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MUD - Esenzione per imprese agricole di cui atc 2135 CC si o no?
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: MUD
Pagina 1 di 1
MUD - Esenzione per imprese agricole di cui atc 2135 CC si o no?
La solita questione di lana caprina,
l'art 69, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduce la semplificazione per cui i suddetti obblighi si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
Si trovano in giro autorevoli indicazioni ( sito camera di commercio, guida di confindustria) dove l'esenzione "sarebbe" solamente dedicata agli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, come da vecchie diciture!
Il coltivatore diretto che in oggetto sociale ha tutte le attivita' di cui all'articolo citato che deve fare?
Grazie a chi vorra' dire la propria!
l'art 69, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduce la semplificazione per cui i suddetti obblighi si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
Si trovano in giro autorevoli indicazioni ( sito camera di commercio, guida di confindustria) dove l'esenzione "sarebbe" solamente dedicata agli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, come da vecchie diciture!
Il coltivatore diretto che in oggetto sociale ha tutte le attivita' di cui all'articolo citato che deve fare?
Grazie a chi vorra' dire la propria!
bcrick- Utente Attivo
- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 29.03.10
Località : Cagliari
Re: MUD - Esenzione per imprese agricole di cui atc 2135 CC si o no?
Ciao ho anche io problemi con i mud delle imprese agricole. Ho gia fatto e spedito molti mud delle imprese agricole e raccolto dati per altre imprese agricole che devo fargli ancora il mud.
Anche io tra i soggetti obbligati sui vari siti ( se non erro anche ecocerved) riportavano che erano esonerate solo le imprese agricole con un volume d'affari inferiore a 8.000 euro.
Oggi mi arriva una comunicazione di un cliente dell'associazione datata 16 aprile dove dice che le imprese agricole in base all'ar 69 della legge 221/2015 sono esonerate sia dall'invio del mud gia' da quest'anno (mud 2016 relativo ai rifiuti anno 2015) sia dalla compilazione del registro (a partire dal 2 febbraio 2016) che si assolverà con la conservazione in ordine cronologico dei formulari.
Questo dicono il tutto chiarito da una circolare del Ministero della'Ambiente datata 11 aprile 2016 (nota prot. 0005298).
Sulla maggior parte dei siti istituzionali ora si sono aggiornati.
Ed ora per quelli che ho gia' spedito e i clienti mi han già pagato???
E' possibile che i chiarimenti con note ufficiali escono sempre quando ormai uno ha già fatto tutto...
Anche io tra i soggetti obbligati sui vari siti ( se non erro anche ecocerved) riportavano che erano esonerate solo le imprese agricole con un volume d'affari inferiore a 8.000 euro.
Oggi mi arriva una comunicazione di un cliente dell'associazione datata 16 aprile dove dice che le imprese agricole in base all'ar 69 della legge 221/2015 sono esonerate sia dall'invio del mud gia' da quest'anno (mud 2016 relativo ai rifiuti anno 2015) sia dalla compilazione del registro (a partire dal 2 febbraio 2016) che si assolverà con la conservazione in ordine cronologico dei formulari.
Questo dicono il tutto chiarito da una circolare del Ministero della'Ambiente datata 11 aprile 2016 (nota prot. 0005298).
Sulla maggior parte dei siti istituzionali ora si sono aggiornati.
Ed ora per quelli che ho gia' spedito e i clienti mi han già pagato???
E' possibile che i chiarimenti con note ufficiali escono sempre quando ormai uno ha già fatto tutto...
angel- Utente Attivo
- Messaggi : 505
Data d'iscrizione : 16.03.10
Località : lodi
Semplificazione aziende agricole - Registri carico e scarico e MUD ??????
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Prot. n. 5297. 11-04-2016
OGGETTO: Novità normative introdotte dal "collegato ambientale" per le imprese agricole
Chiarimenti
In riscontro alla richiesta sui temi in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Come indicato da codesta Organizzazione, l'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n.221 (cosiddetto "collegato ambientale”) sostituisce il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo quanto segue: "8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per tolune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportar/i, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, o un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti"».
La previgente versione del medesimo comma 8 disponeva che "8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportar/i, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi o/ giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. l formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma".
La modifica normativa, quindi interviene ad estendere le semplificazioni accordate dalla previsione, sotto il profilo sia soggettivo - includendo anche le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni - che oggettivo - ampliando a tutti i rifiuti pericolosi l'ambito di applicazione della disposizione in origine limitato ai soli rifiuti sanitari.
Con specifico riferimento all'oggetto del quesito, si ritiene che, anche per le categorie di imprese o di rifiuti di nuova introduzione, la semplificazione accordata possa applicarsi già a partire dall’anno in corso (e, quindi con riferimento al MUD 2016, in scadenza il 30 aprile, riferito ai rifiuti prodotti nell'anno 2015).
