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ESCLUSIONE NOMINA CONSULENTE ADR

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Messaggio  clmsra Gio Feb 15, 2018 3:49 pm

Ciao a tutti,
ho letto un abstract legato all'errata corrige dei quiz 2015 per consulente ADR in particolare  al  GA-802 -Non sono soggette all'obbligo di nominare il Consulente sicurezza trasporto le imprese che:"effettuano trasporti su strada nei limiti di esenzione di cui a 1.1.3.6, capitoli 3.4 e 3.5 dell'ADR (vero)" corretto in "effettuano trasporti su strada nei limiti di esenzione di cui al Capitolo 3.5 (vero)"
Sapete se l'eliminazione del punto 1.1.3.6 e 3.4 è legata a qualche modifica normativa o è rimasto tutto invariato? , ovvero sono esclusi dalla nomina del consulente ARD se trasporto merci pericolose sotto i limiti dell 1.1.3.6 o se rientro nei capitoli 3.4 e 3.5 e disposizioni speciali[/color]
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Messaggio  benassaisergio Gio Feb 15, 2018 5:35 pm

Purtroppo siamo di fronte ad un altro caso di pasticcio legislativo.
L'ADR prevede che le autorità nazionali possano esentare dall'obbligo del consulente i casi previsti a 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 e 3.5.
Piccolo inciso: 1.7.1.4 riguarda i materiali radioattivi, 3.3 riguarda le disposizioni specieli e il 3.5 già contiene l'esenzione

Questo era stato fatto col DLgs 40/2000 che esentava dall'obbligo, ad esempio, per i casi previsti a 1.1.3.6  e 3.4.

Poi è arrivato il DLgs 35/2010, che ha abrogato il DLgs 40/2000, prevedendo però che con provvedimento dell'amministrazione sarebbero state individuate le condizioni per l'esenzione. Cosa che non è stata fatta.
Quindi teoricamente l'esenzione per 1.1.3.6 e 3.4 non c'è più (e questa è la ragione per cui hanno modificato il quiz).
Cioè si sono lavati le mani, eliminando ogni riferimento a 1.1.3.6 e 3.4.

Ma naturalmente non è tanto un problema di quiz, quanto il fatto che molti operatori hanno sempre considerato (e continuano a considerare) valida l'esenzione
per 1.1.3.6 e 3.4.
E, dal punto di vista normativo, ritengono che ciò sia giustificabile perché l'articolo 14, comma 1, lettera c) del DLgs 35/2010 dice che il DLgs 40/2000 è abrogato ...per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
E si ritiene che le esenzioni in questione non siano incompatibili.

Se posso dire la mia io sono favorevole a questa posizione (ritengo che sia giustificata l'esenzione per 1.1.3.6 e 3.4). Ma naturalmente sarebbe necessario che il Ministero si decidesse a dare attuazione a quanto previsto 7 anni fa.
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Messaggio  espodav Gio Feb 15, 2018 7:03 pm

Condivido e sottoscrivo, 7 anni iniziano ad essere tanti....
Grazie a Benassai per la solita chiarezza!!
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Messaggio  clmsra Ven Feb 16, 2018 6:39 pm

quell'omettere l'evidenza, mi fa pensare su come noi italiani ci assumiamo le responsabilità.
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Messaggio  AlessandroC Mar Dic 04, 2018 11:35 am

Vorrei chiedere alcune delucidazioni, le inserisco qui perchè sono inerenti col titolo... ho letto vari posto nel sito ma ho visto anche che in alcuni casi c'erano opinioni discordanti o poco chiare:

a)Se imballo e spedisco un quantitativo di rifiuti inferiore ai 1000 kg virtuali, ma non sono il trasportatore, l’esenzione 1.1.3.6 è valida per me, anche se il trasportatore poi farà altre tappe e caricherà più di 1000 Kg?
A mio avviso è un’esenzione valida solo per chi trasporta come indicato anche dal titolo stesso ma molti la applicano anche ai produttori… è corretto secondo voi?

