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Impianto lavaggio autocisterne
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Impianto lavaggio autocisterne
Buongiorno a tutti.
Il quesito che volevo porre al forum nasce da punti di vista differenti tra azienda (e consulenti) e ente competente circa il regime autorizzativo di un impianto di lavaggio (bonifica) di autocisterne vuote NON contenenti rifiuti.
Provo a sintetizzare le modalità operative dell'impianto in modo da spiegare meglio il problema:
- accettazione autocisterne (non entrano con FIR, non trasportano rifiuti);
- posizionamento in area lavaggio;
- svuotamento eventuali rimanenze in apposite cisternette e gestione in deposito temporaneo delle stesse;
- lavaggio esterno ed interno delle autocisterne;
- avvio delle acque di lavaggio ad impianto interno di depurazione (chimico-fisico-biologico);
- scarico autorizzato in fogna consortile.
Le acque di lavaggio, prima di arrivare all'impianto di depurazione, transitano ovviamente per una vasca di equalizzazione; in alcune circostanze (fermo impianto, o portate da trattare incompatibili con l'equalizzazione), la ditta provvede alla caratterizzazione di dette acque e all'avvio delle stesse a smaltimento esterno in tempi e quantità compatibili con il deposito temporaneo.
Ci sono pareri secondo i quali questo impianto andrebbe assoggettato al regime del 208 sia per il D15, che relativamente all'impianto di depurazione (D8 e D9) in quanto riceverebbe in ingresso dei rifiuti, mentre, per l'azienda, l'impianto è esclusivamente adibito al trattamento delle acque di lavaggio (non rifiuti) al fine di rispettare i limiti tabellari allo scarico.
Ogni parere in merito è graditissimo.
Grazie
Il quesito che volevo porre al forum nasce da punti di vista differenti tra azienda (e consulenti) e ente competente circa il regime autorizzativo di un impianto di lavaggio (bonifica) di autocisterne vuote NON contenenti rifiuti.
Provo a sintetizzare le modalità operative dell'impianto in modo da spiegare meglio il problema:
- accettazione autocisterne (non entrano con FIR, non trasportano rifiuti);
- posizionamento in area lavaggio;
- svuotamento eventuali rimanenze in apposite cisternette e gestione in deposito temporaneo delle stesse;
- lavaggio esterno ed interno delle autocisterne;
- avvio delle acque di lavaggio ad impianto interno di depurazione (chimico-fisico-biologico);
- scarico autorizzato in fogna consortile.
Le acque di lavaggio, prima di arrivare all'impianto di depurazione, transitano ovviamente per una vasca di equalizzazione; in alcune circostanze (fermo impianto, o portate da trattare incompatibili con l'equalizzazione), la ditta provvede alla caratterizzazione di dette acque e all'avvio delle stesse a smaltimento esterno in tempi e quantità compatibili con il deposito temporaneo.
Ci sono pareri secondo i quali questo impianto andrebbe assoggettato al regime del 208 sia per il D15, che relativamente all'impianto di depurazione (D8 e D9) in quanto riceverebbe in ingresso dei rifiuti, mentre, per l'azienda, l'impianto è esclusivamente adibito al trattamento delle acque di lavaggio (non rifiuti) al fine di rispettare i limiti tabellari allo scarico.
Ogni parere in merito è graditissimo.
Grazie
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
matteorossi ha scritto:Buongiorno a tutti.
Il quesito che volevo porre al forum nasce da punti di vista differenti tra azienda (e consulenti) e ente competente circa il regime autorizzativo di un impianto di lavaggio (bonifica) di autocisterne vuote NON contenenti rifiuti.
Provo a sintetizzare le modalità operative dell'impianto in modo da spiegare meglio il problema:
- accettazione autocisterne (non entrano con FIR, non trasportano rifiuti);
- posizionamento in area lavaggio;
- svuotamento eventuali rimanenze in apposite cisternette e gestione in deposito temporaneo delle stesse;
- lavaggio esterno ed interno delle autocisterne;
- avvio delle acque di lavaggio ad impianto interno di depurazione (chimico-fisico-biologico);
- scarico autorizzato in fogna consortile.
Le acque di lavaggio, prima di arrivare all'impianto di depurazione, transitano ovviamente per una vasca di equalizzazione; in alcune circostanze (fermo impianto, o portate da trattare incompatibili con l'equalizzazione), la ditta provvede alla caratterizzazione di dette acque e all'avvio delle stesse a smaltimento esterno in tempi e quantità compatibili con il deposito temporaneo.
