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residui di saldatura
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Sottoprodotti
Pagina 1 di 1
residui di saldatura
Buongiorno,
avrei un quesito da proporre....nella ditta dove lavoro abbiamo del residuo di saldatura, proveniente da un macchinario che salda con lo stagno, tale residuo è stato sempre trattato come rifiuto con cer 12.01.13.
Ultimamente la ditta dove acquistiamo lo stagno ci ha comunicato la sua intenzione ad acquistare tali residui in veste di sottoprodotti....ci hanno detto che hanno un macchinario con cui recuperano lo stagno presente all'interno dei residui per poi riutilizzarlo.
L'associazione che ci segue, ci ha sconsigliato di farlo, perché le leggi non sono chiare sui sottoprodotti...voi cosa ne pensate?
Grazie fin da ora a chi avrà il tempo di rispondermi.
avrei un quesito da proporre....nella ditta dove lavoro abbiamo del residuo di saldatura, proveniente da un macchinario che salda con lo stagno, tale residuo è stato sempre trattato come rifiuto con cer 12.01.13.
Ultimamente la ditta dove acquistiamo lo stagno ci ha comunicato la sua intenzione ad acquistare tali residui in veste di sottoprodotti....ci hanno detto che hanno un macchinario con cui recuperano lo stagno presente all'interno dei residui per poi riutilizzarlo.
L'associazione che ci segue, ci ha sconsigliato di farlo, perché le leggi non sono chiare sui sottoprodotti...voi cosa ne pensate?
Grazie fin da ora a chi avrà il tempo di rispondermi.
Malunaco- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 03.03.16
Località : Rimini
Re: residui di saldatura
Buongiorno Malunaco
Per prima cosa, quando si entra per la prima volta in una community sarebbe bene presentarsi, come previsto dal regolamento.
L'associazione che vi segue, vi sta consigliando per il meglio, ma non perchè le leggi non sono chiare... proprio perchè sull'argomento sono chiarissime, leggere l'art. 184 -bis del TUA per credere e per scoprire che la ditta che ti vende lo stagno sta violando almeno uno dei requisiti fondamentali perchè un residuo diventi sottoprodotto.
La ditta che ti vende lo stagno vuol fare i conti senza l'oste e fare attività di recupero R4 senza esserne autorizzata....
E non è manco la prima, nè l'unica...
Per prima cosa, quando si entra per la prima volta in una community sarebbe bene presentarsi, come previsto dal regolamento.
L'associazione che vi segue, vi sta consigliando per il meglio, ma non perchè le leggi non sono chiare... proprio perchè sull'argomento sono chiarissime, leggere l'art. 184 -bis del TUA per credere e per scoprire che la ditta che ti vende lo stagno sta violando almeno uno dei requisiti fondamentali perchè un residuo diventi sottoprodotto.
La ditta che ti vende lo stagno vuol fare i conti senza l'oste e fare attività di recupero R4 senza esserne autorizzata....
E non è manco la prima, nè l'unica...
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isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re:
Ops...scusate la maleducazione!
Mi sono fatto prendere dall'euforia di aver trovato un forum dove sono iscritte persone competenti in materia!!
Riproviamo...
Buongiorno a tutti,
sono un impiegato di una ditta della provincia di Rimini che si occupa di realizzazione di schede elettroniche.
Sono capitato nel forum mentre cercavo su internet una risposta ai problemi della ditta in cui lavoro....
Grazie isamonfroni della risposta che mi ha dato, in effetti mi puzzava un pochino passare da una spesa annuale di centinaia di € trattandosi di rifiuto, ad un ricavo di centinaia € trattandosi di sottoprodotto.
Quello che mi chiedo a questo punto è: come è possibile che la ditta che ci fornisce lo stagno, che non è proprio una ditta piccola, possa fare una cosa del genere? Tra l'altro, come scriveva lei, non è la prima che ci dice che sono certificati e possono farlo, anche qualche tempo fa eravamo stati contattati da un commerciale di una ditta che effettuava le stesse operazioni, e quando gli avevamo chiesto se così eravamo in regola, ci avevano detto che con la loro certificazione potevano fare tutto...però non ci hanno mai inviato questa "certificazione"!
Anche perché consultando un po' il forum, mi sembra di aver capito, che se abbiamo un controllo, siamo noi che abbiamo dichiarato che era un sottoprodotto e non un rifiuto, quindi le sanzioni le fanno a noi....e salate!!!
Grazie ancora e scusate lo sfogo
Mi sono fatto prendere dall'euforia di aver trovato un forum dove sono iscritte persone competenti in materia!!
Riproviamo...
