttore di rifiuti sanitari, che non può dire che ciò che ha inserito nel suo unico contenitore non sia un rifiuto e che quello non sia già un deposito temporaneo (da qui la mia domanda iniziale sull'opportunità di prevedere da subito 2 contenitori). Perché se così non fosse, egli potrebbe tenere degli aghi usati senza chiudere il contenitore per 2, 5, 10, o più anni. Perchè la norma che ti impone di smaltire almeno ogni anno è la norma che definisce il deposito temporaneo contenuta nel 152. E se per il piccolo produttore di rifiuti sanitari pericolosi si dice che quello non è un rifiuto e quindi nel contenitore non c'è un deposito temporaneo, non comincia a decorrere il termine annuale. E allora posso tenerlo fino a quando chiuderò il contenitore e da lì avrò 5 o 30 giorni di tempo. Cosa che non esiste.
Aggiungo che questa ipotesi, tutt'altro che impossibile per il piccolo produttore (che potrebbe usare anche solo un paio di aghi all'anno e avere un contenitore di diversi litri) ovviamente non si riproduce in una struttura di grandi dimensioni. Ma correttamente, nelle linee guida che avete redatto, avete dato delle disposizioni affinché il contenitore non resti comunque aperto troppo tempo. Questo proprio perché nel vostro caso, convenzionalmente, la produzione del rifiuto si colloca non nel momento in cui lo strumento diventa inutilizzabile, ma nel momento in cui si chiude il contenitore. E se non date quelle indicazioni, nel vostro caso, non c'è norma che obblighi alcuno a mandare quei rifiuti verso lo smaltimento. Ma un piccolo produttore ce l'ha. E' il termine annuale del 152 sul deposito temporaneo, perché lui non può invocare la convenzione che utilizzate giustamente solo voi, e per lui quello è già un deposito temporaneo.
Poi, se non si capisce, non so più che fare.
Le linee guida di una grande azienda sanitaria che riguardano la gestione di ospedali e strutture di grandi e grandissime dimensioni, correttamente adattano la gestione della produzione di rifiuti a quella che è la produzione di rifiuti a ciclo continuo. Ed in effetti, per la struttura o unità locale nel suo complesso, è così. Non è possibile identificare il momento della produzione del singolo rifiuto se non condiderando convenzionalmente che il momento della produzione del rifiuto coincide con quello della chiusura del contenitore. Nulla da dire, ci mancherebbe. In un ospedale di grandi dimensioni avremmo migliaia di registri c/s, e migliaia di persone che li compilano ogni 5 giorni, se non fosse così (invece di una sola, o meglio, poche, che compilano un registro ogni 5 giorni).
Il problema che sto cercando di far capire è che questa è una convenzione (stra-corretta, si intende) per le strutture di grandi dimensioni che hanno una produzione di rifiuti che deve essere considerata a ciclo continuo. Come altre grandi produzioni industriali! Cambia poco da questo punto di vista.
Ma è, appunto, una convenzione che non può essere applicata al piccolo produttore di rifiuti sanitari, che non può dire che ciò che ha inserito nel suo unico contenitore non sia un rifiuto e che quello non sia già un deposito temporaneo (da qui la mia domanda iniziale sull'opportunità di prevedere da subito 2 contenitori). Perché se così non fosse, egli potrebbe tenere degli aghi usati senza chiudere il contenitore per 2, 5, 10, o più anni. Perchè la norma che ti impone di smaltire almeno ogni anno è la norma che definisce il deposito temporaneo contenuta nel 152. E se per il piccolo produttore di rifiuti sanitari pericolosi si dice che quello non è un rifiuto e quindi nel contenitore non c'è un deposito temporaneo, non comincia a decorrere il termine annuale. E allora posso tenerlo fino a quando chiuderò il contenitore e da lì avrò 5 o 30 giorni di tempo. Cosa che non esiste.