b)Se smaltisco 5 o 6 rifiuti diversi in ADR su uno stesso trasporto una volta all’anno, ai fini dell’esenzione descritta come trasporto “occasionale” è da considerarsi come singola operazione o come più operazioni eseguite lo stesso giorno?

c)Nel caso che rientrassi nell’esenzione dei 3 viaggi al mese, 24 l’anno e meno di 180 Ton devo fare “l’autocertificazione e manifestazione esplicita”, nel caso non lo comunicassi a vostro avviso sono soggetto a una sanzione o no? dato che l’Art. 12 non parla di sanzione nel caso di mancata autocertificazione ma solo di mancata comunicazione entro 15 della nomina.

Grazie in anticipo per le risposte.
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Messaggio  Enrico Gio Dic 06, 2018 6:30 pm

Buongiorno.
Con ordine:
a) secondo me è valida anche per tutti gli altri operatori. Tuttavia il produttore per cautelarsi dovrebbe scrivere nel contratto con il trasportatore che i trasporti saranno eseguiti secondo esenzione 1.1.3.6 appunto per evitare che egli abbini più produttori fino a superare i limiti

b) secondo me ad ogni merce corrisponde una diversa operazione di imballaggio. Quindi 5/6 formulari di rifiuti in ADR = 5/6 operazioni

c) se non comunichi la esenzione vuol dire che dovresti avere il consulente, quindi la sanzione applicabile è quella della mancata nomina (art 12 comma 1 D. Lgs. 35/2010)
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Messaggio  AlessandroC Ven Dic 07, 2018 7:42 pm

Intanto La ringrazio per la risposta, purtroppo alcuni dubbi restano:
""a) secondo me è valida anche per tutti gli altri operatori. Tuttavia il produttore per cautelarsi dovrebbe scrivere nel contratto con il trasportatore che i trasporti saranno eseguiti secondo esenzione 1.1.3.6 appunto per evitare che egli abbini più produttori fino a superare i limiti""

Prima di tutto credo che sia molto difficile che un trasportatore non faccia più tappe, pertanto è quasi scontato che supererà i 1000 a meno che io faccia un contratto esclusivo ma anche questo è impensabile economicamente parlando, e poi scrivere qualcosa del genere o nel contratto o nel FIR significa che considero i 1000 kg validi solo per il trasporto, perchè se fosse per ogni operatore non avrei bisogno di scriverlo... quindi deduco che non c'è molta chiarezza (e non mi riferisco a Lei, perchè in molti sostengono la sua tesi) però dalla semplice lettura mi appare chiaro che <<per unità di trasporto>> si riferisce solo al trasportatore. Ritengo che questa esenzione sia stata fatta per semplificare la vita di chi di tanto in tanto deve trasportare qualcosa ma con quantitativi limitati.

b) su questo sono pienamente in linea con Lei anche se ho sentito anche chi non la interpreta così.

c) io non comunico l'esenzione ma non ho bisogno del consulente. pertanto ad un eventuale controllo io non sono soggetto a nessuna sanzione in quanto la norma la prevede solo per chi non comunica la nomina ma non la NON nomina... questo è il mio parere

Attendo smentite o conferme per avere più chiarezza in quanto vedo che in giro ognuno fa un pò come gli pare...

grazie ancora per la Sua disponibilità
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Messaggio  cescal64 Lun Gen 21, 2019 4:23 pm

salve a tutti
mi riallaccio a questo post per chiedere un chiarimento sulla nomina/esenzione del consulente ADR, probabilmente banale per chi è del settore, ma non proprio per me (che non lo sono)... in sintesi:
1 se un'impresa (non di trasporti) è costituita da due unità produttive, distinte e distanti, il consulente ADR è unico per tutta l'impresa o può essere diverso per ogni unità produttiva?
2 per usufruire dell'eventuale esenzione della nomina del consulente ADR, la stessa impresa deve rispettare le condizioni richieste (nel caso specifico, imballo e spedizione rifiuti propri, quindi max 180 T/a, 24 viaggi/a, 3 viaggi/mese) complessivamente (cioè cumulando le "gestioni rifiuti" nelle due sedi) oppure in ognuna separatamente?

