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Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir?

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Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir? - Pagina 2 Empty Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir?

Messaggio  VdT Ven Dic 10, 2010 9:21 am

Promemoria primo messaggio :

Qualcuno mi spiega o mi riporta l'articolo di legge dove si evince che i rifiuti prodotti dalle attività possono essere portati presso la propria sede legale.
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Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir? - Pagina 2 Empty Re: Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir?

Messaggio  cferrulli Mer Mar 16, 2011 5:13 pm

ecomanager ha scritto:forse ti possono aiutare le interpretazioni dell'autore dell'articolo in oggetto, prova a leggerlo:

http://lexambiente.it/rifiuti/179/7047-rifiuti-attivita-sanitarie-e-sistri.html


Ho letto l'articolo di Giovanni Tapetto e ho notato che la nostra azienda opera in maniera diversa:
trattasi di azienda concessionaria del servizio di distribuzione di gas metano in molti comuni. Tali comuni sono stati suddivisi in aree geografiche (anche inter-provinciali/regionali) con un centro operativo identificato in un comune più o meno baricentrico. I rifiuti prodotti dalle attività manutentive sulle infrastrutture di cui trattasi, vengono trasportati dal luogo fisico di produzione al centro operativo, luogo di produzione ai sensi dell'art. 230. Il trasporto avviene con formulario con la stessa indicazione societaria nei tre campi, e specificando in annotazioni che trattasi di trasporto dal luogo fisico di produzione (indirizzo e comune) al centro operativo ai sensi dell'art. 230. I mezzi che trasportano i rifiuti sono tutti autorizzati (autorizzazione c.p. art. 212 co. Cool. Presso il centro operativo è allestito il deposito temporaneo e viene tenuto il registro C/S. A suo tempo fu scartata l'ipotesti valutazione tecnica, poichè in realtà i materiali tolti d'opera diventato tutti (100%) rifiuto. Tutta questa procedura è stata cautelativamente comunicata alle provincie interessate segnalando luogo del centro operativo e comuni di riferimento.
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Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir? - Pagina 2 Empty Re: Trasporto in conto proprio rifiuti da manutenzione: fir?

Messaggio  Charlie75 Mer Mar 16, 2011 5:26 pm

L'autorizzazione al trasporto in c/proprio serve in caso di trasporto rifiuti in proprio a un centro di conferimento autorizzato, quindi con FIR.
Cosa significa in via cautelativa?
Nel fir devi indicare un centro di conferimento autorizzato e la tua sede non lo è di certo. E' sempre la solita storia italiana, quando chiedi a chi dovrebbe essere informato in qualità di controllore, sapendone meno di niente, per ignoranza ti consiglia sulla base di "sentito dire". Per tutelarci estendiamo i FIR anche quando trasportiamo beni, non si sa mai che qualche vigile o poliziotto possa scambiarli per rifiuti.. così siamo tranquilli..

Se i rifiuti derivano da manutenzioni, e deve essere provato da contratti e documentazione, l'art. 266 comma 4, credo sia abbastanza chiaro. Se non li puoi lasciare dal cliente (qualcuno spieghi all'autore dell'articolo linkato che nel mondo reale sono ben pochi i clienti che accettano di tenere i rifiuti prodotti da altri presso la propria sede in attesa che qualcuno li vada a prendere), li carichi e li porti in sede (questo non è trasporto di rifiuti). L'importante è mettere sotto controllo il processo e ciò che succede presso clienti, con contratti e documentazione al seguito.


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Messaggio  VdT Gio Mar 17, 2011 4:52 pm

charlie e io ti chiedo come trasporti i rifiuti prodotti presso la tua sede? senza documentazione? con un formulario? con una bolla? E come puoi dire che non è trasporto di rifiuti? Mettiamo che siano calcinacci o pezzi di pvc o semplicemente avanzi di cavi elettrici come li trasporti?
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Messaggio  Gimi Gio Mar 17, 2011 5:41 pm

Charlie75 ha scritto:Se i rifiuti derivano da manutenzioni, e deve essere provato da contratti e documentazione, l'art. 266 comma 4, credo sia abbastanza chiaro. Se non li puoi lasciare dal cliente (qualcuno spieghi all'autore dell'articolo linkato che nel mondo reale sono ben pochi i clienti che accettano di tenere i rifiuti prodotti da altri presso la propria sede in attesa che qualcuno li vada a prendere), li carichi e li porti in sede (questo non è trasporto di rifiuti). L'importante è mettere sotto controllo il processo e ciò che succede presso clienti, con contratti e documentazione al seguito.
Nell'articolo citato si fa riferimento a una sentenza della Cassazione, la 9856/2009, che indica la massima seguente:

Alla regola generale che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230 d.lg. n. 152 del 2006 relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico; eccezione inapplicabile allorché i materiali depositati costituiscono rifiuti oggettivamente non riutilizzabili e la valutazione tecnica del gestore dell'infrastruttura non venga eseguita nei sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.;
in relazione a questa massima riconsidera se il portare i rifiuti da un luogo ad un altro sia trasporto di rifiuti o no.
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Messaggio  Mar23 Gio Apr 07, 2011 10:25 am

Rispolvero questo dibattuto post per chiedere lumi in merito all'attività di manutenzione, svolta per conto del gestore di reti pubbliche (gas, elettricità, acqua).
Se non erro, tale attività specifica è regolamentata dall'articolo 230 del 152/06 (e non dal 266); a tal proposito, avrei bisogno di alcune precisazioni:

1) Chi deve considerarsi "produttore" del rifiuto? La ditta che esegue fisicamente il lavoro in cantiere oppure il gestore della rete?
Di conseguenza, chi deve aver cura di adempiere alla tenuta/compilazione dei formulari e/o registro di carico e scarico?

