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Precisazioni sul deposito temp.

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Messaggio  fantalele 4.0 Lun Ott 18, 2010 6:13 pm

Scusate la domanda; ma il solito "consulente" del comune, a cui mi sono rivolto, non è stato in grado di darmi una risposta convincente; anzi direi di più..... proprio non mi ha dato una risposta, ha infilato una serie di affermazioni che non centrano nulla...... ma sto divagando, scusate bam
Volevo sapere come regolarmi a riguardo:
Come alcuni già sanno, io produco pochi kg di rifiuti pericolosi che raccolgo negli appositi contenitori che tengo nello studio, per la precisione nella cabina dei trattamenti, sono "aperti" (a parte l'agobox) poichè mia moglie vi getta direttamente il rifiuto.
Ma, dato che lo smaltimento viene effettuato una volta all'anno, ho qualche adempimento riguardo il "deposito temporaneo" o vale solo dal momento della chiusura dei contenitori.
Devo adibire uno spazio specifico tale scopo? Devo fare qualche comunicazione all'ASL?
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Messaggio  marco66 Mar Ott 19, 2010 9:23 am

5 giorni dalla chisura del contenitore, se inferiore ai 200 litri 30 giorni.
registrazione entro 5 giorni
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Messaggio  marco66 Mar Ott 19, 2010 9:25 am

zona non accessibile al pubblico, aerata e facilmente sanificabile visto la tipologia del rifiuto
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Messaggio  fantalele 4.0 Mar Ott 19, 2010 11:17 am

marco66 ha scritto:zona non accessibile al pubblico, aerata e facilmente sanificabile visto la tipologia del rifiuto

Qui inizia il difficile; a questo punto se li tengo in un locale adiacente al nostro (non ha niente a che vedere con lo studio in se), potrebbe andare bene?
E se non lo facessi, a che sanzioni andrei incontro?
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Messaggio  marco66 Mar Ott 19, 2010 11:47 am

Caratteristiche del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari a rischio
infettivo:
a. L’accesso è riservato ai soli addetti ai lavori;

b. Sono locali appositamente individuati, dove i contenitori dei rifiuti speciali infettivi, risultano essere ben separati, da quelli per i rifiuti speciali non infettivi;

c. È assicurato, un adeguato sistema di ricambio dell’aria e d’illuminazione;

d. La temperatura è mantenuta entro livelli di sicurezza;

e. È presente un’attrezzatura idonea per l’emergenza antincendio;

f. È garantita la perfetta tenuta dei locali all’ingresso di roditori e di altri intrusori;

g. Viene periodicamente effettuata una bonifica delle superfici interne con idonea soluzione detergente / disinfettante;

h. All’interno sono apposte tabelle che riportano le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

i. La gestione del Deposito per Rifiuti Infettivi, viene effettuata da personale reso edotto del rischio e munito di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l’inalazione ed ogni eventuale rischio residuo;

l. I locali sono adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; in particolare sulla porta di accesso sono apposti cartelli con:
1) LETTERA R IN CAMPO GIALLO

2) SIMBOLO DEL RISCHIO BIOLOGICO

3) DIVIETO D’ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

4) DIVIETO DI FUMO



Guarda la sezione rifiuti del link sotto


http://www.ausl.mo.it/dsp/sipcrav/corsi/atti_tatuatori/bulgarelli.pdf
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Messaggio  fantalele 4.0 Mar Ott 19, 2010 4:59 pm

mille grazie Very Happy
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Messaggio  nicola Gio Mar 03, 2011 6:51 pm

ciao marco 66.
potresti dirmi per favore dove sono inserite tutte le prescizioni "del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari a rischio infettivo?". So che ci sono delle norme regionali specifiche, come quella del link che hai inserito nel post o altre che ho scaricato da internet. Ma a livello nazionale c'è qualche linea guida o D.M. o legge anche vetusta ma ancora in vigore? In verità io faccio riferimento al DPR 254/03, e comunque in un certo senso cerco di applicare tutti gli elementi che hai suggerito, ma senza supporto di normativa. Aggiungo inoltre che, come scritto in altro post, non tutte le strutture di mia competenza hanno il deposito temporaneo e l'asporto dei rifiuti sanitari avviene in contestuale alla chiusura dei contenitori quando il trasportatore arriva(sono piccole quantità, ovviamente).
Ti ringrazio.
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Messaggio  marco66 Ven Mar 04, 2011 9:16 am

