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Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
Pagina 1 di 1
Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
Salve a tutti, sono nuovo del forum ed inauguro anche questa sezione.
Ho bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla questione rifiuti speciali.
Vado per punti per facilitare la lettura:
Mi ritrovo a gestire un rifiuto speciale cosi come indicato da catalogo CER fanghi palabili contenenti rame [120114*].
1)Come da DM 12/06/2002 è possibile ammetterlo a recupero in procedura semplificata a patto che rispetti i limiti indicati ..........fanghi palabili
contenenti Rame fino al 90%, Pb < 0,02%, Zn < 0,02%, Sn < 0,2%, Fe < 0,2% e Mg < 0,05%........ in aggiunta ad set analitico di base che a mio parare andrebbe sempre inserito (pH, residuo secco a 105°, 600°, oli e grassi....)
2)Durante la caratterizzazione di base mi riscontro solo per il Fe < 0.8%, quindi superiore al limite indicato dal DM 12/06/2002.
3) Appurato che il rifiuto non è conforme per il recupero in semplificata, come mi comporto adesso?
La mia ipotesi è la seguente:
Faccio il test di cessione (eluato) ai sensi del DM 27/09/2010 e valuto la conformità . Se è conforme posso conferirlo in discarica, se non è conforme lo conferiscono in idonei impianti di trattamento.
Me lo confermate?
Grazie per le risposte, da qualche mese mi occupo di rifiuti ed è venuto il momento di fare chiarezza su alcune questioni.
Ho bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla questione rifiuti speciali.
Vado per punti per facilitare la lettura:
Mi ritrovo a gestire un rifiuto speciale cosi come indicato da catalogo CER fanghi palabili contenenti rame [120114*].
1)Come da DM 12/06/2002 è possibile ammetterlo a recupero in procedura semplificata a patto che rispetti i limiti indicati ..........fanghi palabili
contenenti Rame fino al 90%, Pb < 0,02%, Zn < 0,02%, Sn < 0,2%, Fe < 0,2% e Mg < 0,05%........ in aggiunta ad set analitico di base che a mio parare andrebbe sempre inserito (pH, residuo secco a 105°, 600°, oli e grassi....)
2)Durante la caratterizzazione di base mi riscontro solo per il Fe < 0.8%, quindi superiore al limite indicato dal DM 12/06/2002.
3) Appurato che il rifiuto non è conforme per il recupero in semplificata, come mi comporto adesso?
La mia ipotesi è la seguente:
Faccio il test di cessione (eluato) ai sensi del DM 27/09/2010 e valuto la conformità . Se è conforme posso conferirlo in discarica, se non è conforme lo conferiscono in idonei impianti di trattamento.
Me lo confermate?
Grazie per le risposte, da qualche mese mi occupo di rifiuti ed è venuto il momento di fare chiarezza su alcune questioni.
ADRYANO85- Membro della community
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Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
il fatto che non possa andare in semplificata non esclude che possa andare a recupero ma in procedura ordinaria.
Questo per non affinarsi al fatto che Fe < 0,8% può essere una questione di sensibilità analitica, e che visto il Reg CE 1357/14 quei fanghi possano non avere oggi caratteristiche di pericolosità.
Questo per non affinarsi al fatto che Fe < 0,8% può essere una questione di sensibilità analitica, e che visto il Reg CE 1357/14 quei fanghi possano non avere oggi caratteristiche di pericolosità.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
Aurora Brancia ha scritto:il fatto che non possa andare in semplificata non esclude che possa andare a recupero ma in procedura ordinaria.
Questo per non affinarsi al fatto che Fe < 0,8% può essere una questione di sensibilità analitica, e che visto il Reg CE 1357/14 quei fanghi possano non avere oggi caratteristiche di pericolosità.
Grazie per la risposta,
ho commesso un errore, in realtà io facevo riferimento a concentrazioni di Fe = 0.8%, in tal caso escludo la questione di sensibilità analitica e considero il rifiuto in procedura ordinaria se previsto.
Per confermare la pericolosità, devo tener presente i limiti del DM 12/06/2012 (Fe< 0.2%) oppure considerare quelli del Reg CE 1357/14? non penso che coincidano
Tuttavia, se vado in ordinaria non devo sottoporre il rifiuto a test di cessione giusto?
