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15.01.10* esenzione ADR per quantità

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Messaggio  Massimaro Mar Ott 11, 2016 5:33 pm

Buonasera

alcuni nostri clienti a cui ritiriamo le plastiche agricole (15.01.02 e 02.01.04) mi hanno richiesto la possibilità di ritirare il 15.01.10*.
Noi siamo un impianto autorizzato in semplificata e quindi direttamente non se ne parla.
Avrei pensato avendo un piccolo fiorino, che a pieno carico pesa 1,5 ton con il conto terzi, vorrei autorizzarlo in cat. 5 per poter ritirare ai miei clienti e portare direttamente a smaltimento.
Dato che i quantitativi a viaggio non superano i 250Kg, volevo sapere se tali rifiuti possono essere trasportati in esenzione ADR evitando quindi anche la nomina di un consulente.
Io ho letto i paragrafi che interessano gli imballaggi e se non ho capito male c'è un esenzione fino a 333Kg?
Grazie a tutti in anticipo
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Messaggio  benassaisergio Mar Ott 11, 2016 6:31 pm

L'esenzione (parziale) dall'ADR prevista alla sottosezione 1.1.3.6 si applica, secondo la tabella 1.1.3.6.3, a quantitativi diversi in relazione alle caratteristiche di pericolosità.
In particolare gli imballaggi vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto merci pericolose (con esclusione di alcune sostanze particolarmente pericolose) sono elencati nella categoria di trasporto 4 e quindi trasportabili in quantità illimitata.
Ma si tratta di "imballaggi VUOTI non ripuliti", non di imballaggi contenenti residui (che possono essere anche in quantità significative).
E comunque l'esenzione si applica solo ad alcune disposizioni dall'ADR, non a tutte.
C'è invece un'esenzione totale prevista al paragrafo 1.1.3.5, ma sempre per imballaggi VUOTI non ripuliti.

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Messaggio  Enrico Ven Ott 14, 2016 3:08 pm

Lavoro da 15 anni nel settore del trasporto dei rifiuti come consulente ADR ma non ho mai visto applicare la esenzione 1.1.3.5, la quale afferma che gli imballaggi vuoti non ripuliti sono esentati "qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli". Ma quale sono le misure appropriate ad eliminare i pericoli se non appunto il lavaggio?
Per il resto concordo con l'ing. Benassai: potete trasportare secondo 1.1.3.6 QUASI tutti gli imballaggi CER 150110, con l'esclusione di quelli che hanno contenuto sostanze particolarmente pericolose.
Sottolineo però che vi converrebbe comunque sentire almeno occasionalmente un consulente: non avere l'obbligo di nomina non significa non dover rispettare l'ADR, che peraltro è una normativa complessa e soggetta a periodici aggiornamenti. Sarebbe il caso che vi aiuti almeno all'inizio a mettere a punto le procedure corrette e poi magari per la verifica di quali imballaggi siano trasportabili secondo 1.1.3.6 e quali no.
Se interessati mi contatti

Saluti
Enrico
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