CONDIZIONI TECNICHE: il deposito temporaneo deve essere effettuato
- per categorie omogenee di rifiuti
- nel rispetto delle relative norme tecniche
- per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).
Il legislatore non specifica cosa si debba intendere per “categorie omogenee di rifiuti”; si può far solo riferimento alle categorie indicate o all’allegato A o all’allegato G alla parte IV del Dlgs. 152/06.
Salvo la presenza di specifica normativa di emanazione regionale, le norme tecniche da rispettare sono tuttora solo quelle stabilite dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 – che valgono però solo per gli ex rifiuti tossico-nocivi, e sono estese ora ai pericolosi , in attesa che venga adottato da parte del Ministero dell'ambiente il decreto che dovrebbe fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo almeno per alcune
categorie di rifiuti (previsto dall’art. 183 c. 1 lett.m).
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Messaggio  giampy Ven Mar 04, 2011 1:06 pm

fantalele ha scritto:Qui inizia il difficile; a questo punto se li tengo in un locale adiacente al nostro (non ha niente a che vedere con lo studio in se), potrebbe andare bene?
nel locale adiacente al tuo studio si verrebbe a configurare lo stoccaggio ( e quindi deve essere autorizzato) e non il deposito temporaneo. con sanzioni salate...
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Messaggio  nicola Mer Apr 06, 2011 3:01 pm

In un convegno a Catania in cui partecipava come relatore un alto funzionario tecnico del Ministero Ambiente ho chiesto lumi in merito al deposito temporaneo, così come citava fantalele in questo post e cioè per una produzione minima di rifiuti sanitari in cui il contenitore resta aperto e mai chiuso fino all’asporto della ditta autorizzata al trasporto, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 3 DPR 254/03 “ il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute “ se necessitava o meno il deposito temporaneo, la risposta è stata categorica, NO. Ha aggiunto: In tal caso non esistono tempi da rispettare e si considera ”deposito temporaneo” il contenitore stesso. Che ne pensate?
Ciao Nicola
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Messaggio  zesec Mer Apr 06, 2011 3:37 pm

Non capisco: cosa gli hai chiesto? Se il contenitore aperto "necessitava o meno il deposito temporaneo"? In che senso?
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Messaggio  nicola Mer Apr 06, 2011 3:42 pm

la domanda è stata questa: necessita il deposito temporaneo per una struttura in cui il quantitativo dei rifiuti (sanitari) è talmente basso da non riempire il contenitore e che questo viene chiuso solo al momento della movimentazione all'arrivo del trasportatore autorizzato? la risposta è stata No. Cioè, a suo dire con fermezza, in questa condizioni non necessita il deposito temporaneo.
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Messaggio  Admin Mer Apr 06, 2011 4:01 pm

Quali sarebbero le conseguenze pratiche?
Ad esempio che posso tenerlo più di un anno senza provvedere allo smaltimento?
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Messaggio  nicola Mer Apr 06, 2011 4:10 pm

le applicazioni pratiche di questo assunto sono tali da evitare la presenza del deposito temporaneo, che per le strutture decentrate (vedi guardie mediche estive o similari, centri di vaccinazioni internazionali,ecc.. ecc.. delle aziende sanitarie rappresentano un vero problema per motivi tecnici e logistici. Il limite temporale rimarrebbe in ogni caso di un anno secondo le regole generali di cui al TUA.
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Messaggio  Admin Mer Apr 06, 2011 4:13 pm

