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speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
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speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
Promemoria primo messaggio :
Buon Giorno!
mi assale questo dubbio leggendo per l'ennesima volta queste norme
premessa normativa a pro memoria
Decreto Ministeriale del 04/07/2000
...sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:...
b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
ADR2019
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose...[dal 31/12/22 per i "puri speditori"]
Dubbio:
ma quindi è corretto affermare che il produttore rifiuto costituito da olio esausto (speditore merce UN3082), che viene trasportato in cisterna, non può avvalersi dell'esenzione DM4/7/00?
motivazione:
il DM è stato emesso quando il soggetto speditore puro non era obbligato alla nomina del consulente ADR (problematica superata dall'ADR2019 con scadenza 31/12/22).
per quanto attiene la cisterna era inteso come: se carico i miei rifiuti nella mia cisterna....
quindi il produttore di rifiuto che consegna il proprio rifiuto UN3082 al trasportatore è uno speditore puro, cioè un soggetto che alla stesura del DM non era soggetto obbligato quindi non è contemplato nella esenzione.
esiste qualche elemento che consenta l'estensione della esenzione anche a questi soggetti?
Grazie
Claudia
Buon Giorno!
mi assale questo dubbio leggendo per l'ennesima volta queste norme
premessa normativa a pro memoria
Decreto Ministeriale del 04/07/2000
...sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:...
b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
ADR2019
1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose...[dal 31/12/22 per i "puri speditori"]
Dubbio:
ma quindi è corretto affermare che il produttore rifiuto costituito da olio esausto (speditore merce UN3082), che viene trasportato in cisterna, non può avvalersi dell'esenzione DM4/7/00?
motivazione:
il DM è stato emesso quando il soggetto speditore puro non era obbligato alla nomina del consulente ADR (problematica superata dall'ADR2019 con scadenza 31/12/22).
per quanto attiene la cisterna era inteso come: se carico i miei rifiuti nella mia cisterna....
quindi il produttore di rifiuto che consegna il proprio rifiuto UN3082 al trasportatore è uno speditore puro, cioè un soggetto che alla stesura del DM non era soggetto obbligato quindi non è contemplato nella esenzione.
esiste qualche elemento che consenta l'estensione della esenzione anche a questi soggetti?
Grazie
Claudia
lotus1- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
buongiorno, sempre sulla nomina del consulente mi è arrivata voce che al ministero starebbero lavorando a una qualche deroga per i piccoli speditori, con pubblicazione del decreto in primavera
vi risulta? qualcuno ha idea di quali potrebbero essere i contenuti del decreto?
vi risulta? qualcuno ha idea di quali potrebbero essere i contenuti del decreto?
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
in primavera?
e nel frattempo, che fanno i piccoli, rischiano?
e nel frattempo, che fanno i piccoli, rischiano?
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
Paolo UD ha scritto:in primavera?
e nel frattempo, che fanno i piccoli, rischiano?
eh, tra l'altro io che sono consulente mi trovo in difficoltà. certezze sul decreto al momento non ne ho, solo voci.
capace che ti faccio il contratto per la consulenza, a marzo non serve più e ci faccio una figuraccia, ma non posso neanche dirti non farlo: ad oggi la legge quella è
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
E comunque la deroga italiana sarebbe solo per i limiti quantitativi definiti dal 1.1.3.6, 3.3, 3.4 e 3.5.
clmsra- Membro della community
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
clmsra ha scritto:E comunque la deroga italiana sarebbe solo per i limiti quantitativi definiti dal 1.1.3.6, 3.3, 3.4 e 3.5.
verosimilmente sì, a meno che non scelgano la strada dell'accordo multilaterale
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
Il problema sono i microproduttori di rifiuti pericolosi in adr che fanno uno smaltimento all'anno. Se ci nominano dobbiamo fare la relazione con tempi e costi annessi e visti i tempi che corrono non mi sembra corretto fargli buttare dei soldi ma neanche lavorare gratis perché lo stato di prendere 4 mesi di tempo per decidere.tfrab ha scritto:Paolo UD ha scritto:in primavera?
