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peso verificato a destino: variazioni tollerate
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peso verificato a destino: variazioni tollerate
Abbiamo discusso in questo forum e altrove innumerevoli volte sul tema: "Ma qual è lo scostamento giustificabile tra peso presunto in partenza e peso verificato a destino?".
Ecco, per chi si appassiona al diritto e vuole approfondire (e magari fare delle riflessioni) segnalo la fresca sentenza Tar Lombardia, Sezione Brescia, 2 novembre 2010, n. 4526. Nella sostanza dice che non sarebbero tollerabili differenze del 40%; ma neanche del 35%; ma neanche del 30%; ma neanche del 25%.
Insomma, è un Tar Lombardia, non è una Cassazione, ma per fare qualche riflessione....
Segnalo la stranezza (almeno per me) del soggetto passivo trasportatore/gestore e non del produttore (in apparenza).
Comunque tranquilli: la sanzione contro la quale si ricorre è una semplice diffida al rispetto delle regole. Niente multa.... per ora.
Per chi non ha accesso a banche dati complete, incollo il passaggio significativo. Per chi è interessato ad approfondire, posso mandarla via mail se mi mandate indirizzo in mp.
"Era, infatti, accaduto che la Provincia aveva constatato lo sforamento dei
limiti massimi di rifiuti che venivano gestiti dalla ditta ricorrente e nel
contesto di tale rilievo si era accorta che la ditta indicava in modo molto
approssimativo le quantità di rifiuti che trasportava.La ditta ricorrente sostiene di non essere tenuta ad indicare il peso esatto,
ma di poter indicare anche solo il peso presunto.
In realtà, il rapporto di servizio del 22. 2. 2008 (doc. 29) al punto D
evidenzia con chiarezza le macroscopiche differenze oggettivamente
riscontrate nel peso reale dei quantitativi trattati dalla ditta ricorrente
rispetto al peso presunto dichiarato (si pensi al carico 609428 che è stato
dichiarato del peso di 15.000 kg ed invece era di 20.900 lg, con uno
scostamento di circa il 35% in più; o del carico 679478 che è stato
dichiarato del peso di 25.000 kg ed è stato constatato del peso di 20.660 kg,
con una differenza di circa il 25% in meno; o il carico 609430 dichiarato
del peso di 25.000 kg e constatato del peso di 33.280 kg, per uno
scostamento del 30% in più) (la Provincia ha anche ricordato che il tipo di
rifiuti trattati dalla ditta ricorrente non subisce cali o aumenti di peso in
relazione alle condizioni ambientali).
La norma (di regolamento) che consente alle ditte di indicare anche il carico
presunto non può essere interpretata nel senso della possibilità di indicare
una cifra completamente sganciata da quella reale, pena la violazione della
norma (di legge) che impone di riportare la quantità di rifiuti trasportata nel
formulario di identificazione rifiuti.
Ne consegue che nel caso in esame il comportamento tenuto dalla ditta
ricorrente era effettivamente passibile di censura, e quindi la prescrizione
contenuta nel provvedimento impugnato si rivelava giustificata."
Ecco, per chi si appassiona al diritto e vuole approfondire (e magari fare delle riflessioni) segnalo la fresca sentenza Tar Lombardia, Sezione Brescia, 2 novembre 2010, n. 4526. Nella sostanza dice che non sarebbero tollerabili differenze del 40%; ma neanche del 35%; ma neanche del 30%; ma neanche del 25%.
Insomma, è un Tar Lombardia, non è una Cassazione, ma per fare qualche riflessione....
Segnalo la stranezza (almeno per me) del soggetto passivo trasportatore/gestore e non del produttore (in apparenza).
Comunque tranquilli: la sanzione contro la quale si ricorre è una semplice diffida al rispetto delle regole. Niente multa.... per ora.
Per chi non ha accesso a banche dati complete, incollo il passaggio significativo. Per chi è interessato ad approfondire, posso mandarla via mail se mi mandate indirizzo in mp.
"Era, infatti, accaduto che la Provincia aveva constatato lo sforamento dei
limiti massimi di rifiuti che venivano gestiti dalla ditta ricorrente e nel
contesto di tale rilievo si era accorta che la ditta indicava in modo molto
approssimativo le quantità di rifiuti che trasportava.La ditta ricorrente sostiene di non essere tenuta ad indicare il peso esatto,
ma di poter indicare anche solo il peso presunto.