Buongiorno a tutti,
sono un impiegato di una ditta della provincia di Rimini che si occupa di realizzazione di schede elettroniche.
Sono capitato nel forum mentre cercavo su internet una risposta ai problemi della ditta in cui lavoro....
Grazie isamonfroni della risposta che mi ha dato, in effetti mi puzzava un pochino passare da una spesa annuale di centinaia di € trattandosi di rifiuto, ad un ricavo di centinaia € trattandosi di sottoprodotto.
Quello che mi chiedo a questo punto è: come è possibile che la ditta che ci fornisce lo stagno, che non è proprio una ditta piccola, possa fare una cosa del genere? Tra l'altro, come scriveva lei, non è la prima che ci dice che sono certificati e possono farlo, anche qualche tempo fa eravamo stati contattati da un commerciale di una ditta che effettuava le stesse operazioni, e quando gli avevamo chiesto se così eravamo in regola, ci avevano detto che con la loro certificazione potevano fare tutto...però non ci hanno mai inviato questa "certificazione"!
Anche perché consultando un po' il forum, mi sembra di aver capito, che se abbiamo un controllo, siamo noi che abbiamo dichiarato che era un sottoprodotto e non un rifiuto, quindi le sanzioni le fanno a noi....e salate!!!
Grazie ancora e scusate lo sfogo
Malunaco- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 03.03.16
Località : Rimini
Re: residui di saldatura
Malunaco ha scritto:
Quello che mi chiedo a questo punto è: come è possibile che la ditta che ci fornisce lo stagno, che non è proprio una ditta piccola, possa fare una cosa del genere?
Piccole o grandi non fa molta differenza, è la regola del fatta la legge, trovato l'inganno.....
In ogni caso le regole dell'art. 184 - bis non sono poi così oscure, e come dici giustamente tu è responsabilità Vostra classificare il vostro residuo di saldatura come rifiuto o sottoprodotto e le eventuali sanzioni sono a carico vostro (ma se ti può consolare non soltanto).
Per classificare come sottoprodotto il tuo residuo di saldatura è necessario che siano rispettati contemporaneamente tutti questi requisiti:
*) il materiale si produce/decade in modo continuativo e automatico da un processo produttivo che non sia destinato a produrre quel materiale
*) deve essere certo che il sottoprodotto possa essere riutilizzato o nel tuo processo produttivo oppure in quello di altri (la certezza si dimostra con relazioni tecniche, contratti di fornitura ecc,)
*) il riutilizzo del sottoprodotto deve avvenire senza ricorso a trattamenti che esulino dalla normale pratica industriale
*) il successivo riutilizzo del materiale deve essere legale (questo significa che se la materia prima che il sottoprodotto sostituirebbe prevede requisiti tecnici e caratteristiche merceologiche regolate da qualche norma, anche il sottoprodotto deve rispettare questi requisiti)
Il fatto che tu dica che questi signori ci hanno detto che hanno un macchinario con cui recuperano lo stagno presente all'interno dei residui per poi riutilizzarlo mi fa seriamente pensare che vogliano svolgere un'operazione di recupero R4 di metalli (lo stagno) dai rifiuti di saldatura, aggirando le regole relative alla gestione dei rifiuti.
Mi provo a spiegare con un esempio (è molto banale ma ti fa capire che cosa si intende):
Prova ad immaginare una ditta che produce scope. Comprerà come materie prime:
- paletti di legno per fare i manici (che arrivano dalla segheria lunghi 200 cm)
- saggina per fare la testa della ramazza.
Durante l'operazione di assemblaggio della scopa bisogna tagliare 40 cm di paletto per fare i manici lunghi giusti e quindi c'è una sega che taglia via 40 cm di paletto per ogni manico.
Quindi questi segmenti di legno lunghi 40 cm decadono in modo continuo da un processo produttivo non destinato alla loro produzione (il processo produttivo è fare la scopa) e sarebbero quindi degli scarti o rifiuti. [requisito n. 1]
Questi paletti così corti possono certamente essere riutilizzati da qualcun altro - per esempio da chi produce i picchetti delle tende di campeggio [requisito n. 2]
Per fare i picchetti delle tende è sufficiente tornire un'estremità per fare la punta - normale pratica industriale [requisito n. 3]
I picchetti di legno sono perfettamente legali e le loro caratteristiche NON si discostano da quelle dei paletti realizzati ex novo [requisito n. 4]
Questi paletti sono sottoprodotti quindi esclusi dal regime dei rifiuti.