Accedendo ad una diversa interpretazione, se si considerasse applicabile la semplificazione solo a partire dal MUD 2017 (riferito ai rifiuti prodotti nel 2016), si imporrebbe, per il prossimo anno, comunque, la presentazione del MUD relativo ai dati dei rifiuti prodotti fino all'entrata in vigore della norma, avvenuta nel mese di febbraio 2016. Tale lettura, pertanto, sembrerebbe, in tal modo, non essere in linea con la ratio di semplificazione della norma.
In secondo luogo, le previsioni relative alle modalità agevolate di tenuta del registro di carico e scarico e di conservazione della documentazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti risultano evidentemente riferite agli adempimenti previsti per le attività di produzione e di trasporto in conto proprio, a prescindere dalla quantità prodotta. Si ritiene, infatti che il limite disposto, di 30 kg al giorno, sia riferito soltanto alle agevolazioni connesse allo svolgimento delle attività di trasporto.[/i]
DIREZIONE GENERALE PER RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Prot. n. 5297. 11-04-2016
OGGETTO: Novità normative introdotte dal "collegato ambientale" per le imprese agricole
Chiarimenti
In riscontro alla richiesta sui temi in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Come indicato da codesta Organizzazione, l'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n.221 (cosiddetto "collegato ambientale”) sostituisce il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo quanto segue: "8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per tolune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportar/i, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, o un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti"».
La previgente versione del medesimo comma 8 disponeva che "8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportar/i, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi o/ giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. l formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma".
La modifica normativa, quindi interviene ad estendere le semplificazioni accordate dalla previsione, sotto il profilo sia soggettivo - includendo anche le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni - che oggettivo - ampliando a tutti i rifiuti pericolosi l'ambito di applicazione della disposizione in origine limitato ai soli rifiuti sanitari.
Con specifico riferimento all'oggetto del quesito, si ritiene che, anche per le categorie di imprese o di rifiuti di nuova introduzione, la semplificazione accordata possa applicarsi già a partire dall’anno in corso (e, quindi con riferimento al MUD 2016, in scadenza il 30 aprile, riferito ai rifiuti prodotti nell'anno 2015).
Accedendo ad una diversa interpretazione, se si considerasse applicabile la semplificazione solo a partire dal MUD 2017 (riferito ai rifiuti prodotti nel 2016), si imporrebbe, per il prossimo anno, comunque, la presentazione del MUD relativo ai dati dei rifiuti prodotti fino all'entrata in vigore della norma, avvenuta nel mese di febbraio 2016. Tale lettura, pertanto, sembrerebbe, in tal modo, non essere in linea con la ratio di semplificazione della norma.
In secondo luogo, le previsioni relative alle modalità agevolate di tenuta del registro di carico e scarico e di conservazione della documentazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti risultano evidentemente riferite agli adempimenti previsti per le attività di produzione e di trasporto in conto proprio, a prescindere dalla quantità prodotta. Si ritiene, infatti che il limite disposto, di 30 kg al giorno, sia riferito soltanto alle agevolazioni connesse allo svolgimento delle attività di trasporto.[/i]
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
Re: MUD - Esenzione per imprese agricole di cui atc 2135 CC si o no?
Secondo voi un'azienda agricola deve tenere il registro di carico e scarico?
Stralcio LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Art. 69
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività' economiche
1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attivita' economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalita' previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita' ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita' semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti».
Stralcio LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Art. 69
Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività' economiche
1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attivita' economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalita' previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita' ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita' semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti».
sarabai- Utente Attivo
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Re: MUD - Esenzione per imprese agricole di cui atc 2135 CC si o no?
Tratto dal sito di un organizzazione agricola
S[i]i informa che il ministero dell’Ambiente, .., ha recentemente emanato una norma (art. 69 legge 221/15 e nota ministeriale del 11/04/2016) con cui si introducono, con decorrenza 2 febbraio 2016, semplificazioni amministrative per le imprese agricole nell’ambito della gestione dei rifiuti....
Vengono eliminati i seguenti adempimenti:
- tenuta del registro carico/scarico rifiuti;
- comunicazione annale MUD.
Tali adempimenti sono sostituiti dalla conservazione in ordine cronologico per tre anni consecutivi dei formulari di trasporto dei rifiuti.
S[i]i informa che il ministero dell’Ambiente, .., ha recentemente emanato una norma (art. 69 legge 221/15 e nota ministeriale del 11/04/2016) con cui si introducono, con decorrenza 2 febbraio 2016, semplificazioni amministrative per le imprese agricole nell’ambito della gestione dei rifiuti....
Vengono eliminati i seguenti adempimenti:
- tenuta del registro carico/scarico rifiuti;
- comunicazione annale MUD.
Tali adempimenti sono sostituiti dalla conservazione in ordine cronologico per tre anni consecutivi dei formulari di trasporto dei rifiuti.
sarabai- Utente Attivo
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