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Chiarimenti sui centri di raccolta

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Chiarimenti sui centri di raccolta Empty Chiarimenti sui centri di raccolta




Questi i chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero, in linea con la nostra interpretazione

Cosa prevede il decreto per i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008?

Risposta:
· Non sono obbligati all’iscrizione al Sistri i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 come modificato dal decreto 13 maggio 2009 che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati ed iscritti all’Albo Nazionale gestori Ambientali.

· Qualora dal centro di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 i rifiuti vengano movimentati da una impresa di traporto iscritta al Sistri, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda Sistri – area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta.


Cosa prevede il decreto per i centri di raccolta e piattaforme autorizzate ai sensi del DLgs 152/06?
Risposta:
· I centri di raccolta e le piattaforme di conferimento autorizzate ai sensi del DLgs 152/06 art 208 e seguenti, gestite nell’ambito del servizio pubblico o di altro circuito organizzato di raccolta, che accettano rifiuti speciali, previa convenzione e che effettuano unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria centri raccolta/piattaforme e pagare il contributo annuo di 500 Euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti gestiti.

· Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria centri raccolta/piattaforme e pagare il contributo annuo di 500 Euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.


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Chiarimenti sui centri di raccolta :: Commenti

VincPinto

Messaggio Ven Apr 06, 2018 12:49 pm  VincPinto

Mi ponevo la domanda sulla opportunità di iscrivere il CdR comunale e trovo sul sito del Sistri, nella sezione "Soggetti obbligati", quanto segue:

ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ubicati nel territorio della regione Campania, di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i centri di raccolta comunali o intercomunali localizzati nel territorio della regione Campania.

Quindi questa FAQ, riportata da Admin nel 2010 (e che non riesco a trovare), non è più valida? O forse è ancora valida ma fuori della Campania?

Altra domanda: Se un gestore è già iscritto sia all'Albo in cat. 1 che al SISTRI come impresa che effettua raccolta, trasporto, recupero Rifiuti Urbani nella Regione Campania e successivamente apre un CdR comunale,occorre una nuova iscrizione SISTRI specifico per i CdR?

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