Aggiungo che questa ipotesi, tutt'altro che impossibile per il piccolo produttore (che potrebbe usare anche solo un paio di aghi all'anno e avere un contenitore di diversi litri) ovviamente non si riproduce in una struttura di grandi dimensioni. Ma correttamente, nelle linee guida che avete redatto, avete dato delle disposizioni affinché il contenitore non resti comunque aperto troppo tempo. Questo proprio perché nel vostro caso, convenzionalmente, la produzione del rifiuto si colloca non nel momento in cui lo strumento diventa inutilizzabile, ma nel momento in cui si chiude il contenitore. E se non date quelle indicazioni, nel vostro caso, non c'è norma che obblighi alcuno a mandare quei rifiuti verso lo smaltimento. Ma un piccolo produttore ce l'ha. E' il termine annuale del 152 sul deposito temporaneo, perché lui non può invocare la convenzione che utilizzate giustamente solo voi, e per lui quello è già un deposito temporaneo.
Poi, se non si capisce, non so più che fare.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Quoto in pieno quello che zesec ha appena espresso, non possiamo paragonare grosse aziende sanitarie a piccoli studi estetici come il mio, la produzione ed conseguente gestione differiscono certamente.
Il fulcro del nostro discorso era proprio l'identificazione di cosa si intende per deposito temporaneo e sulle norme da seguire a riguardo.
Come da lui detto nel primo post, chiede se è normale che uno studio estetico abbia un solo contenitore e non uno secondario, suppongo che la risposta è che sicuramente la maggioranza degli studi estetici non usi il secondo contenitore, questo non vuol dire che sia giusto.
Da tutte le informazioni prese, sia in questo topic che da tutti i riferimenti legislativi, sono giunto alla conclusione che lui non abbia tutti i torti; purtroppo
Cercherò altre conferme...............
Il fulcro del nostro discorso era proprio l'identificazione di cosa si intende per deposito temporaneo e sulle norme da seguire a riguardo.
Come da lui detto nel primo post, chiede se è normale che uno studio estetico abbia un solo contenitore e non uno secondario, suppongo che la risposta è che sicuramente la maggioranza degli studi estetici non usi il secondo contenitore, questo non vuol dire che sia giusto.
Da tutte le informazioni prese, sia in questo topic che da tutti i riferimenti legislativi, sono giunto alla conclusione che lui non abbia tutti i torti; purtroppo
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
A mio avviso la soluzione sta in quanto descritto dal medesimo @zesec riprendendo il post di @ecomanager che, riferendosi alle linee guida emiliano-romagnole, non fa altro che confermare che, mancando esatte indicazioni di norma, si può (e secondo me si deve) ricorrere a considerazioni di "miglior gestione" (linee guida) al fine di garantire l'osservanza della norma senza creare situazioni di difficoltà operativa con conseguente disapplicazione della norma.
Potremmo stabilire dunque che, nel caso di produzione di rifiuti sanitari da attività minimali, dall'agopuntore, al tatuatore fino all'estetista il comportamento da tenere sia...
Che ne dite se upgradiamo il topic a costruire un tale dettaglio?
Ciao
Potremmo stabilire dunque che, nel caso di produzione di rifiuti sanitari da attività minimali, dall'agopuntore, al tatuatore fino all'estetista il comportamento da tenere sia...
Che ne dite se upgradiamo il topic a costruire un tale dettaglio?
Ciao
Gimi- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
@ zesec: ho ricevuto una risposta dalla asl, conferma il doppio contenitore.
Adesso sono ancora senza linea, quindi in un internet point, appena posso ti darò più informazioni.
Ciao
Adesso sono ancora senza linea, quindi in un internet point, appena posso ti darò più informazioni.
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
personalmente avendo un tattoo studio ho i contenitori in cartone con sacco giallo interno, e per gli aghi contenitori in plastica specifici per i taglienti.
Da quanto mi ha detto l'ASS quando devo eliminare il secondo contenitore lo elimino mettendolo dentro al sacco giallo nello scatolone e smaltisco normalmente, anche se secondo me dovrebbe essere corretto smmaltirlo separatamente
in ogni caso io ritengo chiuso il contenitore degli aghi nel momento in cui è pieno e lo elimino, nn potrei fare un carico giornaliero di qualche gr di aghi.
Stesso discorso per gli scatoloni che nn riempio in giornata/settimana, la sera lo chiudo (nn sigillando il sacco) e il giorno dopo lo riapro e così via fino a riempimento , poi eseguo carico ecc
Da quanto mi ha detto l'ASS quando devo eliminare il secondo contenitore lo elimino mettendolo dentro al sacco giallo nello scatolone e smaltisco normalmente, anche se secondo me dovrebbe essere corretto smmaltirlo separatamente
in ogni caso io ritengo chiuso il contenitore degli aghi nel momento in cui è pieno e lo elimino, nn potrei fare un carico giornaliero di qualche gr di aghi.