Ciao Nicola,

quelle regole si applicano al deposito temporaneo.
Se, come dice l'esimio relatore, non siamo in presenza di deposito temporaneo (e di cosa allora?) allora non si applicano.
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Messaggio  nicola Mer Apr 06, 2011 4:18 pm

infatti: le regole relative al deposito temporaneo non si applicano, e salterebbe anche quello che sostiene inerente il TUA. La realtà comunque di oggi in strutture di cui ti ho parlato,consolidata nel tempo e oggetto di innumerevoli controlli da parte degli organi di controllo ne ha serenamente sancito la legittimità.
Ciao Nicola
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Messaggio  zesec Mer Apr 06, 2011 10:45 pm

Come dice Admin, se le regole del deposito temporaneo non si applicano (chissà perché, poi!) non esiste nemmeno l'obbligo di disfarsi di quei rifiuti entro l'anno. Perché quel limite annuale che tu dici essere nelle "regole generali di cui al TUA", in realtà è nelle regole generali che il TUA prevede per il deposito temporaneo. E resta sempre la solita domanda: se non è un deposito temporaneo che cosa è? Un nulla?
Conosco sicuramente meno di te la prassi specifica dei controlli nelle strutture sanitarie e mi rasserena che non contestino tale comportamento. Ma questo non mi spinge a condividerlo da un punto di vista giuridico. Da parte mia, se io fossi il controllore e qualcuno mi dicesse: "Non si preoccupi dei rifiuti in quel contenitore: non è un deposito temporaneo, è altra cosa", non sarei molto comprensivo. Ma io non faccio il controllore.
In ogni caso credo che un'interessante discussione, dove si è dibattuto in modo proficuo di questa cosa e dove trovare spunti e ragionamenti diversi, sia questa:
http://sistri.forumattivo.com/t3837-doppio-contenitore-per-rifiuti-sanitari?highlight=sanitari+temporaneo
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Messaggio  MONICA78 Gio Apr 07, 2011 10:46 am

ciao, la mia ditta di trasporti effettua abbondantemente ritiri da cliniche, studi medici, dentistici, veterinari, aziende agricole con allevamento, insomma, ritiriamo rifiuti sanitari di ogni genere. l'unica cosa che posso dirti è che nella modifica della parte quarta del TUA viene di nuovo specificato che i rifiuti sanitari non seguono le regole base dei rifiuti, ma continuano ad essere regolamentati dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n.254, l'avrei da allegare ma non so come fare, cmq su internet trovi tutto.
da quello che ho capito io sei a posto così. cat cat cat
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Messaggio  nicola Gio Apr 07, 2011 1:21 pm

Il controllore,o meglio il controllore UPG applica le norme. Se una norma è chiara, interviene prescrivendo e se del caso sanzionando. Ma per sanzionare deve indicare notizie di reato citando disposizioni legislative, articoli . e commi. Ma quando la norma non è così chiara, il controllore non rischia di farsi sbeffeggiare da un avvocatino di primo pelo in sede di controversia legale. Nel merito, esiste tanta letteratura in riviste specializzate in materia e chi si occupa di rifiuti sanitari possiede. Tale letteratura dimostra tanta incertezza su assunti scontati, e viene utilizzata dall'avvocatino per dimostrare che “nella ricerca del pelo”, ogni cosa che appare lapalissiana mostra tanti punti deboli se opportunamente approfondita e tale da far cadere un castello di supposizioni.
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Messaggio  nicola Mer Giu 29, 2011 5:09 pm

Ripesco la problematica del deposito temporaneo, nella fattispecie di rifiuti sanitari da CER 180103* alla luce del competente intervento in questo forum del Dott. Giovanni Tapetto “ CONSIDERAZIONI SUI RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE (A.D.I.)” Riportato su “Blog” delle risorse del forum e di cui consiglio di leggere con molta attenzione e diligenza.
I contenuti di questo post si erano arenati, a mio avviso, sulla valenza giuridica di rifiuto in relazione al deposito temporaneo. Il dott. Tapetto così scrive nel merito:
“Siamo dell’avviso che, in applicazione delle definizioni di rifiuto e di deposito temporaneo di cui all’art. 183 del DLgs 152/2006, si costituisce rifiuto ed in particolare rifiuto speciale, solo quando questo viene posizionato nel deposito temporaneo;
è solo a quest’atto formale infatti che corrisponde l’individuazione giuridica del rifiuto e l’inizio dei corrispondenti obblighi normativi di gestione amministrativa ed operativa.”
Il tutto in analogia alla problematica del regime giuridico del contenitore aperto in luoghi senza deposito temporaneo ampiamente discusso nel post e a cui faccio esplicito riferimento.
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Messaggio  zesec Mer Giu 29, 2011 8:09 pm