Ci sono pareri secondo i quali questo impianto andrebbe assoggettato al regime del 208 sia per il D15, che relativamente all'impianto di depurazione (D8 e D9) in quanto riceverebbe in ingresso dei rifiuti, mentre, per l'azienda, l'impianto è esclusivamente adibito al trattamento delle acque di lavaggio (non rifiuti) al fine di rispettare i limiti tabellari allo scarico.
Ogni parere in merito è graditissimo.
Grazie
A mio modestissimo parere tutto quello che hai scritto rappresenta nè più nè meno che un normalissimo impianto di autolavaggio, anche se destinato ai camion.
L'unico punto potenzialmente critico è la riga che ho sottolineato.
Se queste cisterne hanno trasportato rifiuti e se queste "rimanenze" sono percentualmente rilevanti con riguardo alla portata dell'autocisterna, forse allora il problema dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti si potrebbe anche porre.
Certo, non si porrebbe affatto se le rimanenze potessero essere asportate dalle acque di lavaggio durante le operazioni di lavaggio interno.
A proposito..... dato che parli di parere diverso da parte dell'Ente competente, ritengo che tu ne abbia già parlato con loro e in questi esatti termini con i quali hai postato qui.
Il che, secondo me, ormai non ti lascia più molte alternative...
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
Intanto grazie per la risposta!
infatti è anche ciò che penso io
la rilevanza in percentuale delle suddette rimanenze è variabile di volta in volta, ma in ogni caso, non fosse altro che si tratta di rimanenze di prodotti destinati al commercio e che pertanto immagino sia interesse primario del produttore "spremere la cisterna fino all'ultima goccia" , si tratta di quantità intorno al punto percentuale in volume, piccole da un lato, ma a volte con conseguenze importanti sul carico in ingresso al depuratore.
Da qui la necessità, talvolta, di stoccarle e di avviarle a smaltimento esterno.
Ma è possibile operare in regime di deposito temporaneo?
Dal mio punto di vista si, essendosi il rifiuto "originato" durante le operazioni di bonifica, ma opinioni altrui (non ultimo una sentenza della Cass. Sez. III n. 24481 del 21 giugno 2007) sostengono che il rifiuto fosse pre-esistente all'interno della cisterna, in carico al produttore iniziale che se ne vuole disfare inviandolo al mio impianto e che pertanto si entri sotto l'egida della gestione rifiuti.
Ma, a questo punto, io mi chiedo: dando ragione a questa interpretazione, tutte le autocisterne "vuote" destinate a bonifica sul territorio italiano, dovrebbero viaggiare con FIR?
Come farei altrimenti a caricare in ingresso quella rimanenza di prodotto (acido, solvente o quel che sia) se non accompagnato da formulario?
Mistero...
No, no, è una situazione molto complessa che si protrae da anni; si combatte come leoni qui!
isamonfroni ha scritto:
A mio modestissimo parere tutto quello che hai scritto rappresenta nè più nè meno che un normalissimo impianto di autolavaggio, anche se destinato ai camion.
infatti è anche ciò che penso io
isamonfroni ha scritto:
L'unico punto potenzialmente critico è la riga che ho sottolineato.
Se queste cisterne hanno trasportato rifiuti e se queste "rimanenze" sono percentualmente rilevanti con riguardo alla portata dell'autocisterna, forse allora il problema dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti si potrebbe anche porre.
Certo, non si porrebbe affatto se le rimanenze potessero essere asportate dalle acque di lavaggio durante le operazioni di lavaggio interno.
la rilevanza in percentuale delle suddette rimanenze è variabile di volta in volta, ma in ogni caso, non fosse altro che si tratta di rimanenze di prodotti destinati al commercio e che pertanto immagino sia interesse primario del produttore "spremere la cisterna fino all'ultima goccia" , si tratta di quantità intorno al punto percentuale in volume, piccole da un lato, ma a volte con conseguenze importanti sul carico in ingresso al depuratore.
Da qui la necessità, talvolta, di stoccarle e di avviarle a smaltimento esterno.
Ma è possibile operare in regime di deposito temporaneo?
Dal mio punto di vista si, essendosi il rifiuto "originato" durante le operazioni di bonifica, ma opinioni altrui (non ultimo una sentenza della Cass. Sez. III n. 24481 del 21 giugno 2007) sostengono che il rifiuto fosse pre-esistente all'interno della cisterna, in carico al produttore iniziale che se ne vuole disfare inviandolo al mio impianto e che pertanto si entri sotto l'egida della gestione rifiuti.
Ma, a questo punto, io mi chiedo: dando ragione a questa interpretazione, tutte le autocisterne "vuote" destinate a bonifica sul territorio italiano, dovrebbero viaggiare con FIR?
Come farei altrimenti a caricare in ingresso quella rimanenza di prodotto (acido, solvente o quel che sia) se non accompagnato da formulario?