In realtà, il rapporto di servizio del 22. 2. 2008 (doc. 29) al punto D
evidenzia con chiarezza le macroscopiche differenze oggettivamente
riscontrate nel peso reale dei quantitativi trattati dalla ditta ricorrente
rispetto al peso presunto dichiarato (si pensi al carico 609428 che è stato
dichiarato del peso di 15.000 kg ed invece era di 20.900 lg, con uno
scostamento di circa il 35% in più; o del carico 679478 che è stato
dichiarato del peso di 25.000 kg ed è stato constatato del peso di 20.660 kg,
con una differenza di circa il 25% in meno; o il carico 609430 dichiarato
del peso di 25.000 kg e constatato del peso di 33.280 kg, per uno
scostamento del 30% in più) (la Provincia ha anche ricordato che il tipo di
rifiuti trattati dalla ditta ricorrente non subisce cali o aumenti di peso in
relazione alle condizioni ambientali).
La norma (di regolamento) che consente alle ditte di indicare anche il carico
presunto non può essere interpretata nel senso della possibilità di indicare
una cifra completamente sganciata da quella reale, pena la violazione della
norma (di legge) che impone di riportare la quantità di rifiuti trasportata nel
formulario di identificazione rifiuti.
Ne consegue che nel caso in esame il comportamento tenuto dalla ditta
ricorrente era effettivamente passibile di censura, e quindi la prescrizione
contenuta nel provvedimento impugnato si rivelava giustificata."
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: peso verificato a destino: variazioni tollerate
se sul formulario è indicato peso da verificarsi a destino non possono fare niente ne al produttore ne al trasportatore.
al massimo si può discutere sulla quantità di giacenze in magazzino ma finchè non sono obbligato ad avere una pesa certificata...ops...speriamo che fantaprestigiacomo non legga questo post altrimenti pese per tutti!
al massimo si può discutere sulla quantità di giacenze in magazzino ma finchè non sono obbligato ad avere una pesa certificata...ops...speriamo che fantaprestigiacomo non legga questo post altrimenti pese per tutti!
armando77- Utente Attivo
- Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: peso verificato a destino: variazioni tollerate
Si..niente multa.......................PER ORA...
Prossimamente preciseranno che la tolleranza sarà dell'1 %.... (sparo a caso...) e poi voglio vedere quante piccole aziende che non hanno una pesa certificata potranno permettersela con la crisi che c'è.....
Ci stanno facendo impazzire a forza di chiavette usb fantasma o non funzionanti..a forza di manuali operativi sbagliati o non ancora pubblicati...o ci fanno perdere ore al telefono con un call center che non risponde...
....e nel frattempo le ecomafie continuano a gettare rifiuti ovunque....perchè ovviamente loro non usano Sistri...e non installano le bb sui loro camion.........................
w l'Italia
Prossimamente preciseranno che la tolleranza sarà dell'1 %.... (sparo a caso...) e poi voglio vedere quante piccole aziende che non hanno una pesa certificata potranno permettersela con la crisi che c'è.....
Ci stanno facendo impazzire a forza di chiavette usb fantasma o non funzionanti..a forza di manuali operativi sbagliati o non ancora pubblicati...o ci fanno perdere ore al telefono con un call center che non risponde...
....e nel frattempo le ecomafie continuano a gettare rifiuti ovunque....perchè ovviamente loro non usano Sistri...e non installano le bb sui loro camion.........................
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BCLELISA- Utente Attivo
- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 06.10.10
Età : 41
Località : Provincia di Mantova
Re: peso verificato a destino: variazioni tollerate
BCLELISA ha scritto:....e nel frattempo le ecomafie continuano a gettare rifiuti ovunque....perchè ovviamente loro non usano Sistri...e non installano le bb sui loro camion......................... w l'Italia
A questo passaggio vorrei almeno avere una risposta da parte della MissMinistraPresti ma sapendo già che non sarà possibile averla o sarà assolutamente assurda evito anche di farla....Per il resto l'annosa questione dei pesi in partenza/destino è sempre quella, non essendo cambiato niente nella normativa....quindi sarebbe meglio a mio avviso o dare più "opportunità" sui documenti per descrivere meglio le quantità o almeno delle tabelle per stimare in maniera efficace i volumi di rifiuti , quando poi barro la casella "peso da verificare a destino" perchè stimato e l'impianto di destino "accetta per intero" il carico direi che al produttore non si possa contestare niente: la questione è differente quando il carico è pesato prima della partenza assieme al trasportatore e su bilance certificate e poi all'impianto risultano pesi diversi (magari perchè si fattura sul peso verificato a destino... capita statene certi! e guarda caso all'impianto è sempre più pesante...) :cyclops:
ecomanager- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 26.01.10
Età : 47
Località : Ita(g)lia
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