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ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
5 partecipanti
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ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
buongiorno, chiedo pareri su questo argomento: se una azienda ha sedi operative una a fianco all'altra , con diversi numeri civici ed operativamente separate ma con stessa ragione sociale, il numero "massimo" di viaggi etc per cui poter rientrare nelle condizioni di esenzione di cui al Decreto di agosto, si conteggiano per singola sede operativa oppure si sommano tra loro in ragione del fatto che si tratta di un unica ragione sociale?
grazie a chi darà il suo commento
grazie a chi darà il suo commento
massimilianom- Utente Attivo
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Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
buongiorno, visto che la nomina si fa per sito operativo, anche i conteggi sono separati a mio modo di vedere
tfrab- Utente Attivo
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Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
tfrab ha scritto:buongiorno, visto che la nomina si fa per sito operativo, anche i conteggi sono separati a mio modo di vedere
lnizialmente avevo pensato cosi anche io; poi però leggendo il decreto di agosto, si parla genericamente di "impresa", e allora il dubbio mi viene..
cordiali saluti
massimilianom- Utente Attivo
- Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 08.11.11
Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
tfrab ha scritto:buongiorno, visto che la nomina si fa per sito operativo, anche i conteggi sono separati a mio modo di vedere
Buon Pomeriggio,
Concordo, il riferimento è quello delle sedi operative seguendo, approssimativamente, la logica della nomina del DGSA
giovanniadamo- Membro della community
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ADR-esenzione nomina consulente per sedi operative
Io invece obietterei che ADR al punto 1.8.3.2 nomina del consulente esonera le imprese che spediscono o trasportano sotto ai limiti del 1.1.3.6. per unità di trasporto, quindi se ho 2 sedi ma carico su un solo veicolo l'esenzione non mi calza.
Inoltre la questione delle pluri- nomine del Consulente mi sembra che fosse prevista in una circolare legata al d.lgs 40/2000, ora abrogato dal decreto di agosto 2023, con tutti i documenti ad esso connessi.
lo so è scomodo ma temo che sia così........
Inoltre la questione delle pluri- nomine del Consulente mi sembra che fosse prevista in una circolare legata al d.lgs 40/2000, ora abrogato dal decreto di agosto 2023, con tutti i documenti ad esso connessi.
lo so è scomodo ma temo che sia così........
tano2013- Membro della community
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Data d'iscrizione : 16.09.13
Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
Secondo me quando si parla di impresa si parla di ragione sociale e non di singola unità operativa, pertanto il conteggio va fatto sommando i movimenti relativi a tutti i siti.
Per dovere di cronaca preciso che il D.M. 07/08/2023 non ha abrogato il D.Lgs. 40/2000, bensì il D.M. 04/07/2000, che altro non era che il decreto attuativo dell'art.3 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 40/2000 stesso. Di fatto, il D.M. 07/08/2023 ha semplicemente sostituito il D.M. 04/07/2000.
Riguardo le pluri-nomine, a me risulta che ciò sia vero in relazione al fatto che è necessario produrre la comunicazione di nomina del DGSA a ciascuna UMC territoriale cui fanno riferimento i siti operativi dislocati in provincie diverse.
Per dovere di cronaca preciso che il D.M. 07/08/2023 non ha abrogato il D.Lgs. 40/2000, bensì il D.M. 04/07/2000, che altro non era che il decreto attuativo dell'art.3 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 40/2000 stesso. Di fatto, il D.M. 07/08/2023 ha semplicemente sostituito il D.M. 04/07/2000.
Riguardo le pluri-nomine, a me risulta che ciò sia vero in relazione al fatto che è necessario produrre la comunicazione di nomina del DGSA a ciascuna UMC territoriale cui fanno riferimento i siti operativi dislocati in provincie diverse.
gam66- Membro della community
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Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
Nel mese di marzo (si auspica) dovrebbe essere pubblicata una circolare di chiarimento che esplicita questi punti la cui lettura è la seguente:
Il conteggio delle operazioni è per sito operativo e non per ragione sociale
Il concetto di esenzione 1.1.3.6 va applicato alla singola spedizione (o attività) e non al trasporto nella sua interezza, ne deriva che il regime di esenzioen non è intaccato dall'aver caricato la mia spedizione su un veicolo che viaggia in ADR
Il conteggio delle operazioni è per sito operativo e non per ragione sociale
Il concetto di esenzione 1.1.3.6 va applicato alla singola spedizione (o attività) e non al trasporto nella sua interezza, ne deriva che il regime di esenzioen non è intaccato dall'aver caricato la mia spedizione su un veicolo che viaggia in ADR
giovanniadamo- Membro della community
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A silvia, tfrab e massimilianom piace questo messaggio.
Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
Quindi se lo speditore e caricatore B consegna al trasportatore merci in 1.1.3.6 (es. 900 kg UN 3077, III in colli) su una unità di trasporto sulla quale lo speditore e caricatore A ha consegnato al trasportatore merci in 1.1.3.6 (es. 900 kg UN 1263, III in colli), i soggetti A e B sono in 1.1.3.6 mentre il trasportatore è in ADR pieno? Sinceramente da letture e corsi io ho sempre capito che se l'unità di trasporto ha un carico complessivo in regime ADR pieno, questa condizione si ripercuote su tutta la filiera .... se questo mio comprendere è errato, vivaddio, ma ci vuole tanto a fare norme più chiare?
gam66- Membro della community
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Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
gam66 ha scritto:se questo mio comprendere è errato, vivaddio, ma ci vuole tanto a fare norme più chiare?
il dubbio è lecito, quando mi fanno domande simili io rammento all'interlocutore sempre una cosa: l'ADR è un testo tecnico, ma anche "politico", nasce da un compromesso tra i delegati di una cinquantina di nazioni, deve tenere insieme le ragioni della sicurezza e quelle delle aziende che lavorano, le differenti sensibilità di asiatici, europei e africani
è già un miracolo che l'abbiamo un regolamento
tfrab- Utente Attivo
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Località : Centro Italia
Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
gam66 ha scritto:Quindi se lo speditore e caricatore B consegna al trasportatore merci in 1.1.3.6 (es. 900 kg UN 3077, III in colli) su una unità di trasporto sulla quale lo speditore e caricatore A ha consegnato al trasportatore merci in 1.1.3.6 (es. 900 kg UN 1263, III in colli), i soggetti A e B sono in 1.1.3.6 mentre il trasportatore è in ADR pieno? Sinceramente da letture e corsi io ho sempre capito che se l'unità di trasporto ha un carico complessivo in regime ADR pieno, questa condizione si ripercuote su tutta la filiera .... se questo mio comprendere è errato, vivaddio, ma ci vuole tanto a fare norme più chiare?
Sono due principi diversi:
Quello di cui si discute un questo topic è l'esenzione dalla nomima di un DGSA. Il DM non modifica le norme ADR
Nel caso che cita le condizioni per il trasporto un 1.1.3.6 non cambiano, quello che si modifica è l'onere di nomina di un consulente...
giovanniadamo- Membro della community
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Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
tfrab ha scritto:gam66 ha scritto:se questo mio comprendere è errato, vivaddio, ma ci vuole tanto a fare norme più chiare?
il dubbio è lecito, quando mi fanno domande simili io rammento all'interlocutore sempre una cosa: l'ADR è un testo tecnico, ma anche "politico", nasce da un compromesso tra i delegati di una cinquantina di nazioni, deve tenere insieme le ragioni della sicurezza e quelle delle aziende che lavorano, le differenti sensibilità di asiatici, europei e africani
è già un miracolo che l'abbiamo un regolamento
Ci abbiamo messo solo 14 anni ad avere un decreto chiaro sulla esenzione ed oltre 6 mesi per scriverlo...
giovanniadamo- Membro della community
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Data d'iscrizione : 20.05.11
Re: ADR - esenzione nomina consulente per sedi operative
giovanniadamo ha scritto:
Ci abbiamo messo solo 14 anni ad avere un decreto chiaro sulla esenzione ed oltre 6 mesi per scriverlo...
ah, certo, poi noi ci mettiamo del nostro
tfrab- Utente Attivo
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