Stesso discorso per gli scatoloni che nn riempio in giornata/settimana, la sera lo chiudo (nn sigillando il sacco) e il giorno dopo lo riapro e così via fino a riempimento , poi eseguo carico ecc
seba65- Membro della community
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Scusate se mi intrometto, noi siamo un'azienda che ritira i rifiuti di cui state parlando.
Contenitore esterno in cartone rigido con diciture di legge (adr pericolosità e quant'altro), liner interno (tipo sacco nero da spazzatura), i nostri anch'essi stampigliati con "rifiuto potenzialmente infetto" ecc. da utilizzare soltanto per rifiuti solidi (cotone, lenzuolini, strisce dep. e similari), niente che buchi, niente che percoli.
Oltre a questo box rigido di plastica con dispositivo sgancia aghi anch'esso completamente ricoperto da diciture di legge.
Spero di essere stata utile.
Samantha
Contenitore esterno in cartone rigido con diciture di legge (adr pericolosità e quant'altro), liner interno (tipo sacco nero da spazzatura), i nostri anch'essi stampigliati con "rifiuto potenzialmente infetto" ecc. da utilizzare soltanto per rifiuti solidi (cotone, lenzuolini, strisce dep. e similari), niente che buchi, niente che percoli.
Oltre a questo box rigido di plastica con dispositivo sgancia aghi anch'esso completamente ricoperto da diciture di legge.
Spero di essere stata utile.
Samantha
sallybm- Membro della community
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
sallybm ha scritto:Scusate se mi intrometto, noi siamo un'azienda che ritira i rifiuti di cui state parlando.
Contenitore esterno in cartone rigido con diciture di legge (adr pericolosità e quant'altro), liner interno (tipo sacco nero da spazzatura), i nostri anch'essi stampigliati con "rifiuto potenzialmente infetto" ecc. da utilizzare soltanto per rifiuti solidi (cotone, lenzuolini, strisce dep. e similari), niente che buchi, niente che percoli.
Oltre a questo box rigido di plastica con dispositivo sgancia aghi anch'esso completamente ricoperto da diciture di legge.
Spero di essere stata utile.
Samantha
Grazie mille Samantha, ogni contributo è sempre utile.
Noi stavamo cercando di capire cosa prevedono le disposizioni in materia di "deposito temporaneo" e sulle varie interpretazioni che ne derivano.
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
fantalele ha scritto:@ zesec: ho ricevuto una risposta dalla asl, conferma il doppio contenitore.
Adesso sono ancora senza linea, quindi in un internet point, appena posso ti darò più informazioni.
Ciao
Ok forse ci siamo linea attivata, vediamo se dura..........
@zesec. Questo è quanto mi è stato risposto, riporto testo completo.......
Gent. Sig. xxx,
le premetto che gli enti competenti in merito alla gestione dei rifiuti sono la Provincia- Direzione Ambiente e l'ARPAL, le invio comunque alcune considerazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti igienici, i rifiuti prodotti da uno studio estetico soprattutto nel caso che si tratti anche di attività di tatuaggio e piercing suppongo che siano costituiti da taglienti aghi e garze.
Il D.lgs 152/06 art 227 per i rifiuti sanitari rinvia al DPR 254/2003 che per il deposito temporaneo prevede:
8. Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
I rifiuti prodotti da uno studio estetico, anche se non sono prodotti da strutture sanitarie, se sono rifiuti a rischio infettivo, mi sembra che possano essere trattati con gli stessi criteri e usando gli stessi contenitori, quindi è previsto un doppio contenitore, ma non obbligatoriamente l'imballaggio esterno deve essere lavabile e riutilizzabile.
Spero di esserle stato utile, per altre informazioni può chiedere direttamente agli enti di controllo, Provincia e ARPAL.
Distinti saluti
Proverò a contattare anche gli altri enti, ma penso proprio che la risposta ottenuta sia più che esaustiva.
Ciao
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
zesec ha scritto:Ho una domanda secca (e credo semplice) per gli esperti di rifiuti sanitari (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). In effetti la domanda sorge proprio dopo un sopralluogo ad un centro estetico (materia che conosco poco).
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso , fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.