Dovrei sottoporlo al test ai sensi del DM 27/09/10 solo se il recupero non è possibile tecnologicamente e quindi la discarica risulta l'unica opzione perseguibile?
Saluti e grazie per le risposte
ADRYANO85- Membro della community
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Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
non so che formazione professionale tu abbia, ma mi pare piuttosto lacunosa dal punto di vista giuridico-normativo, dal quale non possiamo mai permetterci di prescindere: vediamo di chiarire alcuni aspetti-base.ADRYANO85 ha scritto:
Per confermare la pericolosità, devo tener presente i limiti del DM 12/06/2012 (Fe< 0.2%) oppure considerare quelli del Reg CE 1357/14? non penso che coincidano
Tuttavia, se vado in ordinaria non devo sottoporre il rifiuto a test di cessione giusto?
Dovrei sottoporlo al test ai sensi del DM 27/09/10 solo se il recupero non è possibile tecnologicamente e quindi la discarica risulta l'unica opzione perseguibile?
1) UN DM non è una norma di rango primario ma secondario, ossia non è una legge ma un atto amministrativo, regolamenta qualcosa contenuto in una legge (o D.lgs. o DPR, primari). Un Reg CE invece è una norma di rango superprimario, ed e quindi allo stesso livello dei codici: più su, ci sta solo la Costituzione. Quindi, sia per rango che per il principio temporale (valido però solo tra norme dello stesso rango) la classificazione va fatta come detta il Reg CE 1357/14. La dir. CE 955/14 richiedeva recepimento, perchè direttiva e non regolamento.
2) anche in semplificata, il test di cessione deve essere eseguito solo per attività di recupero del tipo [R10] oppure [R5] per la realizazione di rilevati e sottofondi stradali del materiale tal quale, ed ovviamente questo non è del tutto previsto possa farsi con rifiuti pericolosi.
3) in procedura ordinaria, l'impianto al quale viene conferito il rifiuto effettua un recupero della materia contenuta in quel rifiuto non univocamente codificata, ma singolarmente autorizzata, al termine del quale trattamento si ottiene "qualche altra cosa", definita impianto per impianto ed in funzione della tecnologia adottata.
4) Prima della Discarica, qualora dalle analisi risultasse del materiale non "recuperabile" - il che mi sembra decisamente poco verosimile se parliamo di fanghi di lavorazione dei metalli - c'è la possibilità diinviare il recupero a trattamento di eliminazione [D8], di solito, che trasforma fiicamente/chimicamente quella materia in altro tipo di materia. Questo nuovo "altro" può essere qualcosa che ha una sua funzionalità come materia prima o ausiliaria in un processo industriale oppure no. Comunque, questi trattamenti se eseguiti su rifiuti pericolosi DEVONO mirare o a diminuire la pericolosità di tutto il rifiuto oppure almeno a separare la componente pericolosa dal restante. In quest'ultimo caso, avremo 2 "altro", ognuno di quali seguirà il proprio ulteriore destino sempre da scegliere in coerenza con le BAT esistenti.
per esperienza pratica, qualcosa che si fa fatica a recuperare raramente può essere accettabile in una discarica tal quale. E comunque sì, in quel caso andrebbe verificato l'eluato.
E' tuttavia assai più frequente che proprio l'eluato di un rifiuto, specie con metalli, non ne permetta la conferibilità in discarica, ed in quel caso occorre per forza identificare un altro trattamento di eliminazione.
Un relazione al punto 1, faccio notare che il reg. CE 1357/14 ha (per fortuna, direi) tolto ogni possibile senso alle modifiche alla parte dell'Allegato D apportate con il DL 91/2014, peraltro antecedente, e quindi non ha più senso cercare i "metalli" - ad esempio - ma occorre anche definirne la speciazione chimica, il che implica una conoscenza del processo che li ha portati nel rifiuto.
