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Messaggio  matteorossi Ven Dic 07, 2018 3:36 pm

Buongiorno,
secondo voi è sostenibile un'autorizzazione ex 208 che riporti esclusivamente:
- quantitativo massimo complessivo di rifiuti trattabili (sommati tra pericolosi e non pericolosi);
- elenco riportante, per ciascun CER, l'insieme delle operazioni effettuabili, ivi comprese in maniera alternativa le operazioni R13/D15 senza specificare il criterio di scelta e senza quantitativi massimi per singola operazione o CER;
- descrizione delle linee di trattamento con indicazioni della sola capacità massima impiantistica (dati di targa).

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Gio Dic 13, 2018 11:03 am

Come immagino tu sappia un'autorizzazione art. 208 dovrebbe contenere almeno questo:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 92
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.


quindi sì, se l'autorizzazione che citi comprende solo le informazioni che hai riportato appare un po' carente, anche se bisognerebbe vederla e capire di che stiamo parlando, dal momento che le previsioni di legge vanno anche modulate in base al tipo di impianto di cui si parla.

In ogni caso trovo che:
* almento la distinzione tra X di pericolosi e Y di non pericolosi sia obbligatoria
* il quantitativo massimo per ogni operazione (soprattutto per D15/R13) si tende a non metterlo mai perchè è fortemente limitante dell'operatività dell'impianto [considera che se hai 100 CER autorizzati, dei quali, magari 5 o 6 non arrivano mai o al massimo ti arrivano 1 volta l'anno, ti giochi la capacità produttiva per gli altri CER che invece arrivano regolarmente] al massimo si mettono dei limiti per ogni linea impiantistica o per ogni processo di trattamento, indicando quali sono i CER che ci possono essere alimentati.
* la capacità di targa degli impianti è l'unico dato reale che può essere preso in considerazione quando si partla di potenzialità di impianto.

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