E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?
E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?
attenzione alla tipologia dei contenitori per il trasporto e alla corretta stesura del DDT. Per le materie infettanti della classe 6.2 non è previsto il regime di esenzione parziale in quanità limitata. Sottosezione 2.2.62.1.11.2 dell'ADR 2009
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
zesec ha scritto:Ho una domanda secca (e credo semplice) per gli esperti di rifiuti sanitari (e quindi anche fantalele, che è specializzato in studi di estetiste e mogli). In effetti la domanda sorge proprio dopo un sopralluogo ad un centro estetico (materia che conosco poco).
Ok, la domanda è questa: ho visto i contenitori utilizzati per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti (nota: la definizione fa pensare a un bisturi di mezzo metro usato in un lebbrosario, invece si tratta di lamette e aghetti per depilazione...). Ho chiesto informazioni sul secondo imballaggio rigido esterno (che non c'era) e sono caduti dalle nuvole. Mi hanno anche detto che l'imballaggio esterno lo porta il trasportatore quando viene a ritirare i rifiuti (facendomi pensare che sia un obbligo che riguarda solo la fase di trasporto). A me sembrava di ricordare però, e la lettura dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003 me lo conferma, che il secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo di uso , fosse obbligatorio anche nella fase di deposito temporaneo e movimentazione interna.
E' così? Due contenitori uno dentro l'altro o hanno ragione loro?
E già che ci sono: so che spesso la fornitura dei contenitori la fa il trasportatore all'interno del contratto, ma qualcuno sa darmi un riferimento dove si possono trovare informazioni sufficienti (senza chiedere preventivi per adesso) su dimensioni, tipologie e costi?
I contenitori per rifiuti sanitari sono normalmente:
- contenitori monouso per aghi e taglienti (da 0.25 a 7 lt tipicamente) in plastica rigida
-contenitori monouso in cartone o polietilene da 40 o 60lt tipicamente con peso di omologa risp di 4,5kg e 6kg forniti di busta con contrassegni.
- contenitori riutilizzabili in polietilene da 45 o 60 lt dotati di buste per il contenimento dei liquidi con pesi di omologa superiori (fino ai 25kg), da sterilizzare e bonificare ad ogni utilizzo.
I costi variano sempre in base al reale utilizzo e quantita'.......
bcrick- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
@ zesec: un po di giorni fa ti ho inviato un mp, lo hai ricevuto????????
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Mi sembrava strano, te lo rimando.zesec ha scritto:no
Ciao
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fantalele 4.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
Sarò ripetitivo ma visto che ne sono coautore pubblicizzo la lettura di questo documento:
https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/seas/gestamb/Linee%20guida%202009/Forms/AllItems.aspx
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ecomanager- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
ecomanager ha scritto:Sarò ripetitivo ma visto che ne sono coautore pubblicizzo la lettura di questo documento:
https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/seas/gestamb/Linee%20guida%202009/Forms/AllItems.aspx
TI ringrazio e condivido le tue osservazioni, ma qui si fa riferimento nello specifico ai centri estetici e le regole sono leggermente diverse
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Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi, anche nei momenti peggiori. {Le rose di Atacama di Luis Sepúlveda}
fantalele 4.0- Moderatore
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
ok , sicuramente il centro estetico non è paragonabile ad un ospedale da 600 posti letto, ma le tipologie di rifiuti a rischio infettivo (taglienti e pungenti e non) sono assimilabili e gli imballaggi utilizzati per conferimento e trasporto da utilizzare sono le stesse come del resto i principi di distinzione dal rifiuto urbano (sacco nero). sbaglio?
buon venerdì a todos
buon venerdì a todos
ecomanager- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
in sintesi..per il mio centro estetico servono:
un contenitore rigido (per taglienti e pungenti cer 180103),
un contenitore di cartone (per batuffoli,garze e affini che vengono a contatto con: tracce evidenti di sangue; derma che a quanto descritto dal ministero della salute è riccamente vascolarizzato e quindi anch'esso a rischio infettivo),
un contenitore rigido/bustone (per barattoli esausti,contenitori spray e tubetti cer 150110),
smaltimento delle lampade tramite ditta responsabile della manutenzione, previo accordo...x ora il tecnico me le ha lasciate qui con una banale scusa e io ci sono cascata...