Se parliamo di fanghi di lavorazione del trattamento superficiale dei metalli , generalmente parliamo dei sedimenti che si formano nelle vasche di raccolta e decantazione delle acque di lavaggio; la pericolosità dei metalli allo stato solido puri o come lega, per quelli che lo sono, nei rifiuti è classificata oggi in manera ben differente che nel passato, il che ha un senso: un rifiuto può esporre l'uomo e l'ambiente a pericoli per tempi contenuti: raccolta, trasporto e trattamento finale. Dopo, basta, è finita. In realtà, era prima che non aveva un senso pratico classificarli come del materiale che può venire a contatto con l'uomo e l'ambiente di continuo, come una materia prima continuamente prodotta e rinnovata.
Poi, nei "fanghi" ci possono finire tante altre cose, ma anche la loro pericolosità intinseca ex CLP-GHS va riconsiderata sotto questo aspetto: ecco da dove deriva l'ostilità di molti laboratoristi a redigere certificazioni realmente "conformi", le varie formulette di calcolo vanno applicate "a condizione" e con criteri selettivi. ... e i recettori finali non sono abituati, vogliono quel tipo di certificato che hanno sempre visto, altrimenti si spaventano e rifiutano.
Personalmente, non credo che ci si sia resi conto che invece applicare la legge per come è conviene a tutti, e questo in genere ma stavolta un po' di più.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
Aurora Brancia ha scritto:non so che formazione professionale tu abbia, ma mi pare piuttosto lacunosa dal punto di vista giuridico-normativo, dal quale non possiamo mai permetterci di prescindere: vediamo di chiarire alcuni aspetti-base.ADRYANO85 ha scritto:
Per confermare la pericolosità, devo tener presente i limiti del DM 12/06/2012 (Fe< 0.2%) oppure considerare quelli del Reg CE 1357/14? non penso che coincidano
Tuttavia, se vado in ordinaria non devo sottoporre il rifiuto a test di cessione giusto?
Dovrei sottoporlo al test ai sensi del DM 27/09/10 solo se il recupero non è possibile tecnologicamente e quindi la discarica risulta l'unica opzione perseguibile?
1) UN DM non è una norma di rango primario ma secondario, ossia non è una legge ma un atto amministrativo, regolamenta qualcosa contenuto in una legge (o D.lgs. o DPR, primari). Un Reg CE invece è una norma di rango superprimario, ed e quindi allo stesso livello dei codici: più su, ci sta solo la Costituzione. Quindi, sia per rango che per il principio temporale (valido però solo tra norme dello stesso rango) la classificazione va fatta come detta il Reg CE 1357/14. La dir. CE 955/14 richiedeva recepimento, perchè direttiva e non regolamento.
2) anche in semplificata, il test di cessione deve essere eseguito solo per attività di recupero del tipo [R10] oppure [R5] per la realizazione di rilevati e sottofondi stradali del materiale tal quale, ed ovviamente questo non è del tutto previsto possa farsi con rifiuti pericolosi.
3) in procedura ordinaria, l'impianto al quale viene conferito il rifiuto effettua un recupero della materia contenuta in quel rifiuto non univocamente codificata, ma singolarmente autorizzata, al termine del quale trattamento si ottiene "qualche altra cosa", definita impianto per impianto ed in funzione della tecnologia adottata.
4) Prima della Discarica, qualora dalle analisi risultasse del materiale non "recuperabile" - il che mi sembra decisamente poco verosimile se parliamo di fanghi di lavorazione dei metalli - c'è la possibilità diinviare il recupero a trattamento di eliminazione [D8], di solito, che trasforma fiicamente/chimicamente quella materia in altro tipo di materia. Questo nuovo "altro" può essere qualcosa che ha una sua funzionalità come materia prima o ausiliaria in un processo industriale oppure no. Comunque, questi trattamenti se eseguiti su rifiuti pericolosi DEVONO mirare o a diminuire la pericolosità di tutto il rifiuto oppure almeno a separare la componente pericolosa dal restante. In quest'ultimo caso, avremo 2 "altro", ognuno di quali seguirà il proprio ulteriore destino sempre da scegliere in coerenza con le BAT esistenti.
per esperienza pratica, qualcosa che si fa fatica a recuperare raramente può essere accettabile in una discarica tal quale. E comunque sì, in quel caso andrebbe verificato l'eluato.