Mistero...
isamonfroni ha scritto:
A proposito..... dato che parli di parere diverso da parte dell'Ente competente, ritengo che tu ne abbia già parlato con loro e in questi esatti termini con i quali hai postato qui.
Il che, secondo me, ormai non ti lascia più molte alternative...
No, no, è una situazione molto complessa che si protrae da anni; si combatte come leoni qui!
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
matteorossi ha scritto:
Ma, a questo punto, io mi chiedo: dando ragione a questa interpretazione, tutte le autocisterne "vuote" destinate a bonifica sul territorio italiano, dovrebbero viaggiare con FIR?
Come farei altrimenti a caricare in ingresso quella rimanenza di prodotto (acido, solvente o quel che sia) se non accompagnato da formulario?
temo sia la solita questione irrisolta, come tante nel nostro settore. ragionando un po' sulla sentenza in oggetto della cassazione (n. 24481 del 21 giugno 2007) mi viene solo da ipotizzare questa possibile soluzione:
- se scarichi il residuo nella cisterna e poi la lavi stai evidentemente gestendo un rifiuto
- se butti acqua, o quello che sia, nella cisterna, e poi scarichi il refluo sporco iil rifiuto prima non c'era e l'hai creato tu dalle tue operazioni
spero si capisca cosa intendo: è una differenza sottile, ma, forse, decisiva a livello giuridico. ribadisco che si tratta di mia speculazione, spero altri sul forum dicano la loro
tfrab- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
tfrab ha scritto: spero altri sul forum dicano la loro
E' quello che ho detto io, prima.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
isamonfroni ha scritto:tfrab ha scritto: spero altri sul forum dicano la loro
E' quello che ho detto io, prima.
(abbi pazienza, oggi sono cotto)
tfrab- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
tfrab ha scritto:
temo sia la solita questione irrisolta, come tante nel nostro settore. ragionando un po' sulla sentenza in oggetto della cassazione (n. 24481 del 21 giugno 2007) mi viene solo da ipotizzare questa possibile soluzione:
- se scarichi il residuo nella cisterna e poi la lavi stai evidentemente gestendo un rifiuto
- se butti acqua, o quello che sia, nella cisterna, e poi scarichi il refluo sporco iil rifiuto prima non c'era e l'hai creato tu dalle tue operazioni
spero si capisca cosa intendo: è una differenza sottile, ma, forse, decisiva a livello giuridico. ribadisco che si tratta di mia speculazione, spero altri sul forum dicano la loro
Io scarico un residuo dalla cisterna e lo stocco. Sono d'accordo che è un rifiuto, ma chi è il produttore e dove è stato prodotto?
Ripeto: se è stato prodotto altrove da qualcun altro, allora dovrebbe entrare con formulario. E non credo sia pensabile che un'autocisterna, che so, della Centrale del Latte, debba essere iscritta all'Albo Gestori.
se invece il refluo si origina al momento dello "spurgo", allora posso gestirlo in deposito temporaneo e non ho bisogno di autorizzazione.
Quanto al lavaggio, io non genero nulla; lavo e invio a trattamento le acque di lavaggio assoggettate alla Parte III e non alla Parte IV
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
matteorossi ha scritto:
Io scarico un residuo dalla cisterna e lo stocco. Sono d'accordo che è un rifiuto, ma chi è il produttore e dove è stato prodotto?
Ripeto: se è stato prodotto altrove da qualcun altro, allora dovrebbe entrare con formulario.
esattamente, accettandolo senza formulario, e facendo quella operazione, nei guai rischiano di finirci anche produttore e trasportatore, ahimè
E non credo sia pensabile che un'autocisterna, che so, della Centrale del Latte, debba essere iscritta all'Albo Gestori.
perché no? conto proprio dei rifiuti da loro prodotti
tfrab- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
tfrab ha scritto:matteorossi ha scritto:
E non credo sia pensabile che un'autocisterna, che so, della Centrale del Latte, debba essere iscritta all'Albo Gestori.
perché no? conto proprio dei rifiuti da loro prodotti
D'accordo, ma io intendo che, seguendo il ragionamento, ogni singola autocisterna che dovesse recarsi all'impianto di lavaggio, per la quale dovesse rendersi necessario un'operazione di spurgo dei residui prima della bonifica, dovrebbe di fatto entrare con un FIR e pertanto essere iscritta all'albo.
Mi sembra ardito come percorso logico oltre che impraticabile.
Vedo più accettabile un ragionamento per il quale il rifiuto viene a prodursi al momento dello spurgo, ovvero nell'ambito delle operazioni di bonifica, con la conseguenza che può essere gestito in regime di deposito temporaneo.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
matteorossi ha scritto:
D'accordo, ma io intendo che, seguendo il ragionamento, ogni singola autocisterna che dovesse recarsi all'impianto di lavaggio, per la quale dovesse rendersi necessario un'operazione di spurgo dei residui prima della bonifica, dovrebbe di fatto entrare con un FIR e pertanto essere iscritta all'albo.
