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Deliberazione 16 settembre 2015 Prot. n. 02/ALBO/CN
4 partecipanti
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Deliberazione 16 settembre 2015 Prot. n. 02/ALBO/CN
Buongiorno a tutti,
in riferimento alla delibera del titolo vorrei sapere se una ditta iscritta alla cat. 4 (trasportatore professionale di rifiuti) DEVE (e non "può" come indicato nella delibera) iscriversi necessariamente alla cat. 2-bis.Io sapevo che chi è iscritto alla cat. 4 è autorizzato al trasporto anche dei rifiuti di cui è produttore.
Grazie
in riferimento alla delibera del titolo vorrei sapere se una ditta iscritta alla cat. 4 (trasportatore professionale di rifiuti) DEVE (e non "può" come indicato nella delibera) iscriversi necessariamente alla cat. 2-bis.Io sapevo che chi è iscritto alla cat. 4 è autorizzato al trasporto anche dei rifiuti di cui è produttore.
Grazie
Ecoing- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 02.01.13
Re: Deliberazione 16 settembre 2015 Prot. n. 02/ALBO/CN
A me risulta che "deve" attivare il profilo 2bis all'interno della categoria 4 o iscriversi alla 2bis.
Paolo UD- Utente Attivo
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Età : 59
Località : Udine
Re: Deliberazione 16 settembre 2015 Prot. n. 02/ALBO/CN
Chi è iscritto alla 4 se vuole mette la spunta sul profilo 2bis e fa anche il trasporto in conto proprio, io di solito a chi ha una 4F consiglio di iscriversi separatamente alla 2 bis per non far sommare le tonnellate trasportate
armando77- Utente Attivo
- Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Deliberazione 16 settembre 2015 Prot. n. 02/ALBO/CN
Quello che non capisco è questo. La categoria 2-bis riguarda una categoria molto ben definita di trasportatori, mi spiego. Caratteristica della 2-bis è che il trasporto sia "attività integrata ed accessoria" dell'organizzazione dell'impresa. Esempio classico la ditta di manutenzione edile che smaltisce i rifiuti prodotti dalla ristrutturazione di un appartamento (anche economicamente il trasporto e smaltimento dei calcinacci incidono in misura minima sull'attività di ristrutturazione), oppure chi produce scarti di lavorazione e li porta direttamente allo smaltimento. Ma un gestore di rifiuti a 360° che trasporta tonnellate di rifiuti di terzi perchè mai non può trasportarsi, con la stessa categoria cioè la 4, quelli di cui risulta produttore (magari provenienti da attività di bonifica - cat.9)?
Ecoing- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 02.01.13
Re: Deliberazione 16 settembre 2015 Prot. n. 02/ALBO/CN
Il principio che i contoterzisti possono trasportare anche le proprie merci (o rifiuti) è stato stabilito dalla Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012). L’ANGA in merito si è espresso con la Circolare n. 1463/2012.
Comunque nel modulo di domanda si legge: Iscrizioni nella categoria 4 o 5 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 120/2014….di volersi iscrivere ANCHE per le attività di cui alla categoria 2bis.
Comunque nel modulo di domanda si legge: Iscrizioni nella categoria 4 o 5 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 120/2014….di volersi iscrivere ANCHE per le attività di cui alla categoria 2bis.
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 599
Data d'iscrizione : 16.02.10
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