Quindi se così stanno le cose, tutti i centri di estetica devono iscriversi al SISTRI: infatti tutti usiamo lamette monouso per i calli e tutti facciamo cerette (durante le quali può esserci una fuoriuscita di sangue) a meno che non si dichiari esplicitamente che nel centro si fanno solo ed esclusivamente massaggi...ma poi se vengono a fare un controllo a sorpresa e sul listino prezzi è incluso trucco semipermanente, trattamento pedicure, manicure ecc..voglio vedere come lo si spiega!!
sono giunta a una conclusione...mi iscrivo al sistri e mando a quel paese la confartigianato e l'asl locale che non sa dirmi nulla di certo...mi iscrivo e all'anno prossimo si vede chi avrà ragione!
Che ne dite?secondo voi i codici cer sono giusti almeno??
saluti
vale
un contenitore rigido (per taglienti e pungenti cer 180103),
un contenitore di cartone (per batuffoli,garze e affini che vengono a contatto con: tracce evidenti di sangue; derma che a quanto descritto dal ministero della salute è riccamente vascolarizzato e quindi anch'esso a rischio infettivo),
un contenitore rigido/bustone (per barattoli esausti,contenitori spray e tubetti cer 150110),
smaltimento delle lampade tramite ditta responsabile della manutenzione, previo accordo...x ora il tecnico me le ha lasciate qui con una banale scusa e io ci sono cascata...
Quindi se così stanno le cose, tutti i centri di estetica devono iscriversi al SISTRI: infatti tutti usiamo lamette monouso per i calli e tutti facciamo cerette (durante le quali può esserci una fuoriuscita di sangue) a meno che non si dichiari esplicitamente che nel centro si fanno solo ed esclusivamente massaggi...ma poi se vengono a fare un controllo a sorpresa e sul listino prezzi è incluso trucco semipermanente, trattamento pedicure, manicure ecc..voglio vedere come lo si spiega!!
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Che ne dite?secondo voi i codici cer sono giusti almeno??
saluti
vale
valey80- Membro della community
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
valey80 ha scritto:in sintesi..per il mio centro estetico servono:
un contenitore rigido (per taglienti e pungenti cer 180103),
un contenitore di cartone (per batuffoli,garze e affini che vengono a contatto con: tracce evidenti di sangue; derma che a quanto descritto dal ministero della salute è riccamente vascolarizzato e quindi anch'esso a rischio infettivo),
un contenitore rigido/bustone (per barattoli esausti,contenitori spray e tubetti cer 150110),
smaltimento delle lampade tramite ditta responsabile della manutenzione, previo accordo...x ora il tecnico me le ha lasciate qui con una banale scusa e io ci sono cascata...
Quindi se così stanno le cose, tutti i centri di estetica devono iscriversi al SISTRI: infatti tutti usiamo lamette monouso per i calli e tutti facciamo cerette (durante le quali può esserci una fuoriuscita di sangue) a meno che non si dichiari esplicitamente che nel centro si fanno solo ed esclusivamente massaggi...ma poi se vengono a fare un controllo a sorpresa e sul listino prezzi è incluso trucco semipermanente, trattamento pedicure, manicure ecc..voglio vedere come lo si spiega!!
sono giunta a una conclusione...mi iscrivo al sistri e mando a quel paese la confartigianato e l'asl locale che non sa dirmi nulla di certo...mi iscrivo e all'anno prossimo si vede chi avrà ragione!
Che ne dite?secondo voi i codici cer sono giusti almeno??
saluti
vale
Come funzionario dell'ASL confermo sostanzialmente quanto già specificato da fantalele.
Mi pare però necessario aggiungere alcuni dettagli importanti.
Premesso il CER 180103*va benissimo per i rifiuti solidi a rischio infettivo quali taglienti e pungenti, il CER 150110* invece dovrà essere utilizzato solo per "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" come previsto dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER). Per saper se gli imballaggi (barattoli, bombolette etc.) hanno contenuto sostanze pericolose dovrai fare riferimento alla "scheda di sicurezza in 16 punti" (obbligatoria per le sostanze/preparati pericolosi).
Relativamente al contenitore esterno che potrà essere in cartone o il polietilene, con sacco interno, dovrà essere utilizzato già nella fase di deposito temporaneo quindi prima del trasporto e dovrà essere del tipo omologato ADR 6.2.