e nel frattempo, che fanno i piccoli, rischiano?
eh, tra l'altro io che sono consulente mi trovo in difficoltà. certezze sul decreto al momento non ne ho, solo voci.
capace che ti faccio il contratto per la consulenza, a marzo non serve più e ci faccio una figuraccia, ma non posso neanche dirti non farlo: ad oggi la legge quella è
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
segnalo contenute del sito ARS
Angelo Fiordi
Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b), che prevede che, con l’edizione 2025 dell’ADR ci sarà un allineamento per quanto concerne le esenzioni dalla nomina del consulente ADR/DGSA per le varie figure individuate dall’ADR stesso ovvero, le stesse esenzioni previste per l’imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore saranno estese anche allo speditore.
Nel frattempo permane l’obbligo di nomina per lo speditore, per tutta la durata dell’edizione 2023 dell’ADR.
Ma, attenzione: l’esenzione dalla nomina del consulente da parte di tali speditori “occasionali” sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso, come esplicitato in 1.8.3.2.
Angelo Fiordi
Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), nel documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166, ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito relativa al paragrafo 1.8.3.2. b), che prevede che, con l’edizione 2025 dell’ADR ci sarà un allineamento per quanto concerne le esenzioni dalla nomina del consulente ADR/DGSA per le varie figure individuate dall’ADR stesso ovvero, le stesse esenzioni previste per l’imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore saranno estese anche allo speditore.
Nel frattempo permane l’obbligo di nomina per lo speditore, per tutta la durata dell’edizione 2023 dell’ADR.
Ma, attenzione: l’esenzione dalla nomina del consulente da parte di tali speditori “occasionali” sarà comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso, come esplicitato in 1.8.3.2.
lotus1- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
tfrab ha scritto:segnalo sull'argomento "chi è lo speditore" questo contributo
https://www.linkedin.com/posts/giovanni-tapetto-8475bb17_spedizione-rifiuti-pericolosi-adr-e-nomina-ugcPost-6999663790237577216-99F8/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
c'è un riferimento ad art 1678 del codice civile sulle cui conclusioni mi piacerebbe un vostro parere
Non ho formazione legale, quindi la mia riflessione è molto basica, e deriva da una mera lettura dei professionisti
sul sito web Brocardi leggo in particolare le note all'art 1678
Dispositivo dell'art. 1678 Codice Civile
(1) Col contratto di trasporto il vettore(2) si obbliga, verso corrispettivo (3), a trasferire persone o cose(4) da un luogo a un altro.
Note
(1) Il contratto di trasporto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori Esso si differenzia dalla spedizione poiché lo spedizioniere si obbliga solo a concludere per conto di terzi il contratto di trasporto, laddove il vettore è colui che si obbliga ad effettuare tale trasporto.
(2) non rilevante. (3) non rilevante (4) Il vettore assume una obbligazione di risultato in quanto si impegna ad effettuare il trasporto...
vado quindi a cercare disposizioni relative allo spedizioniere
Dispositivo dell'art. 1739 Codice Civile
Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante(1)(2).
Lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante(3).
di qui all'interessante
Dispositivo dell'art. 1737 Codice Civile
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante(1), o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto (2) con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie(3)(4)(5).
completato a seguire da
Spiegazione dell'art. 1737 Codice Civile
Nozione del contratto
Il contratto di spedizione è un rapporto di commissione qualificato dall'oggetto.
Lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mittente oppure in nome e per conto del mittente, un contratto di trasporto con unico o più vettori secondo il numero dei percorsi.
Mentre il vettore assume l'obbligo di trasportare (art. 1678) ed esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito da luogo a luogo le cose ricevute in consegna, lo spedizioniere deve solo concludere il contratto di trasporto, rimanendo estraneo a qualsiasi responsabilità per i rischi inerenti all'esecuzione di questo.