leggendo un po' la normativa specifica (e anche come logica), direi che il consulente è unico, e la questione si potrebbe chiudere senza passare alla seconda domanda.
se invece penso al MUD (che non ci azzecca nulla, ma mi serve per motivare il dubbio), potrebbe starci anche la seconda opzione (consulente diversi), e quindi giustificare i due atteggiamenti diversi per le diverse unità produttive.
Grazie a chiunque passerà di qua per illuminarmi ( aloneinthedark ...).
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Messaggio  Enrico Ven Gen 25, 2019 7:59 pm

cescal64 ha scritto:salve a tutti
mi riallaccio a questo post per chiedere un chiarimento sulla nomina/esenzione del consulente ADR, probabilmente banale per chi è del settore, ma non proprio per me (che non lo sono)... in sintesi:
1 se un'impresa (non di trasporti) è costituita da due unità produttive, distinte e distanti, il consulente ADR è unico per tutta l'impresa o può essere diverso per ogni unità produttiva?
2 per usufruire dell'eventuale esenzione della nomina del consulente ADR, la stessa impresa deve rispettare le condizioni richieste (nel caso specifico, imballo e spedizione rifiuti propri, quindi max 180 T/a, 24 viaggi/a, 3 viaggi/mese) complessivamente (cioè cumulando le "gestioni rifiuti" nelle due sedi) oppure in ognuna separatamente?

leggendo un po' la normativa specifica (e anche come logica), direi che il consulente è unico, e la questione si potrebbe chiudere senza passare alla seconda domanda.
se invece penso al MUD (che non ci azzecca nulla, ma mi serve per motivare il dubbio), potrebbe starci anche la seconda opzione (consulente diversi), e quindi giustificare i due atteggiamenti diversi per le diverse unità produttive.
Grazie a chiunque passerà di qua per illuminarmi ( aloneinthedark ...).

Per la prima domanda: non c'è dubbio che la azienda debba procedere a due nomine distinte, ciascuna destinata alla sede della motorizzazione competente per una unità locale.....era uno dei quesiti dell'esame da consulente ADR e la risposta giusta era questa. Poi il consulente può anche ovviamente essere lo stesso.

Per la seconda: secondo la formulazione della normativa "1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate" mi pare abbastanza chiaro che tali limiti siano riferiti alla impresa nel suo complesso e non al singolo stabilimento.

Saluti

Enrico
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Messaggio  cescal64 Ven Gen 25, 2019 11:17 pm

ti ringrazio per aver risposto ai miei quesiti hail (che mi confermi piuttosto banali, per chi ne sa study ...)

leggendo anch'io i quiz per l'abilitazione del consulente ADR degli ultimi anni lupe , avevo intuito che ogni sede operativa dovesse essere in qualche misura "indipendente" (consulente non necessariamente unico, nomina comunicata agli Enti competenti per territorio, relazione annuale inviata agli stessi Enti territoriali, etc.), per cui speravo ci potesse essere una distinzione per sede operativa anche rispetto ai vincoli per l'esenzione, pur parlando in ogni documento sempre di "impresa" (unitariamente intesa)...

da profano, mi suona un po' strana questa distinzione tra sedi, per poi valutare l'intera impresa, però è anche vero che, per un'impresa obbligata a nominare il consulente ADR per una sede, non avrebbe molto senso sfruttare l'esenzione per un'altra sede, avendo il consulente "già in casa" (ovviamente, a prescindere dalle questioni economiche...)

...vabbè, il prossimo passo è far capire all'azienda che ora ha bisogno di un consulente in più Twisted Evil !
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