Buona....notte
Maverick- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
valey80 ha scritto:in sintesi..per il mio centro estetico servono:
un contenitore rigido (per taglienti e pungenti cer 180103),
un contenitore di cartone (per batuffoli,garze e affini che vengono a contatto con: tracce evidenti di sangue; derma che a quanto descritto dal ministero della salute è riccamente vascolarizzato e quindi anch'esso a rischio infettivo),
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Quindi se così stanno le cose, tutti i centri di estetica devono iscriversi al SISTRI: infatti tutti usiamo lamette monouso per i calli e tutti facciamo cerette (durante le quali può esserci una fuoriuscita di sangue) a meno che non si dichiari esplicitamente che nel centro si fanno solo ed esclusivamente massaggi...ma poi se vengono a fare un controllo a sorpresa e sul listino prezzi è incluso trucco semipermanente, trattamento pedicure, manicure ecc..voglio vedere come lo si spiega!!
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saluti
vale
...Dimenticavo...per quanto riguarda l'iscrizione al sistri l'art. 1 comma b)del DM cita:
b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
Spero di essere stato utile. Mave
Maverick- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
zesec ha scritto:Sulle tempistiche (5 giorni con decorrenza dall'introduzione del singolo rifiuto nel contenitore) non ho dubbi.
@ marco 66 e @ecomanager:
dite che il secondo imballaggio interviene solo quando i contenitori sono pieni. Mi sembra logico, lo ammetto, ma il dubbio mi viene dalla lettura della norma, che non fa riferimento a questa cosa.
L'art. 8 comma 1 parla di un secondo imballaggio rigido esterno che contiene il primo. Ed il riferimento è non solo per la fase del trasporto e quelle successive, ma anche per la movimentazione interna alla struttura e soprattutto per il deposito temporaneo. Tant'è vero che in quel comma non si parla ancora di chiusura dei contenitori. E' solo nel comma 3 che si comincia a parlare di chiusura dei contenitori, e solo con riferimento ai tempi di mantenimento del deposito temporaneo. Ma il deposito temporaneo c'è anche se non chiudo il primo contenitore: inizia quando butto il primo ago nel contenitore.
Se leggo male la norma, ditemelo.
Ma ovviamente mi interessa anche la vostra esperienza, che so essere importante: se mi dite che non sanzionano, meglio così. Poi se ne veniamo fuori anche con una logica giuridica sono più contento.
Questa che esponi è una controversia che va avanti da anni ma con un pò di buon senso si è addivenuti a questa interpretazione. Il "materiale di scarto pericoloso a rischio infettivo" diventa "rifiuto" solo alla chiusura definitiva del contenitore (esterno) che dovrà riportare la data in cui tale operazione viene effettuata.
Tale contenitore dovrà essere movimentato entro 30 gg. se il volume complessivo dei contenitori esterni non supera i 200 litri ed entro 5 gg. qualora tale volume venga superato
Buona notte
Maverick- Utente Attivo
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
L'interpretazione è dei giudici, degli autori, degli operatori, delle province o della PG?
Perché come ho già scritto, io sono felice di questa interpretazione (che aiuta molto la gestione), ma ripeto: da questa interpretazione discende che se io non chiudo il contenitore posso tenere quel materiale di scarto pericoloso (che non sarebbe ancora rifiuto) per l'eternità.
Come era emerso su qualche post precedente, mi sembrava invece sensata la differenziazione tra grandi produttori di rifiuti sanitari (es. ospedali) che hanno un ciclo continuo di produzione e per i quali si conviene che la produzione del rifiuto sia fatta coincidere con la chiusura del contenitore (cosa che calza con il buon senso e l'interpretazione della norma) e gli altri piccoli produttoriper i quali questa convenzione non dovrebbe operare. Così come analoghe convenzioni operano per l'indviduazione del momento della produzione del rifiuto nelle grandi realtà produttive che operano a ciclo continuo, ma non operano per il piccolo artigiano che continua a riempire ogni giorno il secchio con il rifiuto da limatura e deve (dovrebbe!) tenerne conto per le registrazioni ogni 10 giorni lavorativi (e qundi anche per il deposito temporaneo).
Però se hai interpretazioni ufficiali, sparale pure, che sarei felice di togliermi questo dubbio.