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isamonfroni- Moderatrice
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Località : roma
Re: residui di saldatura
A proposito
trattandosi di metallo (stagno) potrebbe benissimo avere un valore economico anche se si trattasse di rifiuto, non è sempre obbligatorio pagare per il recupero di rifiuti, soprattutto metallici, in certi casi ci si può tirare fuori qualche lira.
Ma questi sono discorsi commerciali, non tecnici.
trattandosi di metallo (stagno) potrebbe benissimo avere un valore economico anche se si trattasse di rifiuto, non è sempre obbligatorio pagare per il recupero di rifiuti, soprattutto metallici, in certi casi ci si può tirare fuori qualche lira.
Ma questi sono discorsi commerciali, non tecnici.
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isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
Località : roma
Accademicamente parlando...
isamonfroni ha scritto:
L'associazione che vi segue, vi sta consigliando per il meglio, ma non perchè le leggi non sono chiare... proprio perchè sull'argomento sono chiarissime, leggere l'art. 184 -bis del TUA per credere e per scoprire che la ditta che ti vende lo stagno sta violando almeno uno dei requisiti fondamentali perchè un residuo diventi sottoprodotto.
La ditta che ti vende lo stagno vuol fare i conti senza l'oste e fare attività di recupero R4 senza esserne autorizzata....
E non è manco la prima, nè l'unica...
Qualche dubbio sulla chiarezza delle norme sul sottoprodotto io me lo pongo, viste le considerazioni che vengono svolte.
La legge dispone che:
"il riutilizzo del sottoprodotto deve avvenire senza ricorso a trattamenti che esulino dalla normale pratica industriale."
Il concetto di "normale pratica industriale" è stato introdotto dalla direttiva UE dopo un ampio dibattito, in alternativa al concetto di trattamento diverso dalle attività di recupero. Questo di fronte all'evidenza che molte attività di recupero sono anche normali pratiche industriali. Non è quindi sufficiente rilevare che ci sia un recupero dello stagno per affermare che l'operazione è tale da escludere il materiale dall'ambito del sottoprodotto.
Sul concetto di normale pratica industriale esiste giurisprudenza nazionale e anche, credo, comunitaria, oltre a dottrina (penso in particolare a Pasquale Giampietro).
Perchè escludere a priori che l'azienda che vende lo stagno e ritira i residui di saldatura non operi con una normale pratica industriale? Questa sarebbe la verifica da fare, se già non l'ha fatta l'azienda stessa. Forse l'azienda unisce i residui della saldatura a lingotti vergini e li fonde assieme: questa sarebbe una normale pratica industriale a prova di Cassazione, credo.
Il mio rimane un discorso puramente accademico, perchè rischiare le sanzioni applicabili per poche centinaia di euro non è certo consigliabile. Ma giusto per una questione di principio.
euclione- Utente Attivo
- Messaggi : 166
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: residui di saldatura
euclione ha scritto:Qualche dubbio sulla chiarezza delle norme sul sottoprodotto io me lo pongo, viste le considerazioni che vengono svolte.
La legge dispone che:
"il riutilizzo del sottoprodotto deve avvenire senza ricorso a trattamenti che esulino dalla normale pratica industriale."
Il concetto di "normale pratica industriale" è stato introdotto dalla direttiva UE dopo un ampio dibattito, in alternativa al concetto di trattamento diverso dalle attività di recupero. Questo di fronte all'evidenza che molte attività di recupero sono anche normali pratiche industriali. Non è quindi sufficiente rilevare che ci sia un recupero dello stagno per affermare che l'operazione è tale da escludere il materiale dall'ambito del sottoprodotto.
Sul concetto di normale pratica industriale esiste giurisprudenza nazionale e anche, credo, comunitaria, oltre a dottrina (penso in particolare a Pasquale Giampietro).
Perchè escludere a priori che l'azienda che vende lo stagno e ritira i residui di saldatura non operi con una normale pratica industriale? Questa sarebbe la verifica da fare, se già non l'ha fatta l'azienda stessa. Forse l'azienda unisce i residui della saldatura a lingotti vergini e li fonde assieme: questa sarebbe una normale pratica industriale a prova di Cassazione, credo.
Il mio rimane un discorso puramente accademico, perchè rischiare le sanzioni applicabili per poche centinaia di euro non è certo consigliabile. Ma giusto per una questione di principio.
ecco perchè non è una "normale pratica industriale" ma una operazione di recupero di rifiuti e, come tale, necessita di autorizzazioneMalunaco ha scritto:....Ultimamente la ditta dove acquistiamo lo stagno ci ha comunicato la sua intenzione ad acquistare tali residui in veste di sottoprodotti....ci hanno detto che hanno un macchinario con cui recuperano lo stagno presente all'interno dei residui per poi riutilizzarlo.
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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