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Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
+3
Giuliggia
magonero
Gisella76
7 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
Ciao a tutti.
Ho un cliente che mi ha detto una sua modalità operativa, a me sembra non corretta, ma vi chiedo conferma.
Lui fa attività manutentiva presso dei cantieri.
Il rifiuto prodotto presso il cantiere, non lo porta al destinatario finale, ma se lo porta prima "in casa", per poi portarlo successivamente al destinatario finale.
Da sempre si fa un formulario nel viaggio che accompagna il rifiuto dal cantiere a casa sua.
In quel formulario, lui risulta produttore (presso il cantiere), trasportatore e destinatario.
Lui in realtà, destinatario non è, perchè non è un impianto autorizzato, fa quindi presso casa sua un semplice "stoccaggio".
Sul formulario dal cantiere a casa sua scrive "R13", sul carico del registro scrive "deposito temporaneo".
La domanda è: è necessario che lui faccia un formulario nel viaggio dal cantiere a casa sua?
Secondo me "no", perchè casa sua non è un impianto.
Lui sostiene invece che un consulente gli abbia detto di fare cosi.
Chi ha ragione? In ogni caso, c'è qualche riferimento normativo che posso dargli in cui sia esplicito che lui può o non può fare quel formulario?"
Grazie a chi vorrà rispondere.
Ho un cliente che mi ha detto una sua modalità operativa, a me sembra non corretta, ma vi chiedo conferma.
Lui fa attività manutentiva presso dei cantieri.
Il rifiuto prodotto presso il cantiere, non lo porta al destinatario finale, ma se lo porta prima "in casa", per poi portarlo successivamente al destinatario finale.
Da sempre si fa un formulario nel viaggio che accompagna il rifiuto dal cantiere a casa sua.
In quel formulario, lui risulta produttore (presso il cantiere), trasportatore e destinatario.
Lui in realtà, destinatario non è, perchè non è un impianto autorizzato, fa quindi presso casa sua un semplice "stoccaggio".
Sul formulario dal cantiere a casa sua scrive "R13", sul carico del registro scrive "deposito temporaneo".
La domanda è: è necessario che lui faccia un formulario nel viaggio dal cantiere a casa sua?
Secondo me "no", perchè casa sua non è un impianto.
Lui sostiene invece che un consulente gli abbia detto di fare cosi.
Chi ha ragione? In ogni caso, c'è qualche riferimento normativo che posso dargli in cui sia esplicito che lui può o non può fare quel formulario?"
Grazie a chi vorrà rispondere.
Gisella76- Utente Attivo
- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 27.08.13
Età : 48
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
guarda nei forum precedenti ... troverai molto sulla questione
magonero- Utente Attivo
- Messaggi : 354
Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 55
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
magonero ha scritto:guarda nei forum precedenti ... troverai molto sulla questione
Ho cercato, prima di fare questa domanda specifica, ma non ho trovato nulla.
Se hai visto una risposta dettagliata, dimmelo.
Grazie
Gisella76- Utente Attivo
- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 27.08.13
Età : 48
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
anche secondo me non deve fare nessun formulario, ma non è solo SECONDO ME, lo dice anche l'art. 266 comma 4 del TUA.
Giulia
Giulia
Giuliggia- Utente Attivo
- Messaggi : 165
Data d'iscrizione : 23.02.12
Età : 39
Località : Pescara
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
Argomento troppo complesso per trattarlo in poche righe!
Ma anche se utilizzassimo ore e ore di discussione alla fine arriveremmo ad una conclusione che non troverebbe una risposta avallata al 100% dalla normativa vigente.