Perché come ho già scritto, io sono felice di questa interpretazione (che aiuta molto la gestione), ma ripeto: da questa interpretazione discende che se io non chiudo il contenitore posso tenere quel materiale di scarto pericoloso (che non sarebbe ancora rifiuto) per l'eternità.
Come era emerso su qualche post precedente, mi sembrava invece sensata la differenziazione tra grandi produttori di rifiuti sanitari (es. ospedali) che hanno un ciclo continuo di produzione e per i quali si conviene che la produzione del rifiuto sia fatta coincidere con la chiusura del contenitore (cosa che calza con il buon senso e l'interpretazione della norma) e gli altri piccoli produttoriper i quali questa convenzione non dovrebbe operare. Così come analoghe convenzioni operano per l'indviduazione del momento della produzione del rifiuto nelle grandi realtà produttive che operano a ciclo continuo, ma non operano per il piccolo artigiano che continua a riempire ogni giorno il secchio con il rifiuto da limatura e deve (dovrebbe!) tenerne conto per le registrazioni ogni 10 giorni lavorativi (e qundi anche per il deposito temporaneo).
Però se hai interpretazioni ufficiali, sparale pure, che sarei felice di togliermi questo dubbio.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
valey80 ha scritto:in sintesi..per il mio centro estetico servono:
un contenitore rigido (per taglienti e pungenti cer 180103),
un contenitore di cartone (per batuffoli,garze e affini che vengono a contatto con: tracce evidenti di sangue; derma che a quanto descritto dal ministero della salute è riccamente vascolarizzato e quindi anch'esso a rischio infettivo),
un contenitore rigido/bustone (per barattoli esausti,contenitori spray e tubetti cer 150110),
smaltimento delle lampade tramite ditta responsabile della manutenzione, previo accordo...x ora il tecnico me le ha lasciate qui con una banale scusa e io ci sono cascata...
Quindi se così stanno le cose, tutti i centri di estetica devono iscriversi al SISTRI: infatti tutti usiamo lamette monouso per i calli e tutti facciamo cerette (durante le quali può esserci una fuoriuscita di sangue) a meno che non si dichiari esplicitamente che nel centro si fanno solo ed esclusivamente massaggi...ma poi se vengono a fare un controllo a sorpresa e sul listino prezzi è incluso trucco semipermanente, trattamento pedicure, manicure ecc..voglio vedere come lo si spiega!!
sono giunta a una conclusione...mi iscrivo al sistri e mando a quel paese la confartigianato e l'asl locale che non sa dirmi nulla di certo...mi iscrivo e all'anno prossimo si vede chi avrà ragione!
Che ne dite?secondo voi i codici cer sono giusti almeno??
saluti
vale
Tutto preciso anche io mi regolo così!
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Re: doppio contenitore per rifiuti sanitari
allora per i sanitari (180103) bisognano i contenitori omologati in cartone o in pvc
comungue per le lame /aghi / lamette / ecc.. bisogna metterli in un contenitore rigido a parte (solitamente sono da 7 litri o da 10).
c'è da dire però che al momento del ritiro il contenitore rigido piccolo usato per aghi lamette ecc.. deve essere inserito dentro il contenitore (rigido o cartone) omologato per il trasporto, perchè esso non è omologato al trasporto.
questa operazione la deve fare l'operatore/operatrice che produce il rifiuto e non il trasportatore, infatti una volta chiuso il contenitore si ci deve scrivere sopra data stoccaggio luogo produzione e produttore e relativo codice CER.
il trasportatore si deve limitare a verificare che il collo sia idoneo al trasporto e che riporti tutti i dati identificativi.
comungue per le lame /aghi / lamette / ecc.. bisogna metterli in un contenitore rigido a parte (solitamente sono da 7 litri o da 10).
c'è da dire però che al momento del ritiro il contenitore rigido piccolo usato per aghi lamette ecc.. deve essere inserito dentro il contenitore (rigido o cartone) omologato per il trasporto, perchè esso non è omologato al trasporto.
questa operazione la deve fare l'operatore/operatrice che produce il rifiuto e non il trasportatore, infatti una volta chiuso il contenitore si ci deve scrivere sopra data stoccaggio luogo produzione e produttore e relativo codice CER.
il trasportatore si deve limitare a verificare che il collo sia idoneo al trasporto e che riporti tutti i dati identificativi.
premier83- Membro della community
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