E' tuttavia assai più frequente che proprio l'eluato di un rifiuto, specie con metalli, non ne permetta la conferibilità in discarica, ed in quel caso occorre per forza identificare un altro trattamento di eliminazione.
Un relazione al punto 1, faccio notare che il reg. CE 1357/14 ha (per fortuna, direi) tolto ogni possibile senso alle modifiche alla parte dell'Allegato D apportate con il DL 91/2014, peraltro antecedente, e quindi non ha più senso cercare i "metalli" - ad esempio - ma occorre anche definirne la speciazione chimica, il che implica una conoscenza del processo che li ha portati nel rifiuto.
Se parliamo di fanghi di lavorazione del trattamento superficiale dei metalli , generalmente parliamo dei sedimenti che si formano nelle vasche di raccolta e decantazione delle acque di lavaggio; la pericolosità dei metalli allo stato solido puri o come lega, per quelli che lo sono, nei rifiuti è classificata oggi in manera ben differente che nel passato, il che ha un senso: un rifiuto può esporre l'uomo e l'ambiente a pericoli per tempi contenuti: raccolta, trasporto e trattamento finale. Dopo, basta, è finita. In realtà, era prima che non aveva un senso pratico classificarli come del materiale che può venire a contatto con l'uomo e l'ambiente di continuo, come una materia prima continuamente prodotta e rinnovata.
Poi, nei "fanghi" ci possono finire tante altre cose, ma anche la loro pericolosità intinseca ex CLP-GHS va riconsiderata sotto questo aspetto: ecco da dove deriva l'ostilità di molti laboratoristi a redigere certificazioni realmente "conformi", le varie formulette di calcolo vanno applicate "a condizione" e con criteri selettivi. ... e i recettori finali non sono abituati, vogliono quel tipo di certificato che hanno sempre visto, altrimenti si spaventano e rifiutano.
Personalmente, non credo che ci si sia resi conto che invece applicare la legge per come è conviene a tutti, e questo in genere ma stavolta un po' di più.
Grazie delle risposte
Aggiungo anche che, avendo letto diversi certificati di analisi (rapporti di prova) di laboratori accreditati a livello nazionale, ho notato la reale difficoltà ad inquadrare il rifiuto e scegliere i corretti parametri.
Esempio: mi sono ritrovato che alle stesse batterie al Piombo derivanti dal medesimo produttore e prodotte nelle stesso periodo, un assegnazione dei parametri per la caratterizzazione di base differenti, in base all'interpretazione del chimico di turno, tre certificati con tre set di parametri differenti.
Questo è sicuramente un elemento che crea non poca confusione sulla questione rifiuti, che giuridicamente non è sempre chiara e lineare visti i numerosi riferimenti a carattere regionale, nazione ed europeo. Io sono del parere che andrebbero rivisto anche il concetto di "qualità" dei vari laboratori ed di tentare di costruire un TU sui rifiuti o delle linee guida da seguire, magari aggiornandole ogni due anni.
ADRYANO85- Membro della community
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Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
.... analisi sulle batterie al piombo??????
homer- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
homer ha scritto:.... analisi sulle batterie al piombo??????
Mi riferisco a questi CER batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti [160601*] [200133*].
ADRYANO85- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
... ok, io mi riferisco al fatto di fare le analisi su questi rifiuti, che a me pare, eufemisticamente, incongruo.
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
homer ha scritto:... ok, io mi riferisco al fatto di fare le analisi su questi rifiuti, che a me pare, eufemisticamente, incongruo.
Ti riferisci al fatto che il loro utilizzo è noto e che tra l'altro le procedure per il recupero sono affidabili e allo stesso tempo di routine?
ADRYANO85- Membro della community
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Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
no, no, mi riferisco al fatto che campionare in modo rappresentativo le pile miste é, quasi, irrealizzabile, oppure ha dei costi insostenibili; campionare un accumulatore al Pb è semplice, ma l'eventuale analisi vale solo per quello: ognuno è diverso, ha più o meno residui di acido (spesso neanche ce l'ha), più o meno sali di piombo etc.
