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CATEGORIA 2 ALBO GESTORI - PROCEDURA SEMPLIFICATA CANCELLATA

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Messaggio  PiazzaPulita Dom Dic 12, 2010 2:33 pm

dal sito dell'Albo Gestori:

La procedura di iscrizione semplificata interessa le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell`articolo 212, comma 18 del D.Lgs 152/06 (cioè le imprese che effettuano il recupero sulla base delle procedure semplificate), ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero

ma l'art.212 comma 18 modificato riporta:
I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.

e quindi non esiste più la categoria 2 (anche la 3)...
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CATEGORIA 2 ALBO GESTORI - PROCEDURA SEMPLIFICATA CANCELLATA Empty Re: CATEGORIA 2 ALBO GESTORI - PROCEDURA SEMPLIFICATA CANCELLATA

Messaggio  REPRINTER Dom Dic 12, 2010 3:15 pm

PiazzaPulita ha scritto:dal sito dell'Albo Gestori:

La procedura di iscrizione semplificata interessa le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell`articolo 212, comma 18 del D.Lgs 152/06 (cioè le imprese che effettuano il recupero sulla base delle procedure semplificate), ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero

ma l'art.212 comma 18 modificato riporta:
I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.

e quindi non esiste più la categoria 2 (anche la 3)...





Non capisco, anche perchè il responsabile dell'Albo Nazionale Gestori di Genova accennava ad una riorganizzazione delle Categorie con 2 sole categorie

1) Pericolosi
2) Non Pericolosi

Cmq oggi come oggi....

http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneCategorie.aspx

Categoria 2:
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Categoria 3:
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo




http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl4.htm#214
ART. 216
(operazioni di recupero)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività e' subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.



sono cancellati come da articolo 30 comma 1 lettera e) della GU vedasi pagina 33



11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche' le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

15. Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.






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CATEGORIA 2 ALBO GESTORI - PROCEDURA SEMPLIFICATA CANCELLATA Empty URGENTE: categorie 2 e 3

Messaggio  carruba Mer Gen 26, 2011 6:33 pm

Qualcuno mi può urgentemente confermare che sono state abolite le categorie 2 e 3 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali?
O è solo la procedura di iscrizione che è stata modificata (da semplificata a ordinaria)??

grazie per ogni contributo in merito
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CATEGORIA 2 ALBO GESTORI - PROCEDURA SEMPLIFICATA CANCELLATA Empty Re: CATEGORIA 2 ALBO GESTORI - PROCEDURA SEMPLIFICATA CANCELLATA

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