2) I rifiuti (generalmente non pericolosi) possono essere "stoccati" presso la sede del gestore della rete in regime di deposito temporaneo? Oppure vige il limite temporale dei "sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori" ai fini della "valutazione tecnica"?

3) Riassumendo all'estremo: in ultimo, a chi spetta la gestione di questa particolare tipologia di rifiuti?

Vi ringrazio anticipatamente!
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Messaggio  VdT Gio Apr 07, 2011 10:56 am

Da quello che so, ai fini della gestione dei rifiuti, colui che con la propria attività produce un rifiuto ne è il produttore e quindi deve gestirli con le dovute registrazioni e formulari.
I rifiuti prodotti, se non sono riutilizzabili devono essere trasportati dal cantiere c/o l'impianto di recupero o smaltimento.
Se riutilizzabili (vedasi ad esempio componenti elettrici che una volta in laboratorio possono essere poi riutilizzati) possono essere trasportati c/o il proprio laboratorio come beni e non come rifiuti.

Se invece il gestore di reti pubbliche opera direttamente in cantiere con la propria squadra allora è egli stesso il produttore dei rifiuti.

Qualcuno che ha qualche informazione in più?
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Messaggio  Mar23 Gio Apr 07, 2011 3:33 pm

VdT ha scritto:Da quello che so, ai fini della gestione dei rifiuti, colui che con la propria attività produce un rifiuto ne è il produttore e quindi deve gestirli con le dovute registrazioni e formulari.

Il discorso ha una sua logica: rimane sempre ad "interpretazione" il discorso relativo al trasporto del rifiuto con o senza FIR dal cantiere ove si concretizza l'intervento di manutenzione alla fantomatica "sede". A tal proposito, cito l'articolo 230 comma 1 del 152/06:

"1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento."

Io interpreto il tutto così: la ditta che esegue l'intervento (terzi) raccoglie i rifiuti prodotti e li deposita presso la sede o luogo di concentramento (suppongo si tratti di un'area appositamente adibita) del gestore della rete. Da questo termine in avanti scatta il termine temporale dei 60 giorni per la valutazione tecnica. Se, come affermi tu, i rifiuti non sono riutilizzabili, a chi spetta la successiva gestione (invio a recupero o smaltimento)? Al gestore della rete o ai famosi "terzi" citati nell'articolo?

VdT ha scritto:Se invece il gestore di reti pubbliche opera direttamente in cantiere con la propria squadra allora è egli stesso il produttore dei rifiuti.

Bisogna anche considerare i termini contrattuali che regolano i rapporto tra il gestore della rete e l'eventuale impresa esterna incaricata di effettuare gli interventi. Se non chiaramente specificato, i citati "terzi" che operano sul cantiere possono essere equiparati ad una squadra "ufficiale" del gestore.

Spero di essere stato comprensibile! Smile
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Messaggio  Charlie75 Gio Apr 07, 2011 6:23 pm

Scusate, io faccio riferimento ad attività di manutenzione diversa da quella di reti o fatta in cantieri temporanei inferiori ai sei mesi.
tecnici che sono costantemente presso clienti dove ci sono attrezzature sulle quali fare manutenzione, fanno anche dieci interventi al giorno. in questo caso si applica il 266 che riconosce che quei rifiuti, e non beni (qui non si gioca mai sul fatto che non siano rifiuti) è come se fossero prodotti presso la sede o il domicilio del manutentore.

Non potrei quindi comunque trasportare da ogni singolo punto alla sede con formulario. chi metto come destinatario? Il mio deposito temporaneo men che meno.. non essendo autorizzato.

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Messaggio  Mar23 Mer Apr 27, 2011 8:55 am

Rilancio la discussione, dato che il TU di recente pubblicazione sembra aver chiarito uno dei principali dubbi che mi assillavano:

Art. 15 Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.


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Messaggio  Hope Mer Mag 18, 2011 6:27 am

In un altro forum (sotto il nick sal56) ho inserito un diagramma di flusso da me creato per sintetizzare quello che ho capito dalla lettura di articoli di eminenti giuristi, da varie norme e dalle risposte alla domande frequenti del sito SISTRI. Lo inserisco anche in questo topic, al momento “hot” per i rifiuti da manutenzione.

Avrei molto piacere di vostre opinioni in merito, grazie!!

https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/84/scansione0001su.jpg/
Hope
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