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Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
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Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5 (art. 188, c. 1-bis TUA, introdotto dal collegato ambientale, di prossima pubblicazione in GU)
Dunque: formulari, registro, Albo,...
Dunque: formulari, registro, Albo,...
Admin- Amministratore
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Re: Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
ma non serviva mica...
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Re: Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
Sull'esclusione dal 266, c. 5 era opportuno fare chiarezza.
Admin- Amministratore
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Re: Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
certo, per chi non vuole "intendere"Admin ha scritto:Sull'esclusione dal 266, c. 5 era opportuno fare chiarezza.
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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FAQ Ecocerved
Admin ha scritto:Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5 (art. 188, c. 1-bis TUA, introdotto dal collegato ambientale, di prossima pubblicazione in GU)
Dunque: formulari, registro, Albo,...
Buongiorno a tutti, premetto che sono perfettamente d'accordo con Admin e Cirillo, poi però vado a vedere le FAQ Ecocerved per la compilazione del Mud (argomento "Comunicazione Rifiuti - Indicazione per i gestori" - recupero in forma ambulante) e la domanda sorge spontanea: perché scrivono ancora queste cose?
riporto il link:
http://mud.ecocerved.it/Home/AssistenzaEQuesitiMud#!301-comunicazione-rifiuti-recupero-in-forma-ambulante
e la descrizione completa:
Data:26/01/2016
Argomento:
Comunicazione Rifiuti - recupero in forma ambulante
Domanda:
Le attività di raccolta di rifiuti recuperabili svolte in forma ambulante devono essere dichiarate?
Risposta:
No, l’articolo 226 , comma 5, del D.Lgs. 152/2006, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Nazionale Gestori Ambientali) del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
silvia MR- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 27.05.15
Re: Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
si.. fa riferimento al MUD relativo all'anno 2015..
l'anno prossimo lo tolgono in quanto trattasi di adempimento vigente dal milleproroghe.
l'anno prossimo lo tolgono in quanto trattasi di adempimento vigente dal milleproroghe.
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
Re: Commercio ambulante di rifiuti ferrosi: la parola definitiva
silvia MR ha scritto:
Buongiorno a tutti, premetto che sono perfettamente d'accordo con Admin e Cirillo, poi però vado a vedere le FAQ Ecocerved per la compilazione del Mud (argomento "Comunicazione Rifiuti - Indicazione per i gestori" - recupero in forma ambulante) e la domanda sorge spontanea: perché scrivono ancora queste cose?
riporto il link:
http://mud.ecocerved.it/Home/AssistenzaEQuesitiMud#!301-comunicazione-rifiuti-recupero-in-forma-ambulante
e la descrizione completa:
Data:26/01/2016
Argomento:
Comunicazione Rifiuti - recupero in forma ambulante
Domanda:
Le attività di raccolta di rifiuti recuperabili svolte in forma ambulante devono essere dichiarate?
Risposta:
No, l’articolo 226 , comma 5, del D.Lgs. 152/2006, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Nazionale Gestori Ambientali) del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
La risposta di Ecocerved è perfettamente coerente con la ratio della norma di cui all'art. 266, c. 5, visto che l'attività di raccolta di rifiuti recuperabili svolta in forma ambulante intendendosi con questo un'attività di gestione di rifiuti svolta in forma ambulante, NON ESISTE.
Mi duole riscontrare che tutti quelli che leggono l'art. 266, comma 5 si dimenticano di leggere la frase limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Questa frase rende evidente che tale fattispecie di favore è limitata ai robivecchi, che vanno a svuotare una cantina, un solaio, una casa ecc.. dalle cose delle quali il precedente proprietario si vorrebbe disfare e che quindi sono diventate rifiuti, si vendono sulla bancarella e quindi in forma ambulante, quel che possono vendere (vecchie radio, vecchie caffettiere, vecchi piatti o tazze ecc..) e poi portano a smaltire le rimanenze (rotti, non funzionanti, spaiati, tarlati, mangiati dai topi) che non possono vendere e che quindi sono rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
In questo contesto trovo logico che il Legislatore abbia previsto che possano farlo senza registri, FIR, Albo.
Trovo molto meno logico che ci siano intere imprese con flottiglie di furgoni e camioncini che girano rastrellando ferro e altri metalli (anche raccattandolo per strada), non danno una lira al precedente proprietario (che oltre a tutto qualche volta è un impresa e dunque produce rifiuti speciali) e se lo portano bellamente agli impianti R4, alla facciaccia di chi svolge l'attività di gestione di rifiuti in regola.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
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