Mi sembra ardito come percorso logico oltre che impraticabile.
sì, certamente è un percorso piuttosto farraginoso, per quanto formalmente inattaccabile.
tfrab- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
matteorossi ha scritto:
Vedo più accettabile un ragionamento per il quale il rifiuto viene a prodursi al momento dello spurgo, ovvero nell'ambito delle operazioni di bonifica, con la conseguenza che può essere gestito in regime di deposito temporaneo.
Concordando in pieno con quanto detto da Tfrab, il fatto che tu lo veda più accettabile non significa che sia aderente e in linea con quello che dice la normativa.
Effettuando un'attività di lavaggio /bonifica cisterne i rifiuti che effettivamente TU produci con la TUA attività e che puoi stoccare nel TUO deposito temporaneo sono ad esempio:
* acqua sporca (gestita come refluo nell'impianto di depurazione scarichi)
* stracci e strofinacci vari (se ne usi)
* confezioni vuote di detergenti o altri prodotti chimici
* i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto
Se ti limiti a SVUOTARE una cisterna dai residui che contiene, questo significa che quello che c'è dentro è già un rifiuto prodotto da qualcun altro e dunque se tu lo vuoi stoccare in casa tua è necessario che:
*ti arrivi con il FIR e con un mezzo autorizzato (anche al conto proprio come suggerito da Tfrab)
*il tuo deposito temporaneo sia autorizzato come D15 o R13
Da una semplice attività di SVUOTAMENTO, l'unico rifiuto che mi sento di credere venga prodotto è il contenitore
D'altronde ormai sono alcuni giorni che te lo stiamo dicendo e mi pare che te lo dicano anche gli Enti, quindi, forse la miglior cosa da fare è lavare la cisterna così come è, con tutto il residuo, a quel punto, certo che tutto il residuo+l'acqua sporca diventa un rifiuto prodotto da te e te lo gestisci come produttore del rifiuto.
Prima che salti su a dire che non generi nulla, ti dico che, sì, generi acqua sporca e te la tratti nel tuo impianto di depurazione prima di scaricarla in fogna secondo quanto previsto dalla parte III.
Ovviamente l'impianto di trattamento deve essere idoneo per abbattere il carico inquinante in modo da portare il refluo ai limiti di accettabilità per lo scarico e tra il punto in cui si genera il refluo e lo scarico ci deve essere un collettamento continuo e NON ci devono essere stadi di accumulo, altrimenti l'acqua sporca diventa un rifiuto e ricade nel campo di applicazione della parte IV.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
Isa grazie della risposta.
Non ho una visione certa della cosa e non ho alcun interesse a sostenere una posizione piuttosto che un'altra, anzi; ho posto un quesito perché mi sembra un argomento che evidenzia la difficoltà di calare sulla pratica interpretazioni normative tutt'altro che univoche.
Vero è che, come dici, il fatto che un'interpretazione possa apparire più logica o accettabile non ha molto a che vedere con il rispetto della normativa; rimane però il fatto che - passamelo, perché ne ho analizzate di autorizzazioni di questo tipo di attività - ci sono molte difformità sul territorio nazionale in merito alla gestione autorizzativa di impianti di questo genere e le conseguenze in termini operativi sono tutt'altro che banali.
In ogni caso torno a ringraziarvi per il produttivo dibattito.
Non ho una visione certa della cosa e non ho alcun interesse a sostenere una posizione piuttosto che un'altra, anzi; ho posto un quesito perché mi sembra un argomento che evidenzia la difficoltà di calare sulla pratica interpretazioni normative tutt'altro che univoche.
Vero è che, come dici, il fatto che un'interpretazione possa apparire più logica o accettabile non ha molto a che vedere con il rispetto della normativa; rimane però il fatto che - passamelo, perché ne ho analizzate di autorizzazioni di questo tipo di attività - ci sono molte difformità sul territorio nazionale in merito alla gestione autorizzativa di impianti di questo genere e le conseguenze in termini operativi sono tutt'altro che banali.
In ogni caso torno a ringraziarvi per il produttivo dibattito.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Impianto lavaggio autocisterne
matteorossi ha scritto:rimane però il fatto che - passamelo, perché ne ho analizzate di autorizzazioni di questo tipo di attività - ci sono molte difformità sul territorio nazionale in merito alla gestione autorizzativa
Ah beh, su questo non c'è il minimo dubbio non vanno d'accordo neppure tra province contigue della stessa regione.
isamonfroni- Moderatrice
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