Nella versione italiana dell'ADR di parla di speditore (Consignor nella versione inglese) e non di spedizioniere (freight forwarder), quindi si tratta di due diversi ruoli nelle intenzioni dell'ADR
ma le definizioni dell'ADR ci complicano le valutazioni
“Speditore”, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore;
Quindi, sinceramente, non so. tra l'alto se vogliamo complicarci ancora di più la valutazione, l'intermediario non può essere esentato da responsabilità ai sensi del d.lgs 152/06.
Magari la conclusione finale è quella della relazione che hai link-ato, ma senza queste valutazioni non n possiamo essere sicuri.
lotus1- Utente Attivo
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speditore-nomina consulente ADR 2019
per me lo speditore deve nominare in qualsiasi caso, poichè questi sono i suoi obblighi (per quanto assurdi, specialmente per spedizioni conto terzi) ..secondo ADR:
Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni ADR.
Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
Assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
Fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle parte 3;
Utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
Osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
Assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM), o i veicoli e i container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni ADR.
Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
Assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
Fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle parte 3;
Utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
Osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
Assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM), o i veicoli e i container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
tano2013- Membro della community
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
segnalo la circolare ministeriale appena uscita, che vuole "salvare" gli speditori di merci pericolose, ma secondo me non può andare oltre certi limiti (in soldoni, ti salvi con 1.1.3.6, 3.4, etc, ma per il resto se non nomini il consulente rischi)
che ne pensate?
Esenzioni dalla nomina del DGSA
(cliccando sul "Esenzioni dalla nomina del DGSA" si apre il documento PDF)
che ne pensate?
Esenzioni dalla nomina del DGSA
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tfrab- Utente Attivo
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lotus1- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
tfrab ha scritto:segnalo la circolare ministeriale appena uscita, che vuole "salvare" gli speditori di merci pericolose, ma secondo me non può andare oltre certi limiti (in soldoni, ti salvi con 1.1.3.6, 3.4, etc, ma per il resto se non nomini il consulente rischi)
che ne pensate?
Esenzioni dalla nomina del DGSA
(cliccando sul "Esenzioni dalla nomina del DGSA" si apre il documento PDF)
Ma mi sembra che ripristinare le esenzioni relativamente al punto 1.8.3.2 b) vada oltre il potere di un ministero. Deve essere revisionata l'adr.
Quindi per me ok esenzioni per quantità trasportate (es. 1.1.3.6) ma non per chi esegue per attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o
operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti ecc...omissis
pascozzi- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
Il mio "pippone" sul codice civile ha oscurato il precedente messaggio. È stata approvata la proposta modifica del punto b) con l'adr 2025
Non proprio una soluzione imminente ma la luce in fondo sl tunnel
Non proprio una soluzione imminente ma la luce in fondo sl tunnel
lotus1- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
pascozzi ha scritto:
Ma mi sembra che ripristinare le esenzioni relativamente al punto 1.8.3.2 b) vada oltre il potere di un ministero. Deve essere revisionata l'adr.
Quindi per me ok esenzioni per quantità trasportate (es. 1.1.3.6) ma non per chi esegue per attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o
operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti ecc...omissis
Chiedo venia, non avevo rilevato che il DM4/7/00 fa riferimento anche al 180/24/3....
e quindi che valore ha la nota secondo voi?
lotus1- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
lotus1 ha scritto:pascozzi ha scritto:
Ma mi sembra che ripristinare le esenzioni relativamente al punto 1.8.3.2 b) vada oltre il potere di un ministero. Deve essere revisionata l'adr.
Quindi per me ok esenzioni per quantità trasportate (es. 1.1.3.6) ma non per chi esegue per attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o
operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti ecc...omissis
Chiedo venia, non avevo rilevato che il DM4/7/00 fa riferimento anche al 180/24/3....
e quindi che valore ha la nota secondo voi?
penso abbia ragione pascozzi, del resto è un'opinione con cui concordano diversi bravi consulenti che conosco. tant'è che c'è già un emendamento nell'ADR 2025 per fare sì che sia possibile esentare gli speditori: mi pare pacifico che una nota ministeriale non possa scavalcare un accordo internazionale
purtroppo, temo si finisca con la solita soluzione "all'italiana": l'obbligo c'è, ma poi di fatto viene inapplicato. solo che poi, se capita un incidente e finisci di fronte a un giudice, con la nota del ministero non ci fai nulla
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
Stessa sensazione. Ahimè
lotus1- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
concordo con tfrab: valenza scarsa o nulla; hanno provato a metterci una pezza all'ultimo momento.