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
homer ha scritto:no, no, mi riferisco al fatto che campionare in modo rappresentativo le pile miste é, quasi, irrealizzabile, oppure ha dei costi insostenibili; campionare un accumulatore al Pb è semplice, ma l'eventuale analisi vale solo per quello: ognuno è diverso, ha più o meno residui di acido (spesso neanche ce l'ha), più o meno sali di piombo etc.
Sono d'accordo con te sia sul campione rappresentativo sia sul fatto che le concentrazioni dei vari elementi sono differenti da caso a caso, la riflessione che facevo io era sulla mancata uniformità del set di analisi che ritrovo differente a seconda del laboratorio a cui commissiono le analisi.
ADRYANO85- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
ADRYANO85 ha scritto:
Per confermare la pericolosità, devo tener presente i limiti del DM 12/06/2012 (Fe< 0.2%) oppure considerare quelli del Reg CE 1357/14? non penso che coincidano
Premesso che è praticamente impossibile intervenire dopo Aurora, mi permetto però di porre l'accento sul fatto che hai un bel po' di confusione in testa, provo a chiarire:
Un rifiuto classificabile con un CER a specchio, si caratterizza come come pericoloso/non pericoloso se contiene o meno sostanze pericolose sulla base di quanto sta scritto nel Reg. CE 1357/2014,
Al termine di questa prima caratterizzazione si viene a sapere se un rifiuto classificabile con un CER a specchio è pericoloso oppure no.
Abbiamo appurato che il tuo rifiuto è classificabile come pericoloso in base alla vigente normativa. Ok adesso tu vuoi vedere se quel tuo rifiuto pericoloso può essere mandato a recupero in semplificata oppure no, perfetto per andare in un impianto in semplificata bisogna che il rifiuto rispetti tutte le caratteristiche del DM 12/06/2002 (provenienza, analisi di base, tipologia di recupero).
Quindi a mio sommesso avviso le analisi da fare su di un nuovo rifiuto sono 2
Una prima analisi di caratterizzazione per stabilire se è pericoloso oppure no e per attribuire le caratteristiche di pericolo HP necessarie per la sua gestione ordinaria (registri FIR, Sistri ecc..) fatta con il set di parametri previsti dal reg. 1357/2014
Una seconda analisi, fatta con il set di parametri previsto dal DM 12/06/2002, per stabilire se quel rifiuto lì può andare in un impianto in semplificata oppure no.
Ovviamente confermo la valenza gerarchica delle norme, però devi vedere questo doppio passaggio come un filtro.
Reg 1357/2014 ti dice se un rifiuto a specchio è pericoloso oppure no
DM 12/06/2001 ti dice quale limitata porzione di rifiuti pericolosi possono andare in semplificata.
Ovviamente confermo il fatto che il test di cessione per il recupero si fa solo sui rifiuti che vanno recuperati "in terra" quindi [R10] o [R5] per sottofondi stradali
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
Località : roma
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
Ringrazio anche te isamonfroni e faccio i complimenti per la gestione di questo forum,
Sono riuscito a fare chiarezza su molte cose ma mi viene in mente un altro punto sui cui dibattere:
Come mi comporto se il mio rifiuto da codice CER è classificato come non pericoloso (non è un CER a specchio)?
1)Passo sempre in rassegna il Reg CE 1357/2014? (in quanto è necessario appurarne sempre e comunque la non pericolosità)
2)Al termine di questa prima caratterizzazione ove mi viene confermato che il mio rifiuto non è pericoloso, ai sensi del DM 05/02/98 vado a controllare se lo stesso rispetti tutti le caratteristiche indicate dallo stesso per recuperarlo in semplificata, giusto?
Sono riuscito a fare chiarezza su molte cose ma mi viene in mente un altro punto sui cui dibattere:
Un rifiuto classificabile con un CER a specchio, si caratterizza come come pericoloso/non pericoloso se contiene o meno sostanze pericolose sulla base di quanto sta scritto nel Reg. CE 1357/2014,
Come mi comporto se il mio rifiuto da codice CER è classificato come non pericoloso (non è un CER a specchio)?
