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Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica
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Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica
"La legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, reca "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" e contiene misure in materia di tutela della natura, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
L’articolo 48 della citata legge, integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.
Sulla base delle disposizioni normative sono state in primo luogo individuate le finalità del pretrattamento. Per diverse tipologie di rifiuti, il d.lgs. n. 36/2003 (articolo 6) e, in generale, la normativa di settore prevede espliciti divieti di smaltimento in discarica. Per tali rifiuti, non è pertanto, necessario individuare criteri tecnici. Coerentemente con i criteri di classificazione di cui all’articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, la linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali. Per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:
rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
rifiuti biodegradabili e putrescibili;
rifiuti a matrice organica;
rifiuti a base di amianto o contenenti amianto.
Infine, sono individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso".
Fonte: ISPRA
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/n145_2016_ManualieLineeGuida_Discariche_legge221_2015.pdf
L’articolo 48 della citata legge, integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA, in collaborazione con le agenzie, ha dato attuazione alla citata disposizione, predisponendo la presente linea guida che è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pretrattamento dei rifiuti da allocare in discarica.
Sulla base delle disposizioni normative sono state in primo luogo individuate le finalità del pretrattamento. Per diverse tipologie di rifiuti, il d.lgs. n. 36/2003 (articolo 6) e, in generale, la normativa di settore prevede espliciti divieti di smaltimento in discarica. Per tali rifiuti, non è pertanto, necessario individuare criteri tecnici. Coerentemente con i criteri di classificazione di cui all’articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, la linea guida tratta separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali. Per stabilire i criteri da applicare, ai fini della valutazione dell’efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso i rifiuti, sono stati distinti in base alle specifiche caratteristiche, nelle seguenti tipologie principali:
rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
rifiuti biodegradabili e putrescibili;
rifiuti a matrice organica;
rifiuti a base di amianto o contenenti amianto.
Infine, sono individuati i rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso".
Fonte: ISPRA
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-tecnici-per-stabilire-quando-il-trattamento-non-e2019-necessario-ai-fini-dello-smaltimento-dei-rifiuti-in-discarica-ai-sensi-dell2019art.-48-della-l.28-dicembre-2015-n.221
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/n145_2016_ManualieLineeGuida_Discariche_legge221_2015.pdf
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Re: Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica
Con riferimento alle questioni poste si segnala in via preliminare che, come noto, a seguito della modifica normativa apportata al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003 dall'articolo 48 del cosiddetto collegato ambientale, l'ISPRA ha adottato, in data 7 dicembre 2016, il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'articolo 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
A seguito dell'adozione di tale atto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato, in data 26 gennaio 2017, una riunione tecnica con ISPRA, al fine di discutere l'impatto dei «Criteri tecnici» sopra richiamati nell'attuale contesto normativo ed operativo, anche al fine di esaminare le possibili criticità derivanti dall'adozione di quest'ultimi.
A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero in collaborazione con ISPRA risultano non sussistenti i principali profili problematici segnalati dall'interrogante. Ciò in quanto, tali Criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Conseguentemente, anche qualora i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del decreto ministeriale del 27 settembre 2010 che riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare, non può comunque ravvisarsi contrasto con quest'ultimo. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.
Inoltre, il comma 5 del predetto decreto legislativo, tutt'ora vigente, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coinvolgimento di altre amministrazioni, definisca con proprio decreto i «criteri di ammissione in discarica» dei rifiuti.
Sulla base di quanto riportato, si fa presente che la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003. Pertanto, i predetti «Criteri tecnici», per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante l'apposito decreto ministeriale.
Sarà, dunque, cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quell'occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari. Nella fase di preparazione del decreto il Ministero intende, altresì, coinvolgere tutti i soggetti interessati, al fine di condividere osservazioni e suggerimenti in merito alle questioni in oggetto.
Ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore, manifestato anche dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare esplicativa, al fine di chiarire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA e i loro rapporti con il decreto ministeriale ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10990&ramo=CAMERA&leg=17
A seguito dell'adozione di tale atto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha convocato, in data 26 gennaio 2017, una riunione tecnica con ISPRA, al fine di discutere l'impatto dei «Criteri tecnici» sopra richiamati nell'attuale contesto normativo ed operativo, anche al fine di esaminare le possibili criticità derivanti dall'adozione di quest'ultimi.