Ma, forse è stato già detto, quanti sono gli speditori "puri" di rifiuti che non imballano, non caricano etc?? A mio modesto avviso solo una modesta percentuale. L'auspicabile revisione totale dei regimi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente non può essere focalizzata solo sugli speditori.
Ma, forse è stato già detto, quanti sono gli speditori "puri" di rifiuti che non imballano, non caricano etc?? A mio modesto avviso solo una modesta percentuale. L'auspicabile revisione totale dei regimi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente non può essere focalizzata solo sugli speditori.
homer- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
homer ha scritto:concordo con tfrab: valenza scarsa o nulla; hanno provato a metterci una pezza all'ultimo momento.
Ma, forse è stato già detto, quanti sono gli speditori "puri" di rifiuti che non imballano, non caricano etc?? A mio modesto avviso solo una modesta percentuale. L'auspicabile revisione totale dei regimi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente non può essere focalizzata solo sugli speditori.
ci sono alcuni speditori puri che vendono prodotti. io seguo molti importatori di batterie al litio, o installatori di impianti solari che hanno questo problema (con lo storage, che a volte può anche andare sopra i limiti di 1.1.3.6)
lì la situazione è anche più ingarbugliata, perché spesso sono piccole società commerciali, che si appoggiano a centri logistici, la cui preparazione rispetto all'ADR è, ahem, "variabile"
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
@tfrab: complimenti! le batterie al litio, le società solo commerciali ed i centri logistici, non ti fai mancare nulla!
homer- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
homer ha scritto:@tfrab: complimenti! le batterie al litio, le società solo commerciali ed i centri logistici, non ti fai mancare nulla!
eh, che tocca fare per campare! però questo fine anno, tra ADR, etichettatura ambientale e varie proroghe esco matto
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
Salve a tutti.
Nella nota emanata dal MITE ieri, si parla delle possiblie deroghe alla nomina del consulente per lo speditore ,derivanti dalla attuazione del 1.1.3.6, 3.4 e 3.5.
La precedente deroga prevista a suo tempo per i traportatori occasionali " ......un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate" è decaduta, o comunque non utilizzabile dallo speditore.
Grazie in anticipo
Nella nota emanata dal MITE ieri, si parla delle possiblie deroghe alla nomina del consulente per lo speditore ,derivanti dalla attuazione del 1.1.3.6, 3.4 e 3.5.
La precedente deroga prevista a suo tempo per i traportatori occasionali " ......un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate" è decaduta, o comunque non utilizzabile dallo speditore.
Grazie in anticipo
sven23- Membro della community
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
sven23 ha scritto:Salve a tutti.
Nella nota emanata dal MITE ieri, si parla delle possiblie deroghe alla nomina del consulente per lo speditore ,derivanti dalla attuazione del 1.1.3.6, 3.4 e 3.5.
La precedente deroga prevista a suo tempo per i traportatori occasionali " ......un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate" è decaduta, o comunque non utilizzabile dallo speditore.
Grazie in anticipo
è lì il punto, a leggere la nota uno potrebbe pensare si applichi, ma ADR non prevede questo tipo di esenzioni al punto 1.8.3.2b che NON parla di spedizione
quindi, la nota del ministero prova a "scavalcare" il problema, ma per la gerarchia delle fonti questo non può accadere.
per cui, probabilmente, in molti casi si chiuderà un occhio, ma se poi succede qualcosa sono cavoli amari: perciò dico che è una pezza maldestra, e consiglio ai miei clienti di nominare un consulente
tfrab- Utente Attivo
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Re: speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
@tfrab sono d'accordo con te.
a te e a sistriforum
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sven23- Membro della community
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