Questo tuo refresh mi ha permesso di leggere il tuo penultimo intervento su avvocatini, ricerca del pelo e La Palice, che mi ero perso.
Sono d'accordo che esista tanta incertezza e che non bisogna dare per scontato letture anche consolidate. Io, la mia lettura, non la do per scontata: per nulla. Uno dei motivi per i quali scrivo su questo forum è proprio quello di mettermi in discussione, confrontarmi, crescere e, se serve, cambiare idea.
Sul contributo di Tapetto, che confesso di non aver ancora letto, non ho nessun dubbio che ci si possano trovare letture e spunti interessanti. Le sue argomentazioni (come nel caso dell'altro contributo nel blog sui rifiuti di manutenzione) sono sempre molto ricche.
Che sostenesse quella lettura, in ogni caso, non è una novità: ne ho discusso (in modo per me molto interessante) con lui proprio nel thread che ho linkato qualche post più su. Con opinioni divergenti ma trovando, alla fine, anche qualche interessante punto di contatto.
Il dott. Tapetto è uno di noi: scrive su questo forum, come te e come me (e scrive cose interessanti, aggiungo).
L'ho saputo dopo aver criticato, sempre su questo forum, il suo precedente articolo sui rifiuti da manutenzione, del quale non condividevo (e non condivido) alcuni passaggi. Forse a torto, forse a ragione: ma non ha importanza. L'importante è, come dici tu, non fidarsi di assunti (che paiono) scontati e, come dico io, non prendere per oro colato ogni cosa che si legge, ma ragionarci su. Poi si può condividere, ma anche no.

Detto questo, riprendo anch'io il discorso di partenza per confessare che il dibattito che ho avuto con te, Tapetto ed altri su questo forum e la presa d'atto della lettura dominante di questo istituto (soprattutto da parte dell'autorità di controllo), mi ha indotto a consigliare ai miei clienti di fare come dici tu. Mi sembra, al caso, sufficientemente difendibile, e sicuramente molto più pratico. Questo non vuol dire che, dal punto di vista teorico di pura analisi giuridica (cosa che a me interessa), mi sia (ancora) convinto del contrario.
Se li sanzioneranno, ovviamente non darò la colpa a te.
Ciao e grazie dei contributi.
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Messaggio  nicola Gio Giu 30, 2011 7:11 pm

Zesec, riprendo la tua ultima frase “Se li sanzioneranno, ovviamente non darò la colpa a te”- con cui scherzosamente mi tiri in ballo -, ribadendo,come scritto in precedenza, che, per far ciò devono indicare specifici atti normativi, che, a mio avviso, non esistono con lapalissiana chiarezza. In ogni caso, a te, come a tutti i liberi professionisti, consiglio di non farsi intimorire dalla potestà del controllore. Se qualcosa non convince, ci sono gli spazi giuridici di contestazione (vedi L 689/91 e altre) con cui difendere le proprie convinzioni, e ultima ratio, l’”avvocatino” del caso. Nella mia attività professionale, che non riguarda solo i rifiuti ma anche la gestione dell’igiene e sicurezza alimentare analizzo centinaia di ricorsi su sanzioni elevate da organi del controllo ufficiale. Non oso qui dare statistiche; mi basta dire che molti(e molti) ricorsi vengono accolti sia per svariati e banali errori dei controllori sia, e soprattutto per sanzioni inflitte senza i supporti giuridici specifici.
Ciao Nicola,
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