1)Passo sempre in rassegna il Reg CE 1357/2014? (in quanto è necessario appurarne sempre e comunque la non pericolosità)
2)Al termine di questa prima caratterizzazione ove mi viene confermato che il mio rifiuto non è pericoloso, ai sensi del DM 05/02/98 vado a controllare se lo stesso rispetti tutti le caratteristiche indicate dallo stesso per recuperarlo in semplificata, giusto?
ADRYANO85- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
se il tuo rifiuto è correttamente codificato con un codice NON pericoloso a priori è SEMPRE non pericoloso, non servono verifiche. E' scritto nella decisione 955/2014, ma è sempre stato così, giusto o sbagliato che possa sembrare.
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
homer ha scritto:se il tuo rifiuto è correttamente codificato con un codice NON pericoloso a priori è SEMPRE non pericoloso, non servono verifiche. E' scritto nella decisione 955/2014, ma è sempre stato così, giusto o sbagliato che possa sembrare.
Anche se, in presenza di rifiuto NON PERICOLOSO la maggior parte dei laboratori di analisi fornisce un certificato nel quale sono indicate le classi di pericolo con i relativi limiti ai sensi del Reg. CE 1357/2014 (trattandolo a tutti gli effetti come CER a specchio per assegnare la PERICOLOSITÀ/NON PERICOLOSITÀ).
Presumo che diventi uno scarico di responsabilità da parte del laboratorio accreditato
ADRYANO85- Membro della community
- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 23.02.17
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
.. non ti capisco: se il rifiuto è NON pericoloso da catalogo NON serve un'analisi di classificazione, al limite serve per la gestione.
Se nel rapporto di prova ad ogni sostanza ricercata sono indicate delle classi di pericolo, queste sono relative alla classificazione della sostanza, poi dipende dalla concentrazione , bisogna poi leggere il giudizio finale che dovrebbe attribuire le corrette HP , ma, ripeto, ciò NON vale per i rifiuti NON pericolosi a priori, che, come è scritto nella dec. 955/2014 è sempre e comunque NON pericoloso.
La classificazione dei rifiuti è un tema molto complesso e molti colleghi chimici fanno parecchia confusione, ma ci sarebbe bisogno di adeguata formazione anche per leggere un certificato di analisi.
Se nel rapporto di prova ad ogni sostanza ricercata sono indicate delle classi di pericolo, queste sono relative alla classificazione della sostanza, poi dipende dalla concentrazione , bisogna poi leggere il giudizio finale che dovrebbe attribuire le corrette HP , ma, ripeto, ciò NON vale per i rifiuti NON pericolosi a priori, che, come è scritto nella dec. 955/2014 è sempre e comunque NON pericoloso.
La classificazione dei rifiuti è un tema molto complesso e molti colleghi chimici fanno parecchia confusione, ma ci sarebbe bisogno di adeguata formazione anche per leggere un certificato di analisi.
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
homer ha scritto:.. non ti capisco: se il rifiuto è NON pericoloso da catalogo NON serve un'analisi di classificazione, al limite serve per la gestione.
Se nel rapporto di prova ad ogni sostanza ricercata sono indicate delle classi di pericolo, queste sono relative alla classificazione della sostanza, poi dipende dalla concentrazione , bisogna poi leggere il giudizio finale che dovrebbe attribuire le corrette HP , ma, ripeto, ciò NON vale per i rifiuti NON pericolosi a priori, che, come è scritto nella dec. 955/2014 è sempre e comunque NON pericoloso.
La classificazione dei rifiuti è un tema molto complesso e molti colleghi chimici fanno parecchia confusione, ma ci sarebbe bisogno di adeguata formazione anche per leggere un certificato di analisi.
anche qualche organo di controllo. io ho visto un'ARPA classificare pericolose, corrosive, delle ceneri da cippato, e cambiargli CER senza riscontro nel ciclo produttivo
tfrab- Utente Attivo
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Età : 51
Località : Centro Italia
Re: Rifiuti speciali pericolosi non conformi alle analisi di base
già, ...... ci sono ARPA che campionano (a naso) RAEE misti per fare le analisi, poi, una volta in laboratorio, si accorgono che c'è qualche difficoltà..........
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
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