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Messaggio  espodav Mar Ott 22, 2013 2:33 pm

Buongiorno a tutti mi piacerebbe raccogliere nuove interpretazioni sulla ormai arcinota questione dell'obbligo della nomina del CSTMP in relazione all'attività di produttore rifiuti.
All'alba di tutto si è partiti con il D.lgs 40/2000 dove veniva riportato all'art 2
.....si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

poi si arriva al D.lgs 35/2010 dove troviamo all'art 11 comma 2
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la

poi c'è la sezione 1.8.3 dell'ADR che riporta
Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio,di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività

In mezzo qualche circolare tra cui quella famosa abrogata del 7 luglio 2000 che aveva provato a definire l'operazione di carico finalizzata all'obbligo di nomina del consulente e quella n°26 del 14/11/2000 che al punto 5 campo di applicazione di fatto "esenta" chi scarica a destino.

Tuttavia le interpretazioni ad oggi su chi è soggetto tra i produttori di rifiuti alla nomina del CSTMP sono varie e legate alla soprattutto a spulciare le varie fasi che stanno dietro a un trasporto di rifiuti sottoposto ad ADR e cioè
chi classifica la merce/rifiuto?
chi sceglie l'imballaggio omologato?
chi sceglie il trasportatore e di fatto lo qualifica ai fini ADR?
CHI FISICAMENTE CARICA IL VEICOLO?
chi fissa il carico?

Io ritengo le le fasi di cui sopra seppur parzialmente affidate a terzi devono far chiaramente capo ad un unico soggetto che dovrebbe essere il produttore di rifiuti, tuttavia nell'ADR si parla di speditore o di caricatore o di imballatore
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Messaggio  tfrab Mar Ott 22, 2013 3:10 pm

espodav ha scritto:

Io ritengo le le fasi di cui sopra seppur parzialmente affidate a terzi devono far chiaramente capo ad un unico soggetto che dovrebbe essere il produttore di rifiuti, tuttavia nell'ADR si parla di speditore o di caricatore o di imballatore
c'è di più, IMVHO, perché l'ADR prevede che i ruoli possano essere definiti contrattualmente, per cui nulla vieterebbe che il ruolo di speditore sia assunto integralmente da un altro soggetto, che avrebbe tutti gli oneri del caso

però comunque è limitato all'ADR, non alle questioni specifiche del rifiuto, tipo classificazione, caratterizzazione, FIR, registri etc
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Messaggio  espodav Mar Ott 22, 2013 4:55 pm

chiaro tfrab tuttavia nella maggior parte delle situazioni l'eventuale contratto ( a volte non esistente es. consorzio COBAT per batterie, o olio esausto con H14 che finisce nel giro dei consorzi olii) non entra nel merito delle definizioni delle varie attività svolte lasciando quindi sempre nel limbo il povero produttore di rifiuti in ADR come "potenziale" soggetto a rischio nomina CSTMP


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Messaggio  benassaisergio Mar Ott 22, 2013 10:27 pm

Mi sembra che il capitolo 1.4 dell’ADR chiarisca abbastanza quali sono le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel trasporto.
Su tale base, a me sembra di poter dire che:
- la responsabilità di classificare la merce/rifiuto è dello speditore (vedi definizione di “speditore” nella sezione 1.2.1 dell’ADR)
- anche la responsabilità di scegliere l’imballaggio appropriato è dello speditore
- lo speditore ovviamente sceglie il trasportatore sulla base delle sue convenienze; l’ADR non prevede, tranne casi particolari (materiali radioattivi) che il trasportatore sia “qualificato”; credo sia ovvio che lo speditore debba comunque assicurarsi che i veicoli e le cisterne siano adeguati alle merci/rifiuti da trasportare e che il conducente abbia la qualificazione necessaria
- le operazioni di caricamento dei colli su un veicolo (o di riempimento di una cisterna), sono responsabilità del caricatore (del riempitore nel caso di una cisterna); il caricatore deve rispettare le disposizioni in materia di carico e movimentazione (quindi, secondo me, anche le disposizioni rilevanti contenute nel capitolo 7.5, che riguardano anche, al paragrafo 7.5.7.1, se del caso,  il fissaggio dei colli).

L’ADR prevede che tutti i diversi operatori debbano avere il consulente per la sicurezza, fatte salve naturalmente le esenzioni.
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