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ispra su classificazione rifiuti
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sarabai
homer
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sarabai- Utente Attivo
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geofranz67- Partner
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Re: ispra su classificazione rifiuti
da pagina 51 della guida ISPRA:
"La “Comunicazione della Commissione europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” riporta che nel “caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole
dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione
dei rifiuti in esame e alla chimica associata)”. Al riguardo, il termine “ragionevolmente” deve intendersi come la ricerca delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto sulla base delle informazioni già note sul medesimo rifiuto9. Ne consegue, come può evincersi da quanto riportato nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 relativa alle cause riunite da C-487/17 a C 489/17, che tale termine non può intendersi come un obbligo per il detentore di verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, che non possa ragionevolmente trovarsi nel rifiuto stesso sulla base del processo che lo ha generato e delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza. Al riguardo si rimanda anche a quanto indicato dalla nota (4) dell’allegato 4 degli “Orientamenti tecnici sulla classificazione”10.
Nel contempo, il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame è però tenuto a ricercare quelle che possono ragionevolmente trovarvisi12."
This is the end....fine della questione. Finalmente.
"La “Comunicazione della Commissione europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” riporta che nel “caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole
dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione
dei rifiuti in esame e alla chimica associata)”. Al riguardo, il termine “ragionevolmente” deve intendersi come la ricerca delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto sulla base delle informazioni già note sul medesimo rifiuto9. Ne consegue, come può evincersi da quanto riportato nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 relativa alle cause riunite da C-487/17 a C 489/17, che tale termine non può intendersi come un obbligo per il detentore di verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, che non possa ragionevolmente trovarsi nel rifiuto stesso sulla base del processo che lo ha generato e delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza. Al riguardo si rimanda anche a quanto indicato dalla nota (4) dell’allegato 4 degli “Orientamenti tecnici sulla classificazione”10.
Nel contempo, il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame è però tenuto a ricercare quelle che possono ragionevolmente trovarvisi12."
This is the end....fine della questione. Finalmente.
Fafnir- Utente Attivo
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Re: ispra su classificazione rifiuti
Fafnir ha scritto:da pagina 51 della guida ISPRA:
"
Nel contempo, il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame è però tenuto a ricercare quelle che possono ragionevolmente trovarvisi12."
This is the end....fine della questione. Finalmente.
eh, speriamo, vediamo che dice il tribunale del riesame dopo il rinvio della cassazione: giuridicamente che forza hanno queste linee guida?
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 665
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 51
Località : Centro Italia
Re: ispra su classificazione rifiuti
a mio avviso non contano nulla, dal punto di vista giuridico conta solo la sentenza UE. Forniscono qualche piccolo chiarimento qua e là, alcune affermazioni sono poco chiare per gli organi di controllo, quindi attenzione!
Tanto rumore per nulla, poi dopo gli orientamenti della commissione e la sentenza non era certo l'ISPRA che poteva rivoluzionare le cose. Occhio al catalogo dei rifiuti commentato, agli imballaggi....
Tanto rumore per nulla, poi dopo gli orientamenti della commissione e la sentenza non era certo l'ISPRA che poteva rivoluzionare le cose. Occhio al catalogo dei rifiuti commentato, agli imballaggi....
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: ispra su classificazione rifiuti
homer ha scritto:a mio avviso non contano nulla, dal punto di vista giuridico conta solo la sentenza UE. Forniscono qualche piccolo chiarimento qua e là, alcune affermazioni sono poco chiare per gli organi di controllo, quindi attenzione!
Tanto rumore per nulla, poi dopo gli orientamenti della commissione e la sentenza non era certo l'ISPRA che poteva rivoluzionare le cose. Occhio al catalogo dei rifiuti commentato, agli imballaggi....
Per me vale sicuramente più delle insistenze di Senna e Amendola, stiamo comunque parlando di ISPRA non di un pincopallino qualunque.
Fafnir- Utente Attivo
- Messaggi : 93
Data d'iscrizione : 05.12.13
Età : 37
Località : Padova
Re: ispra su classificazione rifiuti
........ ed ora preparatevi al deliriohomer ha scritto:Occhio al catalogo dei rifiuti commentato, agli imballaggi....
Ricardo- Utente Attivo
- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: ispra su classificazione rifiuti
Io non ho mica capito la parte relativa ai rapporti di prova. E' ovvio che se il cliente mi chiede un giudizio io devo per forza formurlarlo rispetto ai soli parametri analizzati (quelli che lui mi ha comprato). Altrimenti che cavolo scrivo?? Se non limito la classificazione ai soli parametri analizzati mi rendo responsabile di qualunque maialata egli voglia fare in futuro (se è quel genere di cliente) e se non scrivo nulla se ne va dal laboratorio di fianco.
Sto parlando di Mario che mi porta il rifiuto in laboratorio chiedendomi parametri XYZ e dicendomi che il produttore è Jonny e il CER è 170504, niente altro.
Mi sembra che molte persone vivano sulla luna, zero senso pratico.
Fafnir- Utente Attivo
- Messaggi : 93
Data d'iscrizione : 05.12.13
Età : 37
Località : Padova
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