Fatta questa premessa, se trattasi di attività di manutenzione, il caso può essere ricondotto a quanto previsto dall’art. 266 comma 4 del D.lgs. 152/06:
“I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività”
Tale disposizione, nella sua semplicità espositiva, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti. Attualmente la prassi più diffusa prevede che si operi in questo modo:
•il produttore durante le sue attività di manutenzione produce dei rifiuti che possono essere trasportati presso la propria sede ove viene allestito il deposito temporaneo;
•il trasporto dal luogo ove viene effettuata la manutenzione al luogo ove è allestito il deposito temporaneo deve essere effettuato con formulario e con mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti quanto meno in cat. 2 bis (cd. trasporto in conto proprio). Pertanto l’azienda manutentrice deve essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. La necessità del formulario scaturisce sia dal fatto che la norma non prevede nessuna esclusione per questo tipo di trasporto che per alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione;
•il registro di carico e scarico è tenuto presso la sede del manutentore;
•con le cadenze previste dalla normativa (criterio volumetrico o temporale), si procede a conferire, mediante trasportatore autorizzato, tutti i rifiuti in impianto di destino autorizzato.
Ricollegandomi alla premessa, fermo restando che ho letto parecchi pareri che sposano questo modus operandi, si tratta di una interpretazione della norma, probabilmente la più cautelativa. Qualora avessi necessità di documentazione a supporto scrivimi in privato la tua mail.
Buona giornata
Ma anche se utilizzassimo ore e ore di discussione alla fine arriveremmo ad una conclusione che non troverebbe una risposta avallata al 100% dalla normativa vigente.
Fatta questa premessa, se trattasi di attività di manutenzione, il caso può essere ricondotto a quanto previsto dall’art. 266 comma 4 del D.lgs. 152/06:
“I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività”
Tale disposizione, nella sua semplicità espositiva, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti. Attualmente la prassi più diffusa prevede che si operi in questo modo:
•il produttore durante le sue attività di manutenzione produce dei rifiuti che possono essere trasportati presso la propria sede ove viene allestito il deposito temporaneo;
•il trasporto dal luogo ove viene effettuata la manutenzione al luogo ove è allestito il deposito temporaneo deve essere effettuato con formulario e con mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti quanto meno in cat. 2 bis (cd. trasporto in conto proprio). Pertanto l’azienda manutentrice deve essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. La necessità del formulario scaturisce sia dal fatto che la norma non prevede nessuna esclusione per questo tipo di trasporto che per alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione;
•il registro di carico e scarico è tenuto presso la sede del manutentore;
•con le cadenze previste dalla normativa (criterio volumetrico o temporale), si procede a conferire, mediante trasportatore autorizzato, tutti i rifiuti in impianto di destino autorizzato.
Ricollegandomi alla premessa, fermo restando che ho letto parecchi pareri che sposano questo modus operandi, si tratta di una interpretazione della norma, probabilmente la più cautelativa. Qualora avessi necessità di documentazione a supporto scrivimi in privato la tua mail.
Buona giornata
cferrulli- Membro della community
- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 17.03.10
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
Gisella76 ha scritto:Ciao a tutti.
Ho un cliente che mi ha detto una sua modalità operativa, a me sembra non corretta, ma vi chiedo conferma.
Lui fa attività manutentiva presso dei cantieri.
Il rifiuto prodotto presso il cantiere, non lo porta al destinatario finale, ma se lo porta prima "in casa", per poi portarlo successivamente al destinatario finale.
Da sempre si fa un formulario nel viaggio che accompagna il rifiuto dal cantiere a casa sua.
In quel formulario, lui risulta produttore (presso il cantiere), trasportatore e destinatario.
Lui in realtà, destinatario non è, perchè non è un impianto autorizzato, fa quindi presso casa sua un semplice "stoccaggio".
Sul formulario dal cantiere a casa sua scrive "R13", sul carico del registro scrive "deposito temporaneo".
La domanda è: è necessario che lui faccia un formulario nel viaggio dal cantiere a casa sua?
Secondo me "no", perchè casa sua non è un impianto.
Lui sostiene invece che un consulente gli abbia detto di fare cosi.
Chi ha ragione? In ogni caso, c'è qualche riferimento normativo che posso dargli in cui sia esplicito che lui può o non può fare quel formulario?"