A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero in collaborazione con ISPRA risultano non sussistenti i principali profili problematici segnalati dall'interrogante. Ciò in quanto, tali Criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Conseguentemente, anche qualora i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del decreto ministeriale del 27 settembre 2010 che riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare, non può comunque ravvisarsi contrasto con quest'ultimo. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.
Inoltre, il comma 5 del predetto decreto legislativo, tutt'ora vigente, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coinvolgimento di altre amministrazioni, definisca con proprio decreto i «criteri di ammissione in discarica» dei rifiuti.
Sulla base di quanto riportato, si fa presente che la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003. Pertanto, i predetti «Criteri tecnici», per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante l'apposito decreto ministeriale.
Sarà, dunque, cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quell'occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari. Nella fase di preparazione del decreto il Ministero intende, altresì, coinvolgere tutti i soggetti interessati, al fine di condividere osservazioni e suggerimenti in merito alle questioni in oggetto.
Ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore, manifestato anche dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare esplicativa, al fine di chiarire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA e i loro rapporti con il decreto ministeriale ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/10990&ramo=CAMERA&leg=17
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Re: Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica
precisazione quanto mai opportuna perché, dal poco che ho visto io, si sta(va) già generando parecchia confusione
tfrab- Utente Attivo
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Re: Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica
La circolare esplicativa è stata diramata: 5672 del 21.04.2017.Ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore, manifestato anche dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare esplicativa, al fine di chiarire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA e i loro rapporti con il decreto ministeriale ex articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003.
Oggetto: Circolare ministeriale per l’applicazione delle linee guida ISPRA recanti “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
In attuazione dell’articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l’ISPRA in data 7 dicembre 2016 ha pubblicato il documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
In considerazione dello stato di incertezza generatosi a seguito della pubblicazione delle linee guida, appare utile fornire alcuni chiarimenti, in modo da definire la natura giuridica dei «Criteri tecnici» di ISPRA ed i loro rapporti con il dm 27 settembre 2010, ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003.
L’art. 7 del d.lgs. n. 36/2003, recante «Rifiuti ammessi in discarica», prevede al comma 1 che «i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento», disponendo altresì che tale previsione non è destinata ad applicarsi «ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile» né «ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente».
L’art. 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. “collegato ambientale”, ha integrato il sopra citato comma 1 dell’art. 7 introducendo la previsione secondo la quale «l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini». Sulla scorta della modifica normativa ISPRA ha pubblicato il citato documento n. 145/2016 recante «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
I «Criteri tecnici» definiti da ISPRA riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare. Di talché quand’anche i medesimi facciano riferimento a parametri discordanti rispetto a quelli del dm 27 settembre 2010, non può ravvisarsi per ciò solo contrasto con quest’ultimo, che invece riguarda il conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare. Si tratta, dunque, di due atti destinati ad avere campi di applicazione differenti.
Il comma 5 del sopra citato art. 7 del d.lgs. n. 36/2003, tutt’ora vigente, prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce con proprio decreto i «criteri di ammissione in discarica» dei rifiuti. Evidentemente il primo e preliminare criterio di ammissione in discarica di un rifiuto riguarda precisamente la necessità o meno di svolgere sul medesimo un trattamento preliminare. Da ciò la conseguenza secondo la quale il legislatore, nell’attribuire ad ISPRA il compito di definire i «criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario» ai fini del conferimento in discarica, si riferisce, implicitamente, ma chiaramente, all’attività demandata dal comma 5 sopra menzionato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La “delega” concessa all’amministrazione con la disposizione da ultimo citata non riguarda infatti soltanto lo specifico campo dei criteri di ammissibilità dei rifiuti oggetto di trattamento, e quindi i risultati che devono essere raggiunti da quest’ultimo, bensì anche le caratteristiche che deve possedere un rifiuto per essere conferito in discarica senza trattamento.
Da tale premessa deriva dunque la conclusione secondo la quale la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell’art. 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al dm previsto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003. In sintesi, i sopra menzionati «Criteri tecnici», per essere efficaci nell’ordinamento, dovranno essere recepiti mediante il dm di cui alla disposizione citata.
Sarà dunque cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003, che – tra l’altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quella occasione potrà peraltro essere valutata l’opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo
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