Grazie a chi vorrà rispondere.
Concordo con cferulli: redigi formulario da cantiere a unità locale e quindi compili un movimento di carico sul registro con riferimento al formulario. Anche io ero del tuo parere, ma ho cambiato idea dopo aver letto un articolo su una rivista specializzata che, se non sbaglio, era della Paola Ficco.
Ciao
Enrico- Utente Attivo
- Messaggi : 105
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
Non me ne voglia la Paola Ficco, ma lei non è legge (nello specifico non ho letto questo suo articolo).
Dovrebbe essere una domanda costante... "Cosa dice la legge?"
Il TUA e le circolari relative non si esprimono in merito alla compilazione del formulario, nello specifico per il campo 2 "destinatario" e su cosa scrivere al numero di autorizzazione, al campo 5 "destinazione rifiuto" cosa mettiamo?
A mio parere il formulario non svolge la funzione per cui è stato pensato e sarebbe un documento non compilato correttamente che porterebbe solo a fare confusione.
La mia domanda è sempre la stessa "Cosa dice la legge?"
Dovrebbe essere una domanda costante... "Cosa dice la legge?"
Il TUA e le circolari relative non si esprimono in merito alla compilazione del formulario, nello specifico per il campo 2 "destinatario" e su cosa scrivere al numero di autorizzazione, al campo 5 "destinazione rifiuto" cosa mettiamo?
A mio parere il formulario non svolge la funzione per cui è stato pensato e sarebbe un documento non compilato correttamente che porterebbe solo a fare confusione.
La mia domanda è sempre la stessa "Cosa dice la legge?"
Giuliggia- Utente Attivo
- Messaggi : 165
Data d'iscrizione : 23.02.12
Età : 39
Località : Pescara
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
personalmente mi attengo a questa lettura
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_564.pdf
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_564.pdf
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: Posso fare un carico in deposito temporaneo per un formulario che mi arriva?
Questione più volte dibattuta, anche su questo stesso forum...cirillo ha scritto:personalmente mi attengo a questa lettura
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_564.pdf
Per la completezza dell'informazione, giova ricordare che - mentre l'articolo citato da cirillo risale al gennaio 2009 e richiama solo un parere della Provincia di Vicenza - successivamente è intervenuta sul tema anche la sentenza Cass. Pen., Sez. III, n. 17460 del 10 maggio 2012.
Per non ripetermi, riporto qui sotto parte di quanto avevo scritto in questo vecchio post: https://www.sistriforum.com/t8355-sent-cass-17460-12-trasporto-di-rifiuti-da-manutenzione
...nella camera di consiglio di quella sentenza erano presenti fior di magistrati, mi sembra alquanto improbabile che nell'occasione la III Sezione si sia fatta trovare impreparata sull'argomento specifico.
Ciò non esclude, ovviamente, che in futuro la medesima sezione possa rivedere il proprio orientamento. Ma come giustamente facevi notare, per il momento l'orientamento è questo e siccome è "un carico da 90" (non a caso nella sentenza è scritto più o meno che "il Collegio non ignora che la dottrina la pensa cosà, ma noi invece la pensiamo così") occorre inevitabilmente tenerne conto.
Spiace soprattutto che queste indicazioni non vengano recepite innanzitutto dalle istituzioni che per prime dovrebbero mettere in atto l'uniformità dell'applicazione della legge (e mi riferisco ovviamente alle Province), perché questa continua e diffusa anarchia territoriale è quanto di più desolante si possa vedere in materia di diritto ambientale.
Perché se quello sottoposto all'esame della Suprema Corte è stato deciso essere a tutti gli effetti "un trasporto di rifiuti", allora l'art. 193 mi dice che il formulario ci vuole, eccome...
Immagino le inevitabili repliche e le conseguenti controrepliche (più o meno quelle che erano arrivate nella discussione del 2014 che ricordavo sopra), per cui credo che anche questa volta non si uscirà con un parere univoco
zorba- Utente Attivo
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